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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9546/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott. Sergio Cassano ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9546 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Martinelli, giusta procura in atti;
Parte_1
– attore –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Caputo, giusta procura in atti;
– convenuta–
**********
OGGETTO: “Responsabilità professionale”.
CONCLUSIONI: come da verbale del 2.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.7.2021, ha esposto che: Parte_1
- in data 6.11.2016, alle 20.30 circa, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corato, a seguito di una ferita alla mano destra che si era accidentalmente procurato con un coltello, mentre esercitava la propria professione di cuoco;
- nell'occasione veniva visitato dal medico di guardia presso il Pronto Soccorso del detto Ospedale, il quale riscontrava e diagnosticava la “presenza di ferite da taglio superficiali della base della falange prossimale regione palmare del IV e V dito mano dx, non impotenze funzionali. Si esegue medicazione
e sutura” e dimetteva il paziente con diagnosi di “ferite da taglio IV e V dito mano dx”, prescrivendogli: “augmentin 1000 cp. (lcp. x 2 I die x 06gg.). Medicazioni e rimozione dei punti fra
pagina 1 di 16 14gg. Si esegue immobilizzazione. Si consiglia riposo funzionale, antidolorifici e rivalutazione AMB anche ortopedica in base alla sintomatologia. Rivalutazione presso il curante al quale si rimanda per competenza";
- il 19.11.2016 a causa del perdurare dei dolori, si recava nuovamente presso il P.S. del citato nosocomio ove il medico di turno constatava una “limitazione funzionale del IV e V dito della mano dx” ed ipotizzava una “sospetta lesione tendinea in pregresso trauma da taglio”;
- visitato dallo specialista ortopedico, questi gli diagnosticava una “sospetta lesione flessori IV e V dito mano dx per ferita l.c. di circa 15gg fa. Si consiglia ricovero per trattamento”;
- rifiutato il ricovero ospedaliero, rientrava presso il proprio domicilio;
- il 21.11.2016 si recava presso il Policlinico di per sottoporsi ad una visita specialistica del IV e V CP_1
dito della mano destra durante la quale emergeva un “esito di trauma del 06/11 con sospetta rottura flessore IV e V dito. Visita, controllo AMB per programmazione intervento chirurgico in elezione”;
- il 24.11.2016 si ricoverava presso il Policlinico di ove il 25.11.2016 si sottoponeva alla seguente CP_1 operazione: “Mano dx: 4° e 5° dito ampliamento della pregressa ferita ed identificazione dei tendini flessore superficiale e flessore profondo che appaiono sezionati. Tenorrafia dei tendini flessore profondo. Immobilizzazione in flessione” e vi rimaneva sino al 28.11.2016;
- la diagnosi in uscita recitava “esiti di ferita 4° e 5° dito mano dx con sezione totale dei tendini flessore superficiale e flessore profondo” e con i seguenti consigli terapeutici: “Augmentin 1 cp. x 2 I die x
06gg. Paracetamolo al bisogno. Riposo domiciliare per 15gg. Si rivede venerdì 02/12/2016 alle ore
10.30 presso il Ns. AMB con impegnativa del medico curante per 03 medicazioni di Chirurgia Plastica
";
- il 14.12.2016 si sottoponeva a un intervento (il secondo) di: "incisione lungo la pregressa cicatrice;
tenolisi del moncone prossimale;
si reperta il moncone distale. Le estremità dei due monconi tendinei sono notevolmente mortificate e sfrangiate, si procede a modesta recentazione, in seguito alla quale si evidenzia un gap tendineo di 2cm. Si procede ad applicazione di barra in silicone suturata a mò di innesto tendineo, al fine di permettere la formazione di una pseudo-guaina; rilascio dell'ischemia.
Emostasi. Sutura cutanea, applicazione di palmare dorsale";
- veniva poi dimesso con la seguente diagnosi: "esiti di tenorrafia di flessore profondo di IV e V dito per pregressa ferita da taglio mano dx con rottura di tenorrafia del tendine flessore del V dito" e gli veniva prescritto " cpr. da l gr. (1 x 2 I die x 06gg.). Analgesico al bisogno. Arto in scarico. Per_1
Riposo domiciliare per 15gg. Valutazione cardiologica come da consulenza anestesiologica da eseguire i rivede presso il Ns. AMB di Chirurgia specialistica della Mano martedì pomeriggio Pt_2
con impegnativa del medico curante per 03 medicazioni di Chirurgia Plastica".
pagina 2 di 16 - ad un esame di controllo del 24.01.2017, eseguito presso il , gli veniva consigliata CP_2
“valutazione per fisioterapia per mobilizzazione attiva e passiva del IV dito della mano destra";
- il 24.02.2017 si sottoponeva, in anestesia generale, ad intervento (il terzo) di: "Incisione cute.
Asportazione di barretta tendinea. Esposizione dell'apparato tendineo interrotto alla falange prossimale. Assenza di guaine e pulegge. Presenza di un tendine flessore. Si procede a ricostruzione mediante tendine palmare lungo prelevato da avambraccio omolaterale e ricostruzione della puleggia
a livello della capsula articolare IFP. Ancoraggio dell'estremità distale dell'innesto alla punta del dito.
Sutura cute riparo ulcera con innesto di cute prelevato dalla superficie palmare del polso. Sutura e immobilizzazione";
- veniva dimesso con diagnosi di "Esiti di trauma V dito mano destra con esposizione di barretta di silicone e ulcera cutanea" e gli venivano prescritte le seguenti terapie: " cpr. da l gr. (1 x 2 I Per_1
Parte die x 06gg.). lgr. al bisogno. Riposo domiciliare per 15gg. Si rivede presso il Ns. CP_3
martedì p.v. alle ore 15.00 con impegnativa del medico curante per 03 medicazioni di Chirurgia
Plastica e visita di controllo";
- in data 08.9.2017 si recava presso il di per eseguire un nuovo intervento CP_2 CP_1 programmato;
tuttavia, lo stesso non veniva eseguito “per causa di indisponibilità di sala operatoria”;
- il 13.9.2017 veniva dunque ricoverato in regime di Day Service e in pari data sottoposto all'operazione (la quarta), precedentemente programmata per il giorno 8 settembre, di "incisione cutanea a Z multiple. Isolamento del tendine flessore profondo retratto. Si effettua allungamento mediante sutura del tendine flessore superficiale al tendine flessore profondo. Riparo della perdita di sostanza cutanea con lembo allestito sulla superficie dorsale del IV dito. Riparo area Parte_3
donatrice con innesto D-E a spessore totale prelevato dalla superficie volare del polso. Medicazione compressiva";
- veniva quindi dimesso con diagnosi da “esiti di trauma complesso V dito mano destra con retrazione cutanea e tendinea" e prescrittogli " cpr. da lgr. (1 x 2 I die x 06gg.). Tachipirina 1OOOmg. Per_1
al bisogno. Si rivede presso il Ns. martedì p.v. con impegnativa del medico curante per 03 CP_4
medicazioni in Chirurgia Plastica";
- il 12.10.2017 si ricoverava, in regime di Day Service, presso la U.O.C. Controparte_5
del Policlinico di ove si sottopose, in anestesia locale, ad intervento chirurgico (il
[...] CP_1
quinto) di: "Distacco del cross-finger. Sutura e medicazione" e veniva dimesso con: "Esiti di trauma del V dito della mano destra, in trattamento con lembo cross-finger IV dito pro V dito" e prescritti i seguenti consigli terapeutici "Augmentin cpr. da l gr. (1 x 2 I die x 06gg.). Tachipirina 1000mg. al bisogno. Fisioterapia di mobilizzazione graduale assistita del IV e V dito attiva e passiva. Si rivede
pagina 3 di 16 presso il Ns. AMB di Chirurgia della martedì 17/10/2017 con impegnativa del medico curante CP_4 per 03 medicazioni in Chirurgia Plastica”;
- il 16.10.2017 si sottoponeva a visita fisiatrica presso il Centro Medico Fisiatrico S.R.L. di Corato ove gli venivano prescritti rieducazione motoria individuale ed esercizi posturali-propriocettivi a carico del
IV e V dito della mano dx.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertata giuste le risultanze medico-legali contenute nell'allegato doc. 22, che qui si diano per integralmente ripetute e trascritte;
sulla base dei motivi esplicitati nel presente atto nonché, previo espletamento di una ctu ad hoc la responsabilità medica del sanitario di pronto soccorso che prestò le prime cure all'attore, da colposa omissione, nell'immediato, di disporre l'effettuazione di una consulenza ortopedica ed accertato, quindi, come detta omissione, imputabile ad imperizia e/o imprudenza e/o negligenza ha precluso, al paziente, la possibilità di sottoporsi ad un tempestivo intervento ricostruttivo delle lesioni tendinee, dichiarare e statuire che
l'evento dannoso subito dall'attore è eziologicamente ascrivibile e/o riconducibile alla condotta del medico che visitò per prima l'attore. - stabilita e sancita la responsabilità contrattuale da inadempimento e/o inesatto adempimento dell'azienda sanitaria per i danni patiti da CP_1
in ragione della non diligente esecuzione della prestazione perpetrata da parte del Parte_1
sanitario, proprio dipendente condannare di conseguenza la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 24.919,40 (cfr. doc. 28) ovvero alla diversa somma, anche minore, che verrà accertata in corso di causa in caso di espletanda ctu. Alla sorte andranno aggiunte la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come per legge, dal dies natae obligationis al saldo essendo stata detta sorte parametrata agli indici ed alle percentuali delle tabelle ratione temporis vigenti al momento dell'evento (cfr. all'uopo nostro doc. 28). - condannare aggiuntivamente l' CP_6 al ristoro/rimborso delle spese anticipate dall'attore, sopra indicate, specificate ed argomentate
[...] nel paragrafo c) della narrativa, che a complessivi €. 1.966,37 (come da docc. 29 e 29/a). - porre in ogni caso, a carico di parte avversa, spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario ed ammennicoli di legge, confermando all'uopo, la pedissequa nota spese che verrà depositata all'esito del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.11.2021, si è costituita in giudizio l'odierna convenuta, domandando il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto (v. conclusioni comparsa di costituzione “- rigettare la domanda promossa dal sig. in tutte le sue voci, Pt_1 patrimoniale e non, perché infondata nell'an e nel quantum;
- vinte in ogni caso le spese giudiziali”).
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, C.T.U. medico-legale a mezzo dei dott.ri e e, Persona_2 Persona_3
pagina 4 di 16 all'udienza del 2.10.2024, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
********
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei seguenti termini e limiti.
È, anzitutto, incontestata la legittimazione passiva della convenuta quale soggetto CP_6 responsabile per l'attività medica espletata dal sanitario del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corato, presso cui l'attore si recava dopo aver riportato ferita da arma da taglio.
Ciò chiarito, in punto di qualificazione della domanda attorea va precisato che, la responsabilità professionale per inadempimento della prestazione medica si estende certamente alla struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il medico stesso operava, la quale, proprio in ragione del complesso di obblighi scaturenti dal cosiddetto contratto di spedalità, risponde in relazione sia a propri fatti d'inadempimento sia ai comportamenti inadempienti direttamente posti in essere dal medico a norma dell'art. 1228 c.c. in forza del quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, è responsabile anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (tra le molte. Cass. n. 13066/2004. n. 8826/2007 e n. 13953/2007).
Dimostrata, pertanto, l'esistenza del rapporto contrattuale e l'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, è onere della struttura provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
Il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare l'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (così, a partire da Cass. Civ., sez. I, 30.10.2001, n. 13533).
Orbene, provata nella specie l'esistenza del contratto e della relativa insorgenza della patologia, saldi i principi appena enunciati, deve procedersi all'esame dei fatti di causa, sia secondo quanto descritto dai nominati consulenti tecnici d'ufficio, che in relazione a quanto articolato nel libello introduttivo attoreo.
pagina 5 di 16 , all'epoca diciottenne, alle ore 21,30 del 6 novembre 2016 veniva accettato presso il Parte_1
Pronto Soccorso – Plesso di Corato a causa di una “ferita a carico della mano destra con un coltello da cucina che stava pulendo”.
Nel corso della prestazione si perveniva alla diagnosi di “ferite da taglio IV e V dito della mano destra”, definite all'esame obiettivo come “superficiali” e localizzate alla “base della falange prossimale in regione palmare”, escludendosi “impotenze funzionali”.
Nell'occasione, veniva eseguita una medicazione e si faceva ricorso, quale ulteriore provvedimento terapeutico, alla “sutura”, in grado di facilitare la riparazione anatomica delle lesioni dei tessuti molli.
Secondo quanto accertato pure in sede di consulenza, “in occasione della stessa prestazione non si fece ricorso ad indagini sia strumentali che laboratoristiche né a specialistiche consulenze, pervenendosi alle ore 21,48 – trascorsi quindi diciotto minuti dall'accettazione – alla dimissione contraddistinta da prescrizioni terapeutiche, quali la somministrazione di un antibiotico (“ ”) per prevenire le Per_1 infezioni e la effettuazione di “medicazioni con rimozione dei punti di sutura” dopo quattordici giorni.
Fu altresì consigliato “riposo funzionale”, l'eventuale somministrazione di antidolorifici ed una possibile “rivalutazione ambulatoriale ortopedica in base alla sintomatologia”, senza escludersi
l'intervento rivalutativo anche del medico curante a cui il fu “rimandato per competenza”. Fu Pt_1 assegnata una “prognosi clinica” - ovvero una riserva sulla evoluzione riparativa delle lesioni – “a tutto il 20 Novembre”.
In sintesi, in occasione della visita presso il PS si escludeva una “impotenza funzionale” sia del IV che del V dito della mano destra e veniva prescritta antibioticoterapia – quale profilassi per le infezioni -, senza escludersi la effettuazione di una rivalutazione da parte di un ortopedico, laddove il quadro clinico fosse mutato, e/o il ricorso al medico curante.
Il 19 novembre 2016, trascorsi tredici giorni, il si recava per la seconda volta presso la stessa Pt_1
struttura sanitaria (Pronto Soccorso – Plesso di Corato), “lamentando una limitazione funzionale sia del
IV che del V dito della mano destra” a carico dei quali erano già state riscontrate ferite in sede corrispondente alla superficie palmare delle falangi basali. Veniva dunque eseguita una consulenza ortopedica nel corso della quale era ritenuta “sospetta una lesione dei flessori” delle analoghe dita, richiamandosi la “ferita di circa quindici giorni prima” e consigliandosi per il trattamento il
“ricovero”, provvedimento questo che veniva rifiutato dal . Pt_1
In occasione della detta prestazione veniva ritenuta sussistente una “limitazione funzionale” sia del IV che del V dito della mano destra e “ritenuta sospetta” una “lesione tendinea”, in particolare dei
“flessori”: sia l'una che l'altra “rappresentarono gli effetti – sia clinici che anatomici - dell'analoga azione da taglio, già produttiva delle “ferite” suturate il 6 novembre precedente” (v. p. 38 ctu).
pagina 6 di 16 Dal 24.11.2016 al 28.11.2016 emerge dall'esame della documentazione sanitaria in atti che era Pt_1
degente presso la Unità Operativa Chirurgia Plastica del Consorziale di CP_1
Il 25.11.2016 veniva praticato l'intervento chirurgico sul IV e V dito della mano destra attraverso
“ampliamento della pregressa ferita”, “identificazione dei tendini sia flessore superficiale che flessore profondo che apparivano sezionati”, “tenorrafia dei tendini flessori profondi” e terminale
“immobilizzazione in flessione” dei segmenti corporei lesi (IV e V dito).
La diagnosi al termine dell'intervento era di “esiti di ferite IV -V dito mano destra con sezione totale dei tendini flessore superficiale (FS) e flessore profondo (FP)”.
Il decorso post -operatorio era regolare: il 28.11.2016, alla dimissione, venivano prescritte ordinarie indicazioni terapeutiche, quali il proseguimento della terapia sia antibiotica ( ) che Per_1 analgesica al bisogno (paracetamolo) e la osservanza di “riposo domiciliare per quindici giorni”, unitamente alla effettuazione di un controllo per il 2.12.2016.
Dunque, durante tale periodo di ricovero veniva accertata la sussistenza di una “sezione totale dei tendini flessore superficiale e flessore profondo” sia del IV che del V dito della mano destra.
Ciò posto, “può agevolmente ritenersi che all'azione tagliente della lama del coltello da cucina debbano ascriversi – oltre alle ferite cutanee – le diagnosticate sezioni tendinee” (v. p. 40 ctu).
Dal 13.12.2016 al 16.12.2016 era nuovamente ricoverato presso la Unità Operativa Chirurgia Pt_1
Plastica del Consorziale di CP_1
All'ingresso, in “anamnesi patologica prossima”, veniva, in particolare, rilevato, il mancato
“reclutamento” del flessore profondo del V dito della mano destra e, quindi, la “rottura della tenorrafia”, eseguita il 25.11.2016.
In attualità di ricovero, il 14.12.2016 veniva eseguito pertanto, un secondo intervento chirurgico a carico del V dito concretizzatosi nella “incisione lungo la pregressa cicatrice”, nella “tenolisi del moncone prossimale” e nella “individuazione” del moncone distale, rilevandosi che le “estremità dei due monconi tendinei erano notevolmente mortificate e sfrangiate”.
Si procedeva quindi “a modesta recentazione”, evidenziandosi un “gap tendineo” – ovvero una distanza tra le estremità dei due monconi del flessore profondo – “di 2 centimetri”.
A seguire, si procedeva “all 'applicazione di una barra in silicone suturata a mo' di innesto tendineo, al fine di permettere la formazione di una pseudo -guaina”. Attuata la sutura cutanea, fu “applicato un palmare dorsale”.
Il decorso post -operatorio non era contrassegnato da complicanze e il 16.12.2016, alla dimissione, venivano reiterate le già note indicazioni terapeutiche - quali il proseguimento della terapia sia pagina 7 di 16 antibiotica che analgesica al bisogno ed il mantenimento dell'arto superiore destro in scarico, unitamente alla effettuazione di un controllo per il martedì successivo.
In sintesi, nel corso del ricovero, protrattosi dal 13.12.2016 al 16.12.2016, veniva rilevata la rottura della tenorrafia attuata il 25 novembre precedente e veniva ripristinata la continuità del tendine flessore profondo del V dito della mano destra, mediante l'applicazione – così emendandosi un gap tendineo di
2 centimetri – di una barra di silicone.
Il 24.1.2017, nel corso di un controllo ambulatoriale presso la Unità Operativa Chirurgia Plastica del
Consorziale di veniva richiesta una valutazione fisioterapica per “mobilizzazione attiva e passiva CP_1 del IV dito della mano destra”.
Dopo circa un mese, dal 23.2.2017 al 28.2.2017, veniva ancora una volta ricoverato presso la Pt_1
Unità Operativa Chirurgia Plastica del Consorziale di Bari.
A suffragio della ospedalizzazione veniva richiamata, a carico del V dito della mano destra, la sussistenza di una “ulcera cutanea da esposizione della barretta di silicone”, quale per l'appunto quella applicata durante l'operazione del 14.12.2016.
Il 24.2.2017, in attualità di ricovero, veniva eseguito quindi un terzo intervento chirurgico concretizzatosi nella “asportazione della barretta di silicone” e nella “esposizione dell'apparato tendineo interrotto alla falange prossimale”, rilevandosi la “assenza di guaine e pulegge” e la
“presenza di un tendine flessore”.
Si procedeva quindi alla “ricostruzione mediante tendine palmare lungo prelevato dall'avambraccio omolaterale”.
Veniva “ricostruita” anche la “puleggia a livello della capsula articolare della interfalangea prossimale (IFP)” e veniva “ancorata l'estremità distale dell'innesto alla punta del dito”.
A seguire, si provvedeva a "suturare la cute con riparazione dell'ulcera con innesto di cute prelevato dalla superficie palmare del polso”. Veniva infine “immobilizzato” il dito.
Il decorso post-operatorio non era contrassegnato da complicanze e il 28.2.2017, alla dimissione, venivano poste le ovvie indicazioni terapeutiche – quali la somministrazione di un antibiotico e di un analgesico.
Veniva altresì consigliata la osservanza di “quindici giorni di riposo domiciliare” segnalandosi la opportunità di un controllo ambulatoriale da effettuare il martedì successivo.
Dall'esame della documentazione sanitaria in atti è emerso che si sottoponeva ad un quarto Pt_1 intervento chirurgico finalizzato ad emendare una “retrazione sia cutanea che tendinea” in flessione del V dito della mano destra.
pagina 8 di 16 L'intervento, che avrebbe dovuto essere eseguito l'8.9.2017, a causa della “indisponibilità della sala operatoria”, veniva eseguito il 13 settembre successivo.
Il 12.10.2017, , ancora una volta degente in regime di “day service” presso la Unità Operativa Pt_1
Chirurgia Plastica del Consorziale di veniva sottoposto a un intervento – il quinto - CP_1 concretizzatosi nel “distacco del cross -finger” ovvero nella “rimozione del lembo di copertura delle due dita”.
Orbene, tanto chiarito in ordine alla consequenzialità degli eventi, procedendo alla valutazione delle condotte del sanitario che accettava presso il Pronto Soccorso – Plesso di Corato il 6 novembre Pt_1
2016, i consulenti hanno rilevato che l'esame della ferita da taglio era avvenuta “in modo affrettato e inadeguato” (v. p. 48 ctu).
In dettaglio, hanno chiarito che “la lesione tendinea va prontamente riconosciuta e trattata entro le prime ventiquattro ore e tanto al fine di ottenere buone probabilità di successo. Il tendine deve essere recuperato e fatto scorrere attraverso l'intatto canale digitale entro almeno 7 -10 giorni. Oltre tale periodo il tendine degenera e si gonfia e non sarà più possibile farlo scorrere nel suo canale e reinserirlo nell'osso”.
Sicché, “le lesioni tendinee non furono riconosciute o furono semplicemente sottovalutate in ragione di un esame delle ferite da taglio effettuato in modo affrettato e inadeguato”, risultando del tutto inverosimile o poco probabile che la rottura dei quattro tendini si fosse realizzata “il 19 novembre 2016
e acclaratamente ritenuta sussistente nel corso dell'intervento – il primo attuato peraltro in urgenza differita – a cui si fece ricorso il 25 novembre successivo”.
A conforto di tanto, i consulenti hanno pure rilevato che “la esecuzione poi di un esame delle ferite, già definito affrettato ed inadeguato, quindi censurabile , trova altresì riscontro – e ci sia consentito il dirlo - nella durata della prestazione sanitaria confinata – dalla accettazione alla dimissione – in diciotto minuti, intervallo questo di tempo del tutto non sufficiente a far indirettamente ritenere come esauriente ed adeguato un atto medico, contraddistinto – come dovrebbe essere – dall'acquisizione delle generalità e del dato sia anamnestico che obiettivo nonché dall'adozione di presidi terapeutici - comprensivi peraltro di una sutura cutanea – , dalla dettagliata illustrazione delle ulteriori cure da effettuare dopo la dimissione e dalla redazione del certificato di malattia telematico”.
Difatti, “le diagnosticate ferite da taglio rendevano doverosi ulteriori momenti diagnostici;
e tanto anche in ragione della loro localizzazione dovendosi rilevare che una lesione tendinea deve essere sospettata per qualsiasi ferita situata sul decorso di un tendine”.
Invece, “spettava al medico del Pronto Soccorso stabilire se la lesione cutanea costituiva l'unico elemento patologico o meno, potendo lo stesso avvalersi di un ortopedico, senza rinviare il ricorso allo
pagina 9 di 16 specialista a momenti successivi, il tutto “in base alla sintomatologia”, non ulteriormente particolareggiata in un documento sanitario - quale per l'appunto la stessa relazione di Pronto
Soccorso”.
Era, cioè esigibile una diversa condotta da parte del sanitario dipendente dell'Ospedale di Corato, il quale avrebbe dovuto “effettuare una ispezione della ferita e delle aree circostanti al fine di evidenziare se vi fosse perdita di vitalità dei tessuti, se ricorrevano concomitanti lesioni sia tendinee che ossee nonché vascolo-nervose e se vi fosse ritenzione di corpi estranei, senza escludersi l'adozione di accertamenti complementari, quale una esplorazione chirurgica, anche mediante ampliamento dell'iniziale lesione cutanea e con ricorso all'ortopedico”.
Dunque, non può che concludersi che “la condotta del medico fu inadeguata, in quanto fu omessa una minuziosa ispezione – esplorazione delle ferite, dovendosi evidenziare che tale procedura è doverosa in presenza di una ferita da taglio”.
Ciò premesso e acclarata la condotta negligente del medico di PS, occorre altresì evidenziare che “essa fu produttiva di un ritardo di tredici giorni nella indicazione delle corrette procedure diagnostiche che portarono, in urgenza oramai differita, a distanza di ulteriori sei giorni alla acclarata evidenziazione delle lesioni tendinee ed al loro primo trattamento”.
Orbene, anche alla luce del contraddittorio tra le parti, la ctu, presentando i caratteri della esaustività e coerenza, non sussistendo ragioni per disattenderne il relativo contenuto, deve essere condivisa, salvo precisare quanto segue.
L'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
Più in dettaglio, quando il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, la condotta è colposa allorquando non si proceda alla stessa e ci si mantenga invece nell'erronea posizione diagnostica iniziale (in tal senso, si rinvia, tra le altre, a
Cass. pen., sez. IV, 18.12.2014, n. 21243; Cass. pen., sez. IV, 29.09.2015, n. 13127; Cass. pen., sez.
IV, 22.06.2018, n. 47748; Cass. pen., sez. IV, 21.02.2019, n. 23252).
E tali considerazioni conservano validità anche quando il mancato maggior approfondimento diagnostico abbia inciso non solo sulla tipologia di trattamento terapeutico da attuare, ma altresì sulla portata, estensione o intensità dello stesso.
Sicché alla luce delle concrete circostanze di tempo e luogo, deve concludersi che nella specie il sanitario di turno presso il PS dell'Ospedale di Corato avrebbe dovuto, in sede di diagnosi delle lesioni pagina 10 di 16 riportate, meglio approfondire – come imponevano prudenza, diligenza e perizia – le ferita da taglio e prescrivere ulteriori accertamenti.
Come noto, la colpa medica, presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c., si sostanzia nell'inosservanza delle regole di condotta proprie del settore di appartenenza nonché nella violazione degli obblighi di prudenza, diligenza e attenzione che connotano l'attività sanitaria nell'ottica della più efficace assistenza per tutelare la salute del paziente.
Alla luce di quanto sinora argomentato, è così accertato l'inadempimento del medico dipendente dell'Ospedale di Corato, nei confronti del , nella misura in cui questi ometteva di consigliare al Pt_1
paziente di sottoporsi a ulteriori approfondimenti clinico-diagnostici e, conseguentemente, impediva con la sua condotta di addivenire a una più tempestiva diagnosi delle lesioni tendinee.
Cont Né la convenuta ha allegato linee guida o individuato buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica nazionale e internazionali, tali da consentire diverse conclusioni.
In termini di eziologia, dunque, la condotta negligente e imprudente del sanitario impiegato presso l' – nei termini di cui innanzi – è divenuta causa efficiente delle conseguenze Controparte_7
negative che sono derivate in danno del e rendeva, tra l'altro, impossibile – quantomeno sotto Pt_1
l'aspetto temporale – prospettare al paziente la sua situazione effettiva (in tal senso, Cass. Civ., sez. III,
24.01.2007, n. 1511).
Ad abundantiam, vale anche considerare che in tema di responsabilità del professionista medico che si sia reso responsabile di una diagnosi poi rivelatasi errata (integrante di per sé l'inadempimento e la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c.), in presenza di un quadro clinico complesso e/o dubbio, la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. È dunque onere del medico e/o della struttura sanitaria dimostrare che l'esito negativo non sia ascrivibile alla propria negligenza o imperizia, e che la sua prestazione implicasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Ne consegue che, qualora la struttura non assolva, come nella specie, in maniera idonea a questo onere probatorio, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione – ovvero anche solo l'incertezza degli esiti probatori in ordine all'esatto adempimento – va posta a suo carico e ciò comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria, fondata sulla responsabilità contrattuale (così,
Cass. civ., sez. III, 23.09.2004, n. 19133; da ultimo, Trib. Bologna, sez. III, 23.01.2020, n. 163).
Ora, quanto agli esiti dannosi, i consulenti nominati hanno rilevato “sul polso destro ed in corrispondenza sia del IV che del V dito le cicatrici inerenti i provvedimenti chirurgici a più riprese
pagina 11 di 16 adottati e quelle – in gran parte dalle prime inglobate - delle iniziali ferite da taglio – invero localizzate sulla superficie palmare delle falangi basali di entrambe le dita”.
In particolare, a carico del quinto dito della mano i consulenti hanno descritto “una anchilosi in estensione della metacarpofalangea, in flessione a 100° della interfalangea prossimale ed in flessione
a 60° dell'interfalangea distale”; mentre a carico del quarto dito della mano destra hanno rinvenuto “la integrità sia della metacarpofalangea che della interfalangea prossimale” e posto in evidenza “un atteggiamento in flessione a 30° dell'interfalangea distale con abolizione della estensione e con accenno a flessione per pochi gradi”.
Inoltre, è emersa l'assenza di “segni di un risparmio funzionale dell'arto superiore destro. Alla perimetria comparativa si è rilevato infatti sia al terzo medio del braccio destro che al terzo superiore dell'omolaterale avambraccio quel fisiologico plus (cm.0,5) che in genere ricorre in un destrimane, quale il Losapio” ed è apparsa conservata “la forza di presa della mano destra e, sempre a destra, consentita è risultata, ancorché contrassegnata da una anchilosi del V dito, la pinza dito pollice -altre dita”.
Tuttavia, ciò posto, deve evidenziarsi che non tutte le conseguenze dannose subite dall'attore sono causa immediata a diretta della condotta negligente e imperita del sanitario del PS intervenuto, dovendo ritenere che “anche a fronte di provvedimenti terapeutici tempestivamente e correttamente posti in essere, nella maggior parte dei casi non si avrà tuttavia un recupero completo del deficit funzionale indotto dalla lesione tendinea, anche perché l'aderenza cicatriziale è da considerare una parte del normale processo di guarigione tendinea. Non può pertanto ritenersi – e tanto anche in astratto – che il caso in esame, laddove fosse stata tempestiva la diagnosi, sarebbe stato contrassegnato da una ripresa totale dei movimenti sia del IV che del V dito della mano destra così attribuendosi al censurato operato del medico di Pronto Soccorso la situazione deficitaria – così come riscontrata all'esame obiettivo – nella sua interezza” (v. p. 53 ctu).
Riepilogando, dunque, nel caso oggetto del presente giudizio, il mancato approfondimento diagnostico delle ferite da arma da taglio del da parte del medico del PS, ove l'attore giungeva in data Pt_1
6.11.2016, integra inadempimento ed è eziologicamente riconducibile non a tutte le conseguenze dannose in concreto da egli subite ma (a) all'omessa tempestiva diagnosi delle lesioni tendinee nonché
(b) ai numerosi – ben cinque - interventi chirurgici in concreto praticati.
Si deve, perciò, concludere che sussiste, con ogni evidenza, la responsabilità della ex art. CP_6
1228 c.c., per l'inadempimento lamentato dall'attore ed in favore di quest'ultimo va, pertanto, riconosciuto il risarcimento del danno.
pagina 12 di 16 Accertata nei limiti di cui sopra la responsabilità della convenuta, deve ora procedersi alla liquidazione dei danni azionati.
ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (consistenti nel danno Pt_1
biologico e nella relativa personalizzazione).
Per quanto concerne i danni patrimoniali, va liquidata in favore dell'attore la somma la complessiva somma di € 902,18, di cui € 414,18 per spese mediche documentate (pari a € 621,27- 1/3 “dovendosi rilevare che esse non possono attribuirsi totalmente alla condotta sanitaria – come si è detto - censurabile - , ma – per un terzo – ai provvedimenti sanitari che le iniziali lesioni avrebbero comunque comportato” ) cui aggiungere la somma di € 488,00 (pagata dall'attore in favore del proprio consulente di parte, dott. , come risultante dalla fattura quietanzata di cui al doc. 29 fascicolo attoreo). Per_4
In ordine al danno non patrimoniale (biologico e morale) alla salute, derivato dal comportamento medico inadeguato ed al ritardo nella evidenziazione degli effetti lesivi tendinei, i ctu hanno accertato
“una inabilità temporanea totale di giorni 12 (dodici) a cui aggiungere una parziale, al 50%, di ulteriori giorni 30 (trenta) ed una parziale, al 25%, di altri giorni 90 (novanta)”, nonché a carico del V dito “un danno biologico permanente del 6 - 7 %, e tanto è da intendere come danno differenziale” e a carico del IV dito dell'1%, con la specificazione che tale percentuale di invalidità sarebbe comunque residuata a causa di “quell'incompleto recupero che le pertinenti lesioni tendinee - ancorché tempestivamente diagnosticate e altrettanto tempestivamente trattate – avrebbero potuto comunque comportare”.
Dunque, posta l'adesione di questo giudicante alle conclusioni cui è pervenuto il ctu in ordine alla valutazione del danno, ai fini della quantificazione devono ritenersi applicabili i criteri previsti dal decreto DU (poi superato e sostanzialmente trasfuso nella L. 27/17, cd Legge Gelli) che all'art, 3, comma 3, prevede che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli art. 138 e 139 del decreto legislativo 07.09.2005
n. 209 richiamando per le lesioni inferiori al 9%, le tabelle sulle micropermanenti così come aggiornati dal D.M. 16/07/2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024.
Sicché, in applicazione dei citati criteri, quanto al danno da inabilità temporanea, all'attore spetta la liquidazione di € 55,24 per ogni giorno di inabilità temporanea al 100% e, dunque, totali € 2.734,38 così calcolati: € 662,88 per i 12 giorni di inabilità temporanea totale;
€ 828,60 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e € 1.242,90 per 90 giorni di inabilità temporanea al 25%.
In relazione al danno biologico permanente, invece, deve aversi riguardo oltre che ai medesimi criteri testé richiamati, anche alle modalità di liquidazione, indicate dalla giurisprudenza, del danno c.d.
pagina 13 di 16 iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura).
Tale quantificazione va operata monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore (nella specie 6%); monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (nella specie 1%, v.
p. 53 ctu); detraendo il secondo importo dal primo (nella specie 5%).
Quindi, tenuto conto di quanto previsto dalle tabelle per la liquidazione delle menomazioni micropermanenti all'integrità psicofisica, in relazione all'età dell'attore di anni 18 al momento del fatto, risulta equo liquidare a titolo di danno biologico permanente l'importo di € 8.366,55, pari alla differenza tra € 9.275,96 (6%) ed € 909,41 (1%).
La somma complessiva (danno biologico cui deve sommarsi il danno da inabilità temporanea) ammonta dunque ad € 11.100,93.
Quanto al danno morale merita ricordare che “In materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni,
"ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale"
Cass. 7753 del 2020). Inoltre il danno morale, secondo quanto previsto dall'art. 139 co. 3 Cod.Ass.
(che sul punto di distingue dal precedente art. 138), ove provato, può dare luogo solo ad un aumento della liquidazione del danno non patrimoniale ma non può costituire -in aderenza a Cass. s.u. dell'11.11.2008 n. 26972 e n. 26973- autonoma voce di danno.
Il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto e deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione qualora il singolo caso presenti peculiarità, che devono essere allegate e provate dal danneggiato, sia per quanto concerne la sussistenza di specifici aspetti anatomo-funzionali e relazionali conseguenti al sinistro sia con riferimento agli specifici aspetti di sofferenza soggettiva onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Dunque, alla luce di quanto sinora argomentato, nel caso di specie, avendo l'attore dedotto e risultando altresì documentalmente provata la sua particolare sofferenza, derivante dalla sua storia clinica caratterizzata da plurimi e recidivi ricoveri ospedalieri nonché contrassegnata da ben cinque interventi chirurgici, il Tribunale ritiene congruo riconoscere, oltre alla somma di € 8.366,55, la ulteriore somma,
a titolo di personalizzazione, di € 1.673,31 (pari alla misura massima di aumento previsto dalla legge del 20% del solo danno biologico) per un ammontare complessivo di € 12.774,24.
pagina 14 di 16 La complessiva somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è espressa in moneta al valore attuale, sicché a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria ma vanno invece aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (6.11.2016, data dell'omissione colposa) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 17.02.1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma liquidata (capitale+interessi) dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 cod. civ., gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55 del 2014 in relazione alla somma effettivamente riconosciuta.
Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 9546/2021, tra e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa e contraria Controparte_1
istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
1. accerta l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t., per il fatto del medico CP_6
suo dipendente, in ordine alle cure prestate in favore di per ritardo diagnostico;
Parte_1
2. dichiara pertanto la responsabilità della in persona del l.r.p.t., per i danni subiti da CP_6 Pt_1
Cont
e condanna la al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1
danno non patrimoniale, della somma complessiva di euro 12.774,24, oltre agli interessi legali calcolati sulla detta somma devalutata al giorno del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data odierna e ancora, sulla somma di capitale ed interessi, ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo nonché al pagamento, per il risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 902,18 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
3. condanna altresì la in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite nei confronti CP_6 di che liquida in € 1.128 per spese vive documentate ed in € 3.600,00 (fase di studio € Parte_1
700,00, introdutt. € 600,00, istruttoria € 1.200,00 e decisionale € 1.100,00) oltre 15% rfs, iva e cap, per compenso di avvocato;
pagina 15 di 16 Cont
4. pone definitivamente le spese della C.T.U., come già liquidate, a carico della
Così deciso in Bari, 2.1.2025
Il Giudice
Dott. Sergio Cassano
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott. Sergio Cassano ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9546 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Martinelli, giusta procura in atti;
Parte_1
– attore –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Caputo, giusta procura in atti;
– convenuta–
**********
OGGETTO: “Responsabilità professionale”.
CONCLUSIONI: come da verbale del 2.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.7.2021, ha esposto che: Parte_1
- in data 6.11.2016, alle 20.30 circa, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corato, a seguito di una ferita alla mano destra che si era accidentalmente procurato con un coltello, mentre esercitava la propria professione di cuoco;
- nell'occasione veniva visitato dal medico di guardia presso il Pronto Soccorso del detto Ospedale, il quale riscontrava e diagnosticava la “presenza di ferite da taglio superficiali della base della falange prossimale regione palmare del IV e V dito mano dx, non impotenze funzionali. Si esegue medicazione
e sutura” e dimetteva il paziente con diagnosi di “ferite da taglio IV e V dito mano dx”, prescrivendogli: “augmentin 1000 cp. (lcp. x 2 I die x 06gg.). Medicazioni e rimozione dei punti fra
pagina 1 di 16 14gg. Si esegue immobilizzazione. Si consiglia riposo funzionale, antidolorifici e rivalutazione AMB anche ortopedica in base alla sintomatologia. Rivalutazione presso il curante al quale si rimanda per competenza";
- il 19.11.2016 a causa del perdurare dei dolori, si recava nuovamente presso il P.S. del citato nosocomio ove il medico di turno constatava una “limitazione funzionale del IV e V dito della mano dx” ed ipotizzava una “sospetta lesione tendinea in pregresso trauma da taglio”;
- visitato dallo specialista ortopedico, questi gli diagnosticava una “sospetta lesione flessori IV e V dito mano dx per ferita l.c. di circa 15gg fa. Si consiglia ricovero per trattamento”;
- rifiutato il ricovero ospedaliero, rientrava presso il proprio domicilio;
- il 21.11.2016 si recava presso il Policlinico di per sottoporsi ad una visita specialistica del IV e V CP_1
dito della mano destra durante la quale emergeva un “esito di trauma del 06/11 con sospetta rottura flessore IV e V dito. Visita, controllo AMB per programmazione intervento chirurgico in elezione”;
- il 24.11.2016 si ricoverava presso il Policlinico di ove il 25.11.2016 si sottoponeva alla seguente CP_1 operazione: “Mano dx: 4° e 5° dito ampliamento della pregressa ferita ed identificazione dei tendini flessore superficiale e flessore profondo che appaiono sezionati. Tenorrafia dei tendini flessore profondo. Immobilizzazione in flessione” e vi rimaneva sino al 28.11.2016;
- la diagnosi in uscita recitava “esiti di ferita 4° e 5° dito mano dx con sezione totale dei tendini flessore superficiale e flessore profondo” e con i seguenti consigli terapeutici: “Augmentin 1 cp. x 2 I die x
06gg. Paracetamolo al bisogno. Riposo domiciliare per 15gg. Si rivede venerdì 02/12/2016 alle ore
10.30 presso il Ns. AMB con impegnativa del medico curante per 03 medicazioni di Chirurgia Plastica
";
- il 14.12.2016 si sottoponeva a un intervento (il secondo) di: "incisione lungo la pregressa cicatrice;
tenolisi del moncone prossimale;
si reperta il moncone distale. Le estremità dei due monconi tendinei sono notevolmente mortificate e sfrangiate, si procede a modesta recentazione, in seguito alla quale si evidenzia un gap tendineo di 2cm. Si procede ad applicazione di barra in silicone suturata a mò di innesto tendineo, al fine di permettere la formazione di una pseudo-guaina; rilascio dell'ischemia.
Emostasi. Sutura cutanea, applicazione di palmare dorsale";
- veniva poi dimesso con la seguente diagnosi: "esiti di tenorrafia di flessore profondo di IV e V dito per pregressa ferita da taglio mano dx con rottura di tenorrafia del tendine flessore del V dito" e gli veniva prescritto " cpr. da l gr. (1 x 2 I die x 06gg.). Analgesico al bisogno. Arto in scarico. Per_1
Riposo domiciliare per 15gg. Valutazione cardiologica come da consulenza anestesiologica da eseguire i rivede presso il Ns. AMB di Chirurgia specialistica della Mano martedì pomeriggio Pt_2
con impegnativa del medico curante per 03 medicazioni di Chirurgia Plastica".
pagina 2 di 16 - ad un esame di controllo del 24.01.2017, eseguito presso il , gli veniva consigliata CP_2
“valutazione per fisioterapia per mobilizzazione attiva e passiva del IV dito della mano destra";
- il 24.02.2017 si sottoponeva, in anestesia generale, ad intervento (il terzo) di: "Incisione cute.
Asportazione di barretta tendinea. Esposizione dell'apparato tendineo interrotto alla falange prossimale. Assenza di guaine e pulegge. Presenza di un tendine flessore. Si procede a ricostruzione mediante tendine palmare lungo prelevato da avambraccio omolaterale e ricostruzione della puleggia
a livello della capsula articolare IFP. Ancoraggio dell'estremità distale dell'innesto alla punta del dito.
Sutura cute riparo ulcera con innesto di cute prelevato dalla superficie palmare del polso. Sutura e immobilizzazione";
- veniva dimesso con diagnosi di "Esiti di trauma V dito mano destra con esposizione di barretta di silicone e ulcera cutanea" e gli venivano prescritte le seguenti terapie: " cpr. da l gr. (1 x 2 I Per_1
Parte die x 06gg.). lgr. al bisogno. Riposo domiciliare per 15gg. Si rivede presso il Ns. CP_3
martedì p.v. alle ore 15.00 con impegnativa del medico curante per 03 medicazioni di Chirurgia
Plastica e visita di controllo";
- in data 08.9.2017 si recava presso il di per eseguire un nuovo intervento CP_2 CP_1 programmato;
tuttavia, lo stesso non veniva eseguito “per causa di indisponibilità di sala operatoria”;
- il 13.9.2017 veniva dunque ricoverato in regime di Day Service e in pari data sottoposto all'operazione (la quarta), precedentemente programmata per il giorno 8 settembre, di "incisione cutanea a Z multiple. Isolamento del tendine flessore profondo retratto. Si effettua allungamento mediante sutura del tendine flessore superficiale al tendine flessore profondo. Riparo della perdita di sostanza cutanea con lembo allestito sulla superficie dorsale del IV dito. Riparo area Parte_3
donatrice con innesto D-E a spessore totale prelevato dalla superficie volare del polso. Medicazione compressiva";
- veniva quindi dimesso con diagnosi da “esiti di trauma complesso V dito mano destra con retrazione cutanea e tendinea" e prescrittogli " cpr. da lgr. (1 x 2 I die x 06gg.). Tachipirina 1OOOmg. Per_1
al bisogno. Si rivede presso il Ns. martedì p.v. con impegnativa del medico curante per 03 CP_4
medicazioni in Chirurgia Plastica";
- il 12.10.2017 si ricoverava, in regime di Day Service, presso la U.O.C. Controparte_5
del Policlinico di ove si sottopose, in anestesia locale, ad intervento chirurgico (il
[...] CP_1
quinto) di: "Distacco del cross-finger. Sutura e medicazione" e veniva dimesso con: "Esiti di trauma del V dito della mano destra, in trattamento con lembo cross-finger IV dito pro V dito" e prescritti i seguenti consigli terapeutici "Augmentin cpr. da l gr. (1 x 2 I die x 06gg.). Tachipirina 1000mg. al bisogno. Fisioterapia di mobilizzazione graduale assistita del IV e V dito attiva e passiva. Si rivede
pagina 3 di 16 presso il Ns. AMB di Chirurgia della martedì 17/10/2017 con impegnativa del medico curante CP_4 per 03 medicazioni in Chirurgia Plastica”;
- il 16.10.2017 si sottoponeva a visita fisiatrica presso il Centro Medico Fisiatrico S.R.L. di Corato ove gli venivano prescritti rieducazione motoria individuale ed esercizi posturali-propriocettivi a carico del
IV e V dito della mano dx.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertata giuste le risultanze medico-legali contenute nell'allegato doc. 22, che qui si diano per integralmente ripetute e trascritte;
sulla base dei motivi esplicitati nel presente atto nonché, previo espletamento di una ctu ad hoc la responsabilità medica del sanitario di pronto soccorso che prestò le prime cure all'attore, da colposa omissione, nell'immediato, di disporre l'effettuazione di una consulenza ortopedica ed accertato, quindi, come detta omissione, imputabile ad imperizia e/o imprudenza e/o negligenza ha precluso, al paziente, la possibilità di sottoporsi ad un tempestivo intervento ricostruttivo delle lesioni tendinee, dichiarare e statuire che
l'evento dannoso subito dall'attore è eziologicamente ascrivibile e/o riconducibile alla condotta del medico che visitò per prima l'attore. - stabilita e sancita la responsabilità contrattuale da inadempimento e/o inesatto adempimento dell'azienda sanitaria per i danni patiti da CP_1
in ragione della non diligente esecuzione della prestazione perpetrata da parte del Parte_1
sanitario, proprio dipendente condannare di conseguenza la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 24.919,40 (cfr. doc. 28) ovvero alla diversa somma, anche minore, che verrà accertata in corso di causa in caso di espletanda ctu. Alla sorte andranno aggiunte la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come per legge, dal dies natae obligationis al saldo essendo stata detta sorte parametrata agli indici ed alle percentuali delle tabelle ratione temporis vigenti al momento dell'evento (cfr. all'uopo nostro doc. 28). - condannare aggiuntivamente l' CP_6 al ristoro/rimborso delle spese anticipate dall'attore, sopra indicate, specificate ed argomentate
[...] nel paragrafo c) della narrativa, che a complessivi €. 1.966,37 (come da docc. 29 e 29/a). - porre in ogni caso, a carico di parte avversa, spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario ed ammennicoli di legge, confermando all'uopo, la pedissequa nota spese che verrà depositata all'esito del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.11.2021, si è costituita in giudizio l'odierna convenuta, domandando il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto (v. conclusioni comparsa di costituzione “- rigettare la domanda promossa dal sig. in tutte le sue voci, Pt_1 patrimoniale e non, perché infondata nell'an e nel quantum;
- vinte in ogni caso le spese giudiziali”).
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, C.T.U. medico-legale a mezzo dei dott.ri e e, Persona_2 Persona_3
pagina 4 di 16 all'udienza del 2.10.2024, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
********
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei seguenti termini e limiti.
È, anzitutto, incontestata la legittimazione passiva della convenuta quale soggetto CP_6 responsabile per l'attività medica espletata dal sanitario del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corato, presso cui l'attore si recava dopo aver riportato ferita da arma da taglio.
Ciò chiarito, in punto di qualificazione della domanda attorea va precisato che, la responsabilità professionale per inadempimento della prestazione medica si estende certamente alla struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il medico stesso operava, la quale, proprio in ragione del complesso di obblighi scaturenti dal cosiddetto contratto di spedalità, risponde in relazione sia a propri fatti d'inadempimento sia ai comportamenti inadempienti direttamente posti in essere dal medico a norma dell'art. 1228 c.c. in forza del quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, è responsabile anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (tra le molte. Cass. n. 13066/2004. n. 8826/2007 e n. 13953/2007).
Dimostrata, pertanto, l'esistenza del rapporto contrattuale e l'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, è onere della struttura provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
Il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare l'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (così, a partire da Cass. Civ., sez. I, 30.10.2001, n. 13533).
Orbene, provata nella specie l'esistenza del contratto e della relativa insorgenza della patologia, saldi i principi appena enunciati, deve procedersi all'esame dei fatti di causa, sia secondo quanto descritto dai nominati consulenti tecnici d'ufficio, che in relazione a quanto articolato nel libello introduttivo attoreo.
pagina 5 di 16 , all'epoca diciottenne, alle ore 21,30 del 6 novembre 2016 veniva accettato presso il Parte_1
Pronto Soccorso – Plesso di Corato a causa di una “ferita a carico della mano destra con un coltello da cucina che stava pulendo”.
Nel corso della prestazione si perveniva alla diagnosi di “ferite da taglio IV e V dito della mano destra”, definite all'esame obiettivo come “superficiali” e localizzate alla “base della falange prossimale in regione palmare”, escludendosi “impotenze funzionali”.
Nell'occasione, veniva eseguita una medicazione e si faceva ricorso, quale ulteriore provvedimento terapeutico, alla “sutura”, in grado di facilitare la riparazione anatomica delle lesioni dei tessuti molli.
Secondo quanto accertato pure in sede di consulenza, “in occasione della stessa prestazione non si fece ricorso ad indagini sia strumentali che laboratoristiche né a specialistiche consulenze, pervenendosi alle ore 21,48 – trascorsi quindi diciotto minuti dall'accettazione – alla dimissione contraddistinta da prescrizioni terapeutiche, quali la somministrazione di un antibiotico (“ ”) per prevenire le Per_1 infezioni e la effettuazione di “medicazioni con rimozione dei punti di sutura” dopo quattordici giorni.
Fu altresì consigliato “riposo funzionale”, l'eventuale somministrazione di antidolorifici ed una possibile “rivalutazione ambulatoriale ortopedica in base alla sintomatologia”, senza escludersi
l'intervento rivalutativo anche del medico curante a cui il fu “rimandato per competenza”. Fu Pt_1 assegnata una “prognosi clinica” - ovvero una riserva sulla evoluzione riparativa delle lesioni – “a tutto il 20 Novembre”.
In sintesi, in occasione della visita presso il PS si escludeva una “impotenza funzionale” sia del IV che del V dito della mano destra e veniva prescritta antibioticoterapia – quale profilassi per le infezioni -, senza escludersi la effettuazione di una rivalutazione da parte di un ortopedico, laddove il quadro clinico fosse mutato, e/o il ricorso al medico curante.
Il 19 novembre 2016, trascorsi tredici giorni, il si recava per la seconda volta presso la stessa Pt_1
struttura sanitaria (Pronto Soccorso – Plesso di Corato), “lamentando una limitazione funzionale sia del
IV che del V dito della mano destra” a carico dei quali erano già state riscontrate ferite in sede corrispondente alla superficie palmare delle falangi basali. Veniva dunque eseguita una consulenza ortopedica nel corso della quale era ritenuta “sospetta una lesione dei flessori” delle analoghe dita, richiamandosi la “ferita di circa quindici giorni prima” e consigliandosi per il trattamento il
“ricovero”, provvedimento questo che veniva rifiutato dal . Pt_1
In occasione della detta prestazione veniva ritenuta sussistente una “limitazione funzionale” sia del IV che del V dito della mano destra e “ritenuta sospetta” una “lesione tendinea”, in particolare dei
“flessori”: sia l'una che l'altra “rappresentarono gli effetti – sia clinici che anatomici - dell'analoga azione da taglio, già produttiva delle “ferite” suturate il 6 novembre precedente” (v. p. 38 ctu).
pagina 6 di 16 Dal 24.11.2016 al 28.11.2016 emerge dall'esame della documentazione sanitaria in atti che era Pt_1
degente presso la Unità Operativa Chirurgia Plastica del Consorziale di CP_1
Il 25.11.2016 veniva praticato l'intervento chirurgico sul IV e V dito della mano destra attraverso
“ampliamento della pregressa ferita”, “identificazione dei tendini sia flessore superficiale che flessore profondo che apparivano sezionati”, “tenorrafia dei tendini flessori profondi” e terminale
“immobilizzazione in flessione” dei segmenti corporei lesi (IV e V dito).
La diagnosi al termine dell'intervento era di “esiti di ferite IV -V dito mano destra con sezione totale dei tendini flessore superficiale (FS) e flessore profondo (FP)”.
Il decorso post -operatorio era regolare: il 28.11.2016, alla dimissione, venivano prescritte ordinarie indicazioni terapeutiche, quali il proseguimento della terapia sia antibiotica ( ) che Per_1 analgesica al bisogno (paracetamolo) e la osservanza di “riposo domiciliare per quindici giorni”, unitamente alla effettuazione di un controllo per il 2.12.2016.
Dunque, durante tale periodo di ricovero veniva accertata la sussistenza di una “sezione totale dei tendini flessore superficiale e flessore profondo” sia del IV che del V dito della mano destra.
Ciò posto, “può agevolmente ritenersi che all'azione tagliente della lama del coltello da cucina debbano ascriversi – oltre alle ferite cutanee – le diagnosticate sezioni tendinee” (v. p. 40 ctu).
Dal 13.12.2016 al 16.12.2016 era nuovamente ricoverato presso la Unità Operativa Chirurgia Pt_1
Plastica del Consorziale di CP_1
All'ingresso, in “anamnesi patologica prossima”, veniva, in particolare, rilevato, il mancato
“reclutamento” del flessore profondo del V dito della mano destra e, quindi, la “rottura della tenorrafia”, eseguita il 25.11.2016.
In attualità di ricovero, il 14.12.2016 veniva eseguito pertanto, un secondo intervento chirurgico a carico del V dito concretizzatosi nella “incisione lungo la pregressa cicatrice”, nella “tenolisi del moncone prossimale” e nella “individuazione” del moncone distale, rilevandosi che le “estremità dei due monconi tendinei erano notevolmente mortificate e sfrangiate”.
Si procedeva quindi “a modesta recentazione”, evidenziandosi un “gap tendineo” – ovvero una distanza tra le estremità dei due monconi del flessore profondo – “di 2 centimetri”.
A seguire, si procedeva “all 'applicazione di una barra in silicone suturata a mo' di innesto tendineo, al fine di permettere la formazione di una pseudo -guaina”. Attuata la sutura cutanea, fu “applicato un palmare dorsale”.
Il decorso post -operatorio non era contrassegnato da complicanze e il 16.12.2016, alla dimissione, venivano reiterate le già note indicazioni terapeutiche - quali il proseguimento della terapia sia pagina 7 di 16 antibiotica che analgesica al bisogno ed il mantenimento dell'arto superiore destro in scarico, unitamente alla effettuazione di un controllo per il martedì successivo.
In sintesi, nel corso del ricovero, protrattosi dal 13.12.2016 al 16.12.2016, veniva rilevata la rottura della tenorrafia attuata il 25 novembre precedente e veniva ripristinata la continuità del tendine flessore profondo del V dito della mano destra, mediante l'applicazione – così emendandosi un gap tendineo di
2 centimetri – di una barra di silicone.
Il 24.1.2017, nel corso di un controllo ambulatoriale presso la Unità Operativa Chirurgia Plastica del
Consorziale di veniva richiesta una valutazione fisioterapica per “mobilizzazione attiva e passiva CP_1 del IV dito della mano destra”.
Dopo circa un mese, dal 23.2.2017 al 28.2.2017, veniva ancora una volta ricoverato presso la Pt_1
Unità Operativa Chirurgia Plastica del Consorziale di Bari.
A suffragio della ospedalizzazione veniva richiamata, a carico del V dito della mano destra, la sussistenza di una “ulcera cutanea da esposizione della barretta di silicone”, quale per l'appunto quella applicata durante l'operazione del 14.12.2016.
Il 24.2.2017, in attualità di ricovero, veniva eseguito quindi un terzo intervento chirurgico concretizzatosi nella “asportazione della barretta di silicone” e nella “esposizione dell'apparato tendineo interrotto alla falange prossimale”, rilevandosi la “assenza di guaine e pulegge” e la
“presenza di un tendine flessore”.
Si procedeva quindi alla “ricostruzione mediante tendine palmare lungo prelevato dall'avambraccio omolaterale”.
Veniva “ricostruita” anche la “puleggia a livello della capsula articolare della interfalangea prossimale (IFP)” e veniva “ancorata l'estremità distale dell'innesto alla punta del dito”.
A seguire, si provvedeva a "suturare la cute con riparazione dell'ulcera con innesto di cute prelevato dalla superficie palmare del polso”. Veniva infine “immobilizzato” il dito.
Il decorso post-operatorio non era contrassegnato da complicanze e il 28.2.2017, alla dimissione, venivano poste le ovvie indicazioni terapeutiche – quali la somministrazione di un antibiotico e di un analgesico.
Veniva altresì consigliata la osservanza di “quindici giorni di riposo domiciliare” segnalandosi la opportunità di un controllo ambulatoriale da effettuare il martedì successivo.
Dall'esame della documentazione sanitaria in atti è emerso che si sottoponeva ad un quarto Pt_1 intervento chirurgico finalizzato ad emendare una “retrazione sia cutanea che tendinea” in flessione del V dito della mano destra.
pagina 8 di 16 L'intervento, che avrebbe dovuto essere eseguito l'8.9.2017, a causa della “indisponibilità della sala operatoria”, veniva eseguito il 13 settembre successivo.
Il 12.10.2017, , ancora una volta degente in regime di “day service” presso la Unità Operativa Pt_1
Chirurgia Plastica del Consorziale di veniva sottoposto a un intervento – il quinto - CP_1 concretizzatosi nel “distacco del cross -finger” ovvero nella “rimozione del lembo di copertura delle due dita”.
Orbene, tanto chiarito in ordine alla consequenzialità degli eventi, procedendo alla valutazione delle condotte del sanitario che accettava presso il Pronto Soccorso – Plesso di Corato il 6 novembre Pt_1
2016, i consulenti hanno rilevato che l'esame della ferita da taglio era avvenuta “in modo affrettato e inadeguato” (v. p. 48 ctu).
In dettaglio, hanno chiarito che “la lesione tendinea va prontamente riconosciuta e trattata entro le prime ventiquattro ore e tanto al fine di ottenere buone probabilità di successo. Il tendine deve essere recuperato e fatto scorrere attraverso l'intatto canale digitale entro almeno 7 -10 giorni. Oltre tale periodo il tendine degenera e si gonfia e non sarà più possibile farlo scorrere nel suo canale e reinserirlo nell'osso”.
Sicché, “le lesioni tendinee non furono riconosciute o furono semplicemente sottovalutate in ragione di un esame delle ferite da taglio effettuato in modo affrettato e inadeguato”, risultando del tutto inverosimile o poco probabile che la rottura dei quattro tendini si fosse realizzata “il 19 novembre 2016
e acclaratamente ritenuta sussistente nel corso dell'intervento – il primo attuato peraltro in urgenza differita – a cui si fece ricorso il 25 novembre successivo”.
A conforto di tanto, i consulenti hanno pure rilevato che “la esecuzione poi di un esame delle ferite, già definito affrettato ed inadeguato, quindi censurabile , trova altresì riscontro – e ci sia consentito il dirlo - nella durata della prestazione sanitaria confinata – dalla accettazione alla dimissione – in diciotto minuti, intervallo questo di tempo del tutto non sufficiente a far indirettamente ritenere come esauriente ed adeguato un atto medico, contraddistinto – come dovrebbe essere – dall'acquisizione delle generalità e del dato sia anamnestico che obiettivo nonché dall'adozione di presidi terapeutici - comprensivi peraltro di una sutura cutanea – , dalla dettagliata illustrazione delle ulteriori cure da effettuare dopo la dimissione e dalla redazione del certificato di malattia telematico”.
Difatti, “le diagnosticate ferite da taglio rendevano doverosi ulteriori momenti diagnostici;
e tanto anche in ragione della loro localizzazione dovendosi rilevare che una lesione tendinea deve essere sospettata per qualsiasi ferita situata sul decorso di un tendine”.
Invece, “spettava al medico del Pronto Soccorso stabilire se la lesione cutanea costituiva l'unico elemento patologico o meno, potendo lo stesso avvalersi di un ortopedico, senza rinviare il ricorso allo
pagina 9 di 16 specialista a momenti successivi, il tutto “in base alla sintomatologia”, non ulteriormente particolareggiata in un documento sanitario - quale per l'appunto la stessa relazione di Pronto
Soccorso”.
Era, cioè esigibile una diversa condotta da parte del sanitario dipendente dell'Ospedale di Corato, il quale avrebbe dovuto “effettuare una ispezione della ferita e delle aree circostanti al fine di evidenziare se vi fosse perdita di vitalità dei tessuti, se ricorrevano concomitanti lesioni sia tendinee che ossee nonché vascolo-nervose e se vi fosse ritenzione di corpi estranei, senza escludersi l'adozione di accertamenti complementari, quale una esplorazione chirurgica, anche mediante ampliamento dell'iniziale lesione cutanea e con ricorso all'ortopedico”.
Dunque, non può che concludersi che “la condotta del medico fu inadeguata, in quanto fu omessa una minuziosa ispezione – esplorazione delle ferite, dovendosi evidenziare che tale procedura è doverosa in presenza di una ferita da taglio”.
Ciò premesso e acclarata la condotta negligente del medico di PS, occorre altresì evidenziare che “essa fu produttiva di un ritardo di tredici giorni nella indicazione delle corrette procedure diagnostiche che portarono, in urgenza oramai differita, a distanza di ulteriori sei giorni alla acclarata evidenziazione delle lesioni tendinee ed al loro primo trattamento”.
Orbene, anche alla luce del contraddittorio tra le parti, la ctu, presentando i caratteri della esaustività e coerenza, non sussistendo ragioni per disattenderne il relativo contenuto, deve essere condivisa, salvo precisare quanto segue.
L'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
Più in dettaglio, quando il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, la condotta è colposa allorquando non si proceda alla stessa e ci si mantenga invece nell'erronea posizione diagnostica iniziale (in tal senso, si rinvia, tra le altre, a
Cass. pen., sez. IV, 18.12.2014, n. 21243; Cass. pen., sez. IV, 29.09.2015, n. 13127; Cass. pen., sez.
IV, 22.06.2018, n. 47748; Cass. pen., sez. IV, 21.02.2019, n. 23252).
E tali considerazioni conservano validità anche quando il mancato maggior approfondimento diagnostico abbia inciso non solo sulla tipologia di trattamento terapeutico da attuare, ma altresì sulla portata, estensione o intensità dello stesso.
Sicché alla luce delle concrete circostanze di tempo e luogo, deve concludersi che nella specie il sanitario di turno presso il PS dell'Ospedale di Corato avrebbe dovuto, in sede di diagnosi delle lesioni pagina 10 di 16 riportate, meglio approfondire – come imponevano prudenza, diligenza e perizia – le ferita da taglio e prescrivere ulteriori accertamenti.
Come noto, la colpa medica, presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c., si sostanzia nell'inosservanza delle regole di condotta proprie del settore di appartenenza nonché nella violazione degli obblighi di prudenza, diligenza e attenzione che connotano l'attività sanitaria nell'ottica della più efficace assistenza per tutelare la salute del paziente.
Alla luce di quanto sinora argomentato, è così accertato l'inadempimento del medico dipendente dell'Ospedale di Corato, nei confronti del , nella misura in cui questi ometteva di consigliare al Pt_1
paziente di sottoporsi a ulteriori approfondimenti clinico-diagnostici e, conseguentemente, impediva con la sua condotta di addivenire a una più tempestiva diagnosi delle lesioni tendinee.
Cont Né la convenuta ha allegato linee guida o individuato buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica nazionale e internazionali, tali da consentire diverse conclusioni.
In termini di eziologia, dunque, la condotta negligente e imprudente del sanitario impiegato presso l' – nei termini di cui innanzi – è divenuta causa efficiente delle conseguenze Controparte_7
negative che sono derivate in danno del e rendeva, tra l'altro, impossibile – quantomeno sotto Pt_1
l'aspetto temporale – prospettare al paziente la sua situazione effettiva (in tal senso, Cass. Civ., sez. III,
24.01.2007, n. 1511).
Ad abundantiam, vale anche considerare che in tema di responsabilità del professionista medico che si sia reso responsabile di una diagnosi poi rivelatasi errata (integrante di per sé l'inadempimento e la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c.), in presenza di un quadro clinico complesso e/o dubbio, la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. È dunque onere del medico e/o della struttura sanitaria dimostrare che l'esito negativo non sia ascrivibile alla propria negligenza o imperizia, e che la sua prestazione implicasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Ne consegue che, qualora la struttura non assolva, come nella specie, in maniera idonea a questo onere probatorio, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione – ovvero anche solo l'incertezza degli esiti probatori in ordine all'esatto adempimento – va posta a suo carico e ciò comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria, fondata sulla responsabilità contrattuale (così,
Cass. civ., sez. III, 23.09.2004, n. 19133; da ultimo, Trib. Bologna, sez. III, 23.01.2020, n. 163).
Ora, quanto agli esiti dannosi, i consulenti nominati hanno rilevato “sul polso destro ed in corrispondenza sia del IV che del V dito le cicatrici inerenti i provvedimenti chirurgici a più riprese
pagina 11 di 16 adottati e quelle – in gran parte dalle prime inglobate - delle iniziali ferite da taglio – invero localizzate sulla superficie palmare delle falangi basali di entrambe le dita”.
In particolare, a carico del quinto dito della mano i consulenti hanno descritto “una anchilosi in estensione della metacarpofalangea, in flessione a 100° della interfalangea prossimale ed in flessione
a 60° dell'interfalangea distale”; mentre a carico del quarto dito della mano destra hanno rinvenuto “la integrità sia della metacarpofalangea che della interfalangea prossimale” e posto in evidenza “un atteggiamento in flessione a 30° dell'interfalangea distale con abolizione della estensione e con accenno a flessione per pochi gradi”.
Inoltre, è emersa l'assenza di “segni di un risparmio funzionale dell'arto superiore destro. Alla perimetria comparativa si è rilevato infatti sia al terzo medio del braccio destro che al terzo superiore dell'omolaterale avambraccio quel fisiologico plus (cm.0,5) che in genere ricorre in un destrimane, quale il Losapio” ed è apparsa conservata “la forza di presa della mano destra e, sempre a destra, consentita è risultata, ancorché contrassegnata da una anchilosi del V dito, la pinza dito pollice -altre dita”.
Tuttavia, ciò posto, deve evidenziarsi che non tutte le conseguenze dannose subite dall'attore sono causa immediata a diretta della condotta negligente e imperita del sanitario del PS intervenuto, dovendo ritenere che “anche a fronte di provvedimenti terapeutici tempestivamente e correttamente posti in essere, nella maggior parte dei casi non si avrà tuttavia un recupero completo del deficit funzionale indotto dalla lesione tendinea, anche perché l'aderenza cicatriziale è da considerare una parte del normale processo di guarigione tendinea. Non può pertanto ritenersi – e tanto anche in astratto – che il caso in esame, laddove fosse stata tempestiva la diagnosi, sarebbe stato contrassegnato da una ripresa totale dei movimenti sia del IV che del V dito della mano destra così attribuendosi al censurato operato del medico di Pronto Soccorso la situazione deficitaria – così come riscontrata all'esame obiettivo – nella sua interezza” (v. p. 53 ctu).
Riepilogando, dunque, nel caso oggetto del presente giudizio, il mancato approfondimento diagnostico delle ferite da arma da taglio del da parte del medico del PS, ove l'attore giungeva in data Pt_1
6.11.2016, integra inadempimento ed è eziologicamente riconducibile non a tutte le conseguenze dannose in concreto da egli subite ma (a) all'omessa tempestiva diagnosi delle lesioni tendinee nonché
(b) ai numerosi – ben cinque - interventi chirurgici in concreto praticati.
Si deve, perciò, concludere che sussiste, con ogni evidenza, la responsabilità della ex art. CP_6
1228 c.c., per l'inadempimento lamentato dall'attore ed in favore di quest'ultimo va, pertanto, riconosciuto il risarcimento del danno.
pagina 12 di 16 Accertata nei limiti di cui sopra la responsabilità della convenuta, deve ora procedersi alla liquidazione dei danni azionati.
ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (consistenti nel danno Pt_1
biologico e nella relativa personalizzazione).
Per quanto concerne i danni patrimoniali, va liquidata in favore dell'attore la somma la complessiva somma di € 902,18, di cui € 414,18 per spese mediche documentate (pari a € 621,27- 1/3 “dovendosi rilevare che esse non possono attribuirsi totalmente alla condotta sanitaria – come si è detto - censurabile - , ma – per un terzo – ai provvedimenti sanitari che le iniziali lesioni avrebbero comunque comportato” ) cui aggiungere la somma di € 488,00 (pagata dall'attore in favore del proprio consulente di parte, dott. , come risultante dalla fattura quietanzata di cui al doc. 29 fascicolo attoreo). Per_4
In ordine al danno non patrimoniale (biologico e morale) alla salute, derivato dal comportamento medico inadeguato ed al ritardo nella evidenziazione degli effetti lesivi tendinei, i ctu hanno accertato
“una inabilità temporanea totale di giorni 12 (dodici) a cui aggiungere una parziale, al 50%, di ulteriori giorni 30 (trenta) ed una parziale, al 25%, di altri giorni 90 (novanta)”, nonché a carico del V dito “un danno biologico permanente del 6 - 7 %, e tanto è da intendere come danno differenziale” e a carico del IV dito dell'1%, con la specificazione che tale percentuale di invalidità sarebbe comunque residuata a causa di “quell'incompleto recupero che le pertinenti lesioni tendinee - ancorché tempestivamente diagnosticate e altrettanto tempestivamente trattate – avrebbero potuto comunque comportare”.
Dunque, posta l'adesione di questo giudicante alle conclusioni cui è pervenuto il ctu in ordine alla valutazione del danno, ai fini della quantificazione devono ritenersi applicabili i criteri previsti dal decreto DU (poi superato e sostanzialmente trasfuso nella L. 27/17, cd Legge Gelli) che all'art, 3, comma 3, prevede che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli art. 138 e 139 del decreto legislativo 07.09.2005
n. 209 richiamando per le lesioni inferiori al 9%, le tabelle sulle micropermanenti così come aggiornati dal D.M. 16/07/2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024.
Sicché, in applicazione dei citati criteri, quanto al danno da inabilità temporanea, all'attore spetta la liquidazione di € 55,24 per ogni giorno di inabilità temporanea al 100% e, dunque, totali € 2.734,38 così calcolati: € 662,88 per i 12 giorni di inabilità temporanea totale;
€ 828,60 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e € 1.242,90 per 90 giorni di inabilità temporanea al 25%.
In relazione al danno biologico permanente, invece, deve aversi riguardo oltre che ai medesimi criteri testé richiamati, anche alle modalità di liquidazione, indicate dalla giurisprudenza, del danno c.d.
pagina 13 di 16 iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura).
Tale quantificazione va operata monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore (nella specie 6%); monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (nella specie 1%, v.
p. 53 ctu); detraendo il secondo importo dal primo (nella specie 5%).
Quindi, tenuto conto di quanto previsto dalle tabelle per la liquidazione delle menomazioni micropermanenti all'integrità psicofisica, in relazione all'età dell'attore di anni 18 al momento del fatto, risulta equo liquidare a titolo di danno biologico permanente l'importo di € 8.366,55, pari alla differenza tra € 9.275,96 (6%) ed € 909,41 (1%).
La somma complessiva (danno biologico cui deve sommarsi il danno da inabilità temporanea) ammonta dunque ad € 11.100,93.
Quanto al danno morale merita ricordare che “In materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni,
"ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale"
Cass. 7753 del 2020). Inoltre il danno morale, secondo quanto previsto dall'art. 139 co. 3 Cod.Ass.
(che sul punto di distingue dal precedente art. 138), ove provato, può dare luogo solo ad un aumento della liquidazione del danno non patrimoniale ma non può costituire -in aderenza a Cass. s.u. dell'11.11.2008 n. 26972 e n. 26973- autonoma voce di danno.
Il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto e deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione qualora il singolo caso presenti peculiarità, che devono essere allegate e provate dal danneggiato, sia per quanto concerne la sussistenza di specifici aspetti anatomo-funzionali e relazionali conseguenti al sinistro sia con riferimento agli specifici aspetti di sofferenza soggettiva onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Dunque, alla luce di quanto sinora argomentato, nel caso di specie, avendo l'attore dedotto e risultando altresì documentalmente provata la sua particolare sofferenza, derivante dalla sua storia clinica caratterizzata da plurimi e recidivi ricoveri ospedalieri nonché contrassegnata da ben cinque interventi chirurgici, il Tribunale ritiene congruo riconoscere, oltre alla somma di € 8.366,55, la ulteriore somma,
a titolo di personalizzazione, di € 1.673,31 (pari alla misura massima di aumento previsto dalla legge del 20% del solo danno biologico) per un ammontare complessivo di € 12.774,24.
pagina 14 di 16 La complessiva somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è espressa in moneta al valore attuale, sicché a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria ma vanno invece aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (6.11.2016, data dell'omissione colposa) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 17.02.1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma liquidata (capitale+interessi) dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 cod. civ., gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55 del 2014 in relazione alla somma effettivamente riconosciuta.
Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 9546/2021, tra e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa e contraria Controparte_1
istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
1. accerta l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t., per il fatto del medico CP_6
suo dipendente, in ordine alle cure prestate in favore di per ritardo diagnostico;
Parte_1
2. dichiara pertanto la responsabilità della in persona del l.r.p.t., per i danni subiti da CP_6 Pt_1
Cont
e condanna la al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1
danno non patrimoniale, della somma complessiva di euro 12.774,24, oltre agli interessi legali calcolati sulla detta somma devalutata al giorno del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data odierna e ancora, sulla somma di capitale ed interessi, ulteriori interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo nonché al pagamento, per il risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 902,18 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
3. condanna altresì la in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite nei confronti CP_6 di che liquida in € 1.128 per spese vive documentate ed in € 3.600,00 (fase di studio € Parte_1
700,00, introdutt. € 600,00, istruttoria € 1.200,00 e decisionale € 1.100,00) oltre 15% rfs, iva e cap, per compenso di avvocato;
pagina 15 di 16 Cont
4. pone definitivamente le spese della C.T.U., come già liquidate, a carico della
Così deciso in Bari, 2.1.2025
Il Giudice
Dott. Sergio Cassano
pagina 16 di 16