Versione
10 novembre 2004
10 novembre 2004
Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 , recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 25/07/2011, n. 6665Provvedimento: N. 03530/2005 REG.RIC. N. 06665/2011 REG.PROV.COLL. N. 03530/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3530 del 2005, proposto da: UC AN, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del Decreto del Ministero della Giustizia, …Leggi di più...
- violazione art. 3 Costituzione·
- normativa sul riordino delle qualifiche·
- concorsi pubblici·
- disparità di trattamento·
- giurisprudenza sulla disparità di trattamento·
- inquadramento qualifica·
- legittimità dei decreti ministeriali·
- eccesso di potere·
- decorrenza giuridica ed economica·
- principio di perequazione delle carriere