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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/05/2024, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione prima civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa
Aurelia Cuomo ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 724/16 del R.G. vertente
T r a in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Di Nunno, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- appellante -
e
ER. in persona del legale rapp.te p. t. rapp.ta e difesa dall'avv. Daria Russo de Luca, CP_1 CP_2 giusta procura in atti e come in atti elett.te dom.ta
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1578\2015 del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n.1578\2015 resa dal Giudice di Pace di Cava dei Tirreni in data 25.11.2015 nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta in primo grado.
Più nello specifico, l'appellante ha dedotto il cattivo governo da parte del Giudice di Pace dei principi in tema di valutazione delle prove nonché contraddittorietà ed erroneità della motivazione.
Regolarmente si è costituita in giudizio l'appellata, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Incardinato il giudizio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Questioni preliminari.
1 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) dal deposito della gravata sentenza;
a nulla rilevando la notifica di un precedente atto d'appello poi non iscritto a ruolo, posto che il presente procedimento risulta comunque tempestivamente proposto e nell'ambito di esso si è ritualmente costituito l'appellato, con salvaguardia del suo diritto di difesa.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, per i motivi di seguito indicati.
Il primo ed essenziale motivo di gravame concerne, come già rilevato, la ritenuta erronea applicazione, da parte del GdP, dei principi in tema di valutazione delle prove e dunque a monte, di corretto Cont adempimento dell'onere probatorio da parte della FER. CP_2
In particolare, l'appellante ha reiterato le doglianze fatte valere in primo grado nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 360/14 da essa intentato, relative al proprio difetto di legittimazione passiva quanto al credito ingiunto pari ad euro 2.420,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di una scala in ferro. L'erroneità della pronuncia di primo grado deriverebbe dal fatto che sebbene tutti i testi Cont escussi abbiano confermato la circostanza della contrattazione diretta tra la FER. e la ditta CP_2
, avente proprio ad oggetto l'acquisto della scala in ferro, il GdP abbia comunque concluso per il Pt_2 riconoscimento dell'obbligo di pagamento in capo ad essa appellante.
Per contro la ER. AL snc ha evidenziato che la fornitura della scala in ferro si colloca nel contesto CP_1 di un più ampio rapporto contrattuale che ha visto la installare un nuovo Parte_1 ascensore presso il e presso il relativo cantiere il bene era stato fornito. Org_1 Controparte_3
Ciò posto, giova evidenziare in punto di diritto che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16467 del 4 luglio 2017).
Ancora, pare opportuno ribadire che i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggiano alla stregua di ordinari giudizi di cognizione, sicché spetta al creditore opposto dare prova dell'esistenza del suo diritto
2 mentre al debitore opponente quello di offrire prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso di specie l'opponente in primo grado (odierno appellante) ha sin da subito eccepito la propria Cont Cont estraneità rispetto al rapporto contrattuale posto a fondamento del credito ingiunto dalla FER.
[...]
La causa è stata istruita sulla base dell'assunzione di prova orale.
All'esito, il Giudice di Pace ha ritenuto che potesse considerarsi provato il rapporto contrattuale tra le Cont parti, per come dedotto dalla FER. sin dal ricorso monitorio. CP_2
Senonché dette conclusioni non possono essere condivise;
non tanto proponendo una diversa lettura delle invero univoche e collimanti dichiarazioni dei testi ma facendo diversa applicazione dei principi giuridici in materia di subappalto.
Invero, non è oggetto di reale contestazione tra le parti la circostanza per cui la fornitura della scala in Cont ferro da parte della FER. sia avvenuta nell'ambito di un più ampio rapporto contrattuale CP_2 instaurato tra la ed il , tant'è vero che risulta Parte_1 Parte_3 provata la consegna del bene presso il suddetto cantiere.
L'appalto concluso tra il e l'appellante aveva ad oggetto la realizzazione di un nuovo Org_1 impianto ascensore. Strumentale all'esecuzione di tale contratto fu la realizzazione di opere murarie, la cui esecuzione materiale fu subappaltata alla ditta . Tali circostanze hanno trovato piena conferma Pt_2 nelle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, specie di quelle del legale rapp.te della che Pt_2 dell'amministratore del . Org_1
La scala in ferro fu acquistata nel corso dell'esecuzione delle opere murarie e fu proprio la a Pt_2
Cont richiederla alla FER. Anche questa circostanza è pienamente provata dalle risultanze della CP_2 prova testi, atteso che proprio il legale rapp.te della prima ha confermato ciò.
Ciononostante, il GdP ha concluso per la responsabilità contrattuale della , Parte_1 estendendo oltremodo gli effetti del contratto d'appalto nel cui seno si innesta il segmento contrattuale di cui è lite. Ma tali conclusioni – come detto – non possono essere condivise.
La stipula di un subappalto tra la e la , in esecuzione del quale l'acquisto Parte_1 Pt_2 della scala è avvenuto, non consente di ritenere il sub-committente responsabile in via diretta nei confronti dei fornitori che abbiano avuto rapporti contrattuali con il subappaltatore.
In giurisprudenza si afferma, in aderenza alla teoria prevalente, che il subappalto ha natura di contratto derivato ( C. 33702/2022; C. 23903/2009; C. 8202/1990; C. 2429/1975), con il quale l'appaltatore assegna ad un terzo, il subappaltatore, l'incarico di eseguire i lavori od il servizio da lui assunti con il contratto originario. Caratteristica del sub appalto, al pari dell'appalto, è l'autonomia dell'imprenditore nell'esecuzione delle opere a lui commesse (C. 5690/1990), con la conseguenza, ad esempio, che questi risponde in via diretta dei danni derivati a terzi dall'esecuzione delle opere oggetto di sub appalto.
3 Conseguentemente è solo il sub appaltatore a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in esecuzione dell'opera, con impossibilità di configurare per l'appalto privato una responsabilità diretta anche solo concorrente con il sub-committente.
Concludendo dunque, è fondato il motivo d'appello concernente il difetto di legittimazione passiva della essendo provato che il rapporto controverso fu concluso tra soggetti diversi, Parte_1
Cont ossia tra la FER. e la . CP_2 Pt_2
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va accolta con revoca del DI 360/14. Parte_1
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va accolta con revoca del DI 360/14; Parte_1
2) Condanna la ER. al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che CP_1 CP_2 si liquidano in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il grado d'appello, oltre accessori come per legge e con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29.05.2024
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione prima civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa
Aurelia Cuomo ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 724/16 del R.G. vertente
T r a in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Di Nunno, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- appellante -
e
ER. in persona del legale rapp.te p. t. rapp.ta e difesa dall'avv. Daria Russo de Luca, CP_1 CP_2 giusta procura in atti e come in atti elett.te dom.ta
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1578\2015 del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n.1578\2015 resa dal Giudice di Pace di Cava dei Tirreni in data 25.11.2015 nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta in primo grado.
Più nello specifico, l'appellante ha dedotto il cattivo governo da parte del Giudice di Pace dei principi in tema di valutazione delle prove nonché contraddittorietà ed erroneità della motivazione.
Regolarmente si è costituita in giudizio l'appellata, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Incardinato il giudizio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Questioni preliminari.
1 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) dal deposito della gravata sentenza;
a nulla rilevando la notifica di un precedente atto d'appello poi non iscritto a ruolo, posto che il presente procedimento risulta comunque tempestivamente proposto e nell'ambito di esso si è ritualmente costituito l'appellato, con salvaguardia del suo diritto di difesa.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, per i motivi di seguito indicati.
Il primo ed essenziale motivo di gravame concerne, come già rilevato, la ritenuta erronea applicazione, da parte del GdP, dei principi in tema di valutazione delle prove e dunque a monte, di corretto Cont adempimento dell'onere probatorio da parte della FER. CP_2
In particolare, l'appellante ha reiterato le doglianze fatte valere in primo grado nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 360/14 da essa intentato, relative al proprio difetto di legittimazione passiva quanto al credito ingiunto pari ad euro 2.420,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di una scala in ferro. L'erroneità della pronuncia di primo grado deriverebbe dal fatto che sebbene tutti i testi Cont escussi abbiano confermato la circostanza della contrattazione diretta tra la FER. e la ditta CP_2
, avente proprio ad oggetto l'acquisto della scala in ferro, il GdP abbia comunque concluso per il Pt_2 riconoscimento dell'obbligo di pagamento in capo ad essa appellante.
Per contro la ER. AL snc ha evidenziato che la fornitura della scala in ferro si colloca nel contesto CP_1 di un più ampio rapporto contrattuale che ha visto la installare un nuovo Parte_1 ascensore presso il e presso il relativo cantiere il bene era stato fornito. Org_1 Controparte_3
Ciò posto, giova evidenziare in punto di diritto che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16467 del 4 luglio 2017).
Ancora, pare opportuno ribadire che i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggiano alla stregua di ordinari giudizi di cognizione, sicché spetta al creditore opposto dare prova dell'esistenza del suo diritto
2 mentre al debitore opponente quello di offrire prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso di specie l'opponente in primo grado (odierno appellante) ha sin da subito eccepito la propria Cont Cont estraneità rispetto al rapporto contrattuale posto a fondamento del credito ingiunto dalla FER.
[...]
La causa è stata istruita sulla base dell'assunzione di prova orale.
All'esito, il Giudice di Pace ha ritenuto che potesse considerarsi provato il rapporto contrattuale tra le Cont parti, per come dedotto dalla FER. sin dal ricorso monitorio. CP_2
Senonché dette conclusioni non possono essere condivise;
non tanto proponendo una diversa lettura delle invero univoche e collimanti dichiarazioni dei testi ma facendo diversa applicazione dei principi giuridici in materia di subappalto.
Invero, non è oggetto di reale contestazione tra le parti la circostanza per cui la fornitura della scala in Cont ferro da parte della FER. sia avvenuta nell'ambito di un più ampio rapporto contrattuale CP_2 instaurato tra la ed il , tant'è vero che risulta Parte_1 Parte_3 provata la consegna del bene presso il suddetto cantiere.
L'appalto concluso tra il e l'appellante aveva ad oggetto la realizzazione di un nuovo Org_1 impianto ascensore. Strumentale all'esecuzione di tale contratto fu la realizzazione di opere murarie, la cui esecuzione materiale fu subappaltata alla ditta . Tali circostanze hanno trovato piena conferma Pt_2 nelle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, specie di quelle del legale rapp.te della che Pt_2 dell'amministratore del . Org_1
La scala in ferro fu acquistata nel corso dell'esecuzione delle opere murarie e fu proprio la a Pt_2
Cont richiederla alla FER. Anche questa circostanza è pienamente provata dalle risultanze della CP_2 prova testi, atteso che proprio il legale rapp.te della prima ha confermato ciò.
Ciononostante, il GdP ha concluso per la responsabilità contrattuale della , Parte_1 estendendo oltremodo gli effetti del contratto d'appalto nel cui seno si innesta il segmento contrattuale di cui è lite. Ma tali conclusioni – come detto – non possono essere condivise.
La stipula di un subappalto tra la e la , in esecuzione del quale l'acquisto Parte_1 Pt_2 della scala è avvenuto, non consente di ritenere il sub-committente responsabile in via diretta nei confronti dei fornitori che abbiano avuto rapporti contrattuali con il subappaltatore.
In giurisprudenza si afferma, in aderenza alla teoria prevalente, che il subappalto ha natura di contratto derivato ( C. 33702/2022; C. 23903/2009; C. 8202/1990; C. 2429/1975), con il quale l'appaltatore assegna ad un terzo, il subappaltatore, l'incarico di eseguire i lavori od il servizio da lui assunti con il contratto originario. Caratteristica del sub appalto, al pari dell'appalto, è l'autonomia dell'imprenditore nell'esecuzione delle opere a lui commesse (C. 5690/1990), con la conseguenza, ad esempio, che questi risponde in via diretta dei danni derivati a terzi dall'esecuzione delle opere oggetto di sub appalto.
3 Conseguentemente è solo il sub appaltatore a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in esecuzione dell'opera, con impossibilità di configurare per l'appalto privato una responsabilità diretta anche solo concorrente con il sub-committente.
Concludendo dunque, è fondato il motivo d'appello concernente il difetto di legittimazione passiva della essendo provato che il rapporto controverso fu concluso tra soggetti diversi, Parte_1
Cont ossia tra la FER. e la . CP_2 Pt_2
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va accolta con revoca del DI 360/14. Parte_1
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va accolta con revoca del DI 360/14; Parte_1
2) Condanna la ER. al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che CP_1 CP_2 si liquidano in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il grado d'appello, oltre accessori come per legge e con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29.05.2024
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo
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