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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/10/2024, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 2 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv.to TRIOLO ETTORE Pt_1
appellante
E
con l'avv.to FIGLIANO ANNA Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2014 adiva il Tribunale di Vibo Controparte_1
Valentia per chiedere, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la ditta
CA DO per l'anno 2004, la declaratoria di illegittimità della richiesta di restituzione di somme indebite1, € 37.094,17, formulata nei suoi confronti dall' ; in Pt_1
subordine l'accertamento della prescrizione del diritto alla ripetizione, nonchè l'accertamento del presupposto diritto a percepire la pensione cat. IO n. 19036513 di cui la stessa era titolare, dalla cui sospensione e revoca si generava l'indebito in parola.
Deduceva la mancata notifica del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative
(viziata dall'inclusione della stessa lavoratrice all'interno di elenchi di variazione relativi a un
1 Comune in cui la stessa non sarebbe risultata più residente al tempo dell'adozione della misura di disconoscimento) e, dunque, l'inopponibilità dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria.
Nel merito contestava le risultanze dell'accertamento ispettivo , effettuato dall'Istituto appellante il 31.5.2012, che aveva portato quest'ultimo all'emissione del provvedimento di disconoscimento delle giornate per l'anno 2004.
L' si costituiva in giudizio resistendo alle richieste avversarie e, rivendicando la Pt_1 legittimità del proprio operato, ne chiedeva il rigetto;
deduceva che l'indebito per cui è causa si generava in seguito al disconoscimento delle giornate lavorative bracciantili denunciate nel
2004 alle dipendenze della sopra citata ditta. Tale cancellazione aveva determinato il venir meno del requisito contributivo necessario ai fini della pensione cat. IO n. 19036513 di cui la stessa ricorrente era titolare con conseguente revoca della stessa ed indebito per i ratei relativi al periodo 1.4.2007/30.6.2013; sulla prescrizione deduceva che l'indebito era stato comunicato il 17.6.2013 e che con missiva notificata l'11.7.2014 era stato sollecitato il pagamento, sicchè nessuna prescrizione era maturata;
nel merito richiamava le risultanze del verbale ispettivo a carico della ditta CA DO del 31.5.2012, riferito al periodo
20.6.1996/21.1.2012.
Su ordine del giudice l' in data 24.12.2019 depositava nel fascicolo telematico Pt_1
documentazione attestante la pubblicazione nel secondo elenco trimestrale del 2012 la cancellazione delle 102 giornate del 2004 ai fini decadenza ex art. 22 comma 1 del D.L.
3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83.
Il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda della lavoratrice e, per l'effetto, accertava e dichiarava come non dovute dalla ricorrente a le somme pretese in Pt_1
restituzione e compensava tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice si soffermava sulle dichiarazioni rese dalla teste la cui deposizione Tes_1 si definiva “lineare ed esaustiva così da corroborare la prospettazione attorea, intesa a dimostrare l'obiettività dell'impegno lavorativo profuso da alle dipendenze di CP_1
Caparotta, e – specularmente – la censurabilità (per loro difformità dal vero) degli esiti dell'accertamento condotto dagli ufficiali incaricati dall'Autorità qui resistente”.
Sostanzialmente si riteneva provato il rapporto lavorativo per le giornate cancellate e, dunque, sussistente il requisito contributivo della prestazione pensionistica di cui sopra;
conseguentemente non dovuta la restituzione delle somme a tale titolo percepite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' lamentando che il giudice avrebbe Pt_1
dovuto dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza.
2 Dopo aver richiamato l'articolata normativa di riferimento che disciplina l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli 2, ha dedotto che le giornate lavorative in agricoltura della odierna appellata, relative all'anno 2004, erano state cancellate con il secondo elenco trimestrale di variazione dell'anno 2012 per il Comune di Sant'Onofrio e che tale elenco veniva notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica, effettuata dall' , sul proprio sito internet,(All. 5) dal 15.09.2012 al 25.10.2012, secondo quanto Pt_1 disposto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111.
Ha precisato che l'iscrizione era avvenuta sul comune di Sant'Onofrio come da dichiarazione del datore di lavoro.
Ha, dunque, ribadito la decadenza dall'azione giudiziaria avendo controparte depositato il ricorso di primo grado solo in data 12.03.2014 e, dunque, oltre il termine di 120 gg3 decorrente dalla notifica agli interessati del provvedimento di cancellazione ( notifica avvenuta, come sopra evidenziato, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto).
Ha precisato sul punto che la decadenza sarebbe maturata anche nel caso in cui si considerasse come dies a quo del termine decadenziale la data di comunicazione dell'indebito, ovvero la data del 08.08.2013, corrispondente alla conoscenza, da parte della lavoratrice, del provvedimento di disconoscimento, per effetto dell'accesso agli atti effettuato dalla stessa e risultante dalle allegazioni del ricorso in primo grado.
Ha richiamato a sostegno la sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale (sul tema della compatibilità con il diritto di difesa, assicurato dall'art. 24 Cost., della modalità di notifica tramite la pubblicazione dei provvedimenti in parola sul sito internet dell' , ) e, sulla Pt_1
scorta di ciò ha affermato che è errata la sentenza del primo giudice che non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto ed ha, invece, vagliato nel merito le ragioni della ricorrente.
La parte appellata ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Sull'eccezione di inammissibilità per decadenza ha ribadito che la notifica della pubblicazione degli elenchi telematici di variazione sul sito Internet dell' non aveva Pt_1
prodotto effetti nei suoi confronti, in quanto gli elenchi nominativi trimestrali di variazione erano consultabili per comune di residenza ed ella era stata inserita da negli elenchi del Pt_1 Comune di Sant'Onofrio, dove non era più residente dal 27.10.2003; ha sottolineato che tale ricostruzione era stata avallata dal primo giudice che riteneva tempestivo il deposito del ricorso anche sulla scorta della certificazione di residenza versata in atti;
la deduzione sul punto, sollevata da parte appellante, di aver eseguito l'iscrizione sul comune di S.Onofrio, come da dichiarazione del datore di lavoro, è da considerarsi tardiva perché argomentata solo nel giudizio di secondo grado oltre che priva di fondamento perché non suffragata da una prova idonea.
Sulla tardività del ricorso giudiziario ha replicato, altresì, di avere avuto contezza dell'indebito contestato solo a seguito dell'accesso agli atti effettuato in data 08.08.2013 e, soprattutto, che nei termini previsti dalla normativa di riferimento, in data 14.09.2013 aveva presentato regolare ricorso amministrativo. Quindi l'avvio della prevista fase amministrativa ha determinato lo spostamento in avanti del dies a quo del termine decadenziale eccepito dall'appellante, con la conseguente tempestività dell'esercizio dell'azione giudiziaria.
Ha eccepito, infine, la nullità del ricorso in appello, in quanto nelle conclusioni indica il nome di altra persona estranea al giudizio, tale , nei cui confronti si invocano CP_2
le statuizioni della Corte.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è fondato per la definitiva cancellazione dell'appellata dagli elenchi anagrafici agricoli per le 102 giornate denunciate nell'anno 2004 e conseguente perdita dei requisiti che giustificano il riconoscimento della pensione ctg. IO n. 19036513 e percezione dei ratei pensionistici della cui ripetibilità si controverte4.
Occorre preliminarmente considerare che l'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente a trattenere i ratei pensionistici che ha percepito per il periodo
1.4.2007/30.6.2013, è, ancor prima, intesa ad affermare l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato: ossia l'esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura in quell'anno e l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in quello stesso anno e per le giornate denunciate, che costituiscono il presupposto del riconoscimento della pensione.
4 Al contempo, l'azione volta a contrastare le pretese restitutorie dell' sottende, Pt_1
necessariamente, la contestazione del presupposto giuridico di quelle stesse pretese, che è integrato dalla intervenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dai suddetti elenchi anagrafici agricoli5.
La contestazione giudiziale della disposta cancellazione è però inammissibile perché è stata tardivamente proposta senza rispettare il termine decadenziale che è fissato dall'art. 22 del d.l.
n. 7/1970, per come l' , fondatamente ha affermato, lamentando l'omessa pronuncia del Pt_1 giudice di prime cure, il quale, pur avendo ordinato all'Istituto di produrre la documentazione relativa alla pubblicazione della cancellazione, non si è pronunciato sulla decadenza.
L'art. 38, commi 5° e 6° D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111 del 15/07/2011, prevede: "5.
Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis.
(Notifica mediante pubblicazione telematica).
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto Pt_1
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo Pt_1
secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_3
"6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori Pt_1
interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
La novella legislativa ha disposto l'abolizione degli elenchi trimestrali, avendo previsto un elenco annuale da pubblicarsi sul sito dell' entro il marzo dell'anno successivo a quello Pt_1
di riferimento. Il decreto in esame ha, inoltre, confermato la notificazione tramite
5 pubblicazione degli elenchi nominativi annuali (che secondo il sistema delineato dal D.L. n°
510/96, convertito in Legge n° 608/96, avveniva nell'albo pretorio del comune di residenza) , con l'unica differenza relativa alla modalità telematica di tale pubblicazione sul sito dell'Istituto. Alla stessa stregua, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, ossia dal 6 luglio 2011, anche le comunicazioni relative a provvedimenti, di disconoscimento o di riconoscimento, successivi alla predetta pubblicazione annuale, avverranno mediante pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, non più, quindi, con la spedizione di un provvedimento personale espresso.
Orbene, le disposizioni legislative, sopra richiamate, tengono conto delle esigenze di razionalizzazione del sistema e di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, costituendo la stessa il presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali, collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate risultante dagli elenchi,sicchè si può affermare che, tenuto conto di una lettura costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, seconda parte, e
111 Cost,.,il lavoratore sia onerato di un controllo relativo alla pubblicazione degli elenchi, onere che peraltro sussisteva anche in precedenza in quanto nel sistema delineato dal D.L. n°
510/96, convertito in Legge n° 608/96, era previsto che la notifica agli interessati degli elenchi annuali di cui all'art. 12 RD n° 1949/40 avvenisse mediante affissione degli elenchi stessi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori interessati.
In altri termini il legislatore ha solo introdotto una variazione delle modalità di pubblicazione che tiene conto delle innovazioni tecnologiche, alle quali l'onere informativo dei lavoratori, già previsto in precedenza, deve necessariamente adeguarsi.
Ritiene altresì il Collegio che la notifica della cancellazione dagli elenchi annuali mediante pubblicazione telematica trova applicazione anche con riguardo alle giornate lavorative di anni precedenti al 2011.
Il dato letterale depone in tal senso: la limitazione alle “giornate di occupazione successive al
31 dicembre 2010” si rinviene nell'art. 12 bis del r.d. n. 1949/1940 che è stato inserito dall'art. 38, comma 6, del d.l. 98/2011; riguarda, pertanto, solo la notifica con modalità telematiche dell'elenco nominativo annuale. Non è invece riproposta dal successivo comma 7 dell'art. 38 appena citato che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, consente all' di Pt_1
notificare con le medesime modalità telematiche anche il disconoscimento delle giornate lavorative che sia intervenuto dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. La chiara indicazione letterale del dettato normativo impone, dunque, di ritenere che la
6 notificazione del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica sia consentita anche se le giornate lavorative disconosciute risalgono ad anni anteriori al 2011.
È stato condivisibilmente osservato6 che la differente indicazione cronologica del sesto comma (“con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”) e del settimo comma (“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”) dell'art. 38 del d.l. 98/11 si spiega con la diversità di tipo e di contenuto degli elenchi nominativi disciplinati nelle due disposizioni, nonché di formazione in riferimento alla data di entrata in vigore della riforma. Infatti, il sesto comma si riferisce agli elenchi annuali, il primo dei quali sarebbe stato pubblicato nel 2012 e – per definizione, siccome annuale – avrebbe avuto come oggetto le giornate di lavoro dell'intero 2011, cioè sia di mesi anteriori (da gennaio 2011) al 6 luglio 2011, sia di mesi successivi (sino a dicembre 2011). Ma poteva porsi la questione se la pubblicazione telematica dovesse riguardare soltanto le giornate a valle del 6 luglio 2011, epoca di vigenza della disciplina innovativa. Il legislatore ha legittimamente optato per una sola pubblicazione telematica riguardante le giornate da gennaio a dicembre del 2011, senza distinzioni incentrate sulla data spartiacque del 6 luglio 2011. Di qui la congrua precisazione del sesto comma: nel senso che la prima pubblicazione di elenco annuale telematico, a farsi nel 2012, avrebbe riguardato tutte le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.
Riferendosi, invece, agli elenchi trimestrali in variazione, che possono contemplare giornate
(denunciate come) lavorative anche in anni pregressi, il settimo comma ha sancito la forma telematica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 98/11, così congruamente imponendo la pubblicazione telematica sin dal primo elenco del tipo in esame, che sarebbe stato compilato dopo il 6 luglio 2011. Non può, pertanto, assumersi l'incipit del sesto comma come l'unico criterio regolatore del transito alla nuova modalità di pubblicazione telematica degli elenchi. Anche perché non si saprebbe che significato attribuire alla diversa precisazione cronologica contenuta nel settimo comma.
La questione in oggetto è stata comunque di recente risolta dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, ai sensi Pt_1
dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (cfr Cass. Sez. L - n. 37974 del 28/12/2022).
7 Ciò posto nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta che sono state cancellate le 102 gg. denunciate nell'anno 2004 a favore della ricorrente, quale bracciante agricola, dalla ditta CA DO, a seguito di accertamento ispettivo del 31.5.2012.
L' ha provveduto alla pubblicazione telematica sul proprio sito di tale cancellazione nel Pt_1 secondo elenco trimestrale del 2012, per il Comune di Sant'Onofrio, dal 15.09.2012 al
25.10.2012.
Secondo la normativa sopra richiamata, quest'ultima data costituisce il dies a quo per il calcolo del termine di decadenza sostanziale di cui art. 22 D.L. n° 7/70, dovendosi rilevare che la cancellazione non poteva che avvenire per gli elenchi nominativi nei quali la ricorrente evidentemente risultava iscritta ovvero nel comune di Sant'Onofrio.
Ma quand'anche si volesse accedere alla tesi della ricorrente - secondo cui non ha prodotto effetto nei suoi confronti la notifica mediante pubblicazione sul sito Internet dell' in Pt_1
quanto gli elenchi nominativi trimestrali di variazione sono consultabili per comune di residenza ed ella era stata inserita per errore negli elenchi del Comune di Sant'Onofrio, dove non era più residente dal 27.10.2003 - la decadenza era comunque maturata alla data del deposito del ricorso giudiziale.
Ed invero la ricorrente ha avuto contezza del disconoscimento del rapporto di lavoro dell'anno 2004 con nota recapitata il 17.6.2013; e vieppiù tale conoscenza è conclamata dall'avere acquisito in data 8.8.2013 (in tal senso l'affermazione nel ricorso di primo grado cfr p. 2 ) – a seguito di richiesta di accesso agli atti – copia del verbale ispettivo e copia del provvedimento di disconoscimento del 23.8.2012 (che peraltro parrebbe comunicato con una racc. del 19.11.2012).
È evidente, quindi, la decadenza in quanto il ricorso giudiziale è stato depositato il 12.3.2014 allorquando il termine decadenziale era ormai decorso ampiamente e ciò anche considerando il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ex art. 11 D. Lgs. n°
375/93.
Ed invero, irrilevante è il fatto che la presentò il ricorso amministrativo – peraltro CP_1
avente ad oggetto la revoca della prestazione previdenziale - in data 14.9.2013
(tardivamente ovvero oltre il termine di 30 gg. sia considerando la data del 17.6.2013, sia la data dell'8.8.2013), in quanto, contrariamente agli assunti dell'appellata, la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può comportare lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n° 12603/07).
8 In conclusione, la cancellazione per la predetta annualità è inoppugnabile ed, essendo pacifico che ha determinato il venir meno dei requisiti contributivi, è legittima la revoca della pensione e la ripetizione d'indebito avanzata dall' . CP_3
Irrilevante, infine, è la circostanza che nelle conclusioni dell'atto d'appello sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'odierna appellata, trattandosi di un evidente refuso, considerato che nel gravame si fa riferimento nell'epigrafe al nominativo della ricorrente di primo grado ed alla sentenza impugnata.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si rigetta la domanda della ricorrente di primo grado.
2.Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della diciarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato Pt_1
il 3.1.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
438/2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
3.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nota di trasmessa alla ricorrente il 17 giugno 2013. Pt_1 2 Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164)
Articolo 38, comma 6 e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura. 3 L'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 ha introdotto un termine di decadenza per la proposizione dell'azione: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
3 4 Cass. 42/1980: “L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da parte degli organi amministrativi competenti, rappresenta un accertamento costitutivo dello "status" di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie, e costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore iscritto”. 5 In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto - Cass. 2739/2016 e SU 18046/2010. 6 Così, ad esempio, il tribunale di Taranto, nella sentenza n. 48/2018 le cui argomentazioni pedissequamente si riproducono.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 2 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv.to TRIOLO ETTORE Pt_1
appellante
E
con l'avv.to FIGLIANO ANNA Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2014 adiva il Tribunale di Vibo Controparte_1
Valentia per chiedere, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la ditta
CA DO per l'anno 2004, la declaratoria di illegittimità della richiesta di restituzione di somme indebite1, € 37.094,17, formulata nei suoi confronti dall' ; in Pt_1
subordine l'accertamento della prescrizione del diritto alla ripetizione, nonchè l'accertamento del presupposto diritto a percepire la pensione cat. IO n. 19036513 di cui la stessa era titolare, dalla cui sospensione e revoca si generava l'indebito in parola.
Deduceva la mancata notifica del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative
(viziata dall'inclusione della stessa lavoratrice all'interno di elenchi di variazione relativi a un
1 Comune in cui la stessa non sarebbe risultata più residente al tempo dell'adozione della misura di disconoscimento) e, dunque, l'inopponibilità dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria.
Nel merito contestava le risultanze dell'accertamento ispettivo , effettuato dall'Istituto appellante il 31.5.2012, che aveva portato quest'ultimo all'emissione del provvedimento di disconoscimento delle giornate per l'anno 2004.
L' si costituiva in giudizio resistendo alle richieste avversarie e, rivendicando la Pt_1 legittimità del proprio operato, ne chiedeva il rigetto;
deduceva che l'indebito per cui è causa si generava in seguito al disconoscimento delle giornate lavorative bracciantili denunciate nel
2004 alle dipendenze della sopra citata ditta. Tale cancellazione aveva determinato il venir meno del requisito contributivo necessario ai fini della pensione cat. IO n. 19036513 di cui la stessa ricorrente era titolare con conseguente revoca della stessa ed indebito per i ratei relativi al periodo 1.4.2007/30.6.2013; sulla prescrizione deduceva che l'indebito era stato comunicato il 17.6.2013 e che con missiva notificata l'11.7.2014 era stato sollecitato il pagamento, sicchè nessuna prescrizione era maturata;
nel merito richiamava le risultanze del verbale ispettivo a carico della ditta CA DO del 31.5.2012, riferito al periodo
20.6.1996/21.1.2012.
Su ordine del giudice l' in data 24.12.2019 depositava nel fascicolo telematico Pt_1
documentazione attestante la pubblicazione nel secondo elenco trimestrale del 2012 la cancellazione delle 102 giornate del 2004 ai fini decadenza ex art. 22 comma 1 del D.L.
3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83.
Il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda della lavoratrice e, per l'effetto, accertava e dichiarava come non dovute dalla ricorrente a le somme pretese in Pt_1
restituzione e compensava tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice si soffermava sulle dichiarazioni rese dalla teste la cui deposizione Tes_1 si definiva “lineare ed esaustiva così da corroborare la prospettazione attorea, intesa a dimostrare l'obiettività dell'impegno lavorativo profuso da alle dipendenze di CP_1
Caparotta, e – specularmente – la censurabilità (per loro difformità dal vero) degli esiti dell'accertamento condotto dagli ufficiali incaricati dall'Autorità qui resistente”.
Sostanzialmente si riteneva provato il rapporto lavorativo per le giornate cancellate e, dunque, sussistente il requisito contributivo della prestazione pensionistica di cui sopra;
conseguentemente non dovuta la restituzione delle somme a tale titolo percepite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' lamentando che il giudice avrebbe Pt_1
dovuto dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza.
2 Dopo aver richiamato l'articolata normativa di riferimento che disciplina l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli 2, ha dedotto che le giornate lavorative in agricoltura della odierna appellata, relative all'anno 2004, erano state cancellate con il secondo elenco trimestrale di variazione dell'anno 2012 per il Comune di Sant'Onofrio e che tale elenco veniva notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica, effettuata dall' , sul proprio sito internet,(All. 5) dal 15.09.2012 al 25.10.2012, secondo quanto Pt_1 disposto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111.
Ha precisato che l'iscrizione era avvenuta sul comune di Sant'Onofrio come da dichiarazione del datore di lavoro.
Ha, dunque, ribadito la decadenza dall'azione giudiziaria avendo controparte depositato il ricorso di primo grado solo in data 12.03.2014 e, dunque, oltre il termine di 120 gg3 decorrente dalla notifica agli interessati del provvedimento di cancellazione ( notifica avvenuta, come sopra evidenziato, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto).
Ha precisato sul punto che la decadenza sarebbe maturata anche nel caso in cui si considerasse come dies a quo del termine decadenziale la data di comunicazione dell'indebito, ovvero la data del 08.08.2013, corrispondente alla conoscenza, da parte della lavoratrice, del provvedimento di disconoscimento, per effetto dell'accesso agli atti effettuato dalla stessa e risultante dalle allegazioni del ricorso in primo grado.
Ha richiamato a sostegno la sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale (sul tema della compatibilità con il diritto di difesa, assicurato dall'art. 24 Cost., della modalità di notifica tramite la pubblicazione dei provvedimenti in parola sul sito internet dell' , ) e, sulla Pt_1
scorta di ciò ha affermato che è errata la sentenza del primo giudice che non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto ed ha, invece, vagliato nel merito le ragioni della ricorrente.
La parte appellata ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Sull'eccezione di inammissibilità per decadenza ha ribadito che la notifica della pubblicazione degli elenchi telematici di variazione sul sito Internet dell' non aveva Pt_1
prodotto effetti nei suoi confronti, in quanto gli elenchi nominativi trimestrali di variazione erano consultabili per comune di residenza ed ella era stata inserita da negli elenchi del Pt_1 Comune di Sant'Onofrio, dove non era più residente dal 27.10.2003; ha sottolineato che tale ricostruzione era stata avallata dal primo giudice che riteneva tempestivo il deposito del ricorso anche sulla scorta della certificazione di residenza versata in atti;
la deduzione sul punto, sollevata da parte appellante, di aver eseguito l'iscrizione sul comune di S.Onofrio, come da dichiarazione del datore di lavoro, è da considerarsi tardiva perché argomentata solo nel giudizio di secondo grado oltre che priva di fondamento perché non suffragata da una prova idonea.
Sulla tardività del ricorso giudiziario ha replicato, altresì, di avere avuto contezza dell'indebito contestato solo a seguito dell'accesso agli atti effettuato in data 08.08.2013 e, soprattutto, che nei termini previsti dalla normativa di riferimento, in data 14.09.2013 aveva presentato regolare ricorso amministrativo. Quindi l'avvio della prevista fase amministrativa ha determinato lo spostamento in avanti del dies a quo del termine decadenziale eccepito dall'appellante, con la conseguente tempestività dell'esercizio dell'azione giudiziaria.
Ha eccepito, infine, la nullità del ricorso in appello, in quanto nelle conclusioni indica il nome di altra persona estranea al giudizio, tale , nei cui confronti si invocano CP_2
le statuizioni della Corte.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è fondato per la definitiva cancellazione dell'appellata dagli elenchi anagrafici agricoli per le 102 giornate denunciate nell'anno 2004 e conseguente perdita dei requisiti che giustificano il riconoscimento della pensione ctg. IO n. 19036513 e percezione dei ratei pensionistici della cui ripetibilità si controverte4.
Occorre preliminarmente considerare che l'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente a trattenere i ratei pensionistici che ha percepito per il periodo
1.4.2007/30.6.2013, è, ancor prima, intesa ad affermare l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato: ossia l'esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura in quell'anno e l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in quello stesso anno e per le giornate denunciate, che costituiscono il presupposto del riconoscimento della pensione.
4 Al contempo, l'azione volta a contrastare le pretese restitutorie dell' sottende, Pt_1
necessariamente, la contestazione del presupposto giuridico di quelle stesse pretese, che è integrato dalla intervenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dai suddetti elenchi anagrafici agricoli5.
La contestazione giudiziale della disposta cancellazione è però inammissibile perché è stata tardivamente proposta senza rispettare il termine decadenziale che è fissato dall'art. 22 del d.l.
n. 7/1970, per come l' , fondatamente ha affermato, lamentando l'omessa pronuncia del Pt_1 giudice di prime cure, il quale, pur avendo ordinato all'Istituto di produrre la documentazione relativa alla pubblicazione della cancellazione, non si è pronunciato sulla decadenza.
L'art. 38, commi 5° e 6° D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111 del 15/07/2011, prevede: "5.
Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis.
(Notifica mediante pubblicazione telematica).
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto Pt_1
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo Pt_1
secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_3
"6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori Pt_1
interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
La novella legislativa ha disposto l'abolizione degli elenchi trimestrali, avendo previsto un elenco annuale da pubblicarsi sul sito dell' entro il marzo dell'anno successivo a quello Pt_1
di riferimento. Il decreto in esame ha, inoltre, confermato la notificazione tramite
5 pubblicazione degli elenchi nominativi annuali (che secondo il sistema delineato dal D.L. n°
510/96, convertito in Legge n° 608/96, avveniva nell'albo pretorio del comune di residenza) , con l'unica differenza relativa alla modalità telematica di tale pubblicazione sul sito dell'Istituto. Alla stessa stregua, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, ossia dal 6 luglio 2011, anche le comunicazioni relative a provvedimenti, di disconoscimento o di riconoscimento, successivi alla predetta pubblicazione annuale, avverranno mediante pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, non più, quindi, con la spedizione di un provvedimento personale espresso.
Orbene, le disposizioni legislative, sopra richiamate, tengono conto delle esigenze di razionalizzazione del sistema e di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, costituendo la stessa il presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali, collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate risultante dagli elenchi,sicchè si può affermare che, tenuto conto di una lettura costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, seconda parte, e
111 Cost,.,il lavoratore sia onerato di un controllo relativo alla pubblicazione degli elenchi, onere che peraltro sussisteva anche in precedenza in quanto nel sistema delineato dal D.L. n°
510/96, convertito in Legge n° 608/96, era previsto che la notifica agli interessati degli elenchi annuali di cui all'art. 12 RD n° 1949/40 avvenisse mediante affissione degli elenchi stessi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori interessati.
In altri termini il legislatore ha solo introdotto una variazione delle modalità di pubblicazione che tiene conto delle innovazioni tecnologiche, alle quali l'onere informativo dei lavoratori, già previsto in precedenza, deve necessariamente adeguarsi.
Ritiene altresì il Collegio che la notifica della cancellazione dagli elenchi annuali mediante pubblicazione telematica trova applicazione anche con riguardo alle giornate lavorative di anni precedenti al 2011.
Il dato letterale depone in tal senso: la limitazione alle “giornate di occupazione successive al
31 dicembre 2010” si rinviene nell'art. 12 bis del r.d. n. 1949/1940 che è stato inserito dall'art. 38, comma 6, del d.l. 98/2011; riguarda, pertanto, solo la notifica con modalità telematiche dell'elenco nominativo annuale. Non è invece riproposta dal successivo comma 7 dell'art. 38 appena citato che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, consente all' di Pt_1
notificare con le medesime modalità telematiche anche il disconoscimento delle giornate lavorative che sia intervenuto dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. La chiara indicazione letterale del dettato normativo impone, dunque, di ritenere che la
6 notificazione del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica sia consentita anche se le giornate lavorative disconosciute risalgono ad anni anteriori al 2011.
È stato condivisibilmente osservato6 che la differente indicazione cronologica del sesto comma (“con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”) e del settimo comma (“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”) dell'art. 38 del d.l. 98/11 si spiega con la diversità di tipo e di contenuto degli elenchi nominativi disciplinati nelle due disposizioni, nonché di formazione in riferimento alla data di entrata in vigore della riforma. Infatti, il sesto comma si riferisce agli elenchi annuali, il primo dei quali sarebbe stato pubblicato nel 2012 e – per definizione, siccome annuale – avrebbe avuto come oggetto le giornate di lavoro dell'intero 2011, cioè sia di mesi anteriori (da gennaio 2011) al 6 luglio 2011, sia di mesi successivi (sino a dicembre 2011). Ma poteva porsi la questione se la pubblicazione telematica dovesse riguardare soltanto le giornate a valle del 6 luglio 2011, epoca di vigenza della disciplina innovativa. Il legislatore ha legittimamente optato per una sola pubblicazione telematica riguardante le giornate da gennaio a dicembre del 2011, senza distinzioni incentrate sulla data spartiacque del 6 luglio 2011. Di qui la congrua precisazione del sesto comma: nel senso che la prima pubblicazione di elenco annuale telematico, a farsi nel 2012, avrebbe riguardato tutte le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.
Riferendosi, invece, agli elenchi trimestrali in variazione, che possono contemplare giornate
(denunciate come) lavorative anche in anni pregressi, il settimo comma ha sancito la forma telematica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 98/11, così congruamente imponendo la pubblicazione telematica sin dal primo elenco del tipo in esame, che sarebbe stato compilato dopo il 6 luglio 2011. Non può, pertanto, assumersi l'incipit del sesto comma come l'unico criterio regolatore del transito alla nuova modalità di pubblicazione telematica degli elenchi. Anche perché non si saprebbe che significato attribuire alla diversa precisazione cronologica contenuta nel settimo comma.
La questione in oggetto è stata comunque di recente risolta dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, ai sensi Pt_1
dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (cfr Cass. Sez. L - n. 37974 del 28/12/2022).
7 Ciò posto nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta che sono state cancellate le 102 gg. denunciate nell'anno 2004 a favore della ricorrente, quale bracciante agricola, dalla ditta CA DO, a seguito di accertamento ispettivo del 31.5.2012.
L' ha provveduto alla pubblicazione telematica sul proprio sito di tale cancellazione nel Pt_1 secondo elenco trimestrale del 2012, per il Comune di Sant'Onofrio, dal 15.09.2012 al
25.10.2012.
Secondo la normativa sopra richiamata, quest'ultima data costituisce il dies a quo per il calcolo del termine di decadenza sostanziale di cui art. 22 D.L. n° 7/70, dovendosi rilevare che la cancellazione non poteva che avvenire per gli elenchi nominativi nei quali la ricorrente evidentemente risultava iscritta ovvero nel comune di Sant'Onofrio.
Ma quand'anche si volesse accedere alla tesi della ricorrente - secondo cui non ha prodotto effetto nei suoi confronti la notifica mediante pubblicazione sul sito Internet dell' in Pt_1
quanto gli elenchi nominativi trimestrali di variazione sono consultabili per comune di residenza ed ella era stata inserita per errore negli elenchi del Comune di Sant'Onofrio, dove non era più residente dal 27.10.2003 - la decadenza era comunque maturata alla data del deposito del ricorso giudiziale.
Ed invero la ricorrente ha avuto contezza del disconoscimento del rapporto di lavoro dell'anno 2004 con nota recapitata il 17.6.2013; e vieppiù tale conoscenza è conclamata dall'avere acquisito in data 8.8.2013 (in tal senso l'affermazione nel ricorso di primo grado cfr p. 2 ) – a seguito di richiesta di accesso agli atti – copia del verbale ispettivo e copia del provvedimento di disconoscimento del 23.8.2012 (che peraltro parrebbe comunicato con una racc. del 19.11.2012).
È evidente, quindi, la decadenza in quanto il ricorso giudiziale è stato depositato il 12.3.2014 allorquando il termine decadenziale era ormai decorso ampiamente e ciò anche considerando il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ex art. 11 D. Lgs. n°
375/93.
Ed invero, irrilevante è il fatto che la presentò il ricorso amministrativo – peraltro CP_1
avente ad oggetto la revoca della prestazione previdenziale - in data 14.9.2013
(tardivamente ovvero oltre il termine di 30 gg. sia considerando la data del 17.6.2013, sia la data dell'8.8.2013), in quanto, contrariamente agli assunti dell'appellata, la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può comportare lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n° 12603/07).
8 In conclusione, la cancellazione per la predetta annualità è inoppugnabile ed, essendo pacifico che ha determinato il venir meno dei requisiti contributivi, è legittima la revoca della pensione e la ripetizione d'indebito avanzata dall' . CP_3
Irrilevante, infine, è la circostanza che nelle conclusioni dell'atto d'appello sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'odierna appellata, trattandosi di un evidente refuso, considerato che nel gravame si fa riferimento nell'epigrafe al nominativo della ricorrente di primo grado ed alla sentenza impugnata.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si rigetta la domanda della ricorrente di primo grado.
2.Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della diciarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato Pt_1
il 3.1.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
438/2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
3.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nota di trasmessa alla ricorrente il 17 giugno 2013. Pt_1 2 Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164)
Articolo 38, comma 6 e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura. 3 L'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 ha introdotto un termine di decadenza per la proposizione dell'azione: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
3 4 Cass. 42/1980: “L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da parte degli organi amministrativi competenti, rappresenta un accertamento costitutivo dello "status" di lavoratore agricolo nel campo delle assicurazioni obbligatorie, e costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore iscritto”. 5 In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto - Cass. 2739/2016 e SU 18046/2010. 6 Così, ad esempio, il tribunale di Taranto, nella sentenza n. 48/2018 le cui argomentazioni pedissequamente si riproducono.