Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente est. dott.ssa Patrizia Mannacio – consigliere dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3987 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
(C.F. ), con l'avv. Alessandro Vettori;
Parte_1 C.F._1
- appellante contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
Dott. con l'avv. Piero Nodaro;
Controparte_2
- appellata
e
, (C.F. ); Controparte_3 C.F._2
- appellata-contumace avverso sentenza Tribunale di Viterbo n. 1388/2019 oggetto
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La in seguito Controparte_4
incorporata nella , aveva convenuto, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Viterbo, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi Parte_1
confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto in essere dallo stesso unitamente al coniuge , con atto ricevuto dal Notaio Pt_1 Controparte_3
di Ronciglione del 15 febbraio 2012. Persona_1
La deduceva che la Controparte_1 Controparte_5
era debitrice della banca in forza di un mutuo chirografario, di un conto corrente e un conto anticipi fatture con essa stipulati, per i quali la società aveva maturato un debito per rate insolute ovvero per lo scoperto di conto. A garanzia delle obbligazioni della società, – con e – avevano Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
rilasciato, a favore della banca, in data 30 novembre 2011, una fideiussione dell'importo complessivo di euro 312.000,00.
A sostegno della propria domanda, l'attrice evidenziava che, in data 3 gennaio
2013, la di aveva ottenuto ordinanza di Controparte_1 CP_1
ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti delle controparti ( e Controparte_5
, e dell'importo di euro 286.684,73 e che, in data Parte_1 CP_6 CP_7
15 febbraio 2012, unitamente al coniuge aveva costituito Parte_1 CP_3
un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinando due beni immobili: nella specie, due fabbricati in Comune di Blera (VT).
Pertanto, ritenendone sussistenti i presupposti, la proponeva azione CP_1
revocatoria, ex art. 2901 c.c., avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Il in particolare, rilevava l'inammissibilità dell'azione revocatoria Pt_1
verso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, sia in considerazione della natura
2 dello stesso, in quanto volto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sia in mancanza dei presupposti per l'azione, mancando sia l'elemento oggettivo dell'eventus damni, stante il notevole patrimonio della società sia l'elemento Controparte_5
soggettivo della scientia damni, ossia la consapevolezza di recare pregiudizio agli interessi del creditore.
Nelle more del giudizio di primo grado veniva integrato il contraddittorio nei confronti di , coniuge non debitore, in quanto parte dell'atto Controparte_3
di costituzione del fondo patrimoniale e litisconsorte necessario;
veniva, altresì, dato atto che l'ordinanza ex art. 186 c.p.c. (che vedeva la Banca creditrice di euro
286.684,73) era divenuta definitivamente esecutiva.
Si costituiva, quindi, in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
della domanda. Rilevava, infatti, che il fondo patrimoniale era stato costituito solo per far fronte ai bisogni della propria famiglia, non avendo lei alcuna conoscenza della situazione patrimoniale della società per la quale il coniuge aveva prestato fideiussione, nonché deduceva l'anteriorità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto al sorgere dell'asserito debito.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, dichiarava inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale ricevuto dal Notaio di Ronciglione il 15 febbraio 2012 rep. n. Persona_1
81161/24803, trascritto nei registri immobiliari di Viterbo il 23 febbraio 2012 (reg. gn.
n. 2322, reg. part. n. 1756). Condannava, inoltre, i convenuti a rifondere, alla parte attrice, le spese di lite.
Il Tribunale di Viterbo fondava la propria decisione rilevando che, in primo luogo, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 15 febbraio 2012 era di poco successivo al rilascio della fideiussione del 30 dicembre 2011 ed investiva tutti i beni di cui il convenuto era titolare, con conseguente venir meno della garanzia generica costituita dal suo patrimonio. Il Tribunale evinceva, altresì, dal bilancio della società al 31 dicembre 2011, un passivo di importo superiore all'attivo che evidenziava una situazione di difficoltà economica della società.
3 Pertanto, il Tribunale riteneva sussistente, ai fini dell'azione revocatoria,
l'elemento oggettivo dell'eventus damni poiché, a seguito della costituzione del fondo patrimoniale e della destinazione, in esso, dei beni immobili di proprietà di
[...]
era diminuita e divenuta più incerta la garanzia patrimoniale di uno dei Pt_1
fideiussori. Altresì sussisteva, per il Giudice di prime cure, l'elemento soggettivo della scientia damni, in quanto si poteva presumere una conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto, in quanto il quale responsabile tecnico della società Pt_1
era certamente a conoscenza della situazione patrimoniale ed Controparte_5
economica del soggetto affidato tanto da dichiararla nella comunicazione rivolta alla
Banca, in sede di stipula della fideiussione.
Infine, il Tribunale perveniva, ad analoghe conclusioni, anche per quanto riguardava la essendo la stessa coniuge convivente del CP_3 Pt_1
Sul rilievo, invece, per cui il fondo patrimoniale non sarebbe revocabile, in quanto non costituirebbe atto di disposizione del patrimonio, il Giudice di primo grado
– in mancanza di prova di particolari circostanze tali da dover configurare un dovere morale in capo ai coniugi – richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte, che, con l'ordinanza n. 29298 del 6 dicembre 2012, aveva così pronunciato: “La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri
l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale – accogliendo la domanda di azione revocatoria
– dichiarava inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto in essere dallo stesso unitamente al coniuge nei confronti Pt_1 Controparte_3
della banca.
4 Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello Parte_1
Si costituiva l'appellata che chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
rimaneva contumace. Controparte_3
La causa passava in decisione all'udienza del 12 settembre 2024 con termine di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c..
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure parte dall'erroneo presupposto che il fondo patrimoniale riguardasse tutti i beni del convenuto mentre Parte_1
il era comproprietario di altro immobile (abitazione individuata al Catasto Pt_1
Fabbricati al foglio 11 del Comune di Blera P.lla 120) in unitamente agli altri due fideiussori ossia la sorella e il padre Controparte_7 Controparte_6
L'appellante prosegue evidenziando che altro non corretto rilievo indicato in sentenza attiene alla presunta difficoltà economica del essendo Controparte_5
detta società un'azienda florida, solida e forte sul mercato con un utile di euro
135.587,00 e con un cospicuo patrimonio immobiliare e creditizio.
Infine, a livello temporale, il evidenzia che la costituzione del fondo Pt_1
patrimoniale era del febbraio 2012 e, quindi, di molto precedente la presunta morosità lamentata dalla dal giugno 2012. CP_1
Il primo motivo è infondato.
Va premesso che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione
5 quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso con la precisazione che rimangono invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
Nel caso di specie, il conferimento di due beni immobili all'interno di un fondo patrimoniale è sufficiente a configurare sia una variazione quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore. Tra l'altro, per quanto riguarda l'aspetto temporale, la fideiussione era stata prestata in data 30 novembre 2011 e quindi ben prima della costituzione del fondo patrimoniale avvenuta in data 15 febbraio 2012, con la conseguenza che sussiste sicuramente l'anteriorità del credito.
Peraltro, in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a fondamento di tale azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito di cui l'attore risulta titolare, l'onere di provare la non ricorrenza di tale condizione incombe, secondo i principi generali, in capo al convenuto.
Nel caso concreto nulla ha dimostrato al riguardo l'appellante.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2901 c.c..
In via preliminare ritiene irrevocabile l'atto di costituzione del fondo patrimoniale essendo necessario ricondurre il negozio oggetto del giudizio ai c.d. atti dovuti, privi del presupposto della volontarietà e come tali irrevocabili ex art. 2901
c.c.. Secondo l'appellante l'atto di costituzione del fondo patrimoniale non sarebbe suscettibile di revoca in quanto diretto ad assicurare il sostentamento della famiglia e delle altre esigenze tutelate a livello costituzionale.
L'appellante prosegue ritenendo non provato l'eventus damni nonché l'assenza della scientia damni o della participatio fraudis.
6 Sull'eventus damni l'appellante contesta che il giudice non abbia considerato l'esistenza di altri garanti, titolari di un ulteriore bene che da solo avrebbe garantito il presunto debito avversario e la violazione delle regole relative all'onere della prova.
Sull'elemento soggettivo della scientia damni o della participatio fraudis lamenta che il Tribunale ha ritenuto la posteriorità dell'atto da revocarsi, ritenendo sufficiente ai fini della c.d. scientia damni, la consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
Rileva, altresì – attesa l'anteriorità della costituzione del fondo rispetto al presunto credito – l'inesistenza di una dolosa preordinazione della con il CP_3
fideiussore alla costituzione del fondo per fini pregiudizievoli degli interessi Pt_1
del creditore CP_1
Il secondo motivo è infondato.
In primo luogo rileva il collegio che la ricostruzione, effettuata dall'appellante, dell'istituto del fondo patrimoniale non è condivisibile in quanto, secondo costante giurisprudenza la costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito e come tale è sempre soggetto alla dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., a condizione che sussista la conoscenza di ledere gli interessi del creditore.
In particolare, secondo la Cassazione (sent. n. 25423 del 10 ottobre 2019):” la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l. fall., salvo che si dimostri
l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29298 del
06/12/2017, n. 19029 del 2013 e n. 2530 del 2015)”.
Ne consegue che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere
7 dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 24757 del 7 ottobre 2008).
Alla luce di tale principi, priva di pregio è l'eccezione, in via preliminare, formulata dall'appellante.
Invece, sull'esistenza di altri garanti e quindi sulla non sussistenza dell'eventus damni si rileva che, in ogni caso, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 33391 del 11 novembre
2022).
Con riferimento al presupposto della scientia damni“In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente. prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il
8 proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 7507 del 27 marzo 2007).
Alla luce di tale principio, che ben può essere applicato anche al caso di specie, seppur l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito – il conferimento di due beni immobili all'interno di un fondo patrimoniale può ritenere configurata, in re ipsa, l'esistenza e la consapevolezza del e del coniuge Pt_1
del pregiudizio che tale atto reca alle ragioni del creditore. Peraltro, la CP_3
fideiussione era stata prestata pochi mesi prima dell'atto di costituzione del fondo e lo stesso dichiarava di essere a conoscenza della situazione economica del Pt_1
tale circostanza è dirimente ai fini della consapevolezza e della Controparte_5
conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Infine, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già̀ nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. Quando l'atto di disposizione è a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, infatti, unica condizione per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c.
è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e la relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito. Conoscenza che, come premesso, è da ritenersi oltre che in re ipsa
(in quanto destinati al fondo una pluralità di beni costituenti la quasi totalità del patrimonio del , ma anche dalle circostanze di fatto emerse nel corso del Pt_1
giudizio.
Con il terzo motivo l'appellante rileva la violazione dell'art. 132 c.p.c. ritenendo la motivazione del Tribunale di Viterbo erronea, illogica ed insufficiente.
Tale motivo è assorbito dallo scrutinio dei precedenti motivi di appello.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
9 Sussistono i presupposti per la debenza, in capo a di somma pari Parte_1
al contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1388/2019, Parte_1
così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida nella complessiva Controparte_1
somma di euro 14.239,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato versato. Parte_1
Roma, 15 gennaio 2025
Il Presidente est.
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