Articolo 4 della Legge 12 marzo 1968, n. 259
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 aprile 1968
Art. 4.
L' articolo 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo E sono conferiti:
1) per un quarto dei posti mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di un posto superiore alla meta' si computa come posto intero.
Ove, in base a tale ripartizione, non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2.
Il concorso per esami si effettua con l'osservanza delle disposizioni dell' articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli articoli 21, 22 e 25 della presente legge, in quanto compatibili con il succitato articolo 187;
2) per tre quarti dei posti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1° classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica 3 anni di servizio effettivo.
Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia e di ufficiale delegato.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22, 25 e 27, secondo comma".
Entrata in vigore il 17 aprile 1968