Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1616 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato in [...] in Parte_1 C.F._1 data 5/2/1981, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Robba (pec:
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appellante
CONTRO
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e , in persona del legale rappresen- CP_2 Controparte_3 tante pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di (pec: CP_3 Email_2
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza pronunciata in data 20-26/07/2023 dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale, all'esito del procedimento iscritto al n. 334/2020 R.G.
OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa:
- in via preliminare: sulla base delle argomentazioni sopra formulate (fu- mus boni juris) nonché del timore che l'odierno ricorrente, nelle more, debba abbandonare la propria attività lavorativa, quale unica fonte lecita di sostentamento ovvero possa essere destinatario di un provvedimento di rimpatrio coatto, (periculum in mora), stante la pronuncia di diniego per manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale avan- zata dal ricorrente, SOSPENDERE l'efficacia del provvedimento impugnato ex art 351 co. 2 e 283 c.p.c.;
- in via principale: in riforma dell'ordinanza resa dal tribunale di Palermo, sezione prima civile, emessa in data 14.01.2015 nell'ambito del procedi- mento n. 7674/2014, notificata all'interessato in data 14.01.2015 accerta- re, dichiarare e/o riconoscere all'odierno appellante lo status della prote- zione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 Dlgs 251/07; Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.»
Con note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. depositate in data 10/10/2024 il difensore ha concluso:
«PREMESSO CHE
- codesta Ecc.ma Corte di Appello, nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, ha disposto che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte. Tutto sopra quanto premesso codesto difensore sostiene l'ammissibilità della presente impugnazione. La stessa ha ad oggetto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento n. 334/2020 in- staurato ai sensi dell'art. 702bis cpc avverso il provvedimento del Questore di Palermo cat A 12/nov-19/prot 11173 che ha rigettato l'stanza di rinno- vo del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dall'appellante.
A parere dello scrivente tale fattispecie non può essere ricondotta nella preclusione di cui all'art 35 bis comma 12 dl 25/08. La stessa, infatti, fa espresso riferimento decreti adottati dal Tribunale nelle impugnazioni aventi ad oggetto le decisioni delle Commissioni Territoriali:
- comma 1: “Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato ricono-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 scimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.”
- comma 12 “..il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovve- ro riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile”. Tale preclusione appare pertanto limitata alla reclamabilità dei decreti emessi nei procedimenti instaurati avverso le decisioni della Commissione Territoriale, adottate ex art 35 e 32 comma 3 dl 25/08. Nessuno specifico richiamo è stato effettuato alle ordinanze o comunque ai provvedimenti adottati dal Tribunale nei procedimenti aventi ad oggetto, come nella fat- tispecie in esame, un decreto del Questore di rigetto di una richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il provvedimento questorile originariamente impugnato segue un iter che non può essere ritenuto assimilabile a quello adottato dalla Commissione Territoriale all'esito delle richieste di protezione internazionale, e che per- tanto mantiene una propria autonomia. Le modifiche introdotte all'art. 35 bis, volte a limitare possibilità di proporre reclamo avverso i decreti “che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria” non possono, a parere dello scrivente, trovare ulteriore estensione con riferimento ad altri prov- vedimenti adottati, adottati da enti e con procedimenti differenti, sempre nel novero della cd. protezione internazionale.
Chiede altresì di potere depositare l'allegata documentazione attestante la prosecuzione, da parte dell'odierno appellante, dell'attività lavorativa in atti. Insiste, pertanto, nell'accoglimento dei motivi di ricorso chiedendo che la causa venga decisa.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Palermo:
- rigettare l'appello poiché infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. del 9/1/2020, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il , impu- Controparte_1 gnando il provvedimento, notificato in data 10/12/2019, con cui il Questo- re della Provincia di Palermo aveva rigettato l'istanza di rinnovo del per- messo di soggiorno per motivi umanitari dal medesimo presentata, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Ri- conoscimento della Protezione Internazionale di Trapani- Sez. Agrigento.
2. Con comparsa di costituzione del 16/4/2021, si costituiva in giudizio il
, opponendosi all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
3. Con ordinanza del 20-26/07/2023, il Tribunale di Palermo, in composi- zione collegiale, rigettava il ricorso proposto da aven- Parte_1 do ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché quelli previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce della novella introdotta con il D.L. 113/2018, convertito in L. 132/2018 e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 25/9/2023, depositata in pari data, Parte_1 ha proposto appello avverso la predetta ordinanza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
5. Con comparsa del 5/1/2025, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_4
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 11/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 del codice di rito.
7. Va rilevato che il presente giudizio trae origine da un ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Palermo in data 9/1/2020, ossia in epoca successiva al 18/8/2017, data di entrata in vigore della riforma del rito previsto per l'impugnazione dei provvedimenti in tema di riconoscimento della prote- zione internazionale introdotta dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13.04.2017 n. 46.
8. Da ciò consegue che il giudizio è integralmente disciplinato dal novella- to art. 35 bis del D. Lgs. 28/1/2008, n. 25 espressamente assoggetta il pro- cedimento (anche nell'ipotesi prevista dall'art. 32, comma 3 stesso D.Lgs.)
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 al rito di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. e che non ammette reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal giudice di primo grado, il quale è sola- mente ricorribile per Cassazione.
9. Alla luce delle brevi considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione pro- posta va dichiarata inammissibile.
10. Tenuto conto del fatto che si controverte in tema di accertamento di status connessi a situazioni umanitarie connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modi- ficato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 7/3- 19/4/2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
11. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
12. Attesa la palese inammissibilità dell'impugnazione, difettano i presup- posti di cui all'art. 74, comma 2, c.p.c., per l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, di tal che va revocata l'ammissione già de- liberata in via anticipata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paler- mo con provvedimento del 5/10/2023.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• dichiara inammissibile l'appello proposto da nei Parte_1 confronti del della Controparte_5 Controparte_6
con citazione del 25/9/2023 avverso l'ordinanza del 20-
[...]
26/07/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo;
• dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente gra- do di giudizio;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;
• revoca l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via anticipata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con provvedimento del 15/10/2023. CP_3
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 della Corte di Appello, il 28/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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