TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/06/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2586/2022 R.G. e vertente tra
in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Genova, corso A. Podestà n. 11/8, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Casalegno che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
elettivamente domiciliato in Genova, via Macaggi n. 21/8 presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Augusto Tortorelli che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -;
e
, e contumaci; CP_2 Controparte_3 Controparte_4
- convenuti -;
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa occorrendo ed ove ritenuto, disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla signora
[...]
nonché l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e rinnovazione della CP_3
CTU con la nomina di un ingegnere strutturista, accertare e dichiarare che i manufatti di cui
è causa ledono il diritto di proprietà dell'attrice per le ragioni descritte in atti e per l'effetto
1 ordinarne la demolizione a cura e spese dei convenuti in solido o come meglio per la parte che invade il mappale 1701 del foglio 25 del CT di Arenzano, condannandoli altresì, in solido o come meglio, alla rimessa in pristino dei luoghi nel rispetto della normativa civilistica relativa alle distanze tra costruzioni a perfetta regola dell'arte. Respingere perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ing. . Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso delle spese di CTU CP_1
e CTP”; parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in principalità, previa occorrendo revoca dell'ordinanza riservata 15.04.2024 e ammissione dei capitoli di prova dedotti dal conchiudente in memoria 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., respingere tutte le domande della attrice, comprese quelle rivolte nei confronti dei convenuti contumaci , CP_2
e siccome inammissibili e/o infondate;
in via Controparte_3 Controparte_4
subordinata, dato atto che , e nonostante CP_2 Controparte_3 Controparte_4
l'espresso invito, non costituendosi, si sono astenuti dal proporre domanda ex art. 938 c.c. e/o domanda di usucapione, per quanto di spettanza di ciascuna e nei confronti dell'attrice
così tenendo una condotta contraria ai doveri di cui all'art. 1175 c.c., Parte_2
condannare le stesse in solido, o come meglio visto, al pagamento di una somma pari alla differenza di valore tra il costo della demolizione e riduzione in pristino ed il pagamento di quanto previsto dall'art. dall'art. 938 c.c.; in via riconvenzionale, preso atto della buona fede del convenuto ing. nell'esecuzione dell'opera in sottosuolo oggetto di Controparte_1
denuncia e di domanda di demolizione, nonché della consapevolezza e della non opposizione di nel termine di tre mesi dal giorno in cui ha avuto inizio la costruzione, attribuire Pt_1 in proprietà al conchiudente l'opera realizzata nel sottosuolo di proprietà attrice e il sottosuolo su cui essa insiste. Vinte le spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2
e ed ha esposto che: 1) all'esito di precedente giudizio, Controparte_3 Controparte_4
conclusosi con sentenza confermata in appello, è stato individuato il confine tra le rispettive proprietà ed è stato riconosciuto che alcune opere realizzate in sovra suolo sconfinavano nella sua proprietà, con diritto (messo nelle more in esecuzione) di ottenerne la demolizione;
2) soltanto nel corso del secondo grado di giudizio, ha realizzato la presenza, nel sottosuolo, di manufatti, anch'essi realizzati (al pari di quelli in sovra suolo, colpiti dal primo giudizio) dal convenuto e sconfinanti nella sua proprietà; 3) l'illegittima occupazione del CP_1
2 sottosuolo di sua proprietà determina il diritto di ottenere la rimozione di quanto abusivamente realizzato dal convenuto e, in parte, ceduto in proprietà ad altri, nei cui atti di acquisto è, peraltro, data evidenza dell'esistenza della dedotta problematica.
Ha dunque concluso nei termini suindicati. si è ritualmente costituito, evidenziando che l'azione proposta da Controparte_1 Pt_1
ha natura reale, in quanto mira alla difesa della proprietà, ma assume tuttavia carattere di
[...] rivendica, con sottoposizione, a carico dell'attrice, all'onere probatorio tipico di tale azione. Ha contestato che la costruzione realizzata nel sottosuolo abbia oltrepassato il confine tra i due fondi e, comunque, la sostanziale assenza di pregiudizio per l'attrice. Allegando la propria buona fede nell'esecuzione dell'opera in sottosuolo oggetto di denuncia e dando atto che era consapevole dell'intervento e non ha fatto opposizione ad esso entro il Parte_1
termine di tre mesi dal giorno in cui ha avuto inizio la costruzione, ha avanzato in via riconvenzionale domanda di attribuzione della proprietà sia dei manufatti realizzati, per una ridotta parte, nel sottosuolo di proprietà che del sottosuolo su cui questi Parte_1 insistono, onerandosi del pagamento in favore di quest'ultima di quanto previsto all'art. 938
c.c. Ha infine sottolineato l'interesse a chiamare in giudizio i propri aventi causa, già convenuti in causa da per sentir accertare e dichiarare, anche in via incidentale, il loro Parte_1 diritto all'attribuzione della proprietà sia dei manufatti realizzati, per una ridotta parte, nel sottosuolo di proprietà attorea, che del sottosuolo su cui questi insistono e per sentirli condannare, nell'ipotesi di loro inerzia, al pagamento di una somma pari alla differenza di valore tra il costo di una demolizione ed il pagamento di quanto previsto dall'art. 938 c.c.
Ha quindi precisato le conclusioni così come sopra riportato.
Così riassunte le posizioni delle parti, va premesso che la visura storica per immobile della particella 1701 (v. doc. 1 di parte attrice) evidenzia come il terreno sia il frutto del frazionamento del terreno già iscritto al CT Comune di Arenzano al foglio 25, particella 160, mentre dalla visura storica per immobile della particella 2371 (v. doc. 17) emerge che detto terreno assorbiva la particella 1699, che, a sua volta, era frutto del frazionamento del terreno già iscritto al CT Comune di Arenzano al foglio 25, particella 160.
Centri Marittimi di Soggiorno – Cemadis S.p.A., con atto notaio rep. 1334 racc. 540 Per_1
del 18.11.1980 (v. doc. 15), ha frazionato il terreno registrato alla particella n. 160, dando vita a diverse particelle come da allegato E all'atto (v. pag. 85 del doc. 15), tra le quali i Per_1
terreni particelle nn. 160, 1699, 1700 e 1701, foglio 25 del CT Comune di Arenzano.
Centri Marittimi di Soggiorno – Cemadis S.p.A. ha conferito ad le Parte_3
sole particelle 1699 (ora 2371) e 1700 foglio 25 del CT Comune di Arenzano. A pagina 14
3 dell'atto not. si legge “le nuove particelle che passano alla sono Per_1 Parte_3
… e infine le particelle 1699 e 1700 … provenienti come subb. b e c dall'originaria part. 160”.
La particella n. 1701 è rimasta quindi in capo a Controparte_5
mentre la particella n. 1699 è stata conferita ad Parte_3
In data 26.11.1985, con atto rep. 9350 racc. 2820, Per_1 Controparte_5
i è fusa per incorporazione in (v. doc. 18) e in data 28.10.1988,
[...] Controparte_6
con atto , ha cambiato la ragione sociale in (v. doc. 19). Per_1 Controparte_6 Controparte_7
Con atto di fusione not. rep. 24937 racc. 8210 del 17.12.2001 ha CP_8 Controparte_7
incorporato (v. doc. 20), in allora proprietaria del terreno particella n. Parte_3
1699 (ora particella n. 2371) e, con atto notaio Rep. 25506 racc. 14158 del 20.11.2008, Per_2
ha incorporato ed Le particelle CP_9 Controparte_10 Controparte_7
n. 1701 e 1699 (ora 2371), che in allora erano di proprietà di sono passate quindi Controparte_7
a che, tra l'altro, con verbale di assemblea del 2.10.2008, ha approvato il progetto CP_9
di fusione e ha deliberato che, una volta operata la fusione, la società avrebbe cambiato la propria denominazione in (v. doc. 21). Controparte_7
Con atto notaio Rep. 67258 racc. 21476 del 15.01.2014 (v. doc. 22), Per_3 Controparte_7
ha identificato catastalmente i propri terreni, tra i quali quelli oggetto del presente giudizio e, infine, con atto notaio rep. 6178 racc. 3130 del 16.03.2020, ha mutato la Per_4 Controparte_7
denominazione della società in (v. doc. 23). Parte_1
Quanto sopra fornisce la prova documentale della proprietà in capo all'attrice dei terreni oggetto di causa.
Ciò posto, l'elaborato peritale del CTU ha accertato che “…Oggetto del presente procedimento è il manufatto eseguito in sottosuolo sul mappale 2836 del foglio 25 del Catasto
Terreni (foto 1 e 2 tratte da Google Maps). In particolare, trattasi di un manufatto all'interno del quale sono stati realizzati tre box auto aventi accesso tramite rampa carrabile da via Punta
San Martino nel Comune di Arenzano (foto 3 e 4). I predetti box auto sono censiti al C.F. - foglio 2, mappale 2836 come segue: sub.
5 - intestato a;
sub.
6 - intestato a CP_2
sub.
7- intestato a e rilievo Controparte_1 Controparte_11 Parte_4
topografico eseguito in data 4.11.2023 (Allegato 3), è stato indicato con linea in colore rosso il confine tra i mappali del C.T. 2836 e 1701, confine poi richiamato nella sentenza n. 48/2013 del Tribunale di Genova. In relazione alla sovrapposizione eseguita, lo scrivente ha riscontrato, per il box di proprietà , lo sconfinamento evidenziato nell'allegato 3 CP_1
come sotto riportato…Le opere realizzate in proprietà sono i micropali ed i relativi Pt_1
tiranti (cd. Berlinese) e la paratia in cemento armato che ricopre la berlinese, che per una
4 migliore descrizione e comprensione viene rappresentata nella sezione tipo sotto riportata, desunta dal progetto delle opere in cemento armato depositato in Provincia. Oltre a quanto sopra descritto sono oggetto di sconfinamento parte del muro che delimita il lato corto del corpo box verso il cancello di accesso e parte del muro divisorio con l'intercapedine (vedasi allegato 4)…” e nella relazione integrativa viene rilevato quanto segue: “…Le unità immobiliari oggetto della presente relazione integrativa sono così identificate: sub.
5 - intestato
a ; sub.
7 - intestato a e lo scrivente CP_2 Controparte_11 Parte_5
CTU conferma le risultanze della propria relazione finale redatta in data 29.3.2024…”.
La consulenza risulta argomentata e coerente ed ha preso in considerazioni le osservazioni dei consulenti di parte. Non emergono pertanto motivi per discostarsi dalle conclusioni della stessa e si ritiene pertanto di condividerne i risultati.
Ne consegue che le domande svolte da parte attrice risultano fondate e, pertanto, va accertato e dichiarato che i manufatti per cui è causa ledono il diritto di proprietà di parte attrice e, per l'effetto, ne va ordinata la demolizione, a cura e spese dei convenuti in solido, per la parte che invade il mappale 1701 del foglio 25 del CT di Arenzano, con condanna di Controparte_1
e in solido, alla rimessa in pristino dei CP_2 Controparte_3 Controparte_4
luoghi nel rispetto della normativa relativa alle distanze tra le costruzioni.
Deve invero evidenziarsi che la sanzione a tale illecito non può essere la condanna per equivalente poiché in materia di diritti reali, ovvero di diritti assoluti, non è consentita l'applicazione dell'art. 2598, co. 2, c.c., a mente del quale “il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il creditore”. La norma citata vige solo in materia di obbligazioni e l'attrice non ha formulato una domanda in tal senso. Per Cass. n. 10694/1997 infatti “deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. alle azioni intese a far valere un diritto reale, cosicché nei confronti di chi ha agito per la tutela in forma specifica non può essere pronunziata decisione per equivalente - ché la tutela del diritto reale è assoluta - è anche vero che la situazione sostanziale e processuale muta se è lo stesso danneggiato a chiedere la condanna per equivalente”. La materia dei diritti reali impone dunque il ripristino integrale e in forma specifica del diritto violato. Per Cass. n. 11744/2003: “L'art. 2058 secondo comma cod. civ., (…) non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso”. Così anche
Cass. n. 10499/2016; Cass. n. 1607/2017.
5 Deve altresì rilevarsi che le modalità di demolizione delle opere costruite sull'altrui proprietà costituiscono materia afferente all'esecuzione, estranee in quanto tali alla pretesa. Essendo, peraltro, evidente che le modalità in parola devono essere tali da non procurare pericolo di danno alla proprietà attorea e, comunque, costituire pericolo per la pubblica incolumità.
Conseguendone, inoltre, che l'entità dell'ipotizzato costo dell'esecuzione, perché essa soddisfi la pretesa accolta e, a un tempo, non rappresenti fonte di pericolo, non può costituire motivo per disattendere, in tutto o in parte, la domanda di rimessione in pristino giudicata fondata, attraverso un'interpretazione riduttiva di essa (v. Cass. n. 39915/2021). ha domandato, in via riconvenzionale, l'attribuzione della proprietà del Controparte_1 sottosuolo eventualmente occupato, con determinazione dell'indennizzo dovuto.
Non vi è tuttavia spazio per l'applicazione del disposto di cui all'art. 938 cc, invocato dalle difese del convenuto.
Occorre infatti rilevarsi che la suesposta disciplina può applicarsi unicamente nelle ipotesi di occupazione orizzontale del suolo del vicino, ma non nei casi di edificazione realizzata al di sotto del suolo altrui, e, quindi, di occupazione verticale di esso, che è fuori dalla previsione legislativa (v. Cass. n. 5133/2008; Cass. n. 9619/1987; Cass. n. 2412/1961).
Non può inoltre riconoscersi la sussistenza della buona fede richiesta dalla norma (v. Cass.
n. 9093/2018: “L'art. 938 cod. civ., che consente al Giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietà del terreno occupato, presuppone la convinzione del costruttore che la sua proprietà abbia confini diversi da quelli reali, a tal punto da ritenere che gli appartenga anche una porzione del terreno del proprio confinante”; Cass. n. 345/2011: “La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 cod. civ., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore;
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino”) ove si consideri che ha realizzato i manufatti CP_1
oggetto del presente procedimento in costanza del giudizio avente ad oggetto la denuncia dell'attrice di indebito sconfinamento in relazione ai manufatti dallo stesso realizzati in
6 soprasuolo e inoltre ha espressamente dato atto negli atti di vendita della controversia in essere con (v. doc. 7). Pt_1
Va parimenti rigettata la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e in quanto la contumacia, costituendo una scelta
[...] Controparte_3 Controparte_4
strategica processuale, non può comportare alcun tipo di conseguenza per la parte, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal codice di rito.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico dei convenuti e si liquidano, come in dispositivo, nei valori medi, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, accertato che i manufatti per cui è causa ledono il diritto di proprietà di parte attrice, ne ordina la demolizione, a cura e spese dei convenuti in solido, per la parte che invade il mappale 1701 del foglio 25 del CT di Arenzano, con condanna di e , in solido, alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rimessa in pristino dei luoghi nel rispetto della normativa relativa alle distanze tra le costruzioni;
- respinge le domande formulate da Controparte_1
- condanna , e a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rifondere in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in € 7.616,00 per compensi ed € 614,25 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, a definitivo carico di e . Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Genova, in data 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2586/2022 R.G. e vertente tra
in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Genova, corso A. Podestà n. 11/8, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Casalegno che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
elettivamente domiciliato in Genova, via Macaggi n. 21/8 presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Augusto Tortorelli che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -;
e
, e contumaci; CP_2 Controparte_3 Controparte_4
- convenuti -;
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa occorrendo ed ove ritenuto, disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla signora
[...]
nonché l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e rinnovazione della CP_3
CTU con la nomina di un ingegnere strutturista, accertare e dichiarare che i manufatti di cui
è causa ledono il diritto di proprietà dell'attrice per le ragioni descritte in atti e per l'effetto
1 ordinarne la demolizione a cura e spese dei convenuti in solido o come meglio per la parte che invade il mappale 1701 del foglio 25 del CT di Arenzano, condannandoli altresì, in solido o come meglio, alla rimessa in pristino dei luoghi nel rispetto della normativa civilistica relativa alle distanze tra costruzioni a perfetta regola dell'arte. Respingere perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ing. . Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso delle spese di CTU CP_1
e CTP”; parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in principalità, previa occorrendo revoca dell'ordinanza riservata 15.04.2024 e ammissione dei capitoli di prova dedotti dal conchiudente in memoria 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., respingere tutte le domande della attrice, comprese quelle rivolte nei confronti dei convenuti contumaci , CP_2
e siccome inammissibili e/o infondate;
in via Controparte_3 Controparte_4
subordinata, dato atto che , e nonostante CP_2 Controparte_3 Controparte_4
l'espresso invito, non costituendosi, si sono astenuti dal proporre domanda ex art. 938 c.c. e/o domanda di usucapione, per quanto di spettanza di ciascuna e nei confronti dell'attrice
così tenendo una condotta contraria ai doveri di cui all'art. 1175 c.c., Parte_2
condannare le stesse in solido, o come meglio visto, al pagamento di una somma pari alla differenza di valore tra il costo della demolizione e riduzione in pristino ed il pagamento di quanto previsto dall'art. dall'art. 938 c.c.; in via riconvenzionale, preso atto della buona fede del convenuto ing. nell'esecuzione dell'opera in sottosuolo oggetto di Controparte_1
denuncia e di domanda di demolizione, nonché della consapevolezza e della non opposizione di nel termine di tre mesi dal giorno in cui ha avuto inizio la costruzione, attribuire Pt_1 in proprietà al conchiudente l'opera realizzata nel sottosuolo di proprietà attrice e il sottosuolo su cui essa insiste. Vinte le spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2
e ed ha esposto che: 1) all'esito di precedente giudizio, Controparte_3 Controparte_4
conclusosi con sentenza confermata in appello, è stato individuato il confine tra le rispettive proprietà ed è stato riconosciuto che alcune opere realizzate in sovra suolo sconfinavano nella sua proprietà, con diritto (messo nelle more in esecuzione) di ottenerne la demolizione;
2) soltanto nel corso del secondo grado di giudizio, ha realizzato la presenza, nel sottosuolo, di manufatti, anch'essi realizzati (al pari di quelli in sovra suolo, colpiti dal primo giudizio) dal convenuto e sconfinanti nella sua proprietà; 3) l'illegittima occupazione del CP_1
2 sottosuolo di sua proprietà determina il diritto di ottenere la rimozione di quanto abusivamente realizzato dal convenuto e, in parte, ceduto in proprietà ad altri, nei cui atti di acquisto è, peraltro, data evidenza dell'esistenza della dedotta problematica.
Ha dunque concluso nei termini suindicati. si è ritualmente costituito, evidenziando che l'azione proposta da Controparte_1 Pt_1
ha natura reale, in quanto mira alla difesa della proprietà, ma assume tuttavia carattere di
[...] rivendica, con sottoposizione, a carico dell'attrice, all'onere probatorio tipico di tale azione. Ha contestato che la costruzione realizzata nel sottosuolo abbia oltrepassato il confine tra i due fondi e, comunque, la sostanziale assenza di pregiudizio per l'attrice. Allegando la propria buona fede nell'esecuzione dell'opera in sottosuolo oggetto di denuncia e dando atto che era consapevole dell'intervento e non ha fatto opposizione ad esso entro il Parte_1
termine di tre mesi dal giorno in cui ha avuto inizio la costruzione, ha avanzato in via riconvenzionale domanda di attribuzione della proprietà sia dei manufatti realizzati, per una ridotta parte, nel sottosuolo di proprietà che del sottosuolo su cui questi Parte_1 insistono, onerandosi del pagamento in favore di quest'ultima di quanto previsto all'art. 938
c.c. Ha infine sottolineato l'interesse a chiamare in giudizio i propri aventi causa, già convenuti in causa da per sentir accertare e dichiarare, anche in via incidentale, il loro Parte_1 diritto all'attribuzione della proprietà sia dei manufatti realizzati, per una ridotta parte, nel sottosuolo di proprietà attorea, che del sottosuolo su cui questi insistono e per sentirli condannare, nell'ipotesi di loro inerzia, al pagamento di una somma pari alla differenza di valore tra il costo di una demolizione ed il pagamento di quanto previsto dall'art. 938 c.c.
Ha quindi precisato le conclusioni così come sopra riportato.
Così riassunte le posizioni delle parti, va premesso che la visura storica per immobile della particella 1701 (v. doc. 1 di parte attrice) evidenzia come il terreno sia il frutto del frazionamento del terreno già iscritto al CT Comune di Arenzano al foglio 25, particella 160, mentre dalla visura storica per immobile della particella 2371 (v. doc. 17) emerge che detto terreno assorbiva la particella 1699, che, a sua volta, era frutto del frazionamento del terreno già iscritto al CT Comune di Arenzano al foglio 25, particella 160.
Centri Marittimi di Soggiorno – Cemadis S.p.A., con atto notaio rep. 1334 racc. 540 Per_1
del 18.11.1980 (v. doc. 15), ha frazionato il terreno registrato alla particella n. 160, dando vita a diverse particelle come da allegato E all'atto (v. pag. 85 del doc. 15), tra le quali i Per_1
terreni particelle nn. 160, 1699, 1700 e 1701, foglio 25 del CT Comune di Arenzano.
Centri Marittimi di Soggiorno – Cemadis S.p.A. ha conferito ad le Parte_3
sole particelle 1699 (ora 2371) e 1700 foglio 25 del CT Comune di Arenzano. A pagina 14
3 dell'atto not. si legge “le nuove particelle che passano alla sono Per_1 Parte_3
… e infine le particelle 1699 e 1700 … provenienti come subb. b e c dall'originaria part. 160”.
La particella n. 1701 è rimasta quindi in capo a Controparte_5
mentre la particella n. 1699 è stata conferita ad Parte_3
In data 26.11.1985, con atto rep. 9350 racc. 2820, Per_1 Controparte_5
i è fusa per incorporazione in (v. doc. 18) e in data 28.10.1988,
[...] Controparte_6
con atto , ha cambiato la ragione sociale in (v. doc. 19). Per_1 Controparte_6 Controparte_7
Con atto di fusione not. rep. 24937 racc. 8210 del 17.12.2001 ha CP_8 Controparte_7
incorporato (v. doc. 20), in allora proprietaria del terreno particella n. Parte_3
1699 (ora particella n. 2371) e, con atto notaio Rep. 25506 racc. 14158 del 20.11.2008, Per_2
ha incorporato ed Le particelle CP_9 Controparte_10 Controparte_7
n. 1701 e 1699 (ora 2371), che in allora erano di proprietà di sono passate quindi Controparte_7
a che, tra l'altro, con verbale di assemblea del 2.10.2008, ha approvato il progetto CP_9
di fusione e ha deliberato che, una volta operata la fusione, la società avrebbe cambiato la propria denominazione in (v. doc. 21). Controparte_7
Con atto notaio Rep. 67258 racc. 21476 del 15.01.2014 (v. doc. 22), Per_3 Controparte_7
ha identificato catastalmente i propri terreni, tra i quali quelli oggetto del presente giudizio e, infine, con atto notaio rep. 6178 racc. 3130 del 16.03.2020, ha mutato la Per_4 Controparte_7
denominazione della società in (v. doc. 23). Parte_1
Quanto sopra fornisce la prova documentale della proprietà in capo all'attrice dei terreni oggetto di causa.
Ciò posto, l'elaborato peritale del CTU ha accertato che “…Oggetto del presente procedimento è il manufatto eseguito in sottosuolo sul mappale 2836 del foglio 25 del Catasto
Terreni (foto 1 e 2 tratte da Google Maps). In particolare, trattasi di un manufatto all'interno del quale sono stati realizzati tre box auto aventi accesso tramite rampa carrabile da via Punta
San Martino nel Comune di Arenzano (foto 3 e 4). I predetti box auto sono censiti al C.F. - foglio 2, mappale 2836 come segue: sub.
5 - intestato a;
sub.
6 - intestato a CP_2
sub.
7- intestato a e rilievo Controparte_1 Controparte_11 Parte_4
topografico eseguito in data 4.11.2023 (Allegato 3), è stato indicato con linea in colore rosso il confine tra i mappali del C.T. 2836 e 1701, confine poi richiamato nella sentenza n. 48/2013 del Tribunale di Genova. In relazione alla sovrapposizione eseguita, lo scrivente ha riscontrato, per il box di proprietà , lo sconfinamento evidenziato nell'allegato 3 CP_1
come sotto riportato…Le opere realizzate in proprietà sono i micropali ed i relativi Pt_1
tiranti (cd. Berlinese) e la paratia in cemento armato che ricopre la berlinese, che per una
4 migliore descrizione e comprensione viene rappresentata nella sezione tipo sotto riportata, desunta dal progetto delle opere in cemento armato depositato in Provincia. Oltre a quanto sopra descritto sono oggetto di sconfinamento parte del muro che delimita il lato corto del corpo box verso il cancello di accesso e parte del muro divisorio con l'intercapedine (vedasi allegato 4)…” e nella relazione integrativa viene rilevato quanto segue: “…Le unità immobiliari oggetto della presente relazione integrativa sono così identificate: sub.
5 - intestato
a ; sub.
7 - intestato a e lo scrivente CP_2 Controparte_11 Parte_5
CTU conferma le risultanze della propria relazione finale redatta in data 29.3.2024…”.
La consulenza risulta argomentata e coerente ed ha preso in considerazioni le osservazioni dei consulenti di parte. Non emergono pertanto motivi per discostarsi dalle conclusioni della stessa e si ritiene pertanto di condividerne i risultati.
Ne consegue che le domande svolte da parte attrice risultano fondate e, pertanto, va accertato e dichiarato che i manufatti per cui è causa ledono il diritto di proprietà di parte attrice e, per l'effetto, ne va ordinata la demolizione, a cura e spese dei convenuti in solido, per la parte che invade il mappale 1701 del foglio 25 del CT di Arenzano, con condanna di Controparte_1
e in solido, alla rimessa in pristino dei CP_2 Controparte_3 Controparte_4
luoghi nel rispetto della normativa relativa alle distanze tra le costruzioni.
Deve invero evidenziarsi che la sanzione a tale illecito non può essere la condanna per equivalente poiché in materia di diritti reali, ovvero di diritti assoluti, non è consentita l'applicazione dell'art. 2598, co. 2, c.c., a mente del quale “il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il creditore”. La norma citata vige solo in materia di obbligazioni e l'attrice non ha formulato una domanda in tal senso. Per Cass. n. 10694/1997 infatti “deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. alle azioni intese a far valere un diritto reale, cosicché nei confronti di chi ha agito per la tutela in forma specifica non può essere pronunziata decisione per equivalente - ché la tutela del diritto reale è assoluta - è anche vero che la situazione sostanziale e processuale muta se è lo stesso danneggiato a chiedere la condanna per equivalente”. La materia dei diritti reali impone dunque il ripristino integrale e in forma specifica del diritto violato. Per Cass. n. 11744/2003: “L'art. 2058 secondo comma cod. civ., (…) non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso”. Così anche
Cass. n. 10499/2016; Cass. n. 1607/2017.
5 Deve altresì rilevarsi che le modalità di demolizione delle opere costruite sull'altrui proprietà costituiscono materia afferente all'esecuzione, estranee in quanto tali alla pretesa. Essendo, peraltro, evidente che le modalità in parola devono essere tali da non procurare pericolo di danno alla proprietà attorea e, comunque, costituire pericolo per la pubblica incolumità.
Conseguendone, inoltre, che l'entità dell'ipotizzato costo dell'esecuzione, perché essa soddisfi la pretesa accolta e, a un tempo, non rappresenti fonte di pericolo, non può costituire motivo per disattendere, in tutto o in parte, la domanda di rimessione in pristino giudicata fondata, attraverso un'interpretazione riduttiva di essa (v. Cass. n. 39915/2021). ha domandato, in via riconvenzionale, l'attribuzione della proprietà del Controparte_1 sottosuolo eventualmente occupato, con determinazione dell'indennizzo dovuto.
Non vi è tuttavia spazio per l'applicazione del disposto di cui all'art. 938 cc, invocato dalle difese del convenuto.
Occorre infatti rilevarsi che la suesposta disciplina può applicarsi unicamente nelle ipotesi di occupazione orizzontale del suolo del vicino, ma non nei casi di edificazione realizzata al di sotto del suolo altrui, e, quindi, di occupazione verticale di esso, che è fuori dalla previsione legislativa (v. Cass. n. 5133/2008; Cass. n. 9619/1987; Cass. n. 2412/1961).
Non può inoltre riconoscersi la sussistenza della buona fede richiesta dalla norma (v. Cass.
n. 9093/2018: “L'art. 938 cod. civ., che consente al Giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietà del terreno occupato, presuppone la convinzione del costruttore che la sua proprietà abbia confini diversi da quelli reali, a tal punto da ritenere che gli appartenga anche una porzione del terreno del proprio confinante”; Cass. n. 345/2011: “La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 cod. civ., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore;
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino”) ove si consideri che ha realizzato i manufatti CP_1
oggetto del presente procedimento in costanza del giudizio avente ad oggetto la denuncia dell'attrice di indebito sconfinamento in relazione ai manufatti dallo stesso realizzati in
6 soprasuolo e inoltre ha espressamente dato atto negli atti di vendita della controversia in essere con (v. doc. 7). Pt_1
Va parimenti rigettata la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e in quanto la contumacia, costituendo una scelta
[...] Controparte_3 Controparte_4
strategica processuale, non può comportare alcun tipo di conseguenza per la parte, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal codice di rito.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico dei convenuti e si liquidano, come in dispositivo, nei valori medi, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, accertato che i manufatti per cui è causa ledono il diritto di proprietà di parte attrice, ne ordina la demolizione, a cura e spese dei convenuti in solido, per la parte che invade il mappale 1701 del foglio 25 del CT di Arenzano, con condanna di e , in solido, alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rimessa in pristino dei luoghi nel rispetto della normativa relativa alle distanze tra le costruzioni;
- respinge le domande formulate da Controparte_1
- condanna , e a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rifondere in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in € 7.616,00 per compensi ed € 614,25 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, a definitivo carico di e . Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Genova, in data 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
7