TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Rg n. 5509/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 23.05.2025, alle ore 16, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Luca Priotto;
per parte convenuta la dott.ssa , funzionaria delegata. Persona_1
È presente la dott.ssa Maioli, CP_1
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
L'avv. Priotto si richiama agli atti, rileva l'irrilevanza della mancata emanazione delle linee guida rispetto alla vigenza della legge. Ribadisce che ora il locale è munito della autorizzazione per la tipologia 3.
La dott.ssa Araldo si richiama agli atti. Ribadisce che le infrazioni non erano sanabili, visto che la struttura non era idonea per le attività di cui alla tipologia 3.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 17.50, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5509/2025 del R.G. Civ. promossa da
, , rappresentati e difesi dall'Avv.to Luca Priotto, Parte_1 Parte_2
presso il cui studio in Pinerolo, via dei Mille n. 6, sono elettivamente domiciliati per procura alle liti in atti;
RICORRENTI contro
, rappresentata e difesa da funzionari delegati;
Controparte_2
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex Legge 689/1981
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 23.05.2025:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare
Disporre, in ogni caso, la sospensione del procedimento esecutivo relativo al verbale opposto sino all'esito del giudizio.
IN VIA PRINCIPALE
Annullare e/o dichiarare nullo, di nessun effetto e conseguentemente archiviare l'ordinanza ingiunzione
n. 005/20/2025 e tutte le eventuali sanzioni ad essa prodromica e consequenziali, per i motivi di cui in premessa.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi nella denegata ipotesi di respingimento, irrogare la sanzione minima edittale.
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio tutte”.
2 Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali tutte di cui alle proposte e proponende difese,
Nel merito
- respingere la domanda e il ricorso proposto dal ricorrente in quanto infondati in fatto e diritto e conseguentemente confermare l'Ordinanza – Ingiunzione n. 005/20/2025 del 10/02/2025 ingiungendo la somma complessiva di € 1.000,00 a titolo di sanzioni amministrative, oltre € 12,41 a titolo di spese di notifica;
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento , Parte_1 Parte_2 Pt_2
proponevano opposizione avverso l'Ordinanza/Ingiunzione n. 005/20/2025 adottata
[...]
dall' , con la quale erano stati condannati a pagare la somma di € Controparte_2
1.026,81 per due distinte infrazioni (€ 1.000,00 per capitale ed il resto per spese di notifica).
L'ordinanza impugnata era stata emessa dopo che in data 16.09.2020 l' aveva notificato due distinti Pt_3 verbali per le seguenti violazioni: 1) con il verbale n. 40/2020 era stato contestato che nell'esercizio commerciale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande gestito dalla società ricorrente ed ubicato in Pinerolo, piazza Barbieri n. 8, veniva svolta attività di ristorazione diversa da quella registrata con DIA prot.
n. 1374 del 07.03.2007 come esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande di tipologia 2 ex
LR2R/2008, svolgendosi in concreto attività di preparazione, manipolazione e cottura per la somministrazione di alimenti proprie di un'attività di ristorazione (tipologia 3); 2) con il verbale n. 41/2020 era stato contestato che nell'esercizio veniva svolta attività di ristorazione in mancanza dei requisiti generali di igiene previsti per gli esercizi del settore alimentare ed in particolare dei requisiti previsti nell'allegato II del REG CE 852/04 (in concreto, come si legge nell'ordinanza, “nel locale dove veniva effettuata la preparazione e la cottura degli alimenti non vi erano finestre o aperture verso l'esterno, né sistemi di aerazione meccanica per il ricambio dell'aria, inoltre parti di parete non erano sanificabili, perché scrostate e visibilmente rovinate e l'interno dei frigoriferi era in condizioni igieniche scadenti ed alcuni necessitavano di manutenzione in quanto lo spessore del ghiaccio o brina presenti non potevano garantirne il corretto funzionamento. Infine anche 1o spogliatoio ed il bagno del personale erano mantenuti in condizioni igieniche scadenti e in forte disordine”).
Per entrambi i verbali veniva comminata una sanzione di € 1.000,00 ciascuno (successivamente ridotta al minimo edittale di € 500,00 per infrazione nell'ordinanza oggi impugnata).
Questi i motivi di opposizione.
3 Ad avviso della parte ricorrente l'ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima in quanto non preceduta dalla diffida ad adempiere, come invece imposto dalla normativa vigente al momento dell'illecito.
I controlli relativi al settore alimentare, infatti, sarebbero regolati dall'art. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 116 così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020
n. 76 convertito con la legge 11 settembre 2020 n. 120: l'art. 43 del D.L. ultimo citato modificava l'art. 1 della legge del 2014 inserendo alcuni elementi di novità rispetto al testo originario.
In particolare, il nuovo art. 1 prevedeva, a differenza del passato, che le disposizioni nello stesso contenute valessero, oltre che per le imprese agricole, anche per quelle alimentari e mangimistiche e pertanto anche per l'impresa ragion per cui, prima di emettere l'ordinanza, sarebbe stato necessario inviare la Parte_2 diffida ad adempiere finalizzata alla rimozione delle infrazioni contestate, in quanto indubbiamente sanabili.
La violazione di cui al verbale n. 40/20, infatti, era perfettamente sanabile tanto che la società ricorrente, al fine di ottenere la licenza di tipologia 3, aveva già incaricato il proprio professionista di riferimento che, verificata l'idoneità dei locali, stava preparando la SCIA che poi veniva depositata in data 24.03.2021.
Anche la violazione di cui al n. 41/20 era sanabile per la natura intrinseca della contestazione afferente un generico disordine, e la presenza di ghiaccio nei frigoriferi oltre ad un ulteriore generico richiamo sulla manutenzione delle pareti della cucina.
Inoltre, in relazione alla sola infrazione di cui al verbale n. 41/2020 parte ricorrente rilevava che ai sensi del
D.Lgs. n. 193/2007, art. 6 comma 7, “nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate”, termine che nel caso di specie non era stato assegnato, il che determinava un ulteriore motivo di illegittimità.
L' si costituiva in giudizio a mezzo di propri funzionari chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
L'ente convenuto rilevava, in particolare, in relazione al verbale n. 41/2020 che in realtà alla parte ricorrente era stata prescritta l'esecuzione di interventi di correzione di tutte le inadeguatezze / non conformità rilevate e descritte alla voce “Risultati del controllo ufficiale”, “da eseguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data odierna” ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del D.Lgs. 193/2007, contrariamente a quanto affermato dall'opponente.
La resistente, inoltre, rilevava che la diffida di cui all'art. 1 della Legge n. 116/2014 non era applicabile alle infrazioni contestate in quanto non erano ancora state emanate le circolari applicative ed in quanto oggettivamente non sanabili.
Inoltre, in relazione all'infrazione contestata con il verbale n. 41/2020 l'istituto della diffida di cui alla legge n.
116/2014 neppure era astrattamente applicabile, come da Circolare del Ministero della Salute n. 305 del
10.07.2023 e da Circolare della Regione Piemonte 25.07.2023, secondo cui la diffida non si applica in caso di
4 violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli all'allegati II e III del regolamento (CE) 853/2004 ed in caso di omessa predisposizione di procedure di autocontrollo.
All'esito dell'udienza del 23.05.2025 le parti discutevano il ricorso ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2) Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va detto che la contestazione riferita al solo verbale n. 41/2020 relativa alla mancata effettuazione della prescrizione per la rimozione delle inadeguatezze riscontrate ex art. 6, comma 7, del
D.Lgs. n. 193/2007 è documentalmente smentita dal doc. n. 1 di parte resistente (relazione di controllo), da cui emerge che in realtà la prescrizione suddetta era stata effettuata e comunicata alla società ricorrente in persona del suo legale rappresentante , che sottoscriveva il documento in questione a nome Parte_1
della società da lui amministrata: ciò è avvenuto lo stesso giorno dell'ispezione effettuata presso l'esercizio commerciale gestito dalla società ricorrente.
Va pure aggiunto che l'adempimento alla prescrizione non è idoneo ad elidere la sanzione per l'infrazione, essendo la prescrizione semplicemente finalizzata ad eliminare per il futuro le inadeguatezze riscontrate senza far venire meno la potestà sanzionatoria per l'illecito precedentemente riscontrato, tanto che è prevista una sanzione ulteriore e in cumulo in caso di omesso rispetto della prescrizione, disponendo infatti la norma sopra citata che “il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
3) In secondo luogo, è infondata anche la doglianza relativa alla necessità di inoltrare la diffida ad adempiere di cui alla legge n. 116/2014 prima dell'adozione della sanzione amministrativa.
In relazione al verbale n. 40/2020 ritiene infatti il Tribunale che l'infrazione ivi contestata non sia sanabile, sicché l'ordinanza non doveva essere soggetta a preventiva diffida, il cui presupposto è infatti la sanabilità dell'illecito.
Con il verbale n. 40/2020, infatti, è stato contestato che “nell'esercizio veniva svolta attività di ristorazione diversa da quella registrata con DIA prot. n. 1374 del 0710312007, come esercizio pubblico di somministrazione di alimentari e di bevande di Tipologia n. 2 ex legge Regionale 2Rl2008. Nello specifico erano in corso attività di preparazione, manipolazione e cottura per la somministrazione di alimenti proprie di un'attività di ristorazione, anziché di una attività di somministrazione come quella notificata”: in pratica la società ricorrente era in possesso di autorizzazione per lo svolgimento di attività di somministrazione/ristorazione di tipologia 2 secondo la legge regionale vigente, ma esercitava attività rientrante nella tipologia 3 (che è un plus rispetto alla tipologia 2).
5 Ebbene, detta attività ad avviso del Tribunale non è sanabile perché l'eventuale successivo conseguimento dell'autorizzazione per la tipologia 3 (cosa poi avvenuta) vale esclusivamente per il futuro, ma non può valere a sanare con effetto retroattivo l'attività svolta precedentemente in assenza di idonea autorizzazione in ambienti oggettivamente non compatibili con lo svolgimento di attività rientranti nella tipologia 3.
L'illeceità di una condotta rispetto alle autorizzazioni amministrative possedute, infatti, va valutata in funzione delle autorizzazioni possedute al momento dell'illecito, essendo irrilevante che successivamente l'interessato si sia procurato anche l'autorizzazione prima mancante posto che detta autorizzazione non può valere per il passato, ma solamente per il futuro.
L'illecito, in altre parole, ha ad oggetto lo svolgimento di una tipologia di attività non autorizzata al momento del suo riscontro, come avvenuto nella fattispecie in esame, sicché le vicende future sono del tutto irrilevanti, trattandosi di illecito che si consuma nell'istante in cui viene accertato lo svolgimento di un'attività non autorizzata, per di più in ambienti oggettivamente non compatibili con lo svolgimento di attività rientranti nella tipologia 3.
Quanto, invece, all'infrazione di cui al verbale n. 41/2020 non può essere accolta la difesa della resistente secondo cui in mancanza di circolari applicative della norma al momento dell'accertamento (la norma era stata da pochi giorni introdotta dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120) la disposizione in commento non sarebbe stata applicabile.
È evidente, infatti, che le esigenze di uniformità dell'azione amministrativa indicate dalla difesa dell'ente convenuto non possono determinare la disapplicazione di una norma di legge immediatamente vigente.
Il motivo dell'infondatezza del motivo di opposizione è dunque un altro.
In particolare, nel caso di specie la diffida ad adempiere di cui alla legge n. 116/2014 non era applicabile in quanto alle violazioni contestate con il verbale n. 41/2020 era applicabile il diverso istituto della prescrizione di cui all'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 193/2007, prescrizione che, come sopra già evidenziato, è stata eseguita dalla parte resistente.
L'istituto della prescrizione e quello della diffida, in effetti, assolvono alla stessa funzione e presentano il medesimo meccanismo di funzionamento (concessione di un termine all'interessato perché elimini i vizi sanabili riscontrati), sicché, in caso di fattispecie astrattamente riconducibile ad entrambi gli istituti, necessariamente soltanto uno di essi dovrà essere applicato.
Nel caso di specie l'istituto applicabile è quello della prescrizione in quanto lex specialis rispetto alla diffida ad adempiere.
Sul punto, infatti, è convincente quanto sostenuto dalla circolare del Ministero della Salute n. 305/2023 citata da parte convenuta, secondo cui “L'istituto della diffida non si applica in caso di violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli all'allegati II e III del regolamento (CE) 853/2004 ed in caso di omessa predisposizione di
6 procedure di autocontrollo. Alle suddette violazioni si applica l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) che prevede già un istituto analogo alla diffida e quindi la relativa prescrizione va considerata quale lex specialis”; va pure aggiunto che la Circolare della Regione Piemonte 25.07.2023 citata da parte convenuta si limita sul punto a richiamare la Circolare del Ministero della Salute n. 305/2023.
Nel caso di specie con il verbale n. 41/2020 erano state contestate proprio alcune violazioni di cui agli allegati I
e II del regolamento (CE) 852/2004, come richiamati dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 193/2007 secondo cui
“Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n.
852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”.
Il successivo comma 7 stabilisce poi che “Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
Nel caso di specie, pertanto, in applicazione del principio di specialità non doveva essere impartita la diffida ad adempiere ex legge n. 116/2014, ma la prescrizione ex D.Lgs. n. 193/2007, prescrizione che nel caso di specie risulta effettuata: il motivo di opposizione non può pertanto essere accolto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, non essendo stati dedotti motivi di opposizione ulteriori ed avendo l'amministrazione convenuta già applicato i minimi edittali.
4) Malgrado la soccombenza della parte ricorrente non può trovare accoglimento la domanda di parte resistente di condanna al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione, infatti, ha resistito in giudizio nella persona di funzionari delegati e non ha depositato note relative a eventuali spese affrontate nel presente giudizio.
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016;
Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
Non è neppure applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. posto che (Cass., ord. n. 19501/2022) tale norma “non può trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni
7 concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., come statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2145 del 2021”, dal momento che la norma in esame si applica solamente alle controversie di lavoro e assimilate, e non a qualsiasi materia in cui la P.A. si difenda a mezzo di propri funzionari, ed infatti l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. è collocato all'interno del Capo V, intitolato alle “Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza ed assistenza”, il che rende palese la “volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell'area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza” (Cass., sez. Lav., n. 9878/2019), senza possibilità di estensione analogica ad altri settori dell'ordinamento, per i quali vale la regola generale sopra riportata dell'impossibilità di riconoscere le spese legali all'Amministrazione difesa da propri funzionari.
Deve escludersi, dunque, che parte ricorrente possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, costituita senza il ministero di difensore, per diritti e onorari:
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
Rigetta il ricorso e per l'effetto Conferma il provvedimento impugnato.
Nulla in punto le spese di lite.
Così deciso in Torino, addì 23.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 23.05.2025, alle ore 16, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Luca Priotto;
per parte convenuta la dott.ssa , funzionaria delegata. Persona_1
È presente la dott.ssa Maioli, CP_1
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
L'avv. Priotto si richiama agli atti, rileva l'irrilevanza della mancata emanazione delle linee guida rispetto alla vigenza della legge. Ribadisce che ora il locale è munito della autorizzazione per la tipologia 3.
La dott.ssa Araldo si richiama agli atti. Ribadisce che le infrazioni non erano sanabili, visto che la struttura non era idonea per le attività di cui alla tipologia 3.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 17.50, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5509/2025 del R.G. Civ. promossa da
, , rappresentati e difesi dall'Avv.to Luca Priotto, Parte_1 Parte_2
presso il cui studio in Pinerolo, via dei Mille n. 6, sono elettivamente domiciliati per procura alle liti in atti;
RICORRENTI contro
, rappresentata e difesa da funzionari delegati;
Controparte_2
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex Legge 689/1981
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 23.05.2025:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare
Disporre, in ogni caso, la sospensione del procedimento esecutivo relativo al verbale opposto sino all'esito del giudizio.
IN VIA PRINCIPALE
Annullare e/o dichiarare nullo, di nessun effetto e conseguentemente archiviare l'ordinanza ingiunzione
n. 005/20/2025 e tutte le eventuali sanzioni ad essa prodromica e consequenziali, per i motivi di cui in premessa.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi nella denegata ipotesi di respingimento, irrogare la sanzione minima edittale.
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio tutte”.
2 Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali tutte di cui alle proposte e proponende difese,
Nel merito
- respingere la domanda e il ricorso proposto dal ricorrente in quanto infondati in fatto e diritto e conseguentemente confermare l'Ordinanza – Ingiunzione n. 005/20/2025 del 10/02/2025 ingiungendo la somma complessiva di € 1.000,00 a titolo di sanzioni amministrative, oltre € 12,41 a titolo di spese di notifica;
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento , Parte_1 Parte_2 Pt_2
proponevano opposizione avverso l'Ordinanza/Ingiunzione n. 005/20/2025 adottata
[...]
dall' , con la quale erano stati condannati a pagare la somma di € Controparte_2
1.026,81 per due distinte infrazioni (€ 1.000,00 per capitale ed il resto per spese di notifica).
L'ordinanza impugnata era stata emessa dopo che in data 16.09.2020 l' aveva notificato due distinti Pt_3 verbali per le seguenti violazioni: 1) con il verbale n. 40/2020 era stato contestato che nell'esercizio commerciale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande gestito dalla società ricorrente ed ubicato in Pinerolo, piazza Barbieri n. 8, veniva svolta attività di ristorazione diversa da quella registrata con DIA prot.
n. 1374 del 07.03.2007 come esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande di tipologia 2 ex
LR2R/2008, svolgendosi in concreto attività di preparazione, manipolazione e cottura per la somministrazione di alimenti proprie di un'attività di ristorazione (tipologia 3); 2) con il verbale n. 41/2020 era stato contestato che nell'esercizio veniva svolta attività di ristorazione in mancanza dei requisiti generali di igiene previsti per gli esercizi del settore alimentare ed in particolare dei requisiti previsti nell'allegato II del REG CE 852/04 (in concreto, come si legge nell'ordinanza, “nel locale dove veniva effettuata la preparazione e la cottura degli alimenti non vi erano finestre o aperture verso l'esterno, né sistemi di aerazione meccanica per il ricambio dell'aria, inoltre parti di parete non erano sanificabili, perché scrostate e visibilmente rovinate e l'interno dei frigoriferi era in condizioni igieniche scadenti ed alcuni necessitavano di manutenzione in quanto lo spessore del ghiaccio o brina presenti non potevano garantirne il corretto funzionamento. Infine anche 1o spogliatoio ed il bagno del personale erano mantenuti in condizioni igieniche scadenti e in forte disordine”).
Per entrambi i verbali veniva comminata una sanzione di € 1.000,00 ciascuno (successivamente ridotta al minimo edittale di € 500,00 per infrazione nell'ordinanza oggi impugnata).
Questi i motivi di opposizione.
3 Ad avviso della parte ricorrente l'ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima in quanto non preceduta dalla diffida ad adempiere, come invece imposto dalla normativa vigente al momento dell'illecito.
I controlli relativi al settore alimentare, infatti, sarebbero regolati dall'art. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 116 così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020
n. 76 convertito con la legge 11 settembre 2020 n. 120: l'art. 43 del D.L. ultimo citato modificava l'art. 1 della legge del 2014 inserendo alcuni elementi di novità rispetto al testo originario.
In particolare, il nuovo art. 1 prevedeva, a differenza del passato, che le disposizioni nello stesso contenute valessero, oltre che per le imprese agricole, anche per quelle alimentari e mangimistiche e pertanto anche per l'impresa ragion per cui, prima di emettere l'ordinanza, sarebbe stato necessario inviare la Parte_2 diffida ad adempiere finalizzata alla rimozione delle infrazioni contestate, in quanto indubbiamente sanabili.
La violazione di cui al verbale n. 40/20, infatti, era perfettamente sanabile tanto che la società ricorrente, al fine di ottenere la licenza di tipologia 3, aveva già incaricato il proprio professionista di riferimento che, verificata l'idoneità dei locali, stava preparando la SCIA che poi veniva depositata in data 24.03.2021.
Anche la violazione di cui al n. 41/20 era sanabile per la natura intrinseca della contestazione afferente un generico disordine, e la presenza di ghiaccio nei frigoriferi oltre ad un ulteriore generico richiamo sulla manutenzione delle pareti della cucina.
Inoltre, in relazione alla sola infrazione di cui al verbale n. 41/2020 parte ricorrente rilevava che ai sensi del
D.Lgs. n. 193/2007, art. 6 comma 7, “nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate”, termine che nel caso di specie non era stato assegnato, il che determinava un ulteriore motivo di illegittimità.
L' si costituiva in giudizio a mezzo di propri funzionari chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
L'ente convenuto rilevava, in particolare, in relazione al verbale n. 41/2020 che in realtà alla parte ricorrente era stata prescritta l'esecuzione di interventi di correzione di tutte le inadeguatezze / non conformità rilevate e descritte alla voce “Risultati del controllo ufficiale”, “da eseguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data odierna” ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del D.Lgs. 193/2007, contrariamente a quanto affermato dall'opponente.
La resistente, inoltre, rilevava che la diffida di cui all'art. 1 della Legge n. 116/2014 non era applicabile alle infrazioni contestate in quanto non erano ancora state emanate le circolari applicative ed in quanto oggettivamente non sanabili.
Inoltre, in relazione all'infrazione contestata con il verbale n. 41/2020 l'istituto della diffida di cui alla legge n.
116/2014 neppure era astrattamente applicabile, come da Circolare del Ministero della Salute n. 305 del
10.07.2023 e da Circolare della Regione Piemonte 25.07.2023, secondo cui la diffida non si applica in caso di
4 violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli all'allegati II e III del regolamento (CE) 853/2004 ed in caso di omessa predisposizione di procedure di autocontrollo.
All'esito dell'udienza del 23.05.2025 le parti discutevano il ricorso ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2) Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va detto che la contestazione riferita al solo verbale n. 41/2020 relativa alla mancata effettuazione della prescrizione per la rimozione delle inadeguatezze riscontrate ex art. 6, comma 7, del
D.Lgs. n. 193/2007 è documentalmente smentita dal doc. n. 1 di parte resistente (relazione di controllo), da cui emerge che in realtà la prescrizione suddetta era stata effettuata e comunicata alla società ricorrente in persona del suo legale rappresentante , che sottoscriveva il documento in questione a nome Parte_1
della società da lui amministrata: ciò è avvenuto lo stesso giorno dell'ispezione effettuata presso l'esercizio commerciale gestito dalla società ricorrente.
Va pure aggiunto che l'adempimento alla prescrizione non è idoneo ad elidere la sanzione per l'infrazione, essendo la prescrizione semplicemente finalizzata ad eliminare per il futuro le inadeguatezze riscontrate senza far venire meno la potestà sanzionatoria per l'illecito precedentemente riscontrato, tanto che è prevista una sanzione ulteriore e in cumulo in caso di omesso rispetto della prescrizione, disponendo infatti la norma sopra citata che “il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
3) In secondo luogo, è infondata anche la doglianza relativa alla necessità di inoltrare la diffida ad adempiere di cui alla legge n. 116/2014 prima dell'adozione della sanzione amministrativa.
In relazione al verbale n. 40/2020 ritiene infatti il Tribunale che l'infrazione ivi contestata non sia sanabile, sicché l'ordinanza non doveva essere soggetta a preventiva diffida, il cui presupposto è infatti la sanabilità dell'illecito.
Con il verbale n. 40/2020, infatti, è stato contestato che “nell'esercizio veniva svolta attività di ristorazione diversa da quella registrata con DIA prot. n. 1374 del 0710312007, come esercizio pubblico di somministrazione di alimentari e di bevande di Tipologia n. 2 ex legge Regionale 2Rl2008. Nello specifico erano in corso attività di preparazione, manipolazione e cottura per la somministrazione di alimenti proprie di un'attività di ristorazione, anziché di una attività di somministrazione come quella notificata”: in pratica la società ricorrente era in possesso di autorizzazione per lo svolgimento di attività di somministrazione/ristorazione di tipologia 2 secondo la legge regionale vigente, ma esercitava attività rientrante nella tipologia 3 (che è un plus rispetto alla tipologia 2).
5 Ebbene, detta attività ad avviso del Tribunale non è sanabile perché l'eventuale successivo conseguimento dell'autorizzazione per la tipologia 3 (cosa poi avvenuta) vale esclusivamente per il futuro, ma non può valere a sanare con effetto retroattivo l'attività svolta precedentemente in assenza di idonea autorizzazione in ambienti oggettivamente non compatibili con lo svolgimento di attività rientranti nella tipologia 3.
L'illeceità di una condotta rispetto alle autorizzazioni amministrative possedute, infatti, va valutata in funzione delle autorizzazioni possedute al momento dell'illecito, essendo irrilevante che successivamente l'interessato si sia procurato anche l'autorizzazione prima mancante posto che detta autorizzazione non può valere per il passato, ma solamente per il futuro.
L'illecito, in altre parole, ha ad oggetto lo svolgimento di una tipologia di attività non autorizzata al momento del suo riscontro, come avvenuto nella fattispecie in esame, sicché le vicende future sono del tutto irrilevanti, trattandosi di illecito che si consuma nell'istante in cui viene accertato lo svolgimento di un'attività non autorizzata, per di più in ambienti oggettivamente non compatibili con lo svolgimento di attività rientranti nella tipologia 3.
Quanto, invece, all'infrazione di cui al verbale n. 41/2020 non può essere accolta la difesa della resistente secondo cui in mancanza di circolari applicative della norma al momento dell'accertamento (la norma era stata da pochi giorni introdotta dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120) la disposizione in commento non sarebbe stata applicabile.
È evidente, infatti, che le esigenze di uniformità dell'azione amministrativa indicate dalla difesa dell'ente convenuto non possono determinare la disapplicazione di una norma di legge immediatamente vigente.
Il motivo dell'infondatezza del motivo di opposizione è dunque un altro.
In particolare, nel caso di specie la diffida ad adempiere di cui alla legge n. 116/2014 non era applicabile in quanto alle violazioni contestate con il verbale n. 41/2020 era applicabile il diverso istituto della prescrizione di cui all'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 193/2007, prescrizione che, come sopra già evidenziato, è stata eseguita dalla parte resistente.
L'istituto della prescrizione e quello della diffida, in effetti, assolvono alla stessa funzione e presentano il medesimo meccanismo di funzionamento (concessione di un termine all'interessato perché elimini i vizi sanabili riscontrati), sicché, in caso di fattispecie astrattamente riconducibile ad entrambi gli istituti, necessariamente soltanto uno di essi dovrà essere applicato.
Nel caso di specie l'istituto applicabile è quello della prescrizione in quanto lex specialis rispetto alla diffida ad adempiere.
Sul punto, infatti, è convincente quanto sostenuto dalla circolare del Ministero della Salute n. 305/2023 citata da parte convenuta, secondo cui “L'istituto della diffida non si applica in caso di violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli all'allegati II e III del regolamento (CE) 853/2004 ed in caso di omessa predisposizione di
6 procedure di autocontrollo. Alle suddette violazioni si applica l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) che prevede già un istituto analogo alla diffida e quindi la relativa prescrizione va considerata quale lex specialis”; va pure aggiunto che la Circolare della Regione Piemonte 25.07.2023 citata da parte convenuta si limita sul punto a richiamare la Circolare del Ministero della Salute n. 305/2023.
Nel caso di specie con il verbale n. 41/2020 erano state contestate proprio alcune violazioni di cui agli allegati I
e II del regolamento (CE) 852/2004, come richiamati dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 193/2007 secondo cui
“Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n.
852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”.
Il successivo comma 7 stabilisce poi che “Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
Nel caso di specie, pertanto, in applicazione del principio di specialità non doveva essere impartita la diffida ad adempiere ex legge n. 116/2014, ma la prescrizione ex D.Lgs. n. 193/2007, prescrizione che nel caso di specie risulta effettuata: il motivo di opposizione non può pertanto essere accolto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, non essendo stati dedotti motivi di opposizione ulteriori ed avendo l'amministrazione convenuta già applicato i minimi edittali.
4) Malgrado la soccombenza della parte ricorrente non può trovare accoglimento la domanda di parte resistente di condanna al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione, infatti, ha resistito in giudizio nella persona di funzionari delegati e non ha depositato note relative a eventuali spese affrontate nel presente giudizio.
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016;
Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
Non è neppure applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. posto che (Cass., ord. n. 19501/2022) tale norma “non può trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni
7 concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., come statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2145 del 2021”, dal momento che la norma in esame si applica solamente alle controversie di lavoro e assimilate, e non a qualsiasi materia in cui la P.A. si difenda a mezzo di propri funzionari, ed infatti l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. è collocato all'interno del Capo V, intitolato alle “Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza ed assistenza”, il che rende palese la “volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell'area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza” (Cass., sez. Lav., n. 9878/2019), senza possibilità di estensione analogica ad altri settori dell'ordinamento, per i quali vale la regola generale sopra riportata dell'impossibilità di riconoscere le spese legali all'Amministrazione difesa da propri funzionari.
Deve escludersi, dunque, che parte ricorrente possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, costituita senza il ministero di difensore, per diritti e onorari:
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
Rigetta il ricorso e per l'effetto Conferma il provvedimento impugnato.
Nulla in punto le spese di lite.
Così deciso in Torino, addì 23.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
8