Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 09.01.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2520/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Diego Militerni
ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del suo legale, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
Pieranna Buizza
- , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato resistenti
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, ritualmente notificato, il sig. agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Bergamo, in funzione di giudice del Lavoro, nei confronti di e l , proponendo Controparte_1 CP_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
nonché n. 4 avvisi di addebito (gestione commercianti) nn.
36820180010366356000, 36820180028881949000,
36820190012964170000, 36820190026676822000.
A sostegno del ricorso l'istante eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi e l'intervenuta prescrizione, nonché presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento di CP_3
Si costituiva in giudizio l , con memoria depositata in data CP_2
13.11.2024, affermando la regolarità del procedimento di notifica degli ava opposti e sostenendo l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate in atti.
In data 11.12.2024, si costituiva l' Controparte_1
insistendo per il rigetto delle avverse pretese,
[...]
anche considerata la palese violazione del ne bis in idem per aver parte ricorrente già incardinato giudizio RG n. 1985/2022 innanzi al Tribunale di Bergamo (giudice dott.ssa Greco), opponendosi all'intimazione di pagamento n. 06820229018079627000 che portava i medesi avvisi di addebito oggi opposti (procedimento definito con sentenza n. 426/2023).
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e con le note autorizzate parte ricorrente, evidenziando che “l'intimazione oggi impugnata ha un numero identificativo differente della intimazione opposta nel procedimento definito con la sentenza n. 426/2023 prodotta in atti dalla ”, ha eccepito la propria Controparte_1 buona fede dal momento che “ben potuto intimare il CP_3
pagamento con la sentenza o quantomeno, far riferimento alla stessa, nell'intimazione di pagamento oggi impugnata”; insisteva, quindi, per la compensazione delle spese di lite.
***
La domanda non può essere accolta in quanto inammissibile avendo ad oggetto un'intimazione di pagamento relativa ad avvisi di addebito già oggetto di impugnazione con il giudizio RG n.
1985/2022 innanzi al Tribunale di Bergamo (giudice dott.ssa
Greco), conclusosi con sentenza di rigetto n. 426/2023. Il fatto che l'intimazione di pagamento recasse un identificativo differente rispetto a quella oggi impugnata non sana la chiara violazione del ne bis in idem, visto che gli AVA sottesi sono pacificamente gli stessi.
Per tali ragioni, la presente azione va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle resistenti, per € 1.000,00 ciascuna oltre accessori di legge e con distrazione al procuratore antistatario di per la quota di CP_3
spettanza.
Così deciso in Bergamo, il 10.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta