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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81208/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81208/2019 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carlo Parte_1 C.F._1
Felice n. 63, presso lo studio dell'Avv. Barbara Sermarini, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Olimpia Ciccarelli come per mandato in atti -
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -
(C.F./ P. IVA ) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in Roma, Piazza Capri n. 20, presso lo studio dell'Avv. Anna Ricciardi, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2019, ha convenuto nel presente giudizio Parte_1
civile il e la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“A -Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza,
Pagina 1 deduzione ed eccezione: Accertare e dichiarare che i danni subiti dalla Sig.ra sono causa Pt_1
diretta del vaccino antinfluenzale somministrato il 12.11.2015 e per l'effetto condannare la Pt_2
in persona del legale rapp.te (direttore Generale) pt e/o il in persona
[...] Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di €. 20.834,52, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, quali quelli a persona, patrimoniali, non patrimoniali, biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta secondo giustizia;
in via istruttoria si chiede disporre CTU medico-legale sulla persona della Sig.ra al Pt_1
fine di accertare e quantificare i danni subiti dalla stessa nonché il nesso causale fra gli stessi e l'evento per cui è causa, chiedendo sin d'ora al Giudice di autorizzare il CTU, qualora lo ritenga necessario, ad affiancarsi ad uno specialista neurologo. Con riserva di integrare la documentazione e/o articolare ulteriori mezzi di prova in sede di note ex art. 183 VI comma c.p.c. Ai fini del contributo unificato si precisa che la presente causa è nello scaglione tra 5.200,00 a 26.000,00 e che, trattandosi, di soggetto autorizzato ad avvalersi del patrocinio a spese dello Stato giusta autorizzazione del COA di Roma n. 5177/2019, la causa è esente da spese e contributo unificato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V
c.p.c. della prima udienza di comparizione alla data del 30.9.2020, il si è Controparte_1 tempestivamente costituito in data 4.3.2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “Alla luce di tutto quanto esposto si confida nel rigetto di ogni avversa domanda. Spese come per legge”. In data
10.9.2020 si è tempestivamente costituita la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 165 c.p.c. da parte dell'attrice che si è costituita in giudizio tardivamente oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione ai convenuti;
Nel merito In via principale 2) Rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
In subordine 3) In caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la assoluta carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all' nella causazione dei danni lamentati dalla signora CP_2 Pt_1
4) Con vittoria delle spese e del compenso professionale, oltre Iva e c.p.a. come per legge”.
[...]
Successivamente il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. Nella prima memoria istruttoria parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già dispiegate nell'atto di citazione, mentre le convenute non hanno proceduto al deposito della suddetta memoria. In seguito alla sostituzione del Giudice dott.ssa Imposimato con il Giudice dott.
Persico, a scioglimento della riserva assunta in data 30.11.2022, il Giudice ha disposto che si procedesse con una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, nominando a tal fine il dott.
Pagina 2 e rinviando al 31.1.2023 per il conferimento del relativo incarico. Persona_1
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.1.2023, in sostituzione del precedente CTU rinunciatario, è stato nominato il collegio medico composto dalla dott.ssa
[...]
e dal dott. quest'ultimo poi a sua volta sostituito dal dott. Per_2 Persona_3 Persona_4
Depositata la CTU, la causa, infine, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.4.2024, laddove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla prospettazione attorea, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalla CTU espletata si deduce in punto di fatto che: 1) in data 12.11.2015 si è sottoposta alla somministrazione Parte_1
del vaccino antinfluenzale INFLUVAL S presso lo studio del proprio medico curante;
2) dopo due/tre giorni dalla vaccinazione ha avvertito dolore e intorpidimento del braccio;
3) dopo essersi recata al pronto soccorso dell'Ospedale Pertini, ivi le è stato diagnosticato un Herpes Zoster;
4) in seguito è emersa la presenza di sindrome di -T (o amiotrofia nevralgica) con conseguente ed attuale limitazione dell' articolazione della spalla sinistra e con sintomatologia algodistrofica con ingravescenze dolorose di tipo nevralgico a carico della spalla sinistra;
5) in base alla CTU espletata nel presente giudizio è stato ritenuto più probabile che non “un rapporto causale fra la vaccinazione antinfluenzale e la neurite brachiale acuta (sindrome di SO TU). Si deve osservare che dall'istruttoria espletata non è emersa violazione/omissione del consenso informato. Si deve altresì osservare che il vaccino antinfluenzale somministrato non è un vaccino obbligatorio e che, come si afferma nella CTU espletata, le conseguenze o complicazioni post vaccinali insorte non erano prevedibili né prevenibili. In diritto si deve rilevare che seguito alla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 268 del 2017, nonché in seguito alla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 7354 del 2021, anche i pregiudizi subiti in seguito alla somministrazione di vaccino non obbligatorio raccomandato devono essere indennizzati, in considerazione del fatto che il trattamento sanitario viene raccomandato anche nell'interesse della collettività, purché sussista
(come accertato nel caso di specie dalla CTU espletata) la ragionevole probabilità scientifica che il quadro patologico possa essere ricollegato alla vaccinazione. Pertanto, trattandosi di vaccinazione non obbligataria alla quale si è volontariamente sottoposta l'attrice, previa valutazione dell'alea terapeutica mediante prestazione del consenso informato, ed essendo i danni accertati dalla CTU espletata riconducibili alla vaccinazione, in favore dell'attrice nell'ambito del presente Parte_1
Pagina 3 giudizio può accertarsi il diritto a percepire l'indennizzo come disciplinato dalla L. n. 210 del 1992.
Poiché la domanda dell'attrice è domanda più generale ed ampia di risarcimento del danno biologico ed alla salute, non essendo stata circoscritta né commisurata all'indennizzo di cui alla L.
n. 210 del 1992, essa non può essere accolta in termini di risarcimento del danno biologico integrale subito, stante la spettanza di un indennizzo che è diverso dal risarcimento del danno, in quanto la vaccinazione volontaria non obbligatoria ma raccomandata anche nell'interesse della collettività impone allo Stato nelle sue articolazioni di Governo di garantire un indennizzo a coloro che, accettando la vaccinazione e l'alea terapeutica del trattamento sanitario raccomandato, possano subire danni permanenti riconducibili alla vaccinazione. Del resto, è stato affermato in corso di causa dal difensore di che è stata formulata in via amministrativa l'istanza di Parte_1
indennizzo in attesa di definizione. In definitiva nel presente giudizio, per il principio della domanda, non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della stessa, si reputa possibile unicamente accertare le conseguenze dannose descritte nella CTU (ITA al 100% per giorni 30, ITP al 50% per giorni 90, IP 5%) e la sussistenza del nesso di causalità in termini di probabilità scientifica, essendo dalla CTU espletata stato ritenuto più probabile che non “un rapporto causale fra la vaccinazione antinfluenzale e la neurite brachiale acuta (sindrome di SO TU) da cui
è rimasta afflitta in modo permanente la parte attrice. Tenuto conto della volontaria assunzione con consenso informato del vaccino antinfluenzale non obbligatorio, nonché di quanto accertato con la
CTU espletata, nonché della materia trattata e della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata intervenuta anche nelle more del presente giudizio, nonché dell'asserita richiesta in sede amministrativa dell'indennizzo non ancora erogato, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra ed il convenuto. Parte_1 Controparte_1
Poiché nessuna responsabilità, all'esito dell'istruttoria espletata, è possibile ricondurre all'
[...]
convenuta, non essendo emersa colpa medica nelle modalità di somministrazione del CP_2
vaccino, trattandosi di effetti collaterali indesiderati o di complicanze legati al prodotto medico vaccino raccomandato non obbligatorio antinfluenzale, volontariamente assunto dall'attrice, le spese tra parte attrice e seguono soccombenza. Le spese di CTU restano regolate CP_2
come da provvedimento di liquidazione in data 9-4-2024 depositato in via telematica agli atti del presente giudizio.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che in seguito e a causa della somministrazione in data 12.11.2015 del vaccino antinfluenzale INFLUVAL S l'attrice è risultata affetta da neurite brachiale acuta Parte_1
(sindrome di SO TU) in modo permanente residuando postumi invalidanti permanenti del
5%, con 30 giorni di inabilità temporanea totale al 100% e 90 giorni di inabilità temporanea al 50%,
Pagina 4 come accertato nella CTU espletata e depositata agli atti del presente giudizio. Spese di CTU come sopra in motivazione. Spese compensate tra e . Condanna Parte_1 Controparte_1 Pt_1
al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante
[...] CP_2
pro-tempore, liquidate in € 3000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 6-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81208/2019 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carlo Parte_1 C.F._1
Felice n. 63, presso lo studio dell'Avv. Barbara Sermarini, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Olimpia Ciccarelli come per mandato in atti -
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -
(C.F./ P. IVA ) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in Roma, Piazza Capri n. 20, presso lo studio dell'Avv. Anna Ricciardi, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2019, ha convenuto nel presente giudizio Parte_1
civile il e la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“A -Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza,
Pagina 1 deduzione ed eccezione: Accertare e dichiarare che i danni subiti dalla Sig.ra sono causa Pt_1
diretta del vaccino antinfluenzale somministrato il 12.11.2015 e per l'effetto condannare la Pt_2
in persona del legale rapp.te (direttore Generale) pt e/o il in persona
[...] Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di €. 20.834,52, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, quali quelli a persona, patrimoniali, non patrimoniali, biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta secondo giustizia;
in via istruttoria si chiede disporre CTU medico-legale sulla persona della Sig.ra al Pt_1
fine di accertare e quantificare i danni subiti dalla stessa nonché il nesso causale fra gli stessi e l'evento per cui è causa, chiedendo sin d'ora al Giudice di autorizzare il CTU, qualora lo ritenga necessario, ad affiancarsi ad uno specialista neurologo. Con riserva di integrare la documentazione e/o articolare ulteriori mezzi di prova in sede di note ex art. 183 VI comma c.p.c. Ai fini del contributo unificato si precisa che la presente causa è nello scaglione tra 5.200,00 a 26.000,00 e che, trattandosi, di soggetto autorizzato ad avvalersi del patrocinio a spese dello Stato giusta autorizzazione del COA di Roma n. 5177/2019, la causa è esente da spese e contributo unificato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V
c.p.c. della prima udienza di comparizione alla data del 30.9.2020, il si è Controparte_1 tempestivamente costituito in data 4.3.2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “Alla luce di tutto quanto esposto si confida nel rigetto di ogni avversa domanda. Spese come per legge”. In data
10.9.2020 si è tempestivamente costituita la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 165 c.p.c. da parte dell'attrice che si è costituita in giudizio tardivamente oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione ai convenuti;
Nel merito In via principale 2) Rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
In subordine 3) In caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la assoluta carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all' nella causazione dei danni lamentati dalla signora CP_2 Pt_1
4) Con vittoria delle spese e del compenso professionale, oltre Iva e c.p.a. come per legge”.
[...]
Successivamente il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. Nella prima memoria istruttoria parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già dispiegate nell'atto di citazione, mentre le convenute non hanno proceduto al deposito della suddetta memoria. In seguito alla sostituzione del Giudice dott.ssa Imposimato con il Giudice dott.
Persico, a scioglimento della riserva assunta in data 30.11.2022, il Giudice ha disposto che si procedesse con una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, nominando a tal fine il dott.
Pagina 2 e rinviando al 31.1.2023 per il conferimento del relativo incarico. Persona_1
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.1.2023, in sostituzione del precedente CTU rinunciatario, è stato nominato il collegio medico composto dalla dott.ssa
[...]
e dal dott. quest'ultimo poi a sua volta sostituito dal dott. Per_2 Persona_3 Persona_4
Depositata la CTU, la causa, infine, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.4.2024, laddove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla prospettazione attorea, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalla CTU espletata si deduce in punto di fatto che: 1) in data 12.11.2015 si è sottoposta alla somministrazione Parte_1
del vaccino antinfluenzale INFLUVAL S presso lo studio del proprio medico curante;
2) dopo due/tre giorni dalla vaccinazione ha avvertito dolore e intorpidimento del braccio;
3) dopo essersi recata al pronto soccorso dell'Ospedale Pertini, ivi le è stato diagnosticato un Herpes Zoster;
4) in seguito è emersa la presenza di sindrome di -T (o amiotrofia nevralgica) con conseguente ed attuale limitazione dell' articolazione della spalla sinistra e con sintomatologia algodistrofica con ingravescenze dolorose di tipo nevralgico a carico della spalla sinistra;
5) in base alla CTU espletata nel presente giudizio è stato ritenuto più probabile che non “un rapporto causale fra la vaccinazione antinfluenzale e la neurite brachiale acuta (sindrome di SO TU). Si deve osservare che dall'istruttoria espletata non è emersa violazione/omissione del consenso informato. Si deve altresì osservare che il vaccino antinfluenzale somministrato non è un vaccino obbligatorio e che, come si afferma nella CTU espletata, le conseguenze o complicazioni post vaccinali insorte non erano prevedibili né prevenibili. In diritto si deve rilevare che seguito alla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 268 del 2017, nonché in seguito alla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 7354 del 2021, anche i pregiudizi subiti in seguito alla somministrazione di vaccino non obbligatorio raccomandato devono essere indennizzati, in considerazione del fatto che il trattamento sanitario viene raccomandato anche nell'interesse della collettività, purché sussista
(come accertato nel caso di specie dalla CTU espletata) la ragionevole probabilità scientifica che il quadro patologico possa essere ricollegato alla vaccinazione. Pertanto, trattandosi di vaccinazione non obbligataria alla quale si è volontariamente sottoposta l'attrice, previa valutazione dell'alea terapeutica mediante prestazione del consenso informato, ed essendo i danni accertati dalla CTU espletata riconducibili alla vaccinazione, in favore dell'attrice nell'ambito del presente Parte_1
Pagina 3 giudizio può accertarsi il diritto a percepire l'indennizzo come disciplinato dalla L. n. 210 del 1992.
Poiché la domanda dell'attrice è domanda più generale ed ampia di risarcimento del danno biologico ed alla salute, non essendo stata circoscritta né commisurata all'indennizzo di cui alla L.
n. 210 del 1992, essa non può essere accolta in termini di risarcimento del danno biologico integrale subito, stante la spettanza di un indennizzo che è diverso dal risarcimento del danno, in quanto la vaccinazione volontaria non obbligatoria ma raccomandata anche nell'interesse della collettività impone allo Stato nelle sue articolazioni di Governo di garantire un indennizzo a coloro che, accettando la vaccinazione e l'alea terapeutica del trattamento sanitario raccomandato, possano subire danni permanenti riconducibili alla vaccinazione. Del resto, è stato affermato in corso di causa dal difensore di che è stata formulata in via amministrativa l'istanza di Parte_1
indennizzo in attesa di definizione. In definitiva nel presente giudizio, per il principio della domanda, non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della stessa, si reputa possibile unicamente accertare le conseguenze dannose descritte nella CTU (ITA al 100% per giorni 30, ITP al 50% per giorni 90, IP 5%) e la sussistenza del nesso di causalità in termini di probabilità scientifica, essendo dalla CTU espletata stato ritenuto più probabile che non “un rapporto causale fra la vaccinazione antinfluenzale e la neurite brachiale acuta (sindrome di SO TU) da cui
è rimasta afflitta in modo permanente la parte attrice. Tenuto conto della volontaria assunzione con consenso informato del vaccino antinfluenzale non obbligatorio, nonché di quanto accertato con la
CTU espletata, nonché della materia trattata e della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata intervenuta anche nelle more del presente giudizio, nonché dell'asserita richiesta in sede amministrativa dell'indennizzo non ancora erogato, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra ed il convenuto. Parte_1 Controparte_1
Poiché nessuna responsabilità, all'esito dell'istruttoria espletata, è possibile ricondurre all'
[...]
convenuta, non essendo emersa colpa medica nelle modalità di somministrazione del CP_2
vaccino, trattandosi di effetti collaterali indesiderati o di complicanze legati al prodotto medico vaccino raccomandato non obbligatorio antinfluenzale, volontariamente assunto dall'attrice, le spese tra parte attrice e seguono soccombenza. Le spese di CTU restano regolate CP_2
come da provvedimento di liquidazione in data 9-4-2024 depositato in via telematica agli atti del presente giudizio.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che in seguito e a causa della somministrazione in data 12.11.2015 del vaccino antinfluenzale INFLUVAL S l'attrice è risultata affetta da neurite brachiale acuta Parte_1
(sindrome di SO TU) in modo permanente residuando postumi invalidanti permanenti del
5%, con 30 giorni di inabilità temporanea totale al 100% e 90 giorni di inabilità temporanea al 50%,
Pagina 4 come accertato nella CTU espletata e depositata agli atti del presente giudizio. Spese di CTU come sopra in motivazione. Spese compensate tra e . Condanna Parte_1 Controparte_1 Pt_1
al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante
[...] CP_2
pro-tempore, liquidate in € 3000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 6-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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