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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2074/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. NANGANO ANNA MARIA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] , Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. NANGANO ANNA MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13.04.2025 le parti, premesso che in data 03.12.2006 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (il 16.07.2008), Per_1
(il 03.07.2010) e (il 03.07.2010), adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Per_2 Per_3 pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1. Cessazione della convivenza I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
la moglie continuerà ad abitare la casa coniugale, sita in Roma in via Casimiro Gennari n. 14 insieme alle 3 figlie, sebbene l'affidamento delle stesse sarà condiviso tra i genitori come meglio specificato nei punti seguenti
2. Affidamento condiviso dei figli Le figlie sono affidate ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le minori dimostreranno, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
3. Modalità di visita Le figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse degli stessi, trascorreranno con il padre (secondo le modalità meglio indicate nei piani genitoriali allegati):
-i fine settimana alternati: dal sabato mattina alla domenica sera;
-il venerdì da ora di cena con pernotto, solo nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre;
-due giorni infrasettimanali (lunedì e mercoledì), con possibilità di concordare variazioni in base ai turni lavorativi settimanali: dall'uscita dalla scuola sino alla sera dopo cena;
-metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno;
le giornate di festività (24 e 25 dicembre e 31 e 1° gennaio) verranno trascorse con uno o con l'altro genitore in base al criterio dell'alternanza annuale;
-vacanze scolastiche pasquali in base al criterio dell'alternanza annuale;
-15 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 10 maggio di ogni anno;
-metà dei ponti festivi alternandosi con la madre;
-i compleanni delle figlie verranno trascorsi con entrambe i genitori;
-il padre conserva comunque il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, previo accordo con la madre.
4. Mantenimento dei figli Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle 3 figlie, verserà all'altro genitore, una somma mensile pari ad € 1100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese. Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate. L'assegno unico a carico dell'Inps verrà direttamente versato alla madre, ed interamente usufruito dalla stessa per il mantenimento delle figlie. Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
5. Casa coniugale La casa coniugale sita in Roma, in via Casimiro Gennari n. 14, di proprietà esclusiva della moglie, continuerà ad essere abitata dalla stessa insieme alle figlie, ed alla stessa competerà, in via esclusiva, il versamento della rata di mutuo per un importo pari ad euro 1.507,00; il sig. invece CP_2 lascerà la casa coniugale e si traferirà presso altro immobile in locazione.
6. mantenimento del coniuge I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
7. Consenso all'espatrio I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
Ebbene, nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento delle figlie e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2074/2025 :
- dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 03.12.2006;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai fini della annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006, atto n. 01121, parte 2, serie A04);
- Omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Roma, 21/05/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi