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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4491/2018 R.G., promossa da
- c.f. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Ruffini Nino G. e Ruffini Geminio C. con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Reggio Emilia (R.E.), Via Borsellino n. 22
OPPONENTE
contro
Controparte_1
- c.f. – in persona del Presidente legale rapp.te
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Valenti con domicilio eletto presso lo studio di ques'ultimo in Langhirano (Pr) via XX settembre n. 15/B
OPPOSTO
Causa n. 4491/2018 R.G. assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le
declaratorie del caso e di legge:
in via preliminare
SOSPENDERE ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato;
In via principale:
ACCOGLIERE il ricorso e per l'effetto DICHIARARE nulla, illegittima,
infondata in fatto ed in diritto e, comunque, ANNULLARE l'ordinanza-
ingiunzione impugnata per i motivi esposti in atti o con la migliore
formula.
In subordine
LIMITARE l'entità della sanzione dovuta determinandola in una misura
pari al minimo edittale.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite”.
Per l'opposto:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte
spiegate dal ricorrente in quanto, per le ragioni Parte_1
esposte, infondate, illegittime, inammissibili o come meglio e per l'effetto
confermare la legittimità ed efficacia dell'ordinanza ingiunzione n.
8/2018 emessa dall' Controparte_2
e l'importo irrogato della sanzione pecuniaria di € 4.007,20
[...]
nei confronti di . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
2 Fatto e diritto
Con ricorso 11 ottobre 2018 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 8/2018 in data 13 settembre 2018,
notificatagli in data 19 settembre 2018, emessa dall'
[...]
con la quale è stata Controparte_2
irrogata la sanzione pecuniaria di € 4.007,20 per violazione dell'art. 40
comma 1° della L. R. 17 febbraio 2005 n. 6, sanzionato dall'art. 60
comma 2° lettera d) della stessa Legge, deducendo l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che la stessa ordinanza ingiunzione venisse annullata o, in subordine, ridotta al minimo edittale della sanzione.
Si costituiva in giudizio l'opposto Controparte_2
, deducendo sulla natura di atto pubblico
[...]
del verbale di accertamento, sulla sua fede privilegiata fino a querela di falso e sulla sua intrinseca attendibilità, sulla natura della violazione e sulla confermata sussistenza dell'illecito, nonché sulla responsabilità del
OR , e concludendo per il rigetto della spiegata Parte_1
opposizione e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Previa trattazione, mediante lo scambio di memorie integrative autorizzate e audizione dei testi indicati dalle parti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, mediante discussione orale nella quale i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportandosi al contenuti dei rispettivi scritti difensivi, con pronuncia del dispositivo letto ai presenti medesimi procuratori delle
3 parti e motivazione riservata nei successivi sessanta giorni.
Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Risulta pacificamente, in punto di fatto, che il OR , Parte_1
agendo quale Direttore dei Lavori per conto del Parte_2
ha autorizzato l'utilizzo di materiale litoide, ricavato da
[...]
un'attività estrattiva posta in essere senza il necessario preventivo
“Nulla-Osta” da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi competente per l'area protetta.
Il mancato conseguimento del previsto Nulla-Osta dell' - in CP_3
relazione alle opere effettuate nell'ambito dello stesso, come previsto dall'articolo 40 della Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 - è
sanzionato dalla medesima Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 60 comma secondo lettera d).
Tali fatti trovano puntuale ed inequivocabile riscontro nel Verbale n. 44
redatto in data 20 novembre 2013 dagli Agenti dell'allora “Corpo
Forestale dello Stato”, oggi “Carabinieri – Forestale”, notificato al trasgressore odierno ricorrente in data 2 dicembre 2013.
Questo Giudice ritiene che al Verbale di accertamento della violazione,
elevato dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. intervenuti sul posto nelle dette circostanze di tempo e luogo, va senz'altro attribuita efficacia di atto pubblico.
Come tale esso fa dunque piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che gli stessi Agenti hanno potuto conoscere e constatare in presenza,
senza margine di apprezzamento alcuno.
Deve dunque riconoscersi al medesimo verbale di accertamento piena
4 efficacia probatoria, godendo il medesimo di intrinseca fede privilegiata.
Le circostanze di fatto poste a base del verbale di accertamento della violazione contestata trovano pieno riscontro nelle osservazioni contenute nella “Relazione
tecnico-mineraria relativa all'area sita in località Maestà di Graiana del
Comune di Corniglio, oggetto di attività di escavazione di inerti, utilizzati per
interventi di manutenzione straordinaria della strada vicinale privata ad uso
pubblico ” versata in atti da parte opposta. Parte_3
La relazione ha evidenziato la presenza di un'area modificata morfologicamente da recenti attività antropiche, riferibili tipicamente ad attività estrattiva abusiva,
ciò perché localizzata in area in cui non sono state autorizzate cave di inerti, né
avrebbe potuto esserle ai sensi delle vigenti normative paesaggistiche ed ambientali.
La relazione ha poi bene evidenziato che la zona estrattiva ed il luogo in cui gli inerti sono stati utilizzati sono vicini e ben collegati.
Inoltre è stato accertato che il materiale litoide utilizzato per i lavori stradali è lo stesso dell'area oggetto di escavazione, trattandosi in entrambi i casi di rocce ofiolitiche.
L'attività estrattiva, che ha interessato un'area estesa per complessivi circa mille metri quadrati, ha fatto sì che si è formato un nuovo piano topografico suborizzontale, notevolmente più basso di quello presente in origine.
In pratica l'attività estrattiva ha comportato un sensibile abbassamento (almeno tre metri nella parte centrale ed orientale, due metri nella restante parte) della superficie topografica originaria.
Il materiale inerte asportato è risultato pari a circa 2.500 metri cubi.
I fatti oggetto di accertamento hanno trovato conferma nella deposizione
5 testimoniale rese dal Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri del Reparto Forestale
che ha accertato personalmente le circostanze oggetto della Testimone_1
controversia.
In particolare detto teste ha confermato la presenza sul posto del OR Parte_1
, qualificatosi come Direttore dei lavori, anche con riferimento a contributi
[...]
pubblici che erano stati richiesti.
Il teste ha poi confermato che il OR ha autorizzato l'utilizzo del Tes_1 Parte_1
materiale estratto nel cantiere da lui diretto, assumendosi quindi la responsabilità
dei lavori di scavo.
Il teste medesimo ha precisato che lo era presente in diverse occasioni in Parte_1
cui è stato estratto il materiale litoide e che lo stesso direttore dei lavori ha autorizzato il prelievo di materiali da utilizzare per la manutenzione della strada.
Il teste ha poi precisato che mancavano le autorizzazioni e che non sarebbe Tes_1
stato possibile ottenerle in quanto (l'attività) non rientrava nel piano della attività
estrattive del Comune di Corniglio.
Lo stesso teste ha poi confermato che il materiale estratto è stato utilizzato tutto per la manutenzione del tratto stradale oggetto di causa e che il materiale utilizzato per i lavori stradali risulta essere lo stesso presente nell'area ove è
intervenuto l'intervento di escavazione, in quanto trattasi delle stesse rocce ofiolitiche, constatazione questa fatta dagli agenti intervenuti e dai geologi del
Servizio Cave ed Attività Estrattive della provincia.
Il teste ha infine confermato che quanto emerso è stato fatto oggetto di Tes_1
accertamento con rilievi topografici, mediante misurazioni manuali sul campo ed anche con strumentazione satellitare GPS.
Anche il teste Dott. , all'epoca responsabile dell'Ufficio Attività Testimone_2
6 Estrattive della Provincia di Parma, ha confermato i fatti accertati, in quanto chiamato dallo stesso Corpo Forestale ad eseguire un sopralluogo congiunto allo scopo di verificare la presenza di attività estrattiva abusiva.
Il teste ha esordito precisando che l'attività, indipendentemente dalla mancanza di nulla osta per cui è causa, sarebbe stata comunque in violazione di legge in quanto proibita dal piano paesistico regionale, che vieta di eseguire attività estrattive al di sopra dei 1200 metri s.l.m., trovandosi la zona in questione al di sotto di quella quota.
Precisa il teste che nella detta relazione, redatta insieme al Dott. , erano state Pt_4
indicate ulteriori violazioni conseguenti alle normative violate in conseguenza dell'attività estrattiva.
Afferma altresì che fu potenziata una viabilità ad hoc: un sentiero per consentire agli autocarri di trasportare gli inerti del luogo di prelievo cava al luogo di utilizzo strada nuova, tutto senza alcuna autorizzazione.
Conferma infine il teste che l'attività estrattiva è stata tale da determinare la Tes_2
formazione di un nuovo piano topografico suborrizzontale, sensibilmente ribassato rispetto all'originale, sottolineando che l'attività estrattiva è stata attuata in maniera estensiva e sistematica, provvedendo ad abbassare progressivamente l'originaria superficie topografica del rilievo ofiolitico di almeno 3 metri nella parte centrale e orientale dell'area, e di almeno 2 metri in quella restante.
La tesi sviluppata dall'opponente non può trovare accoglimento.
La pretesa inesistenza di condotta illecita imputabile al ricorrente – basata sulla pretesa separazione dei due cantieri (quello di scavo e quello stradale) – è totalmente smentita dalle risultanze documentali e testimoniali rese dall'Ente opposto e per nulla avvalorata dalla testimonianza del teste indotto da parte opponente, il quale Tes_3
ha confermato che , all'epoca dipendente del Parte_1 Parte_5
[..
[...] con la qualifica di responsabile tecnico, ebbe a svolgere, in tale sua qualità,
[...]
la Direzione Lavori per conto del medesimo nel Parte_2
cantiere stradale in oggetto, che, per espressa dichiarazione del teste, aveva Parte_2
“la conoscenza e la competenza di tutto l'iter amministrativo necessario”, nel quale iter il giudicante ritiene ricompreso anche il Nulla-Osta per cui è causa.
Circa la pretesa insussistenza della fattispecie di illecito ex art. 40 Legge Regionale n.
6/2005, il giudice ritiene che la fattispecie portata alla sua attenzione integri al contrario la violazione contestata, risultando provata la mancata richiesta del Nulla-
Osta, a nulla rilevando le doglianze formulate dal ricorrente sotto il profilo del nesso di causalità, relative al danno, per le quali si è già motivato.
In punto al preteso mancato adempimento dell'onere della prova, il Giudice ritiene che L'Ente convenuto opposto, correttamente qualificabile come attore in senso sostanziale, abbia al contrario assolto puntualmente al proprio onere probatorio,
dando piena prova degli elementi costitutivi dell'illecito, quali ricavabili anzitutto dal verbale di avvenuto accertamento della violazione, dagli accertamenti svolti sul campo, anche mediante rilevazioni e misurazioni strumentali, nonché dalle risultanze di cui alla richiamata Relazione svolta dal Servizio Attività Estrattive della Provincia
di Parma, in persona dei Geologi Dott. e . Parte_6 Testimone_2
Tanto basta per fare ritenere non accoglibile l'opposizione in quanto in tutta limpidezza appare chiara la responsabilità del soggetto opponente.
Il fondamento della decisione si basa sulla considerazione che il trasgressore ha palesemente ed incontrovertibilmente violato la norma contestatagli.
Ai sensi dell'art. 40 della Legge regionale 17/02/2005, n. 6 – Emilia-Romagna:
“1. L'Ente di gestione del , secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, CP_3
della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificatola conformità
8 tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del e dell'area contigua.” CP_3
Ai sensi dell'art. 60 della suddetta legge:
“1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei piani e nei regolamenti dei Parchi;
b) negli atti istitutivi e nei regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b)
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00.
Nelle fattispecie seguenti le sanzioni sono così determinate (omissis)
d) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità delle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;”. Risulta dunque pacificamente che l'attività svolta dal ricorrente era, ai fini della presente vertenza, sprovvista di nulla-osta. Deve pertanto ritenersi sussistente, come accertato dal Corpo Forestale dello Stato, la commissione della
9 violazione accertata, prevista e punita come sopra indicato.
Il trasgressore, odierno ricorrente , dunque è stato legittimamente Parte_1
assoggettato alla sanzione pecuniaria inflittagli da parte dell odierno CP_3
resistente per il mancato conseguimento del previsto nulla-osta, per un totale di €
4.007,20 somma questa che si ritiene congruo quantificare quale misura della sanzione da infliggere al medesimo opponente. Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n.
4491/2018, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge il ricorso proposto da e conferma l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 8/2018 emessa dall' Controparte_4
e l'importo della sanzione pecuniaria di euro 4.007,20 irrogata
[...]
dal medesimo Ente a carico di in qualità di trasgressore;
Parte_1
Visto l'art. 152 bis Disp. Att. C.p.c.;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'
[...]
che si liquidano in Controparte_4
complessivi €2348, già ridotte ai sensi dell'art. 15 bis Disp. Att. C.p.c. nella misura del 20% del totale, oltre contributo Cassa Previdenza Avvocati e I.V.A.
come per legge se ed in quanto dovuta.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 15 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
10
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4491/2018 R.G., promossa da
- c.f. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Ruffini Nino G. e Ruffini Geminio C. con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Reggio Emilia (R.E.), Via Borsellino n. 22
OPPONENTE
contro
Controparte_1
- c.f. – in persona del Presidente legale rapp.te
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Valenti con domicilio eletto presso lo studio di ques'ultimo in Langhirano (Pr) via XX settembre n. 15/B
OPPOSTO
Causa n. 4491/2018 R.G. assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le
declaratorie del caso e di legge:
in via preliminare
SOSPENDERE ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato;
In via principale:
ACCOGLIERE il ricorso e per l'effetto DICHIARARE nulla, illegittima,
infondata in fatto ed in diritto e, comunque, ANNULLARE l'ordinanza-
ingiunzione impugnata per i motivi esposti in atti o con la migliore
formula.
In subordine
LIMITARE l'entità della sanzione dovuta determinandola in una misura
pari al minimo edittale.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite”.
Per l'opposto:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte
spiegate dal ricorrente in quanto, per le ragioni Parte_1
esposte, infondate, illegittime, inammissibili o come meglio e per l'effetto
confermare la legittimità ed efficacia dell'ordinanza ingiunzione n.
8/2018 emessa dall' Controparte_2
e l'importo irrogato della sanzione pecuniaria di € 4.007,20
[...]
nei confronti di . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
2 Fatto e diritto
Con ricorso 11 ottobre 2018 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 8/2018 in data 13 settembre 2018,
notificatagli in data 19 settembre 2018, emessa dall'
[...]
con la quale è stata Controparte_2
irrogata la sanzione pecuniaria di € 4.007,20 per violazione dell'art. 40
comma 1° della L. R. 17 febbraio 2005 n. 6, sanzionato dall'art. 60
comma 2° lettera d) della stessa Legge, deducendo l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che la stessa ordinanza ingiunzione venisse annullata o, in subordine, ridotta al minimo edittale della sanzione.
Si costituiva in giudizio l'opposto Controparte_2
, deducendo sulla natura di atto pubblico
[...]
del verbale di accertamento, sulla sua fede privilegiata fino a querela di falso e sulla sua intrinseca attendibilità, sulla natura della violazione e sulla confermata sussistenza dell'illecito, nonché sulla responsabilità del
OR , e concludendo per il rigetto della spiegata Parte_1
opposizione e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Previa trattazione, mediante lo scambio di memorie integrative autorizzate e audizione dei testi indicati dalle parti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, mediante discussione orale nella quale i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportandosi al contenuti dei rispettivi scritti difensivi, con pronuncia del dispositivo letto ai presenti medesimi procuratori delle
3 parti e motivazione riservata nei successivi sessanta giorni.
Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Risulta pacificamente, in punto di fatto, che il OR , Parte_1
agendo quale Direttore dei Lavori per conto del Parte_2
ha autorizzato l'utilizzo di materiale litoide, ricavato da
[...]
un'attività estrattiva posta in essere senza il necessario preventivo
“Nulla-Osta” da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi competente per l'area protetta.
Il mancato conseguimento del previsto Nulla-Osta dell' - in CP_3
relazione alle opere effettuate nell'ambito dello stesso, come previsto dall'articolo 40 della Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 - è
sanzionato dalla medesima Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 60 comma secondo lettera d).
Tali fatti trovano puntuale ed inequivocabile riscontro nel Verbale n. 44
redatto in data 20 novembre 2013 dagli Agenti dell'allora “Corpo
Forestale dello Stato”, oggi “Carabinieri – Forestale”, notificato al trasgressore odierno ricorrente in data 2 dicembre 2013.
Questo Giudice ritiene che al Verbale di accertamento della violazione,
elevato dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. intervenuti sul posto nelle dette circostanze di tempo e luogo, va senz'altro attribuita efficacia di atto pubblico.
Come tale esso fa dunque piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che gli stessi Agenti hanno potuto conoscere e constatare in presenza,
senza margine di apprezzamento alcuno.
Deve dunque riconoscersi al medesimo verbale di accertamento piena
4 efficacia probatoria, godendo il medesimo di intrinseca fede privilegiata.
Le circostanze di fatto poste a base del verbale di accertamento della violazione contestata trovano pieno riscontro nelle osservazioni contenute nella “Relazione
tecnico-mineraria relativa all'area sita in località Maestà di Graiana del
Comune di Corniglio, oggetto di attività di escavazione di inerti, utilizzati per
interventi di manutenzione straordinaria della strada vicinale privata ad uso
pubblico ” versata in atti da parte opposta. Parte_3
La relazione ha evidenziato la presenza di un'area modificata morfologicamente da recenti attività antropiche, riferibili tipicamente ad attività estrattiva abusiva,
ciò perché localizzata in area in cui non sono state autorizzate cave di inerti, né
avrebbe potuto esserle ai sensi delle vigenti normative paesaggistiche ed ambientali.
La relazione ha poi bene evidenziato che la zona estrattiva ed il luogo in cui gli inerti sono stati utilizzati sono vicini e ben collegati.
Inoltre è stato accertato che il materiale litoide utilizzato per i lavori stradali è lo stesso dell'area oggetto di escavazione, trattandosi in entrambi i casi di rocce ofiolitiche.
L'attività estrattiva, che ha interessato un'area estesa per complessivi circa mille metri quadrati, ha fatto sì che si è formato un nuovo piano topografico suborizzontale, notevolmente più basso di quello presente in origine.
In pratica l'attività estrattiva ha comportato un sensibile abbassamento (almeno tre metri nella parte centrale ed orientale, due metri nella restante parte) della superficie topografica originaria.
Il materiale inerte asportato è risultato pari a circa 2.500 metri cubi.
I fatti oggetto di accertamento hanno trovato conferma nella deposizione
5 testimoniale rese dal Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri del Reparto Forestale
che ha accertato personalmente le circostanze oggetto della Testimone_1
controversia.
In particolare detto teste ha confermato la presenza sul posto del OR Parte_1
, qualificatosi come Direttore dei lavori, anche con riferimento a contributi
[...]
pubblici che erano stati richiesti.
Il teste ha poi confermato che il OR ha autorizzato l'utilizzo del Tes_1 Parte_1
materiale estratto nel cantiere da lui diretto, assumendosi quindi la responsabilità
dei lavori di scavo.
Il teste medesimo ha precisato che lo era presente in diverse occasioni in Parte_1
cui è stato estratto il materiale litoide e che lo stesso direttore dei lavori ha autorizzato il prelievo di materiali da utilizzare per la manutenzione della strada.
Il teste ha poi precisato che mancavano le autorizzazioni e che non sarebbe Tes_1
stato possibile ottenerle in quanto (l'attività) non rientrava nel piano della attività
estrattive del Comune di Corniglio.
Lo stesso teste ha poi confermato che il materiale estratto è stato utilizzato tutto per la manutenzione del tratto stradale oggetto di causa e che il materiale utilizzato per i lavori stradali risulta essere lo stesso presente nell'area ove è
intervenuto l'intervento di escavazione, in quanto trattasi delle stesse rocce ofiolitiche, constatazione questa fatta dagli agenti intervenuti e dai geologi del
Servizio Cave ed Attività Estrattive della provincia.
Il teste ha infine confermato che quanto emerso è stato fatto oggetto di Tes_1
accertamento con rilievi topografici, mediante misurazioni manuali sul campo ed anche con strumentazione satellitare GPS.
Anche il teste Dott. , all'epoca responsabile dell'Ufficio Attività Testimone_2
6 Estrattive della Provincia di Parma, ha confermato i fatti accertati, in quanto chiamato dallo stesso Corpo Forestale ad eseguire un sopralluogo congiunto allo scopo di verificare la presenza di attività estrattiva abusiva.
Il teste ha esordito precisando che l'attività, indipendentemente dalla mancanza di nulla osta per cui è causa, sarebbe stata comunque in violazione di legge in quanto proibita dal piano paesistico regionale, che vieta di eseguire attività estrattive al di sopra dei 1200 metri s.l.m., trovandosi la zona in questione al di sotto di quella quota.
Precisa il teste che nella detta relazione, redatta insieme al Dott. , erano state Pt_4
indicate ulteriori violazioni conseguenti alle normative violate in conseguenza dell'attività estrattiva.
Afferma altresì che fu potenziata una viabilità ad hoc: un sentiero per consentire agli autocarri di trasportare gli inerti del luogo di prelievo cava al luogo di utilizzo strada nuova, tutto senza alcuna autorizzazione.
Conferma infine il teste che l'attività estrattiva è stata tale da determinare la Tes_2
formazione di un nuovo piano topografico suborrizzontale, sensibilmente ribassato rispetto all'originale, sottolineando che l'attività estrattiva è stata attuata in maniera estensiva e sistematica, provvedendo ad abbassare progressivamente l'originaria superficie topografica del rilievo ofiolitico di almeno 3 metri nella parte centrale e orientale dell'area, e di almeno 2 metri in quella restante.
La tesi sviluppata dall'opponente non può trovare accoglimento.
La pretesa inesistenza di condotta illecita imputabile al ricorrente – basata sulla pretesa separazione dei due cantieri (quello di scavo e quello stradale) – è totalmente smentita dalle risultanze documentali e testimoniali rese dall'Ente opposto e per nulla avvalorata dalla testimonianza del teste indotto da parte opponente, il quale Tes_3
ha confermato che , all'epoca dipendente del Parte_1 Parte_5
[..
[...] con la qualifica di responsabile tecnico, ebbe a svolgere, in tale sua qualità,
[...]
la Direzione Lavori per conto del medesimo nel Parte_2
cantiere stradale in oggetto, che, per espressa dichiarazione del teste, aveva Parte_2
“la conoscenza e la competenza di tutto l'iter amministrativo necessario”, nel quale iter il giudicante ritiene ricompreso anche il Nulla-Osta per cui è causa.
Circa la pretesa insussistenza della fattispecie di illecito ex art. 40 Legge Regionale n.
6/2005, il giudice ritiene che la fattispecie portata alla sua attenzione integri al contrario la violazione contestata, risultando provata la mancata richiesta del Nulla-
Osta, a nulla rilevando le doglianze formulate dal ricorrente sotto il profilo del nesso di causalità, relative al danno, per le quali si è già motivato.
In punto al preteso mancato adempimento dell'onere della prova, il Giudice ritiene che L'Ente convenuto opposto, correttamente qualificabile come attore in senso sostanziale, abbia al contrario assolto puntualmente al proprio onere probatorio,
dando piena prova degli elementi costitutivi dell'illecito, quali ricavabili anzitutto dal verbale di avvenuto accertamento della violazione, dagli accertamenti svolti sul campo, anche mediante rilevazioni e misurazioni strumentali, nonché dalle risultanze di cui alla richiamata Relazione svolta dal Servizio Attività Estrattive della Provincia
di Parma, in persona dei Geologi Dott. e . Parte_6 Testimone_2
Tanto basta per fare ritenere non accoglibile l'opposizione in quanto in tutta limpidezza appare chiara la responsabilità del soggetto opponente.
Il fondamento della decisione si basa sulla considerazione che il trasgressore ha palesemente ed incontrovertibilmente violato la norma contestatagli.
Ai sensi dell'art. 40 della Legge regionale 17/02/2005, n. 6 – Emilia-Romagna:
“1. L'Ente di gestione del , secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, CP_3
della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificatola conformità
8 tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del e dell'area contigua.” CP_3
Ai sensi dell'art. 60 della suddetta legge:
“1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei piani e nei regolamenti dei Parchi;
b) negli atti istitutivi e nei regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b)
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00.
Nelle fattispecie seguenti le sanzioni sono così determinate (omissis)
d) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità delle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;”. Risulta dunque pacificamente che l'attività svolta dal ricorrente era, ai fini della presente vertenza, sprovvista di nulla-osta. Deve pertanto ritenersi sussistente, come accertato dal Corpo Forestale dello Stato, la commissione della
9 violazione accertata, prevista e punita come sopra indicato.
Il trasgressore, odierno ricorrente , dunque è stato legittimamente Parte_1
assoggettato alla sanzione pecuniaria inflittagli da parte dell odierno CP_3
resistente per il mancato conseguimento del previsto nulla-osta, per un totale di €
4.007,20 somma questa che si ritiene congruo quantificare quale misura della sanzione da infliggere al medesimo opponente. Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n.
4491/2018, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge il ricorso proposto da e conferma l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 8/2018 emessa dall' Controparte_4
e l'importo della sanzione pecuniaria di euro 4.007,20 irrogata
[...]
dal medesimo Ente a carico di in qualità di trasgressore;
Parte_1
Visto l'art. 152 bis Disp. Att. C.p.c.;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'
[...]
che si liquidano in Controparte_4
complessivi €2348, già ridotte ai sensi dell'art. 15 bis Disp. Att. C.p.c. nella misura del 20% del totale, oltre contributo Cassa Previdenza Avvocati e I.V.A.
come per legge se ed in quanto dovuta.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 15 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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