Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/1982, n. 76
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Sentenza 8 gennaio 1982

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L'acquirente di un immobile, il quale, pur conoscendo l'avvenuta vendita dello stesso bene effettuata dal proprio alienante, nonché la mancata trascrizione del relativo contratto da parte del compratore, determini, mediante la trascrizione del suo titolo, la inopponibilità a sè del pregresso trasferimento, risponde dei danni subiti dal primo acquirente, a norma dell'art. 2043 cod. civ., in quanto pone in essere, in violazione delle norme di correttezza, una condotta di cosciente cooperazione nell'inadempimento dello alienante verso tale primo acquirente, implicante la definitiva perdita dei diritti allo stesso derivanti dal precedente contratto. ( contra 1983/76, mass n 380800; ( contra 942/60; ( contra 1293/52).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/1982, n. 76
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 76
    Data del deposito : 8 gennaio 1982

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