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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 3184 dell'anno 2024, promossa da Parte 1 e Parte 2 entrambi con l'Avv.
ON UE
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 e Parte 2 hanno adito questo Con ricorso congiunto,
Tribunale affinché pronunciasse la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio civile in data 8 agosto 2009 in Zagarolo, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monterotondo dell'anno 2009, Parte 2,
n. 46, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
che ancor prima del matrimonio è nata in data [...] la figlia Per 1
[...]
- che la figlia Per_1 laureata in "Belle Arti” è economicamente autosufficiente, oltre a svolgere prestazioni occasioni di lavoro, ha un reddito mensile di 800,00 euro, godendo da anni di pensione di invalidità civile;
- che a causa del venir meno dell'Affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e, via via sempre più acuite, è venuta meno la comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, tant'è che di comune accordo con la sig.ra Parte_1 il sig.
Pt 2 ha lasciato nel mese di maggio 2023 la casa coniugale, stabilendosi temporaneamente presso l'abitazione materna;
in data 4 ottobre 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in pari data per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 6 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel comune di Monterotondo in via Italo Calvino n.
18/Int. A, unitamente ai mobili, arredi ivi contenuti, viene assegnata alla Sig.ra
Parte 1
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
La causa è stata, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione personale.
Il Collegio, accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 3184 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
[...] e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio delParte_2
Comune di Monterotondo, alle condizioni qui interamente riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 3184 dell'anno 2024, promossa da Parte 1 e Parte 2 entrambi con l'Avv.
ON UE
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 e Parte 2 hanno adito questo Con ricorso congiunto,
Tribunale affinché pronunciasse la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio civile in data 8 agosto 2009 in Zagarolo, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monterotondo dell'anno 2009, Parte 2,
n. 46, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
che ancor prima del matrimonio è nata in data [...] la figlia Per 1
[...]
- che la figlia Per_1 laureata in "Belle Arti” è economicamente autosufficiente, oltre a svolgere prestazioni occasioni di lavoro, ha un reddito mensile di 800,00 euro, godendo da anni di pensione di invalidità civile;
- che a causa del venir meno dell'Affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e, via via sempre più acuite, è venuta meno la comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, tant'è che di comune accordo con la sig.ra Parte_1 il sig.
Pt 2 ha lasciato nel mese di maggio 2023 la casa coniugale, stabilendosi temporaneamente presso l'abitazione materna;
in data 4 ottobre 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in pari data per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 6 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel comune di Monterotondo in via Italo Calvino n.
18/Int. A, unitamente ai mobili, arredi ivi contenuti, viene assegnata alla Sig.ra
Parte 1
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
La causa è stata, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione personale.
Il Collegio, accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 3184 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
[...] e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio delParte_2
Comune di Monterotondo, alle condizioni qui interamente riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Michele Cappai