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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°1547 /2024
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 22 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dalla sola parte attrice, nelle quali questa espone le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 23/09/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1547 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, p.iva rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.to Benedetto Schimmenti e dall'Avv.to Luciana Dimaggio,
OPPONENTE
E
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi rappresentanti pro Controparte_3 tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo,
OPPOSTI
E
, Controparte_4 Controparte_5
, in persona dei Controparte_6 rispettivi rappresentanti pro tempore,
OPPOSTI CONTUMACI
IN FATTO
1. Con citazione notificato il 5.2.2014, l'odierna attrice ha adito il Tribunale di
Palermo al fine di ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 co. 2-bis D.P.R. 602/1973 n.
29676202400000025000, notificata il 24/01/2024, e delle cartelle presupposte, per intervenuta prescrizione dei crediti (di natura tributaria) successivamente alla notifica delle cartelle, non avendo il contribuente ricevuto, in tale frammento temporale, alcun sollecito di pagamento da parte dell' . Controparte_7
2. Eppure, investendo le cartelle impugnate crediti di natura tributaria (Irap,
Irpef, Imposte indirette, Tari), la giurisdizione spetta al giudice tributario, conformemente all'opinione che, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario, non guarda allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere (v. Cass n. 12397.2024; Cass. SS.UU. n. 11293.2021), sì che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
Tale è l'indirizzo recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali hanno statuito che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (v. Cass. SS. UU. n. 16986.2022). Nel caso di specie, il contribuente, agendo in accertamento negativo, demanda all'esame del giudice il tema della definitività o meno delle cartelle di pagamento, prospettando la prescrizione del debito successiva alla notifica delle cartelle, di guisa che la giurisdizione sulla vicenda non può che appartenere al giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando la giurisdizione del giudice tributario. Si tratta – come affermano sempre le Sezioni Unite – di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento», e conforme ad esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
Con il che va provveduto come in dispositivo.
3. Le ragioni della decisione, connesse ad una giurisprudenza significativamente oscillante (specie in passato), giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso, il 23 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°1547 /2024
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 22 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dalla sola parte attrice, nelle quali questa espone le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 23/09/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1547 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, p.iva rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.to Benedetto Schimmenti e dall'Avv.to Luciana Dimaggio,
OPPONENTE
E
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi rappresentanti pro Controparte_3 tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo,
OPPOSTI
E
, Controparte_4 Controparte_5
, in persona dei Controparte_6 rispettivi rappresentanti pro tempore,
OPPOSTI CONTUMACI
IN FATTO
1. Con citazione notificato il 5.2.2014, l'odierna attrice ha adito il Tribunale di
Palermo al fine di ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 co. 2-bis D.P.R. 602/1973 n.
29676202400000025000, notificata il 24/01/2024, e delle cartelle presupposte, per intervenuta prescrizione dei crediti (di natura tributaria) successivamente alla notifica delle cartelle, non avendo il contribuente ricevuto, in tale frammento temporale, alcun sollecito di pagamento da parte dell' . Controparte_7
2. Eppure, investendo le cartelle impugnate crediti di natura tributaria (Irap,
Irpef, Imposte indirette, Tari), la giurisdizione spetta al giudice tributario, conformemente all'opinione che, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario, non guarda allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere (v. Cass n. 12397.2024; Cass. SS.UU. n. 11293.2021), sì che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
Tale è l'indirizzo recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali hanno statuito che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (v. Cass. SS. UU. n. 16986.2022). Nel caso di specie, il contribuente, agendo in accertamento negativo, demanda all'esame del giudice il tema della definitività o meno delle cartelle di pagamento, prospettando la prescrizione del debito successiva alla notifica delle cartelle, di guisa che la giurisdizione sulla vicenda non può che appartenere al giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando la giurisdizione del giudice tributario. Si tratta – come affermano sempre le Sezioni Unite – di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento», e conforme ad esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
Con il che va provveduto come in dispositivo.
3. Le ragioni della decisione, connesse ad una giurisprudenza significativamente oscillante (specie in passato), giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso, il 23 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi