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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 7 gennaio 2025, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3025 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca D'Addario e Federica Pizzi, APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Alessandro Steri,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1994/2021 del 2.3.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.12.2019, di ha convenuto Parte_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la e, premesso di aver CP_1
già ottenuto con sentenza n. 7366/2009 dello stesso Tribunale emessa tra le parti una declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza dall'incarico dirigenziale allo stesso conferito, ha chiesto la condanna della al pagamento in suo favore della complessiva somma di € CP_1
210.612,59, ovvero in subordine di € 179.276,00, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di risarcimento del danno per la retribuzione di risultato non percepita dal 16.8.2005 al 31.5.2009, non avendo la corrisposto la predetta somma in adempimento della citata CP_1
sentenza n. 7366/2009.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per violazione del divieto di frazionamento del credito nonché per violazione dell'art. 2909 c.c., essendosi il Tribunale già pronunciato con precedente sentenza sulla questione dedotta in giudizio. Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, in caso di accertamento di un ulteriore credito del nei confronti della , ha chiesto di “detrarre dalla Parte_1 CP_1 residua somma eventualmente dovuta l'importo di euro 182.096,32, oltre accessori, corrispondente
a quanto dovuto dalla Tesoreria regionale in virtù di ordinanza di assegnazione”. In via ulteriormente subordinata … accertare e dichiarare la compensazione tra il credito eventualmente riconosciuto in favore del Sig. e il maggior credito vantato nei suoi confronti Parte_1
dalla , in virtù della sentenza della Corte dei Conti di condanna al risarcimento del CP_1
danno erariale per l'importo complessivo di euro 203.929,65”.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei principi del ne bis in idem e del divieto di frazionamento del credito, condannando il al pagamento delle spese di soccombenza. In particolare, il Tribunale ha accertato che il Parte_1
aveva riproposto la medesima domanda già formulata con due distinti atti di intervento Parte_1
nella procedura esecutiva, il secondo dei quali, del tutto sovrapponibile alla pretesa azionata nel giudizio di prime cure, era stato già dichiarato inammissibile con sentenza passata in giudicato.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il chiedendone la riforma integrale Parte_1
e, per l'effetto, la condanna della al risarcimento del danno per il mancato pagamento CP_1
della retribuzione di risultato ed al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare la tardività del CP_1 deposito del ricorso e, quindi, l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'avversa pretesa, chiedendone il rigetto e, in via subordinata, ha reiterato le altre domande già formulate con la comparsa di risposta nel giudizio di prime cure.
La causa, matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti, è stata dunque trattenuta in decisione e definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. L'appello risulta tardivamente proposto e, per l'effetto, va dichiarato inammissibile.
Invero, come noto, ai sensi dell'art. 327, co. 1 c.p.c., se la sentenza non è stata notificata,
l'appello deve essere proposto a pena di decadenza entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
2 Ebbene, risulta dagli atti di causa che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 2.3.2021, mentre il ricorso in appello è stato depositato il successivo 4.10.2021, ossia oltre 7 mesi più tardi, benché nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, come quella in oggetto, la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1, l. n. 742/1969, non si applichi ai sensi del successivo art. 3 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17953/2005, Cass. n. 5090/2009, Cass. n. 9219/2016, Cass. n. 21163/2018).
Essendo, inoltre, il tardivo deposito dell'appello rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità derivatane non può essere sanata nemmeno dalla costituzione della parte appellata che si difenda nel merito, in quanto in ogni caso la sentenza di primo grado deve ritenersi già passata in giudicato (cfr. Cass. n. 4601/2000).
Peraltro, nella specie, l'odierna appellata si è costituita eccependo espressamente la tardività del ricorso.
Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni delibazione nel merito dei motivi di appello.
3. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della definizione in rito.
Stante l'inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 7.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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