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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Emilia Caleca , in esito alla riserva assunta all'udienza del 30 giugno 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 5078/2024 e n. 1395/2024 R.G. vertenti
TRA sig. C.F.: nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rao ed elettivamente domiciliato in Messina, presso il suo lo studio legale, per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Cammaroto giusta procura generale per atto del Notaio dott. in Roma, elettivamente Per_1
CP_ domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile invalidità .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., il Sig. esponeva di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell' assegno mensile di invalidità e che, a seguito della visita medica era stato riconosciuto invalido nella misura non idonea . Deduceva che le patologie dalle quali era affetto non erano state adeguatamente valutate e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità non sufficiente . Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 01.10.2024 il Sig.
lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante Parte_1 delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva il diritto a godere della chiesta prestazione di assistenza. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93
c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in termine, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 01 luglio 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di invalidità, sia pure a decorrere dal mese di novembre 2023 . Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che: “le infermità riscontrate comportano, nella loro globalità, un grado di
Invalidità pari a 75 %”. In considerazione della documentazione sanitaria prodotta il riconoscimento dello status di Invalido Civile con il beneficio economico dell'assegno di invalidità può decorrere a far data dal mese di novembre 2023.” ”. Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una invalidità nella misura del 75% a decorrere dal mese di novembre 2023 .
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
[...]
invalido nella misura del 75%, possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Pt_1 dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dal mese di novembre 2023 .
Il limitato accoglimento delle domande attoree con riferimento all'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella CP_ misura del 50% e la condanna dell' alla rifusione del rimanente 50%.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Sig. con ricorso di merito Parte_1
CP_ e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. , riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è invalido nella Parte_1 misura del 75% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dal mese di novembre 2023;
- compensa tra le parti nella misura di 1\2 le spese giudiziali;
- condanna l' al pagamento di 1\2 delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 584,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali,
e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 01 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Emilia Caleca , in esito alla riserva assunta all'udienza del 30 giugno 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 5078/2024 e n. 1395/2024 R.G. vertenti
TRA sig. C.F.: nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rao ed elettivamente domiciliato in Messina, presso il suo lo studio legale, per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Cammaroto giusta procura generale per atto del Notaio dott. in Roma, elettivamente Per_1
CP_ domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile invalidità .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., il Sig. esponeva di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell' assegno mensile di invalidità e che, a seguito della visita medica era stato riconosciuto invalido nella misura non idonea . Deduceva che le patologie dalle quali era affetto non erano state adeguatamente valutate e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità non sufficiente . Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 01.10.2024 il Sig.
lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante Parte_1 delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva il diritto a godere della chiesta prestazione di assistenza. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93
c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in termine, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 01 luglio 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di invalidità, sia pure a decorrere dal mese di novembre 2023 . Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che: “le infermità riscontrate comportano, nella loro globalità, un grado di
Invalidità pari a 75 %”. In considerazione della documentazione sanitaria prodotta il riconoscimento dello status di Invalido Civile con il beneficio economico dell'assegno di invalidità può decorrere a far data dal mese di novembre 2023.” ”. Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una invalidità nella misura del 75% a decorrere dal mese di novembre 2023 .
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
[...]
invalido nella misura del 75%, possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Pt_1 dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dal mese di novembre 2023 .
Il limitato accoglimento delle domande attoree con riferimento all'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella CP_ misura del 50% e la condanna dell' alla rifusione del rimanente 50%.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Sig. con ricorso di merito Parte_1
CP_ e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. , riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è invalido nella Parte_1 misura del 75% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dal mese di novembre 2023;
- compensa tra le parti nella misura di 1\2 le spese giudiziali;
- condanna l' al pagamento di 1\2 delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 584,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali,
e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 01 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca