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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
NN SI IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 14/05/2025,
DA
(cf: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 20/08/1957 rappresentato e difeso dall' avv. MODESTI MICHELE , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CANTALUPO ARABELLA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di CR, a parziale modifica della Sentenza n. 10/2016, emessa tra le medesime parti da codesto Tribunale in data 7.1.2016 e pubblicata in data 8.1.2016, passata in giudicato in data 9.1.2016: − Disporre la riduzione dell'assegno di concorso nel mantenimento del coniuge, Signora CP_1
, a far tempo dal 1° novembre 2025 da € 969,51 mensili ad € 600,00 mensili con adeguamento
[...]
annuale Istat-Foi a decorrere dal 1° novembre 2026, assegno da versarsi da parte del Dott.
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese;
Persona_1
− Disporre la revoca dell'assegno di concorso nel mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ed economicamente indipendenti e a Persona_2 Persona_3 Persona_4
decorrere dal 1° novembre 2025;
− Dirsi il Dott. obbligato a corrispondere in favore della Signora Persona_1
la quota di 1/3 delle rate di ammortamento del finanziamento della vettura di CP_1
proprietà della figlia alla scadenza delle singole rate e sino al termine del Persona_4
finanziamento stesso;
− Dirsi il Dott. obbligato a versare alla Signora , Persona_1 CP_1
a saldo degli arretrati maturati per l'adeguamento Istat dell'assegno di concorso nel mantenimento la complessiva somma di € 2.500,00 da corrispondere entro il 31 dicembre 2025;
− Spese di lite compensate”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 14/05/2025, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 10/2016 pronunciata dal Tribunale di
CR in data 7/01/2016 (pubblicata in data 8/01/2016). In particolare, egli chiedeva la revoca del contributo al mantenimento delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) Per_2 Per_3
nonché della moglie . CP_1
Con comparsa depositata il 15/07/2025 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Le parti comparivano all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 9/10/2025 ove il IC, preso atto dell'accordo delle parti, disponeva rinvio al fine di consentire il deposito di copia della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato.
Con provvedimento del 13/11/2025, il IC, dato atto della soluzione condivisa e della rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c., rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/11/2025.
*
Contributo paterno al mantenimento delle figlie Deve preliminarmente rammentarsi in diritto che l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n.
17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. 19135/2019).
In questo quadro, l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. Il IC del merito è quindi chiamato a valutare, anche in rapporto all'età del beneficiario, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo a carico dei genitori, tenendo in adeguata considerazione anche le condizioni economiche di questi ultimi.
Nel caso di specie, le parti hanno dato atto che (nata il [...]), (nata il Per_2 Per_3
28/04/1996) e (nata il [...]) sono divenute maggiorenni e autosufficienti. In specie, Per_4
, insegnante, si è sposata e ha costituito un nucleo familiare autonomo. , invece, Per_2 Per_3
si è laureata e nel mese di gennaio 2024 è stata assunta come informatore scientifico.
Quanto, invece, a (nata il [...]), anch'ella è divenuta maggiorenne a seguito della Per_4
separazione e ha avviato la propria carriera come insegnante nel mese di novembre 2024; nel corso del giudizio è quindi emersa la sua autosufficienza economica.
Dunque, alla luce delle chiare dichiarazioni in atti, il Tribunale non può che prendere atto che le giovani si sono effettivamente inserite nel mondo del lavoro e sono divenute autonome secondo quanto rappresentato da entrambi i genitori.
Tale circostanza, considerata anche l'età delle figlie, impone di affermare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori è cessato.
È appena il caso di precisare, da ultimo, che le parti hanno chiesto di far decorrere la statuizione dalla mensilità di novembre 2025, tenuto conto degli accordi economici in relazione agli arretrati.
* La modifica dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge
In sede di separazione personale, è stato posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge mediante versamento della somma mensile di € 800.
Al riguardo osserva il Collegio che, come tutte le pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo, i provvedimenti relativi alle modalità di contribuzione a favore del coniuge sono sottoposti alla regola
“rebus sic stantibus”, nel senso che sono modificabili quando si verifica un fatto nuovo che altera la situazione di fatto presa in esame dal IC al momento della emissione del provvedimento. Ebbene, nel caso di specie è emerso che, dal 201,9 la posizione lavorativa della moglie – insegnante
- ha subito un miglioramento a fronte della assegnazione di una “cattedra di ruolo”. Parallelamente, il ricorrente nel 2023 si è ritirato in pensione.
A fronte delle sopravvenienze, dunque, i coniugi hanno individuato, di comune accordo, una nuova regolamentazione dell'assegno di mantenimento, alla luce delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio, e già presi in considerazione dalla sentenza di separazione, e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, a modifica della sentenza n.
10/2016 pronunciata dal Tribunale di CR in data 7/01/2016 (pubblicata in data 8/01/2016), così statuisce:
1. , con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, il contributo paterno al CP_2
mantenimento delle figlie (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_2 Per_3
(nata il [...]); Per_4
2. RIDETERMINA in € 600 mensili il contributo di al Parte_1
mantenimento della moglie (a decorrere dalla mensilità di novembre 2025), CP_1
somma rivalutabile secondo gli indici istat (prima rivalutazione novembre 2026), somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
3. DÀ ATTO che si impegna a corrispondere in favore di Parte_1
la quota di 1/3 delle rate di ammortamento del finanziamento della vettura CP_1
di proprietà della figlia alla scadenza delle singole rate e sino al termine Persona_4
del finanziamento stesso;
4. DÀ ATTO che si impegna a versare a , Parte_1 CP_1
a saldo degli arretrati maturati per l'adeguamento Istat dell'assegno di concorso nel mantenimento la complessiva somma di € 2.500,00 da corrispondere entro il 31 dicembre
2025; 5. CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
6. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in CR nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
NN SI IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 14/05/2025,
DA
(cf: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 20/08/1957 rappresentato e difeso dall' avv. MODESTI MICHELE , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CANTALUPO ARABELLA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di CR, a parziale modifica della Sentenza n. 10/2016, emessa tra le medesime parti da codesto Tribunale in data 7.1.2016 e pubblicata in data 8.1.2016, passata in giudicato in data 9.1.2016: − Disporre la riduzione dell'assegno di concorso nel mantenimento del coniuge, Signora CP_1
, a far tempo dal 1° novembre 2025 da € 969,51 mensili ad € 600,00 mensili con adeguamento
[...]
annuale Istat-Foi a decorrere dal 1° novembre 2026, assegno da versarsi da parte del Dott.
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese;
Persona_1
− Disporre la revoca dell'assegno di concorso nel mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ed economicamente indipendenti e a Persona_2 Persona_3 Persona_4
decorrere dal 1° novembre 2025;
− Dirsi il Dott. obbligato a corrispondere in favore della Signora Persona_1
la quota di 1/3 delle rate di ammortamento del finanziamento della vettura di CP_1
proprietà della figlia alla scadenza delle singole rate e sino al termine del Persona_4
finanziamento stesso;
− Dirsi il Dott. obbligato a versare alla Signora , Persona_1 CP_1
a saldo degli arretrati maturati per l'adeguamento Istat dell'assegno di concorso nel mantenimento la complessiva somma di € 2.500,00 da corrispondere entro il 31 dicembre 2025;
− Spese di lite compensate”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 14/05/2025, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 10/2016 pronunciata dal Tribunale di
CR in data 7/01/2016 (pubblicata in data 8/01/2016). In particolare, egli chiedeva la revoca del contributo al mantenimento delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) Per_2 Per_3
nonché della moglie . CP_1
Con comparsa depositata il 15/07/2025 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Le parti comparivano all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 9/10/2025 ove il IC, preso atto dell'accordo delle parti, disponeva rinvio al fine di consentire il deposito di copia della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato.
Con provvedimento del 13/11/2025, il IC, dato atto della soluzione condivisa e della rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c., rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/11/2025.
*
Contributo paterno al mantenimento delle figlie Deve preliminarmente rammentarsi in diritto che l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n.
17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. 19135/2019).
In questo quadro, l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. Il IC del merito è quindi chiamato a valutare, anche in rapporto all'età del beneficiario, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo a carico dei genitori, tenendo in adeguata considerazione anche le condizioni economiche di questi ultimi.
Nel caso di specie, le parti hanno dato atto che (nata il [...]), (nata il Per_2 Per_3
28/04/1996) e (nata il [...]) sono divenute maggiorenni e autosufficienti. In specie, Per_4
, insegnante, si è sposata e ha costituito un nucleo familiare autonomo. , invece, Per_2 Per_3
si è laureata e nel mese di gennaio 2024 è stata assunta come informatore scientifico.
Quanto, invece, a (nata il [...]), anch'ella è divenuta maggiorenne a seguito della Per_4
separazione e ha avviato la propria carriera come insegnante nel mese di novembre 2024; nel corso del giudizio è quindi emersa la sua autosufficienza economica.
Dunque, alla luce delle chiare dichiarazioni in atti, il Tribunale non può che prendere atto che le giovani si sono effettivamente inserite nel mondo del lavoro e sono divenute autonome secondo quanto rappresentato da entrambi i genitori.
Tale circostanza, considerata anche l'età delle figlie, impone di affermare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori è cessato.
È appena il caso di precisare, da ultimo, che le parti hanno chiesto di far decorrere la statuizione dalla mensilità di novembre 2025, tenuto conto degli accordi economici in relazione agli arretrati.
* La modifica dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge
In sede di separazione personale, è stato posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge mediante versamento della somma mensile di € 800.
Al riguardo osserva il Collegio che, come tutte le pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo, i provvedimenti relativi alle modalità di contribuzione a favore del coniuge sono sottoposti alla regola
“rebus sic stantibus”, nel senso che sono modificabili quando si verifica un fatto nuovo che altera la situazione di fatto presa in esame dal IC al momento della emissione del provvedimento. Ebbene, nel caso di specie è emerso che, dal 201,9 la posizione lavorativa della moglie – insegnante
- ha subito un miglioramento a fronte della assegnazione di una “cattedra di ruolo”. Parallelamente, il ricorrente nel 2023 si è ritirato in pensione.
A fronte delle sopravvenienze, dunque, i coniugi hanno individuato, di comune accordo, una nuova regolamentazione dell'assegno di mantenimento, alla luce delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio, e già presi in considerazione dalla sentenza di separazione, e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, a modifica della sentenza n.
10/2016 pronunciata dal Tribunale di CR in data 7/01/2016 (pubblicata in data 8/01/2016), così statuisce:
1. , con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, il contributo paterno al CP_2
mantenimento delle figlie (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_2 Per_3
(nata il [...]); Per_4
2. RIDETERMINA in € 600 mensili il contributo di al Parte_1
mantenimento della moglie (a decorrere dalla mensilità di novembre 2025), CP_1
somma rivalutabile secondo gli indici istat (prima rivalutazione novembre 2026), somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
3. DÀ ATTO che si impegna a corrispondere in favore di Parte_1
la quota di 1/3 delle rate di ammortamento del finanziamento della vettura CP_1
di proprietà della figlia alla scadenza delle singole rate e sino al termine Persona_4
del finanziamento stesso;
4. DÀ ATTO che si impegna a versare a , Parte_1 CP_1
a saldo degli arretrati maturati per l'adeguamento Istat dell'assegno di concorso nel mantenimento la complessiva somma di € 2.500,00 da corrispondere entro il 31 dicembre
2025; 5. CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
6. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in CR nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato