TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 454
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Decreto cautelare 15 febbraio 2025
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Decreto cautelare 15 febbraio 2025
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Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
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Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
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Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Notifica tardiva del decreto di esproprio

    I decreti di esproprio sono stati emessi e notificati nella vigenza della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ulteriormente prorogata senza soluzione di continuità. La notifica del decreto di esproprio non è un requisito di validità o efficacia dell'atto, ma serve a far decorrere i termini per l'impugnazione o l'opposizione alla stima.

  • Rigettato
    Assenza di progetto esecutivo approvato e requisiti di urgenza

    L'approvazione del progetto esecutivo non è condizione indispensabile per l'adozione del decreto di esproprio. L'opera è qualificata infrastruttura strategica e il numero dei destinatari è superiore a 50, rendendo applicabile il regime semplificato di cui all'art. 22, comma 2 del D.P.R. 327/2001, senza necessità di motivare specificamente l'urgenza.

  • Rigettato
    Mancata menzione della proroga della pubblica utilità

    I decreti sono stati emessi prima della proroga e non potevano menzionarla. Tuttavia, poggiano su una proroga valida ed efficace. L'opera è qualificata infrastruttura strategica e il regime di semplificazione dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. 327/2001 non è applicabile, bensì il comma 2.

  • Rigettato
    Illegittimità della proroga della pubblica utilità

    La proroga è disposta ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del D.Lgs. 163/2006, che deroga all'art. 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 327/2001 per opere strategiche. Non vi è un limite al numero di proroghe, purché motivate. Le ragioni addotte per la proroga sono giustificate.

  • Inammissibile
    Difetto di istruttoria in merito alle interferenze

    La normativa invocata (artt. 170 e 171 D.Lgs. 163/2006) si riferisce a interferenze con reti di pubblico servizio, non con attività private. La risoluzione delle interferenze è parte del progetto definitivo approvato dal CIPE e la scelta del tracciato è espressione di discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittimità della proroga della pubblica utilità

    La proroga è disposta ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del D.Lgs. 163/2006, che deroga all'art. 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 327/2001 per opere strategiche. Non vi è un limite al numero di proroghe, purché motivate. Le ragioni addotte per la proroga sono giustificate.

  • Inammissibile
    Mancanza di gestione delle interferenze

    La censura è riproduttiva di quella già sollevata nel ricorso introduttivo e dichiarata inammissibile per le medesime ragioni. Non si evince dal verbale di stato di consistenza che l'area sia adibita ad attività d'impresa, ma solo a deposito inerti.

  • Inammissibile
    Istanza di accesso agli atti

    Le istanze ex art. 116 c.p.a. sono state decise e respinte con ordinanze della Sezione, pertanto non sono più oggetto del presente giudizio di merito.

  • Rigettato
    Notifica tardiva del decreto di esproprio

    I decreti di esproprio sono stati emessi e notificati nella vigenza della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ulteriormente prorogata senza soluzione di continuità. La notifica del decreto di esproprio non è un requisito di validità o efficacia dell'atto, ma serve a far decorrere i termini per l'impugnazione o l'opposizione alla stima.

  • Rigettato
    Assenza di progetto esecutivo approvato e requisiti di urgenza

    L'approvazione del progetto esecutivo non è condizione indispensabile per l'adozione del decreto di esproprio. L'opera è qualificata infrastruttura strategica e il numero dei destinatari è superiore a 50, rendendo applicabile il regime semplificato di cui all'art. 22, comma 2 del D.P.R. 327/2001, senza necessità di motivare specificamente l'urgenza.

  • Rigettato
    Mancata menzione della proroga della pubblica utilità

    I decreti sono stati emessi prima della proroga e non potevano menzionarla. Tuttavia, poggiano su una proroga valida ed efficace. L'opera è qualificata infrastruttura strategica e il regime di semplificazione dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. 327/2001 non è applicabile, bensì il comma 2.

  • Rigettato
    Illegittimità della proroga della pubblica utilità

    La proroga è disposta ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del D.Lgs. 163/2006, che deroga all'art. 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 327/2001 per opere strategiche. Non vi è un limite al numero di proroghe, purché motivate. Le ragioni addotte per la proroga sono giustificate.

  • Inammissibile
    Difetto di istruttoria in merito alle interferenze

    La normativa invocata (artt. 170 e 171 D.Lgs. 163/2006) si riferisce a interferenze con reti di pubblico servizio, non con attività private. La risoluzione delle interferenze è parte del progetto definitivo approvato dal CIPE e la scelta del tracciato è espressione di discrezionalità amministrativa.

  • Inammissibile
    Mancanza di gestione delle interferenze

    La censura è riproduttiva di quella già sollevata nel ricorso introduttivo e dichiarata inammissibile per le medesime ragioni. Non si evince dal verbale di stato di consistenza che l'area sia adibita ad attività d'impresa, ma solo a deposito inerti.

  • Inammissibile
    Istanza di accesso agli atti

    Le istanze ex art. 116 c.p.a. sono state decise e respinte con ordinanze della Sezione, pertanto non sono più oggetto del presente giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 454
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 454
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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