Decreto cautelare 15 febbraio 2025
Decreto cautelare 15 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2025 REG.RIC.
N. 00439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA MA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Massena, n. 3;
contro
Autostrada ED Lombarda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Valaguzza ed Eugenio Pizzaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in in Milano, piazza Duse, n. 1;
Società di Progetto DE OV S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Andegari, n. 4/A;
nei confronti
Comune di Desio, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2025, proposto da
IA MA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Massena, n. 3;
contro
Autostrada ED Lombarda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Valaguzza ed Eugenio Pizzaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in in Milano, piazza Duse, n. 1;
Società di Progetto DE OV S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Andegari, n. 4/A;
nei confronti
Comune di Lentate Sul Seveso, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
A) quanto al ricorso n. 425 del 2025 :
A.1) quanto al ricorso introduttivo :
- del “Decreto di espropriazione” n. 0173, prot. n. 0013281/24 del 29.11.2024, emesso da Autostrada ED Lombarda S.p.A., notificato a mezzo posta il 31.01.2025, con notifica di DE OV S.C.p.A. dell’avviso di immissione in possesso e di compilazione dello stato di consistenza per espropriazione;
- dell’ulteriore proroga di nove mesi della dichiarazione di pubblica utilità del “Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse”, adottata con provvedimento di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 9.01.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 in data 16.01.2025;
- dell’avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 166, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 225, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023 delle aree inerenti alla realizzazione delle Tratte B2 - C e relative opere connesse, pubblicato sul sito internet di Autostrada ED Lombarda S.p.A. (www.pedemontana.com);
- nonché tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, pareri, note, determinazioni e deliberazioni, atti tutti comunque denominati rilasciati dai soggetti competenti nel corso dell’iter procedimentale;
A.2) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della delibera del 19.11.2023 di Autostrada ED Lombarda S.p.A. recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’Opera, non conosciuto, del verbale e di tutti gli atti e i documenti amministrativi con cui il 20.12.2024 sono stati consegnati i relativi lavori al Contraente Generale ai fini del loro immediato avvio;
- del diniego di accesso agli atti opposto da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. con propria p.e.c. del 18.03.2025 all’istanza di accesso agli atti ex artt. 22, 24, comma 7, e 25 della legge n. 241 del 1990, formulata dalla ricorrente in data 17.02.2025;
- del silenzio diniego opposto sia da DE OV S.C.p.A., sia da Autostrada ED Lombarda S.p.A., all’istanza di accesso agli atti ex artt. 22, 24, comma 7, e 25 della legge n. 241 del 1990, formulata dalla ricorrente il 17.02.2025.
B) quanto al ricorso n. 439 del 2025 :
B.1) quanto al ricorso introduttivo :
- del “Decreto di espropriazione” n. 0174, prot. n. 0013980/24 dell’11.12.2024 emesso da Autostrada ED Lombarda S.p.A., notificato a mezzo posta il 4.02.2025, con notifica di DE OV S.C.p.A. dell’avviso di immissione in possesso e di compilazione dello stato di consistenza per espropriazione;
- dell’ulteriore proroga di nove mesi della dichiarazione di pubblica utilità del “Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse”, adottata con provvedimento da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 9.01.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 in data 16.01.2025;
- dell’avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 166, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 225, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023 delle aree inerenti alla realizzazione delle Tratte B2 - C e relative opere connesse, pubblicato sul sito internet di Autostrada ED Lombarda S.p.A. (www.pedemontana.com);
- nonché tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, pareri, note, determinazioni e deliberazioni, atti tutti comunque denominati rilasciati dai soggetti competenti nel corso dell’iter procedimentale;
B.2) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della delibera del 19.11.2023 di Autostrada ED Lombarda S.p.A. recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’Opera, non conosciuto, del verbale e di tutti gli atti e i documenti amministrativi con cui il 20.12.2024 sono stati consegnati i relativi lavori al Contraente Generale ai fini del loro immediato avvio;
- del diniego di accesso agli atti opposto da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. con propria p.e.c. del 18.03.2025 all’istanza di accesso agli atti ex artt. 22, 24, comma 7, e 25 della legge n. 241 del 1990, formulata dalla ricorrente in data 17.02.2025;
- del silenzio diniego opposto sia da DE OV S.C.p.A., sia da Autostrada ED Lombarda S.p.A., all’istanza di accesso agli atti ex artt. 22, 24, comma 7, e 25 della legge n. 241 del 1990, formulata dalla ricorrente il 17.02.2025.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada ED Lombarda S.p.A., di Società di Progetto DE OV S.C.p.A. e di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna ricorrente IA MA S.r.l. (di seguito solo “IA MA”) premette, in fatto, di occuparsi nei Comuni di Lentate sul Seveso e di Desio dell’esercizio di cave, movimento terra, demolizioni, e sistemazioni fondiarie in genere, produzione di calcestruzzo, trasporto beni e merci conto terzi e attività di trattamento e recupero di rifiuti in genere, bonifica e gestione discariche.
2. Con il ricorso introduttivo iscritto al numero di R.G. 425/2025, la IA MA ha impugnato il Decreto di esproprio n. 0173, prot. n. 0013281/24 del 29.11.2024, emesso da Autostrada ED Lombarda S.p.A. (di seguito solo “A.P.L.”), e il correlato avviso di immissione in possesso e di compilazione dello stato di consistenza per espropriazione, nonché il provvedimento di proroga di nove mesi della dichiarazione di pubblica utilità del “ Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse ” adottato da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito solo “C.A.L.”), in relazione alla “Tratta C”, e l’Avviso di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 4-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 225, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
2.1 La procedura espropriativa, in particolare, ha ad oggetto le aree su cui si svolgono le lavorazioni della ricorrente ubicate nel Comune di Desio, identificate al Foglio 1, mapp.li 469, 492, 493, 494, 495, 496 e 497 (NP – 95), che saranno interessate dalla realizzazione del tracciato della succitata opera stradale.
2.2 Avverso tali provvedimenti, unitamente agli altri in epigrafe indicati, è insorta la ricorrente onde chiederne l’annullamento, articolando a sostegno del gravame le censure così rubricate:
- “ Violazione e erronea applicazione dell’art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Violazione dell’art. 166, co. 4-bis, d. lgs. n. 163/2006 – Violazione dell’art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica; travisamento dei presupposti di fatto - Violazione dell’art. 97, co. II, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, del buon andamento amministrativo e di imparzialità ”;
- “ Violazione e erronea applicazione dell’art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Violazione dell’art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e omessa applicazione dell’art. 166, co. 4-bis, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Violazione dell’art. 167, commi 3, 4 e seguenti del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Violazione dell’art. 167, co. 4, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché violazione degli art. 182, 183 e 184 e ss. del d. lgs. n. 163/2006 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica - Violazione dell’art. 97, co. II, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza, del buon andamento amministrativo e di imparzialità ”;
- “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica; travisamento dei presupposti di fatto - Violazione dell’art. 97, co. II, Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, del buon andamento amministrativo e di imparzialità ”;
- “ Violazione dell’art. 170 e dell’art. 171 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Violazione dell’art. 27, commi 4 e 5, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e oggi esigono le analoghe disposizioni del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà, sviamento di potere e travisamento dei fatti - Violazione del principio di ragionevolezza ”.
2.3 Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso C.A.L., A.P.L. e la Società di Progetto DE OV S.C.p.A. (di seguito solo “DE OV”), sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame per difetto di interesse e chiedendone il rigetto nel merito perché infondato.
2.4 Con ordinanza n. 425/2025, l’istanza cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris del ricorso e in ragione della ritenuta prevalenza dell’interesse dell’Ente procedente, in quanto, “ ai sensi dell’art. 125 cod. proc. amm. – trattandosi di procedura assoggettata alla disciplina di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del D. Lgs. n. 163 del 2006 –, si deve tenere conto degli interessi che possono essere lesi e del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera ”.
2.5 Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.04.2025, la IA MA impugna la delibera del 19.11.2023 di A.P.L. recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, nonché tutti i documenti con cui sono stati consegnati i relativi lavori al Contraente Generale, deducendo un unico motivo rubricato “ Violazione e omessa applicazione degli artt. 170 e 171 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Violazione dell’art. 97, co. II, Cost. e dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, co. 1, l. n. 241/1990 ”.
2.6 Nella medesima sede ricorre, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., avverso il diniego di accesso agli atti opposto da C.A.L. sull’istanza ex artt. 22, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 formulata in data 17.02.2025, nonché avverso il silenzio-diniego opposto sia da DE OV, sia da A.P.L., sulla predetta domanda ostensiva. L’istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. è stata decisa e respinta con ordinanza di questa Sezione n. 1639/2025.
3. Con ricorso introduttivo iscritto al numero di R.G. 439/2025, viene altresì impugnato il Decreto di esproprio n. 0174, prot. n. 0013980/24 dell’11.12.2024 emesso da A.P.L., avente a oggetto aree ubicate nel Comune di Lentate sul Seveso, identificate al Foglio 55, mapp. 556 (NP – 227) di proprietà della ricorrente, con il correlato avviso di immissione in possesso e di compilazione dello stato di consistenza per espropriazione. Nella medesima sede viene contestato, altresì, il provvedimento di proroga di nove mesi della dichiarazione di pubblica utilità del “ Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse ” adottato da C.A.L., con riferimento alla “Tratta B2”, e l’Avviso di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 4-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 225, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
3.1 A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:
- “ Violazione e erronea applicazione dell’art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Violazione dell’art. 166, co. 4-bis, d. lgs. n. 163/2006 - Violazione dell’art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrarietà e sviamento dalla causa tipica; travisamento dei presupposti di fatto - Violazione dell’art. 97, co. II, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, del buon andamento amministrativo e di imparzialità ”;
- “ Violazione e erronea applicazione dell’art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Violazione dell’art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e omessa applicazione dell’art. 166, co. 4-bis, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Violazione dell’art. 167, commi 3, 4 e seguenti del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Violazione dell’art. 167, co. 4, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché violazione degli art. 182, 183 e 184 e ss. del d. lgs. n. 163/2006 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica - Violazione dell’art. 97, co. II, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza, del buon andamento amministrativo e di imparzialità ”;
- “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica; travisamento dei presupposti di fatto - Violazione dell’art. 97, co. II, Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, del buon andamento amministrativo e di imparzialità ”;
- “ Violazione dell’art. 170 e dell’art. 171 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Violazione dell’art. 27, commi 4 e 5, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e oggi esigono le analoghe 18 disposizioni del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà, sviamento di potere e travisamento dei fatti - Violazione del principio di ragionevolezza ”.
3.2 Si sono costituite anche in questo giudizio per resistere al ricorso C.A.L., A.P.L. e DE OV, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame per difetto di interesse e chiedendone il rigetto nel merito perché infondato.
3.3 Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.04.2025, la ricorrente impugna la delibera del 19.11.2023 di A.P.L. recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, nonché tutti i documenti con cui sono stati consegnati i relativi lavori al Contraente Generale, deducendo un unico motivo rubricato “ Violazione e omessa applicazione degli artt. 170 e 171 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Violazione dell’art. 97, co. II, Cost. e dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, co. 1, l. n. 241/1990 ”.
3.4 Nella medesima sede ricorre, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., avverso il diniego di accesso agli atti opposto da C.A.L. sull’istanza ex artt. 22, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 formulata in data 17.02.2025, nonché avverso il silenzio-diniego opposto sia da DE OV, sia da A.P.L., sulla predetta domanda ostensiva. L’istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. è stata decisa e respinta con ordinanza n. 1640/2025.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito dei ricorsi, la difesa della ricorrente ha replicato alle eccezioni preliminari e alle osservazioni difensive formulate dalle parti resistenti, deducendone l’infondatezza, mentre queste ultime hanno ribadito le proprie prospettazioni in rito e in merito.
4.1 Alla pubblica udienza del 13.01.2026, le cause sono passate in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve procedersi alla riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva, nonché la pressoché completa identità delle censure contenute negli stessi.
2. Sempre in via preliminare, come già rilevato ex officio dal Collegio con dichiarazione riportata a verbale d’udienza e come altresì eccepito dalla difesa di DE, va dichiarata l’improcedibilità dell’“ Istanza di accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente istanza di retrocessione totale del bene espropriato ex art. 46, comma 1, D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e delle previsioni della legge n. 443/2001 (cd. Legge Obiettivo) ”, formulata dalla ricorrente, per entrambi i giudizi, in memoria di replica. In particolare, quest’ultima ha chiesto che sia accertata e dichiarata, ai sensi degli articoli 33, comma 1, e 34 cod. proc. amm., la retrocessione totale delle aree quale conseguenza della decadenza ipso iure della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera recata dalla proroga, stante la mancata esecuzione dei decreti di espropriazione impugnati entro il termine di validità della proroga medesima, oltre a domandare il pagamento di una indennità. Secondo la ricorrente, difatti, l’espropriazione sarebbe stata disposta sotto la condizione sospensiva che il decreto fosse successivamente non solo notificato, ma anche eseguito, circostanza che non si sarebbe a oggi ancora verificata.
2.1 Rileva il Collegio che detta istanza presenta contenuto del tutto nuovo e risulta formulata irritualmente, tardivamente e per la prima volta, all’interno delle memorie di replica depositate dalla ricorrente, entrambe non notificate alle parti. Trattandosi di domanda ampliativa del thema decidendum , la stessa avrebbe dovuto essere introdotta tempestivamente e con ricorso per motivi aggiunti, a garanzia del contraddittorio processuale tra le parti e del pieno diritto di difesa.
2.2 Da quanto precede deriva l’infondatezza della correlata richiesta di “ verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., al fine di appurare la realtà oggettiva delle cose, vale a dire l’esatto stato dei luoghi e dei lavori ad oggi ”, che deve conseguentemente essere respinta.
3. Il Collegio è adesso tenuto a procedere alla delibazione delle eccezioni preliminari sollevate in atti dalle parti.
4. In particolare, le resistenti eccepiscono l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse, in quanto, sulla scorta dei principi affermati nei precedenti di questo Tribunale – da ultimo le sentenze nn. 3632/2024 e 3667/2024 –, l’omessa tempestiva impugnazione da parte della ricorrente dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di tutte le proroghe nel tempo susseguitesi non potrebbe essere sanata ora con l’impugnazione dell’ultima proroga intervenuta in data 9.01.2025, né tantomeno con l’impugnazione dei conseguenti decreti di espropriazione.
Ritiene il Collegio che, così come formulata, l’eccezione risulti infondata.
4.1 Nelle vicende contenziose da cui sono scaturiti i precedenti di questo Tribunale richiamati dalle parti, difatti, la ricorrente non aveva impugnato né il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, ovvero la deliberazione del C.I.P.E. n. 97 del 6.11.2009 di approvazione del progetto definitivo dell’opera, né i successivi atti di proroga. In quella sede era stato quindi correttamente affermato che “ il decorso del termine di impugnazione degli atti presupposti, ovvero della dichiarazione di pubblica utilità e delle sue proroghe, non può essere “recuperato”, con conseguente rimessione in termini, attraverso l’impugnazione (seppure tempestiva) del decreto di occupazione d’urgenza, deducendo l’illegittimità di quest’ultimo anche per vizi di illegittimità derivata ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16.12.2024, n. 3667).
4.2 Nel caso oggi in esame, al contrario, oggetto dell’impugnativa non sono soltanto i decreti di esproprio intervenuti a conclusione della relativa procedura, ma anche il nuovo provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità del 9.01.2025, tempestivamente censurato nel presente giudizio unitamente agli altri atti. L’azione giudiziaria spiegata dalla ricorrente è dunque ammissibile come tale, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione in relazione alle singole censure sulla scorta del loro specifico contenuto.
5. Sempre sul piano del difetto dell’interesse, DE OV eccepisce inoltre, in entrambi i ricorsi, che la realizzazione dell’opera non cagionerebbe in alcun modo la paralisi dell’attività imprenditoriale svolta dalla IA MA – come da quest’ultima sostenuto – né sussisterebbe alcun irreversibile pregiudizio arrecato dalla procedura espropriativa alla posizione della ricorrente.
Le osservazioni di DE OV sono condivisibili e traggono linfa nelle conclusioni cui è pervenuto questo Tribunale in propri recenti precedenti relativi alla medesima procedura espropriativa, laddove è stato ritenuto non corretto “ l’assunto attoreo secondo il quale il tracciato stradale nella sua attuale configurazione di progetto pregiudicherebbe l’attività svolta della società ricorrente, risultando invece pienamente salvaguardato l’intero l’impianto di produzione/trattamento dei materiali senza arrecare pregiudizio agli impianti e alle opere di mitigazione esistenti ”, non risultando altresì alcuna preclusione “ all’accesso dei mezzi alla cava, né nella fase di esecuzione dei lavori, né tantomeno nella successiva fase di esercizio ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3667/2024, cit.). Da tali considerazioni, tuttavia, non è possibile dedurre l’insussistenza dell’interesse a ricorrere, essendo in questa sede impugnati atti ablativi coi quali vengono acquisite alla mano pubblica aree di proprietà della IA MA e, come tali, certamente lesivi della sfera giuridica della predetta società, che ha titolo per contestare in giudizio i provvedimenti in questione.
6. Va adesso esaminata l’eccezione di parziale inammissibilità dei ricorsi sollevata da A.P.L., secondo cui non vi sarebbe interesse a impugnare l’avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità relativo alle aree inerenti alla realizzazione delle Tratte B2 - C, emanato ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto atto endoprocedimentale non lesivo in via diretta e attuale degli interessi della ricorrente.
L’eccezione non può essere accolta. La succitata comunicazione di avvio del procedimento, difatti, non è stata impugnata autonomamente, ma unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento – ovvero la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera viaria di cui si discute – al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario e su cui si ripercuotono gli eventuali vizi degli atti preparatori. In detti termini, la contestuale impugnazione dell’atto endoprocedimentale presupposto e del provvedimento finale consente di ritenere, anche in questa parte, ammissibili entrambi i gravami.
7. Si può adesso passare all’esame del merito dei ricorsi, che possono trattarsi congiuntamente in considerazione della sovrapponibilità delle censure e delle argomentazioni articolate.
8. Con il primo motivo comune a entrambe le impugnazioni, la IA MA lamenta che i decreti di espropriazione, nonché gli avvisi di immissione in possesso e di compilazione dello stato di consistenza per espropriazione sarebbero illegittimi, in quanto notificati alla stessa dopo la scadenza dell’ultima proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera del 10.01.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 19.01.2023 e con validità fino al 19.01.2025. In particolare, il decreto di esproprio n. 0173 del 29.11.2024 è stato ricevuto a mezzo posta il 31.01.2025, mentre il decreto di esproprio n. 0174, prot. n. 0013980/24 dell’11.12.2024 è stato ricevuto a mezzo posta in data 4.02.2025, con accesso per l’esecuzione fissato in entrambi i casi per il giorno 19.02.2025. I predetti provvedimenti, dunque, sarebbero stati notificati alla ricorrente tardivamente, allorquando era già scaduta e inefficace l’ultima proroga di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Il motivo è infondato e va respinto.
8.1 La prospettazione censoria della ricorrente è smentita in fatto dalla documentazione prodotta in giudizio, da cui emerge che entrambi i decreti di esproprio – adottati rispettivamente in data 29.11.2024 e 11.12.2024 – risultano emessi nella vigenza della proroga biennale della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio precedentemente disposta da C.A.L. con provvedimento pubblicato il 19.01.2023 e in scadenza il 19.01.2025, che è stata poi ulteriormente prorogata in data 9.01.2025 senza soluzione di continuità. Pertanto, sia l’emanazione dei citati decreti, sia la loro successiva notifica, poggiano su un provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità ratione temporis valido e produttivo di effetti.
8.2 Risulta poi irrilevante, ai fini di cui si discute, che i decreti di esproprio, nonché i relativi avvisi di immissione in possesso e di compilazione dello stato di consistenza per espropriazione, siano stati notificati da DE OV in data 31.01.2025 (decreto n.0173) e 4.02.2025 (decreto n.0174), allorquando la proroga della dichiarazione di pubblica utilità negli stessi richiamata – ovvero quella disposta dal C.A.L. in data 19.01.2023 e di durata biennale – era già scaduta. I citati provvedimenti, difatti, possono indicare a presupposto soltanto gli atti vigenti al momento della loro emanazione, fermo restando che, come sopra chiarito, anche la loro successiva esecuzione poggia su una dichiarazione di pubblica utilità pienamente efficace per effetto del tempestivo intervento della proroga in data 9.01.2025.
8.3 Peraltro, evidenzia il Collegio che la notificazione del decreto di esproprio rappresenta un adempimento finalizzato a portare quest’ultimo a conoscenza del destinatario della misura ablatoria onde consentirne l’eventuale impugnazione, ovvero ai fini della proposizione dell’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, ma non condiziona in alcun modo la validità o l’efficacia dell’atto sul piano della traslazione della proprietà privata, che si produce a prescindere dalla notificazione. Come ormai chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, difatti, “ il decreto di esproprio non è un atto recettizio: pertanto, la mancata notifica del provvedimento all’effettivo proprietario non preclude il perfezionarsi dell’effetto acquisitivo in capo all’Amministrazione, ma impedisce il decorso del termine di decadenza per l’opposizione alla stima o per l’impugnazione innanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. I, 12 maggio 2014, n. 10289; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 193) ” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 29.12.2020, n. 1328). Invero, “ l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione; inoltre detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 30.12.2025, n. 24082; Cons. di Stato, Sez. IV, 22.05.2023, n. 5045; Id., 6.03.2015, n. 1139).
Alla luce di quanto precede, pertanto, le censure esaminate vanno respinte.
9. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si contesta l’illegittimità dei decreti di esproprio in quanto emessi in assenza di un progetto esecutivo approvato indispensabile per rendere l’opera effettivamente “cantierabile”, nonché in difetto delle condizioni previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001; a tal ultimo riguardo, difatti, non si ravviserebbe alcuna “urgenza qualificata” e, con la perdita di efficacia e scadenza dell’ultima proroga della dichiarazione di pubblica utilità, l’opera non godrebbe gode più della copertura propria degli interventi di cui all’art. 22, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, ovvero quelli realizzati ai sensi della legge n. 443/2001. Inoltre, il numero dei destinatari della procedura espropriativa, per la tratta in considerazione, non sarebbe superiore a 50, come prevede l’art. 22, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 327/2001, in quanto una parte dei fondi interessati sarebbero già stati acquisiti dall’autorità espropriante e, comunque, la circostanza (più di 50 espropriati) non sarebbe stata dimostrata dall’Autorità procedente su cui graverebbe l’onere della prova.
La censura è complessivamente infondata.
9.1 Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’approvazione del progetto esecutivo non costituisce condizione indispensabile per l’adozione del decreto di esproprio, in quanto “ nell’ambito del procedimento espropriativo, mentre il progetto definitivo, la cui approvazione reca implicitamente la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e possiede i caratteri complessivi non più modificabili dell’opera, al punto che sulla base di esso può già essere emesso il decreto di esproprio, il successivo livello di progettazione esecutiva costituisce invece una fase accessoria e irrilevante ai fini della lesività per l’espropriando, recando esclusivamente un complesso di specificazioni meramente operative (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5496; Sez. IV, 11 maggio 2004, n. 2930; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033; id., 13 dicembre 2001, n. 6238) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 26.10.2020, n. 6495; Id. Sez. VI, 17.05.2022, n. 3853; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 7.03.2022, n. 183).
9.2 Peraltro, C.A.L. e ED OV hanno versato in atti le tavole grafiche del Progetto esecutivo che incidono sulle aree della ricorrente, per cui, allo stato, quest’ultimo risulta essere stato adottato e può essere eseguito (cfr. docc. 14 e 15 di A.P.L.).
10. Ciò premesso, nella fattispecie è infondato anche l’ulteriore profilo di censura con cui si contesta l’insussistenza dei requisiti di urgenza qualificata ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, disposizione che consente l’adozione del decreto di esproprio “ senza particolari indagini o formalità ” anche nei casi in cui si proceda all’esecuzione di interventi ai sensi della Legge n. 443/2001 o laddove il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.
I provvedimenti impugnati, difatti, danno correttamente atto della ricorrenza di tali presupposti laddove affermano, in premessa, che “ ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma, 2, lettere a) e b) dell’art. 22, D.P.R. 327/2001, per far luogo al decreto di esproprio delle aree necessarie in quanto l’opera in epigrafe è tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge 443/2001 , c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta ”.
10.1 Nello specifico, l’opera viaria di cui si discute nell’odierno giudizio attiene alla realizzazione del “ Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse ”, Tratte B2 e C, qualificata infrastruttura di interesse strategico ai sensi della Legge n. 443/2001 e inserita nel primo programma delle opere strategiche dal C.I.P.E. con la deliberazione n. 121/2001. In questo caso, come già evidenziato dalla Sezione con argomentazioni che vanno ribadite, “ nessuna motivazione particolare deve essere posta a giustificazione dell’emanazione di un decreto di occupazione d’urgenza, laddove si tratti di procedure finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di interesse strategico, come nella fattispecie de qua, essendo in re ipsa tale urgenza. Difatti, tali interventi, “per la loro stessa natura e per le finalità che intendono perseguire, oltre che per le procedure speciali con cui sono decisi, hanno in sé un connotato di urgenza, pertanto ben può ritenersi che l’esigenza della motivazione che giustifica il decreto di occupazione d’urgenza, nel caso di opere di cui alla legge n. 443 del 2001, coincida con la circostanza che l’opera sia stata effettivamente inclusa nel relativo programma approvato dal CIPE (cfr. Tar Salerno sez. I 1° ottobre 2012 n. 1764; Tar Firenze sez. I 26 maggio 2209 n. 898)” (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 19 maggio 2017, n. 1148; anche, Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2024, n. 471; T.A.R. Piemonte, II, 16 marzo 2023, n. 243; da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 giugno 2024, n. 1710) ” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 16.12.2024, n. 3667; Id., 13.12.2024, n. 3632; Id., 6.06.2024, nn. 1707, 1708, 1709 e 1710).
10.2 Peraltro, non è rilevante che le proprietà coinvolte nella realizzazione di una singola tratta funzionale dell’opera possano – in mera ipotesi – essere diminuite nel corso del tempo per ragioni del tutto contingenti e risultare all’attualità inferiori a 50, come sottolineato dalla ricorrente. Anche a prescindere dalla circostanza che trattasi di affermazione priva di qualsivoglia elemento probatorio a supporto, ciò che assume rilievo ai fini di cui si discute è il numero complessivo dei destinatari degli atti della procedura espropriativa catastalmente individuati dall’originaria dichiarazione di pubblica utilità e, conseguentemente, dalle successive proroghe. Coerentemente, l’avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità per le tratte B2 e C è rivolto ai “ proprietari delle aree soggette ad esproprio/asservimento/occupazione, secondo le risultanze catastali e i piani particellari già pubblicati nel 2009 e a seguito della successiva pubblicazione integrativa del 23 dicembre 2010, inerenti la realizzazione delle Tratte B2 - C e relative Opere Connesse ”.
Ad ogni buon conto, si rileva che nella Relazione istruttoria predisposta da A.P.L. in vista della proroga della dichiarazione di pubblica utilità qui impugnata si dà atto che, a quel momento, era stata effettuata l’immissione in possesso “ di tutte le Ditte Proprietarie private pari a n. 1379, corrispondenti a un numero di particelle catastali pari a 5587, coinvolte dall’attività espropriativa connessa alla realizzazione delle tratte B2, C e opere connesse TRMI10 e TRMI17 ” (cfr. doc.32 di A.P.L.). Trattasi, dunque, di un numero di destinatari ampiamente superiore a 50, come del resto si può ragionevolmente dedurre dalla rilevante dimensione dell’opera.
Da quanto sopra discende l’infondatezza delle suesposte censure.
11. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta che i decreti di esproprio non menzionerebbero il provvedimento del 9.01.2025 con cui è stata disposta la proroga di mesi 9 della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, né l’avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 166, comma 4-bis del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art. 225, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023 delle aree inerenti alla realizzazione delle Tratte B2 - C e relative opere connesse. Di conseguenza, tali provvedimenti non costituirebbero atti presupposti dei decreti di espropriazione e degli avvisi di immissione in possesso e di compilazione dello stato di consistenza per espropriazione, con conseguente illegittimità di questi ultimi. Ove si ritenesse il contrario, la ricorrente eccepisce la violazione del disposto dell’art. 1, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 97, comma 2 della Costituzione, essendo stati disattesi i criteri minimali del buon andamento amministrativo, della trasparenza, della correttezza, della lealtà e della buona fede oggettiva.
11.1 Inoltre, non sussisterebbe alcuna urgenza qualificata ex art. 22, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, come dimostrerebbe la circostanza che il decreto di esproprio, sebbene protocollato il 29.11.2024, sia stato notificato solo il 29.01.2025 e risulti pervenuto alla ricorrente successivo il 31.01.2025. Tale scansione temporale sarebbe lesiva dei principi costituzionali connessi al diritto di difesa e all’effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 111, commi 1 e 2, 113 Cost.), imponendo adempimenti o modalità esecutive che renderebbero impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale.
11.2 Sotto altro punto di vista, viene eccepita l’illegittimità dell’ulteriore proroga di mesi 9 della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui al provvedimento di C.A.L. del 9.01.2025, poiché, nella specie, le proroghe sarebbero state disposte per un periodo di tempo complessivo di molto superiore a quattro anni, in violazione dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, nel testo vigente ratione temporis . Invero, secondo la ricorrente non potrebbe applicarsi alla fattispecie la norma derogatoria di cui all’art. 166, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, poiché l’art. 13, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 327/2001 è stato introdotto dall’art. 13 bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 17/2022, per cui, in quanto norma temporalmente posteriore, derogherebbe al citato art. 166, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 quale norma anteriore.
12. Le doglianze sopra articolate sono complessivamente infondate e vanno respinte.
12.1 In primo luogo, è irrilevante che i decreti di esproprio sub iudice non menzionino la nuova proroga della dichiarazione di pubblica utilità intervenuta in data 9.01.2025; detti provvedimenti, difatti, sono stati emessi rispettivamente in data 29.11.2024 e 11.12.2024, per cui non potevano tener conto di un atto successivo – qual è la citata proroga – non ancora venuto a esistenza al momento della loro adozione.
Peraltro, gli stessi sono stati emanati nella vigenza della precedente proroga biennale della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera disposta da C.A.L. in data 14.12.2022, pubblicata nella G.U.RI. n. 8 del 19.01.2023 e scaduta il 19.01.2025, per cui poggiano su detti atti che ne costituiscono presupposto formale e sostanziale, fermo restando che anche la loro successiva esecuzione è sostenuta da una dichiarazione di pubblica utilità ratione temporis valida ed efficace, siccome prorogata con provvedimento pubblicato nella G.U.RI. n. 7 del 16.01.2025.
12.2 Quanto alla doglianza con cui la ricorrente lamenta l’insussistenza delle ragioni di “urgenza qualificata” ex art. 22, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 – circostanza che sarebbe confermata dalla tempistica di adozione e notifica dei decreti di esproprio – ritiene il Collegio che la stessa sia infondata. Nel caso di specie, difatti, non trova applicazione il disposto del comma 1 del citato art. 22, che consente l’adozione del decreto di esproprio “ in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità ” nel caso in cui “ l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 ”, ma il comma 2 della richiamata previsione normativa, che estende tale regime di semplificazione anche “ a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 ”. Ne consegue che la modalità di adozione dei decreti di espropriazione, tale da non richiedere “ particolari indagini o formalità ”, è correlata alla specifica qualificazione di infrastruttura strategica attribuita all’opera in questione e all’elevato numero di destinatari interessati dalla procedura espropriativa, a prescindere dalla sussistenza di specifiche ragioni di urgenza nell’avvio dei lavori.
13. Parimenti infondate sono censure avverso la proroga della dichiarazione di pubblica utilità di cui si controverte, trattandosi di provvedimento adottato espressamente ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e, dunque, in deroga all’articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto relativo alla realizzazione di un’opera di interesse strategico ai sensi della Legge n. 443/2001. In merito all’interpretazione di detta speciale disciplina, questo Tribunale si è già pronunciato in alcuni recenti precedenti ai quali intende dare continuità – in particolare, si fa riferimento alle sentenze nn. 1969/2023, 3632/2024 e 3667/2024, che a loro volta hanno richiamato le decisioni del Consiglio di Stato n. 601/2022 e n 943/2022 – con cui sono state respinte analoghe doglianze, riconoscendo la piena legittimità delle proroghe biennali della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera già in passato disposte da C.A.L. nel 2023, nel 2019 e nel 2021.
13.1 In dettaglio, l’art. 166, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, in deroga alle disposizioni dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 327/2001, prevede che “ il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 ”.
Come già ritenuto da questa Sezione, la richiamata disposizione “ prevede due soli termini: quello di sette anni, entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio, e quello non superiore a due anni, di durata della proroga. La disposizione non pone dunque un limite al numero delle proroghe, che possono essere pertanto superiori a una, a condizione che siano adottate “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni” e che della sussistenza di tale presupposto sia data adeguata e puntuale motivazione ” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 26 luglio 2023, n. 1969). Di conseguenza, il limite massimo per le proroghe previsto dal vigente art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, individuato in “un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni”, non è applicabile alla fattispecie de qua ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16.12.2024, n. 3667).
Ne consegue che “ la disposizione non pone dunque un limite al numero delle proroghe, che possono essere pertanto superiori a una, a condizione che siano adottate “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni” e che della sussistenza di tale presupposto sia data adeguata e puntuale motivazione ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26.07.2023, n. 1969)
13.2 Nel caso di specie, della sussistenza di “ giustificate ragioni ” a fondamento della nuova proroga – peraltro non contestate in ricorso – si dà adeguatamente conto sia nell’apposita Relazione istruttoria predisposta da A.P.L. (cfr. doc. 32 di A.P.L.), sia nelle premesse del provvedimento stesso con cui la proroga è stata disposta, ove si menzionano la conclusione del contenzioso relativo alla legittimità della procedura per l’individuazione del contraente generale dell’opera, solo all’esito del quale ha potuto prendere avvio la progettazione esecutiva, la complessità del coordinamento con gli enti territoriali interessati dalle soluzioni progettuali di dettaglio, la necessità di espletare attività di competenza di enti pubblici terzi e il verificarsi di eventi imprevedibili e sopravvenuti, quali il ritrovamento di terreni risultati inquinati o sottoposti a sequestro giudiziario.
13.3 La proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, pertanto, è stata adottata nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 166 comma 4 bis del D.Lgs. n. 163/2006. A tal riguardo, ritiene il Collegio che sia infondata l’affermazione della ricorrente secondo cui non quest’ultima diposizione non sarebbe applicabile alla fattispecie in quanto derogata – quale norma anteriore – dal testo dell’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.L. n. 17/2022. Detta prospettazione difensiva, invero, non tiene conto del rapporto di specialità tra le fonti normative richiamate, tale per cui il citato art. 166 comma 4 bis del D.Lgs. n. 163/2006 costituisce disposizione speciale applicabile alle opere previste dalla Legge n. 443/2001 e, pertanto, non modificabile o derogabile dalla disciplina di ordine generale prevista per le procedure espropriative dal D.P.R. n. 327/2001.
13.4 Ciò posto, neppure sussiste la lesione dei diritti partecipativi e di difesa paventata dalla ricorrente. Difatti, in considerazione della complessità dell’opera, della sua estensione e dell’elevato numero di destinatari, l’autorità procedente ha fatto applicazione della facoltà prevista all’art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, a mente del quale, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, l’avviso di avvio del procedimento è comunicato “ su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale (…) ”. In luogo della notifica individuale, l’avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità è stato quindi pubblicato in data 9.10.2024 sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” edizione nazionale e “Il Giornale” edizione regionale (docc. 28 e 29 di A.P.L.), come stabilito dalla predetta disposizione.
La ricorrente ha dunque avuto comunicazione degli atti della procedura nelle forme previste dalla legge, che sono idonee a garantire il coinvolgimento delle parti private nell’ambito del procedimento ablatorio e ha potuto conseguentemente tutelare la propria posizione, anche attraverso la proposizione di plurimi giudizi.
13.5 Né risultano fondate, a tal riguardo, le ragioni di incostituzionalità delle norme che regolano il procedimento di dichiarazione della pubblica utilità, prospettate dalla ricorrente per contrasto con gli artt. 24, 111, commi primo e secondo, e 113 della Costituzione e con il principio comunitario della effettività della tutela giurisdizionale. Dette questioni sono state già affrontate da questo Tribunale e ritenute, oltre che irrilevanti, anche manifestamente infondate – con conclusioni del tutto condivisibili che possono qui richiamarsi – in considerazione del “ particolare rilievo pubblicistico dell’attività posta in essere dall’Amministrazione – relativa alla realizzazione di una infrastruttura strategica – che rende del tutto proporzionati e non eccessivamente gravosi gli adempimenti richiesti alla parte privata che intende perseguire la tutela della propria posizione giuridica ” (cfr. sentenza n. 3667/2024). Anche di recente è stato poi ribadito che “ la particolare natura dell’opera da realizzare, i preminenti interessi pubblici da perseguire e la previsione, comunque, di adeguate modalità di pubblicità della procedura escludono alla radice qualunque questione di costituzionalità della normativa ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21.11.2025, n. 9108).
Il motivo è dunque complessivamente da respingere.
14. Con il quarto mezzo, la ricorrente ha lamentato che i decreti impugnati sarebbero inficiati da difetto di istruttoria perché l’amministrazione non si sarebbe avveduta che le aree interessate dai decreti di esproprio sono impiegate produttivamente, così mancando di gestire e risolvere le interferenze, come invece previsto dall’art. 170 e l’art. 171 del D. Lgs. n. 163/2006, dall’art. 27, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e, oggi, dalle analoghe disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023. L’amministrazione avrebbe dunque leso i diritti di libera iniziativa economica privata, i diritti di godimento e il possesso dei beni immobili e mobili riconosciuti e sanciti dall’art. 41 della Costituzione, dalla legge ordinaria e dal codice civile.
La censura è inammissibile e infondata.
14.1 L’art. 170 prevede, per quanto di interesse, che “ il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti ”.
L’art. 171, comma 1 stabilisce, poi, che “ gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo 170, come precisato dal presente articolo ”.
14.2 Dall’esame delle succitate disposizioni emerge, innanzitutto, che la disciplina normativa evocata dalla ricorrente si riferisce all’individuazione e risoluzione di eventuali interferenze esistenti tra l’infrastruttura da realizzare e “ reti o opere destinate al pubblico servizio ” di pertinenza degli “ enti gestori ”, ovvero situazioni del tutto diverse da quella in esame. Ne consegue l’erroneità del richiamo alle disposizioni di cui all’170 e 171 del D.Lgs. 163/2006, nonché all’art. 27, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di norme non applicabili al caso sub iudice in cui si discute non della presenza di interferenze sul tracciato dell’opera, ma dell’esistenza di una proprietà privata interessata dall’attività ablatoria e, dunque, soggetta al relativo procedimento con le garanzie previste dalla legge.
14.3 Ciò premesso, rileva il Collegio che l’indicazione delle interferenze confluisce nel programma di spostamenti e attraversamenti funzionale alla loro risoluzione, di cui all’art. 170, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, allegato al progetto definitivo dell’opera e approvato dal C.I.P.E. unitamente a quest’ultimo. Nella specie, ciò è avvenuto con delibera del C.I.P.E. n. 97 del 6.11.2009 che ha espressamente approvato anche “ il programma di risoluzione delle interferenze di cui al documento “Risoluzione interferenze - Analisi dei progetti degli Enti interferiti e programma di risoluzione delle interferenze ”, per cui detto documento, quale parte della progettazione definitiva, non può più essere messo oggi in discussione in assenza di tempestiva impugnazione unitamente al provvedimento che lo ha approvato.
14.4 Peraltro, la scelta del tracciato viario e, dunque, anche la risoluzione delle interferenze intercettate dal sedime stradale, costituisce espressione di amplissima discrezionalità dell’amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16.12.2024, n. 3667), per cui, per consolidato principio giurisprudenziale, la stessa resta in linea di massima sottratta al sindacato giurisdizionale con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà . Né l’amministrazione è tenuta “ a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2012, nr. 5492) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 13.04.2021, n. 3009; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 16.12.2024, n. 3667; Id., 13.12.2024, n. 3632; Id., 8.01.2026, n. 68; Id., 14.10.2025, n. 3264).
14.5 La censura è dunque inammissibile in quanto il censimento e la risoluzione delle interferenze, siccome afferenti alla localizzazione dell’infrastruttura, riguardano la fase della sua progettazione, per cui la ricorrente avrebbe dovuto sollevare ogni relativa doglianza impugnando tempestivamente la delibera del C.I.P.E. n. 97/2009 di approvazione del progetto definitivo, comprensivo anche del Programma di risoluzione delle interferenze.
15. Si può adesso passare all’esame dei ricorsi per motivi aggiunti, nella parte in cui veicolano, a prescindere dalle istanze di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. già decise dalla Sezione, censure di illegittimità degli atti impugnati.
15.1 In particolare, con il secondo mezzo comune a entrambi i ricorsi si deduce che l’amministrazione non avrebbe provveduto a una seria e credibile programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze rispetto alla realizzazione della infrastruttura strategica; pertanto, la situazione della ricorrente - pure operativa dal 1945 - non sarebbe stata presa in esame dall’ autorità procedente, sebbene sull’area espropriata sia in atto un’attività d’impresa.
La censura è riproduttiva, nel suo nucleo sostanziale, dell’argomentazione già articolata nel quarto motivo del ricorso introduttivo e, pertanto, deve essere dichiarata anch’essa inammissibile per le ragioni già esposte, cui si rimanda per esigenze di sintesi, salve le seguenti precisazioni.
15.2 Non giova alla ricorrente, invero, richiamare il contenuto del verbale dello stato di consistenza redatto il 19.02.2025 da DE OV e, in particolare, la parte in cui si afferma che l’area espropriata è “ priva di coltivazioni in atto adibita a deposito inerti ” e che “ in prossimità dell’area occupata sono presenti escavatori e dipendenti al lavoro ”. Da tale descrizione non si può infatti dedurre – diversamente da quanto prospettato nel ricorso per motivi aggiunti – che su detta area sarebbe “ in atto l’attività d’impresa della ricorrente ”, in quanto non solo i fondi sono ivi espressamente indicati come adibiti a mero deposito di materiale inerte, ma la presenza di mezzi d’opera è riferita su altro terreno situato “ in prossimità ” di quello oggetto della procedura espropriativa di cui si discute.
16. In conclusione, i ricorsi introduttivi sono parte infondati e parte inammissibili, nei termini illustrati ai paragrafi che precedono; i ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili.
17. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità e complessità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previa loro riunione, così dispone:
- respinge in parte e in parte dichiara inammissibili i ricorsi introduttivi, nei termini precisati in motivazione;
- dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AM | IA DA US |
IL SEGRETARIO