Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6641/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.6.2024 tra:
(P.IVA ), (CF. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (CF. ), elett.te dom.ti in C.F._1 Parte_3 C.F._2
Roma alla Via F. Siacci 39 c/o lo studio degli Avv.ti Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi
Mazza che li rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce su foglio separato allegato al messaggio di posta elettronica certificato
- APPELLANTI -
CONTRO
[...]
”, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari, numero di iscrizione al Registro delle CP_1
Imprese di Torino e Codice Fiscale , in persona del procuratore avv. Bruna P.IVA_2
Pastinese, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato dal notaio di Milano in data 20 febbraio 2019, rep. 42433, racc. 13755 (all. 1), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano de Luca del Foro di Roma (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via C.F._3
Salaria n. 400, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011, così come modificato dal D.M. 48/2013.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 589/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale società debitrice Parte_1 principale nonché e nella loro qualità di fideiussori, hanno Parte_2 Parte_3 impugnato la sentenza n. 589/19 con cui il Tribunale di Rieti ha respinto le domande dai medesimi proposti nei confronti della poi Controparte_2 [...]
condannandoli anche in solido alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_3 di quest'ultima.
Le domande dagli odierni appellanti proposte erano state le seguenti:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: - SOSPENDERE: il presente giudizio per pag. 2/11 rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sopra esposte.
Qualora l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere di sollevare la questione pregiudiziale di legittimità costituzionale:
Nel merito, in relazione ai contratti di mutuo:
ACCERTARE E DICHIARARE: in merito ai contratti di mutuo n. rep. 34169 del
23/6/1999 e n. 00/0063518195 del 14/07/2008, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma, la gratuità dei suindicati contratti, per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze etc. come quantificate in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile;
In relazione al contratto di c/c: ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di apertura del credito e di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2, ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 342/1999; ACCERTARE E
DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.,
ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi d'interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie, ACCERTARE E
DICHIARARE: la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per la violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e
1346 c.c., ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto per tutti i rapporti dedotti in giudizio
ORDINARE: all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere tra le parti” mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto sia -capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta,
CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla pag. 3/11 costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, CONDANNARE: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare, DICHIARARE: la liberazione dei fideiussori Signori e Parte_2 [...]
per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.; CONDANNARE: la banca convenuta Pt_3 ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e
CPA”.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e della L. 108/96 . Rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa antiusura. Illegittima modifica del tasso soglia legalmente determinato.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera C.I.C.R. del
9.2.2000. Mancata pattuizione della clausola di reciprocità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 T.U.B. per la mancata pattuizione della C.M.S.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Vizio di motivazione.
Alla stregua dei detti motivi, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 589/2019, resa inter partes dal Tribunale di Rieti, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Raffaello Scarpato – RG n. 266/2015 – pubblicata il 23/07/2019 e mai notificata e, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le domande di parte attrice/appellante ritenute ammissibili e qui trascritte, già formulate in primo grado e non accolte:
In relazione ai contratti di mutuo n. rep. 34169 del 23/06/1999 e n. 00/0063518195 del
14/07/2008:
ACCERTARE E DICHIARARE: la pattuizione di tassi moratori superiori ai limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, sulla base di quanto riscontrato dalla CTU disposta nel corso del primo grado di giudizio, e, previa eccezione di compensazione tra quanto pag. 4/11 illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma, dichiarare la gratuità dei suindicati contratti per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni polizza etc.;
In relazione al contratto di c/c:
ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di apertura del credito e di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1418 comma 2;
ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al contratto di conto corrente e per l'effetto dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca, secondo quanto emerso nella CTU disposta nel primo grado di giudizio ed in ragione dei motivi esposti in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali (quali le CDF) in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c. e per i motivi esposti in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE: sulla base di quanto riscontrato dalla CTU disposta nel corso del primo giudizio, la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3. 1325 e 1418 c.2
e 1346,
e per l'effetto per tutti i rapporti dedotti in giudizio
ORDINARE: all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto sia nel conto corrente che nei contratti di finanziamento, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scopeto e della valuta,
CONDANNARE: la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come pag. 5/11 quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa,
DICHIARARE : la liberazione dei fideiussori Signori e ex Parte_2 Parte_3 art. 1939, 1941 e ss. c.c. ed ex art. 1956 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame Controparte_3 in quanto, a suo dire, inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile, nullo ed infondato, oltreché tutte le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto, nonché sfornite di prova.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'11.6.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza avendo il Giudice,
a loro dire, erroneamente ritenuto opportuno, al fine del calcolo del taso soglia di mora, confrontarlo con quello determinato dall'aumento di 2,1 punti del TEG medio pubblicato, aumentato della metà.
Detta impostazione, infatti, non sarebbe condivisibile in quanto in contrasto con l'art. 644
c.p.c., con la L. 108/96 e con la stessa giurisprudenza di Legittimità.
Infatti, secondo gli appellanti, il correttivo sopra indicato ritenuto applicabile dal Tribunale, sarebbe la conseguenza di una rilevazione statistica condotta a partire dal 2001 e trasfusa al punto 4 dei D.M. trimestrali, “che non può rilevare quale indice oggettivo ai fini della valutazione di usurarietà, siccome mai commissionata dal ” CP_4
Ciò detto, fermo restando che come insegna la S.C. (Ord. 30.10.2018 n. 27442), anche gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un pag. 6/11 tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2 comma 4 L.
7.3.1996 n. 108, devono essere qualificati ipso iure come usurari”, è evidente che nel caso di specie, operando il diverso calcolo senza il correttivo dell'aumento di 2,1 punti, il tasso pattuito dalle parti avrebbe certamente superato il tasso soglia previsto per gli interessi di mora e ciò, con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo sottoscritti.
Il Motivo deve essere respinto.
Rileva infatti il Collegio che, ferma restando ormai la impossibilità di procedersi al calcolo del tasso soglia previa sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora e prescindendo finanche da ogni eventuale criterio che si volesse adottare per la determinazione del tasso di mora, ovvero mediante o meno il correttivo di cui sopra, è dirimente al riguardo evidenziare quanto affermato dal CTU. il quale, con riferimento ad entrambi i due contratti di mutuo (rispettivamente stipulati nel 1999 e nel 2008), in ogni caso non sarebbe possibile verificare in quali termini l'eventuale superamento al momento della pattuizione possa aver inciso, atteso che non risulta in alcun modo provato da parte degli attori se e quando detti interessi usurari siano mai stati pagati.
Ne consegue, che per ciò solo ogni ulteriore questione appare superflua risolvendosi in mere enunciazioni di principio.
Dunque, il gravame in parte qua non può che essere respinto.
Quanto, invece, al rapporto di c/c, l'ausiliario ha evidenziato che il superamento del tasso soglia è avvenuto esclusivamente nel quarto trimestre del 2013 e nel primo trimestre del
2014.
Non ha peraltro omesso di rilevare che non era presente tutta la documentazione necessaria dall'inizio del rapporto al momento della sua estinzione.
Ne consegue, che essendo principio ormai consolidato delle SS.UU. 19.10.2017 n. 24675, che alcuna incidenza potrebbe avere il detto superamento del tasso soglia nei trimestri sopra indicati, anche alla stregua della più recente giurisprudenza di Legittimità (Sez. I^
3.7.2024 n. 18227), la domanda non poteva che essere respinta.
In ogni caso, difetta la prova che parti attrici avrebbero dovuto fornire, producendo tutta la documentazione necessaria, al fine della esatta ricostruzione del rapporto nel rispetto del pag. 7/11 principio enunciato dall'art. 2697 c.c., come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della erroneità della decisione di prime cure con specifico riferimento proprio al mancato assolvimento da parte degli attori del loro onere probatorio. E infatti, sebbene il CTU. abbia inizialmente espresso le proprie perplessità in relazione alla mancanza della documentazione rispetto a quella prodotta, con particolare riferimento al contratto di c/c., egli avrebbe comunque potuto redigere il proprio elaborato mediante la utilizzazione dei soli estratti scalari, avendo accertato la applicazione in determinati periodi di CMS e interessi anatocistici non pattuiti, oltre naturalmente al già sopra ricordato superamento del tasso soglia per gli interessi passivi.
La Corte, al riguardo, non può tuttavia che riportarsi a quanto sopra già affermato in relazione al dedotto superamento del tasso soglia usura.
Quanto alla diversa questione relativa all'illegittima applicazione dell'anatocismo ed alla applicazione della CMS, nel caso di specie effettivamente l'ausiliario ha affermato di essere stato in grado di procedere alla loro individuazione.
Va allora ricordato quanto affermato dalla S.C., secondo cui “la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e della altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i c.d. riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal ctu., secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista è onerato” (Cass. Ord. N. 10293 del
18.4.2023).
Nel caso di specie l'ausiliario, attraverso la verifica degli estratti conto scalari, dell'esame e di tutta la ulteriore documentazione di cui ha fatto cenno nel suo elaborato, è stato in grado di evidenziare quanto segue con riferimento alla applicazione dell'anatocismo: 1) dall'apertura del conto alla data del 30/06/2000 la periodicità della capitalizzazione tra interessi debitori e interessi creditori risulta essere differente. Come riportato nel contratto gli interessi a debito del correntista subivano la capitalizzazione trimestrale, mentre gli interessi creditori venivano capitalizzati annualmente. La differente periodicità nella pag. 8/11 capitalizzazione degli interessi risulta in contrasto con la disciplina vigente dall'apertura del conto sino alla data del 30/06/2000; 2) dal 01/07/2000 (entrata in vigore della
Delibera C.I.C.R.) e sino al 31/12/2013 è prevista la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. Dall'analisi dei riassunti scalari si rileva la prima capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori al 30/09/2000. La medesima periodicità di capitalizzazione conferma- per il periodo compreso tra il 01/07/2000 ed il
31/12/2013- il rispetto dell'art. 120 TUB vigente;
3) infine, dal 01/01/2014 l'art. 120 TUB nuovamente modificato prevede che: “nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
”. Per il rapporto di conto corrente in oggetto si è riscontrato dal riassunto scalare del primo trimestre 2014 che le competenze vengono registrate con valuta
31/03/2014, in palese violazione dell'art. 120 TUB il quale, come detto, non ammette la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori inferiore ad un anno”.
Per tutto quanto detto in precedenza, è stato predisposto un calcolo utile a rideterminazione il totale degli interessi anatocistici indebitamente pagati dal correntista. In particolare sono stati previsti i tre seguenti periodi temporali con differente capitalizzazione degli interessi passivi:
1) nessuna capitalizzazione dall'apertura del conto al 30/06/2000;
2) capitalizzazione trimestrale del 30/06/2000 al 31/12/2013;
3) nessuna capitalizzazione successivamente al 01/01/2014.
Dall'applicazione dei parametri appena esposti al conto corrente in parola si evidenzia che gli effetti anatocistici generati dalla violazione delle norme ammontano complessivamente a
Euro 6.811,95”.
Ne consegue, che stante la assoluta condivisibilità delle conclusioni peritali, la domanda in parte qua meritava accoglimento.
Quanto alla C.M.S. il medesimo ausiliario ha così potuto rilevare:
“seppure non è stato possibile accertare se la C.M.S. sia stata applicata in conformità o meno al contratto ed alle successive pattuizioni intercorse tra le parti, si segnala che essa è pag. 9/11 stata calcolata sull'utilizzato (cioè sul massimo saldo Dare risultante in ciascuno dei trimestri successivi alla apertura del conto) in violazione alla normativa via via vigente e fino al 28/06/2009.
Da tale data e fino al 31/03/2014 (ultima data per la quale si dispone dei riassunti scalari), la CP_5 non ha più applicato la CMS.
Ammettendo quindi la violazione alla normativa esclusivamente per la CMS (e mantenendo inalterato l'addebito a titolo di CDF) le somme indebitamente riscosse dalla CP_5 riguarderebbero esclusivamente la prima, complessivamente pari a Euro 8.795,89”.
Anche in parte qua il motivo va quindi condiviso.
Ogni altra eccezione e deduzione deve ritenersi inammissibilmente formulata solo in sede di gravame per la prima volta.
Per il resto il gravame non è meritevole di condivisione anche per la genericità dello stesso.
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va in parte accolto per cui, previo accertamento della inefficacia della applicazione degli interessi anatocistici e della C.M.S. cosi come applicati dalla banca e in relazione al c/c, accerta e dichiara che le somme sopra indicate non sono dovute, dovendo pertanto l'istituto appellato procedere alla rideterminazione complessiva del saldo del predetto conto corrente, non potendosi certamente condannare la banca medesima alla restituzione delle dette maggiori somme, essendo l'azione di ripetizione inammissibile in pendenza di rapporto.
Il parziale accoglimento dell'appello e la parziale fondatezza delle originarie domande proposte in promo grado, fa sì che anche in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio, le stesse possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 589/19 del Parte_1 Parte_2 CP_6
Tribunale di Rieti, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello e a parziale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara la inefficacia degli addebiti operati dalla banca sul c/c intestato alla società 3036138 in considerazione della nullità della clausola anatocistica e della non corretta applicazione pag. 10/11 della CMS nei termini e per gli importi di cui in motivazione e precisamente € 6.811,95 per gli interessi anatocistici non dovuti ed € 8.795,89 per C.M.S. non dovute.
Condanna la appellata alla rideterminazione del suddetto rapporto di c/c di CP_5 corrispondenza previa eliminazione delle suddette somme non dovute;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa per intero tra le parti le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso alla camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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