Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 426/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 426/2022 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Parte_1 C.F._1
Rito del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto professionista, sito in Pescara alla Via Masaccio n. 26, giusta procura su foglio separato in calce all'atto di appello APPELLANTE
E
(p.iva ), e (cf Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
) in proprio e quale legale rappresentante p.t., entrambe elettivamente C.F._2 domiciliate in Sulmona alla Via Papa Giovanni XXIII n. 24, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Teresa Mariani che le rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione del 21 novembre 2018
APPELLATE
, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, C.F./P.I. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. , rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 difesa, giusta delega su separato foglio, dall'Avv. Fabio Caiaffa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Nizza n. 53
ALTRA APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 55/2022 emessa in data 7 marzo 2022 dal Tribunale di Sulmona, in persona del G.O.T. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, nel giudizio R.G. n. 549/2018,
pagina 1 di 31
e pubblicata in data 29.03.2022, in materia di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., art. 2043
c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il Prof. ha convenuto Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona la Controparte_4
(quest'ultima anche in qualità di socio
[...]
accomandatario), deducendo quanto segue: a) Che il giorno 31.12.2017 restava vittima di una caduta all'interno dei locali del rifugio “Principessa Giovanna” di proprietà della convenuta;
b) Che pertanto chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. della soc. Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. nella causazione del danno occorso all'attore e
[...] per l'effetto condannare in solido fra loro la società e la Controparte_1
Sig.ra in proprio e quale socio della al risarcimento dei Controparte_1 CP_1 danni patiti dall'attore da liquidarsi in euro 144.458,00 a titolo di danno non patrimoniale, euro 439.852,36 quale danno patrimoniale complessivamente subito e così per un totale complessivo pari ad euro 584.310,36 oltre spese mediche, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data del sinistro sino al soddisfo, il cui tasso alla data di notificazione del presente atto andrà determinato ai sensi e per gli effetti dell'art 1284 comma IV c.c. con applicazione dei tassi di cui a D.Lgs
231/2001, il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15% come per legge. L'attore, nell'atto introduttivo ha dedotto di essere caduto il 31.12.2017 all'interno della sala ristorante/self service del “Rifugio “ Principessa
Giovanna” a causa di acqua presente sul pavimento, e riteneva la responsabilità della quale proprietaria dell'albergo e del ristorante, nella produzione CP_1 dell'evento dannoso, causato dalla condotta negligente tenuta dal custode nell'occasione; inoltre, la responsabilità delle convenute, per l'attore, si baserebbe sulla inadeguatezza della pavimentazione della sala ristorante, realizzata in mattonelle scivolose, dalla presenza di acqua sul pavimento e dalla mancata segnalazione di tale inconveniente e pertanto chiedeva il risarcimento dei danni così come quantificati nell'atto introduttivo.
2. Si è costituiva in giudizio la Controparte_4
in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante p.t.
[...]
che con la comparsa di costituzione ha dedotto: a) Che la domanda attrice era da rigettare pagina 2 di 31 3
per manifesta infondatezza e in via preliminare ha chiesto comunque di essere autorizzata alla chiamata in garanzia dalla , per essere manlevata dalle Controparte_5 conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda avversaria.
3. Si è costituita, altresì, la la quale ha eccepito, che, Controparte_5
per ciò che attiene al rapporto di garanzia, va limitato il risarcimento tenendo conto dei limiti dei massimali e delle franchigie previste nell'invocata polizza n 842AO118, mentre con riferimento al merito della controversia ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste di controparte con conseguente integrale rigetto della domanda attorea e in via subordinata, di accertare e dichiarare l'infondatezza della determinazione dei danni effettuata da parte attrice e limitare il risarcimento del danno nella minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruzione probatoria. Spese vinte.
4. Il Tribunale di Sulmona, previo rigetto della richiesta di CTU medico-legale ed alla luce delle prove orali acquisite, della documentazione prodotta e della ctu esperita dall'Ing.
, dichiarava l'inesistenza del nesso di causalità tra l'insidia dedotta da parte Per_1 attrice e l'evento dannoso denunciato, in ragione della condotta dello stesso attore ai sensi dell'art 1227 comma 1 c.c., e con sentenza n. 55 resa in data 7.03.2022, pubblicata il
20.03.2022, rigettava pertanto la domanda richiesta da parte attrice e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite, in favore delle parti convenute, ed altresì, Pt_1
poneva a carico di le spese di ctu. Parte_1
5. Il Prof. propone appello avverso la predetta sentenza n. 55/22 resa dal Parte_1
Tribunale di Sulmona il 7.03.2022, pubblicata il 29.03.2022.
6. Come primo motivo eccepisce “la nullità della sentenza ex artt. 158 e 161 c.p.c. per violazione degli artt.. 10 e 30 D.Lgs. 116/2017.”; viene sollevato il vizio di nullità che affligge la sentenza di primo grado, in quanto adottata in violazione degli artt. 10 e 30
d.lgs. 116/2017 in materia di competenze dei Giudici Onorari di Pace (già, Giudici
Onorari di Tribunale), essendo la pronuncia in parola stata emessa da un Giudice
Onorario, anziché da Magistrato Ordinario, seppur il valore della controversia superi il limite previsto dall'art. 10, comma 12, lett. d) D.lgs. 116/2017.
7. Con il secondo motivo denuncia “Illegittimità', Illogicità' ed erroneità della sentenza, carenza ed erroneità di motivazione in merito alle prove poste dal Prof. a Parte_1 fondamento della propria pretesa risarcitoria e alle risultanze emerse dall'istruttoria pagina 3 di 31 4
processuale – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c.”. Il Giudice di primo grado avrebbe unicamente fondato il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore sul presupposto che quest'ultimo avesse contravvenuto all'espresso divieto di fare ingresso all'interno del Rifugio con scarponi da sci (cfr. lett. c e f sub Capo 6 della Sentenza cit.) e che pertanto la causazione dell'evento sarebbe stata determinata esclusivamente dalla condotta attorea (cfr. lett. g sub Capo 6 della Sentenza cit.), affermando come siffatte circostanze sarebbero emerse sia dalla documentazione riversata in atti dalle parti sia da tutte le successive prove testimoniali, assunte nel corso dell'istruttoria processuale (cfr. lett. g sub Capo 6 della Sentenza).
L'appellante pone in evidenza come l' , di proprietà Parte_2
della consti di una struttura unitaria, ma suddivisa in due unità ben CP_1
distinte, in quanto dotate di ingressi separati: una, la struttura alberghiera vera e propria
(dotata di una propria sala ristorante e inaccessibile direttamente dagli impianti sciistici) e l'altra, costituita da una baita/rifugio, destinata ad accogliere gli avventori provenienti dall'impianto sciistico di risalita, da cui si accede attraverso una terrazza esterna. Ed è proprio in tale ultima porzione di edificio che si è verificato il sinistro che qui è causa.
Nell'atto di gravame si evidenzia che la pronuncia di primo grado non ha tenuto in debito conto della documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale del Dott. Ing.
, in quanto né all'ingresso riservato agli avventori degli impianti sciistici, né Per_1 all'interno della sala ristorante del rifugio vi è la presenza di cartellonistica contenente l'espresso divieto per i clienti di indossare scarponi da sci all'interno della baita (cfr. pag.
9 CTU Ing. ). L'appellante ribadisce che l'assenza di qualsivoglia divieto sia Per_1
pacificamente attestata anche dalla stessa allegazione avversaria. Come si evince dal documento n. 3, allegato alla comparsa di costituzione delle convenute (e poi richiamato dalla stessa terza chiamata), il divieto in parola riguarderebbe esclusivamente i locali della struttura alberghiera (“È assolutamente vietato entrare con sci, scarponi e altro materiale
ALL'INTERNO DELL'HOTEL”, così testualmente recita il cartello in questione e a cui sembrerebbe fare rimando il Giudice di primo grado). Della stessa circostanza in parola sarebbe stata fornita ampia comprova anche dall'esito delle escussioni testimoniali. In particolare, il teste Sig. (teste intimato da parte convenuta Testimone_1 CP_1
, dal teste Sig. ed il teste Sig. Quindi, per quanto
[...] Testimone_2 Testimone_3
enunciato da parte appellante il divieto di entrare con scarponi da sci non sarebbe stato pagina 4 di 31 5
presente nelle aree al di sotto della sala ristorante. Si prosegue ancora nel sostenere, che anche qualora si volesse accedere alla denegata tesi del Tribunale di primo grado, secondo cui vi fosse l'obbligo per gli avventori di non fare ingresso con gli scarponi, la violazione di tale obbligo non potrebbe certamente ritenersi di per sé sola sufficiente ad integrare il cd. caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, in quanto tra gli oneri di custodia avrebbe dovuto certamente ricondursi comunque quello di vigilare sull'effettivo rispetto del predetto divieto, così per gli effetti di Legge ex art. 2043 e
2051 c.c.. Prosegue l'appellante evidenziando dall'istruttoria di primo grado, difatti, sarebbe emerso non solo che il presunto divieto di accesso con gli scarponi all'interno del
Rifugio (quanto meno nella sezione d'ingresso prospicente la terrazza esterna) non sussistesse affatto, ma anche che non vi sia prova dell'adempimento avversario all'eventuale onere di vigilanza che sarebbe in ogni caso ricaduto sulle odierne appellate al fine di prevenire la violazione di siffatto divieto e, di conseguenza, prevenire conseguenze pregiudizievoli per i clienti. Quindi, a parere dell'appellante, la vigilanza ed il controllo del responsabile sulla res nel periodo delle feste natalizie e visto il grande afflusso di pubblico necessitava, semmai, di essere intensificata. Inoltre, alla data del 31.12.2017, fa rilevare l'appellante come vi fosse la presenza di acqua sulla pavimentazione dei locali della baita e non vi fosse invece la presenza di alcuna segnalazione di siffatta insidia che preallertasse gli avventori. Elementi confermati dalle esperite prove testimoniali, ed in particolare del teste Tes_2
8. Con il terzo motivo si insiste sulla iniziale richiesta di quantificazione del preteso danno. Si reitera, quindi, anche nella presente sede (la richiesta di svolgimento di CTU medico- legale al fine della effettiva valutazione dei danni subiti dall'appellante. Insiste, per la liquidazione del danno non patrimoniale in favore dello stesso nella misura già individuata in atti di € 144.458,00, come conteggiato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano e delle risultanze della Perizia di parte del Prof. , depositata in atti Per_2
(sub doc. 10 del fascicolo di primo grado). Con riferimento al danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., lo stesso ammonterebbe ammonta ad € 439.852,36 oltre spese mediche sostenute, e, quindi per un complessivo di € 584.310,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
9. Si costituisce nel giudizio di appello la Società Controparte_6
la in proprio, concludendo per il rigetto dell'appello
[...] Controparte_1
pagina 5 di 31 6
proposto dal Prof. per la riforma della sentenza n. 55/2022 del Tribunale Parte_1
di Sulmona, in quanto asseritamente infondato in fatto ed in diritto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello, chiede di ritenere e dichiarare la obbligata a manlevare la propria Controparte_7
Assicurata Controparte_6
10. Si costituisce, altresì, la e così conclude: in via preliminare rigettare Controparte_2
l'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata sollevata da parte appellante;
in via principale rigettare tutti i motivi di appello proposti dalla parte appellante e confermare la sentenza impugnata;
in subordine, limitare l'eventuale indennizzo alle condizioni, alle franchigie, allo scoperto ed ai massimali previsti nella polizza n. 842A0118 invocata dall'assicurato in via istruttoria, la Controparte_1 CP_2 insiste nell'opporsi alla CTU medico-legale richiesta da parte appellante;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre IVA e CPA come per legge e da distrarsi.
11. All'udienza del 17 luglio 2024 è stata disposta, da parte di questo Collegio altro relatore, la rimessione della causa in istruttoria con ordinanza di nomina del consulente tecnico d'ufficio in persona del prof. di Roma, ai fini dell'accertamento medico- Persona_3 legale dei danni lamentati dall'appellante.
12. L'appello è in parte fondato.
13. L'eccezione sollevata dalla parte appellante di asserita nullità della sentenza a norma degli artt. 158 e 161 cpc, per violazione degli artt. 10 e 30 D.Lgs. 116/2017, in quanto adottata da un
Giudice Onorario, anziché da Magistrato Ordinario, seppur il valore della controversia superi il limite previsto dall'art. 10, comma 12, lett. d) D.lgs. 116/2017, è tuttavia manifestamente infondata.
Assume l'appellante che l'art. 10, comma 12, lett. d) D.Lgs. 116/2017 vieta ai Giudici Onorari la pronuncia di provvedimenti definitori delle “cause relative a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro eccedenti il medesimo valore” e da tale violazione deriverebbe la nullità della decisione qui gravata ex art. 158 cpc.
L'assunto non può essere condiviso, vertendosi in ipotesi – non in contestazione - di
Magistrato Onorario in servizio alla data del 15.8.2017. pagina 6 di 31 7
L'art. 30 del D.Lgs. 116/2017 (intitolato “Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio”) al 2° comma prevede infatti che “Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata (…) prima della predetta data nonché a destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data”.
Nella ricostruzione della portata normativa della disposizione al vaglio, lo stesso CSM, in risposta allo specifico quesito rivoltogli sul regime transitorio per l'assegnazione degli affari ai GOT in servizio al 15 agosto 2017, ha chiaramente statuito come per i GOT in servizio a tale data, anche l'assegnazione di nuovi procedimenti resti preclusa solo nelle materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettere a) e b) del medesimo testo normativo.
Nel primo quadriennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, le modalità di utilizzo dei giudici onorari di pace sono infatti quelle delineate dall'art. 30 del predetto testo normativo, ossia dell'impiego nell'ufficio per il processo (che per i giudici onorari di pace già in servizio come giudici di pace potrà avvenire soltanto a domanda) nonché, nei termini che ora si specificheranno, nell'assegnazione diretta di procedimenti e nell'inserimento nei collegi.
Quanto all'assegnazione diretta di procedimenti, l'art. 30, comma 2, del decreto legislativo
116/2017, chiarisce appunto che i giudici onorari di pace, già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno continuare a trattare (e definire) i procedimenti che siano stati loro formalmente ed individualmente assegnati entro la data del 15 agosto 2017 (data anticipata dal legislatore al 30 giugno 2017 per le sole controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie). Inoltre, i giudici onorari di pace, già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno trattare (e definire) anche nuovi procedimenti che non siano stati loro assegnati entro le suddette date purché non rientranti tra le materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettere a) e b) del medesimo testo normativo.
Tali materie escluse sono, per il settore civile: i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dall'articolo 615, secondo comma, e dall'art. 617, secondo comma, del codice di procedura civile, nei limiti della fase cautelare;
i procedimenti di impugnazione avverso i pagina 7 di 31 8
provvedimenti del giudice di pace;
i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
i procedimenti in materia di famiglia.
Anche in tali materie ad essere precluso non è tra l'altro l'utilizzo dei giudici onorari ma l'assegnazione diretta, nei loro riguardi, di procedimenti. E' ben possibile invece, pure in tale materie, l'utilizzo dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo ed ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017, con conseguente possibilità di delega di provvedimenti definitori nei casi stabiliti dal comma 12 del medesimo articolo, tra i quali rientrano anche i “procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie”.
Per “nuovi procedimenti”, ai sensi della disposizione in commento, devono poi intendersi
– precisa il C.S.M. - sia le cause iscritte a ruolo dopo il 15 agosto 2017 sia quelle iscritte prima di tale data ma alla stessa data non ancora assegnate al magistrato onorario.
Pertanto il concetto di “nuovi procedimenti” va inteso in chiave soggettiva ed estensiva, ossia come procedimenti “nuovi” per il magistrato onorario cui sono assegnati, anche se già pendenti nell'ufficio; una diversa interpretazione sarebbe contraria ad ogni logica e, sul piano sistematico, non terrebbe in considerazione la diversa formulazione utilizzata dal legislatore alla lettera c) del medesimo comma 1 dell'art. 30, dove si discorre di
“procedimenti civili e penali di nuova iscrizione”.
Non vi sono infine limiti quantitativi all'assegnazione di siffatti “nuovi procedimenti”, con il risultato che, sempre e solo nel suddetto primo quadriennio, è possibile, nel rispetto della normativa secondaria fino a quel momento esistente (le “deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura” cui si riferisce la lettera b del comma 1 dell'art. 30), assegnare ai giudici onorari anche un intero ruolo, pur non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 116/2017.
Non vertendosi in una delle suddette fattispecie, il GOT in servizio alla data del 15.8.2017 ben poteva essere destinatario, nel quadriennio successivo al 15.8.2017, di provvedimento di assegnazione anche ex novo della trattazione del presente procedimento.
14 Valutazione delle acquisizioni fattuali.
Al di là della verifica sulla conformazione della struttura de qua (si si verta cioè in ipotesi di un'unica struttura con un'unica sala ristorante o addirittura di una doppia struttura con due sale ristoranti), è dirimente accertare, a giudizio della Corte se, in relazione all'accesso dalla terrazza esterna e verso la sala ristorante in cui comunque si è
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pacificamente verificato l'evento, fosse o meno segnalato il divieto di accesso con scarponi da sci montati.
In sede di comparsa di costituzione e risposta la ditta appellata allegava la seguente circostanza fattuale “Inoltre, ai clienti del “ ” è fatto divieto Parte_2
di circolare all'interno della struttura con sci, scarponi o altra attrezzatura, come riportato nel cartello affisso in diverse aree dell'albergo, compresa la sala bar/ristorante
(cfr. allegati sub n. 3).” Tale allegato in particolare riproduceva un avviso con intestazione
“ ” che così recitava “E' assolutamente vietato entrare con Parte_2 sci scarponi ed altro materiale all'interno dell'Hotel. Preghiamo i cliente del Rifugio di uscire con l'attrezzatura dall'ingresso del nolo”.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc, la difesa della parte attrice contestava fermamente la circostanza, in quanto sul punto così si esprimeva “A differenza di quel che affermano le controparti (che nulla hanno altresì allegato a sostegno delle proprie tesi), il rifugio non prevede al proprio interno alcun locale destinato al deposito di sci e scarponi per consentire agli avventori di indossare “scarpe più comode” (vi è semmai nella sola struttura alberghiera un locale dedicato al noleggio dell'attrezzatura sciistica), né si è mai rinvenuta (per lo meno sino alla data dell'evento de quo) alcuna cartellonistica contenente l'espresso divieto per i clienti di indossare scarponi da sci all'interno della baita.”
A fronte di tale contestazione, nella seconda memoria ex art. 183 cpc, la difesa della parte convenuta articolava il seguente capitolo di prova orale: 17)-“vero che all'interno del
Rifugio “Principessa Giovanna” è fatto divieto di circolare con attrezzatura da sci nelle aree comuni”;
Sul capitolo nr. 17 ha in particolare risposto il teste comune il quale ha Testimone_3 dichiarato quanto segue “vero che all'interno del Rifugio “Principessa Giovanna” è fatto divieto di circolare con attrezzatura da sci nelle aree comuni”: IL TESTE DICHIARA: è vera la circostanza. Preciso che nel locale ove è avvenuto l'incidente vi erano cartelli che recavano la scritta “è vietato l'ingresso con scarponi ed attrezzatura da sci”. Ci sono persone che accedono con gli scarponi ma ciò lo fanno a loro rischio e pericolo. Preciso che gli scarponi possono essere lasciati presso il locale nolo che è gestito dalla società convenuta mentre gli sci possono essere lasciati all'esterno del ristorante diche trattasi nelle rastrelliere ivi posizionate. Preciso che il detto ristorante ha due ingressi, uno dal quale si accede dalla strada e dalle piste, ed un altro dal quale si accede dal “locale nolo pagina 9 di 31 10
sci” di cui ho già riferito, tramite due rampe di scale a salire o tramite l'ascensore. A domanda del giudice: all'esterno del “locale nolo sci” non vi è l'indicazione della seconda entrata di cui ho riferito. Tale indicazione è posta all'interno del detto “locale nolo sci”.
Il teste ha poi sul punto così riferito ““vero che la struttura alberghiera dispone Tes_1 di appositi spazi ove è possibile posare sci, racchette e scarponi”: IL TESET DICHIARA:
è vera la circostanza. Preciso che tali spazi sono al di sotto del ristorante e vi si accede da un scala interna e da tale deposito si può accedere poi direttamente nel locale ristorante.
Preciso che è vietato accedere dal deposito all'interno del ristorante con indosso gli scarponi da sci. Nel piano sottostante il ristorante ove sono i deposti per gli sci e gli scarponi, vi è un cartello che indica il divieto di accedere al ristorante con indosso gli scarponi da sci. Non (so ndr) poi se lo stesso tipo di cartello è posto all'ingresso principale del ristorante al quale si accede dal terrazzo.
La teste a sua volta sul punto ha dichiarato ““vero che all'interno del Tes_4
” è fatto divieto di circolare con attrezzatura da sci nelle Parte_2 aree comuni”: IL TESTE DICHIARA: è vera la circostanza. Preciso che sia all'ingresso principale, ove si accede dal terrazzo, sia all'interno del ristorante ci sono catelli che indicano il divieto di entrare con gli scarponi da sci e attrezzatura da sci. Preciso che all'interno del ristorante vi sono affissi due cartelli, uno all'inizio del self e l'altro al centro della salo ove si esce dal bar.”
Il teste di parte attrice ha riferito sul punto “Preciso altresì di non aver Testimone_2 rinvenuto né fuori né all'interno del ristorante divieti di accesso con indosso scarponi da sci. Io, dopo l'incidente, ho ripercorso la via di ingresso al ristorante proprio per accertarmi della presenza o meno di divieti in tal senso. Il teste ha poi confermato la presenza della rastrelliera all'esterno per il deposito degli sci. Il teste ha altresì Tes_2
precisato che lo scivolamento ebbe a verificarsi quando il era già in fila presso il self Pt_1 service e non subito dopo l'accesso.
La valutazione complessiva di tali acquisizioni (testi e anno chiaramente Tes_4 Tes_5
riferito la circostanza) induce a ritenere adeguatamente comprovato che all'interno della sala ristorante ove è accaduto il fatto fosse sicuramente apposto l'avviso che non consentiva l'accesso agli avventori con gli scarponi da sci montati.
Tale conclusione non può essere smentita:
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dal contenuto delle sole contrarie affermazioni del teste di parte attrice in Tes_2
quanto oltretutto il teste avrebbe inverosimilmente accertato la circostanza in quei frenetici minuti successivi alla caduta della parte appellante, proprio amico;
il testo del cartello di cui all'allegato 3, se letto all'interno della sala ristorante, al di là del riferimento all'Hotel, ma tra l'altro in presenza di quelle intestazione (“Rifugio…), evidentemente tendeva a prescrivere il divieto di accesso con gli scarponi da sci anche all'interno della sala ristorante;
dalla considerazione esposta dalla difesa della parte appellante, secondo cui accedendosi al ristorante, attraverso la terrazza, direttamente dalla zona riservata alle piste, gli avventori, non avrebbero avuto modo di potersi cambiare le calzature e lasciare gli sci all'esterno, in quanto, dando per presupposto che l'accesso alla terrazza sia riservato solo a chi ha appena terminato la discesa con gli sci, quella considerazione (oltretutto smentita dalla accertata presenza di una rastrelliera e dal fatto che gli sci certamente non erano stati portati all'interno anche dal non incide sulla piena idoneità precettiva della Pt_1
disposizione, sicuramente presente anche nella sala ristorante.
Sotto tale profilo allora ritiene la Corte come quel divieto, sostanzialmente oltretutto espressivo di una mera regola di buon senso (apparendo evidentemente contraria ad ogni minima norma di prudenza accedere in locali al chiuso e peraltro destinati alla ristorazione self-service di più persone contemporaneamente, con gli scarponi da sci montati), non imponesse affatto un precetto di fatto impossibile da rispettare;
richiedendo quella disposizione in capo agli avventori, un atteggiamento prudenziale per così dire
“basico”, e quindi del tutto esigibile, auto organizzativo ed auto disciplinante, qualora avessero deciso di affrontare le piste con l'intenzione di poi accedere direttamente dalla pista al Rifugio, piuttosto che fare altro (non essendo affatto un percorso obbligato quello del transitare dalla pista al Rifugio per assumere i pasti).
In relazione alla presenza di acqua sul pavimento nel punto in cui si è verificata la caduta.
Il solo teste ha, con riferimento a tale aspetto, così riferito: “Ho visto io stesso la Tes_2
presenza di acqua sul pavimento. Vi erano più macchie di acqua molto estese sul pavimento”, precisando poi: “nel punto in cui ho trovato a terra il pavimento era Pt_1 bagnato per la presenza di acqua ed era scivoloso. Ciò posso riferire in quanto l'ho verificato di persona con il mio scarpone che scivolava sul pavimento.”
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Dalle dichiarazione del teste si evince prima di tutto che anche lui calzasse ancora gli scarponi da sci, così contravvenendo a quel divieto.
Lo stesso teste oltretutto ha anche dichiarato che “la quasi totalità delle persone presenti nel locale, che al momento era stracolmo, indossavano scarponi da sci.”.
Tale parte della dichiarazione appare allora particolarmente attendibile in ragione delle seguenti circostanze: comprovata la presenza nel solo locale ristorante (non fuori) di quel cartello di divieto di accesso con gli scarponi da sci, appare verosimile ritenere che gran parte degli avventori potessero rendersi conto dello stesso, e quindi eventualmente adeguarsi al precetto (ad esempio lasciando fuori gli scarponi ed accedendo con calzature al seguito ovvero raggiungere il punto nolo dove c'era il deposito degli scarponi), soltanto una volta entrati nel locale ristorante;
non risulta minimamente allegato e comprovato a cura della parte convenuta che il rispetto di quel precetto fosse stato garantito da una necessaria attività di monitoraggio e controllo da parte del personale della struttura ed anche per tale via può ritenersi adeguatamente accertata la circostanza che comunque non pochi soggetti nell'occasione siano entrati nel locale de quo indossando gli scarponi da sci.
In relazione a tale aspetto, particolarmente comprovanti appaiono le dichiarazioni rese dal teste secondo cui “Ci sono persone che accedono con gli scarponi ma ciò lo Tes_3
fanno a loro rischio e pericolo”; dichiarazioni che confermano come alcuna attività di effettiva vigilanza e repressione di quel precetto fosse adottata dal personale della struttura.
Può pertanto ritenersi accertata l'effettiva presenza di innaturali ristagni di acqua sulla pavimentazione del locale. Ristagni che all'evidenza non potevano essere evitati dalla presenza – accertata dal giudice di prime cure – di tappeti assorbenti all'interno ed all'esterno del locale nonché nella pavimentazione della terrazza esterna, attraverso la quale si accede al ristorante, e di serpentine di riscaldamento, in quanto – notoriamente - gli scarponi da sci, appena usati, raccolgono neve e quindi rilasciano poi acqua non solo dalla parte sottostante corrispondente alla base del piede.
La formazione di quei ristagni poi non poteva essere evitata neanche, come invece sostanzialmente ritenuto dal Giudice di prime cure, dalla natura del materiale con cui era stata realizzata la pavimentazione del locale.
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Sotto tale profilo, osserva la Corte, che lo stesso CTU, replicando alle osservazioni del tecnico di parte attrice, avesse da ultimo ammesso che La richiesta del CTP di tenere in conto delle possibili condizioni al momento del sinistro dovute a: “[…] eventuali trattamenti eseguiti sul pavimento con prodotti lucidanti, residui di prodotti per la pulizia, eventuale grasso presente sul pavimento, residui di neve, scarpe non adatte”, a giudizio dello scrivente, non è stata esplicitata e contemplata nell'ambito del quesito posto dal
Giudice”; onde non resta che prendere atto come l'accertamento, pur eseguito a pavimentazione bagnata, non abbia invece verificato la tenuta della pavimentazione in presenza di vere e proprie pozze d'acqua, quali quelle derivanti dallo scioglimento della neve trasportata all'interno da numerosi scarponi da sci e a fronte oltretutto dell'utilizzo
(allora logicamente vietato ma senza adeguato controllo e vigilanza in punto di attuazione del divieto) di quella particolare e pericolosa calzatura.
Se d'altra parte la pavimentazione fosse stata resistente anche a tali condizioni, non avrebbe avuto proprio senso il divieto di accesso imposto dalla ditta convenuta agli avventori, qui ritenuto formalmente esposto, ma in realtà non efficacemente perseguito dal personale della struttura.
Quanto poi al posizionamento dei cartelli di pericolo da bagnato, tutte le acquisizioni orali sul punto convergono su un utilizzo dello stesso da parte del personale della struttura solo in presenza di pavimentazione bagnata per l'effetto dell'attività di pulizia del pavimento.
Nessuna acquisizione induce a ritenere accertato che nell'occasione quella cartellonistica fosse presente in sala.
15.La valutazione complessiva degli elementi sin qui vagliati impone allora di ritenere come l'evento de quo, vala a dire lo scivolamento e la caduta del fosse ascrivibile in Pt_1
parti uguali sia alla condotta negligente ed imprudente del cliente stesso, odierno appellante, sia alla condotta violativa dell'obbligo di sorveglianza e controllo del precetto imposto e segnalato agli avventori e violativa dell'obbligo di immediato asciugamento dei ristagni, poste in essere dalla struttura appellata.
L'evento infatti si è verificato a seguito dello scivolamento su acqua ristagnante nel locale
(la cui formazione non era stata adeguatamente evitata ed il cui assorbimento immediato non era stato garantito dal personale) dello scarpone da sci, imprudentemente e negligentemente calzato dall'attore ancora ben dopo l'ingresso nella struttura e nel fare la fila al self service.
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Può ben allora affermarsi che, qualora non si fossero creati quei ristagni (condotta ex se non rilevante causalmente) e qualora l'appellante non avesse utilizzato lo scarpone da sci all'interno del locale (condotta ex se altrettanto non rilevante causalmente), l'evento non si sarebbe verificato, restando pertanto imputabile, in pari grado, ad entrambe le parti.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. (Cass. ordinanze
29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315 e Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
(ud. 15/07/2021, dep. 17/11/2021), n.34886).
In tema di danni cagionati dalle cose in custodia, il comportamento incauto del danneggiato può, in un ordine crescente di gravità, atteggiarsi come concorso causale colposo oppure arrivare ad escludere totalmente il nesso eziologico tra la cosa ed il danno, in modo tale da esonerare il custode da ogni responsabilità (integrando gli estremi del caso fortuito ex art. 2051 c.c.).
Nella fattispecie al vaglio della Corte allora, la condotta imprudente del danneggiato incide certamente nel dinamismo causale del danno, ma, in quanto, secondo quanto accertato, non del tutto abnorme (Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9693) e quindi non sino al punto di interrompere del tutto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, integra piuttosto una mera concausa nella produzione dell'evento.
16.In punto di “quantum” si evidenzia, al fine del corretto inquadramento della presente controversia, come la domanda originariamente proposta dall'attore (si vedano le conclusioni in atti) verta, secondo la ricostruzione operata sin da Corte Cost. nr. 233/03 e
Cass. nrr. 8827 e 8828/03, sulla richiesta (espunta dalle diverse e plurime duplicazioni di voci di danno, secondo quanto oltre) di risarcimento dei danni: a) biologico (non patrimoniale); b) patrimoniale e per spese mediche sostenute (patrimoniale), c) morali
(ancora non patrimoniale).
Parte attrice ha altresì comprovato, come era suo onere ex art. 2697 cc, l'evento dannoso ed il rapporto eziologico tra la condotta della controparte e l'evento stesso.
All'esito dell'espletata consulenza medico-legale, le cui conclusioni anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte (Cass. III^ nr. 10123/09), immuni da vizi logici e profili di pagina 14 di 31 15
censurabilità, vanno sostanzialmente condivise in questa sede, è rimasto accertato come parte attrice risulti allo stato affetta dalle seguenti patologie: frattura basicervicale del femore destro, trattata cruentamente, nonché frattura-lussazione del polso destro.
Entrambe le condizioni lesive hanno condotto allo sviluppo di esiti algo-disfunzionali, ancora oggi obiettivabili, nonostante i trattamenti adeguati e le svariate sedute di fisioterapia effettuate per ovviare al vulnus lesivo.. Alla luce di tutta la documentazione medica esibita e delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti, il consulente ha altresì precisato che le suddette lesioni, sono compatibili con l'evento.
Con valutazione medica priva di incongruenze, anche in risposta ai rilievi tecnici di parte, lo stesso consulente ha determinato la durata complessiva della malattia in un periodo di incapacità assoluta biologica di giorni 40 ed un periodo di incapacità biologica al 75% di ulteriori giorni 40 ed al 50% per ulteriori 40 gg, mentre all'esito della stabilizzazione del quadro clinico, il collegio peritale ha riscontrato in capo alla parte la sussistenza di postumi invalidanti permanenti nella misura del 20%.
La valutazione degli elementi istruttori sin qui vagliati consente di ritenere pertanto comprovato l'assunto attoreo. Esiste poi il nesso causale tra la condotta colposa del convenuto e l'evento verificatosi.
16.1.Invoca parte attrice il risarcimento del danno biologico, del danno morale (danni non patrimoniali) nonché del danno patrimoniale, compreso quello per spese mediche (danno patrimoniale c.d. emergente).
In ordine alla prima voce di danno - danno biologico come danno evento - va rilevato come lo stesso sia costituito dalla menomazione considerata nei suoi riflessi negativi sull'efficienza psico-fisica del soggetto in rapporto a tutte le lecite estrinsecazioni della vita quotidiana, prescindendo dalle attività lucrative in atto o in fieri, e ricomprenda pertanto il danno estetico senza riflessi su attività lucrative, il danno alla vita di relazione, il danno alle attività ludico-sportive, il danno sessuale ed il danno alla c.d. capacità lavorativa generica, ivi inclusa la c.d. cenestesi lavorativa.
Tanto rilevato in diritto, va in concreto evidenziato come la c.t.u. abbia individuato, in relazione al danno biologico una durata della malattia pari ai gg indicati, di cui alcuni ITT ed un tasso di percentuale di invalidità permanente pari a quanto già esposto.
Nella determinazione delle suddette voci ritiene equo lo scrivente utilizzare in linea di massima le tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 e pagina 15 di 31 16
non quelle in vigore al momento dei fatti (Cass. III^ nr. 13676/07 e ord. III^ nr. 1305/16), che, attribuendo una certa rilevanza all'età del danneggiato ed apparendo idonee ad adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali si manifesta e si esprime l'integrità e l'efficienza psico- fisica, vanno ritenute fortemente rispondenti alle esigenze di ristoro di tale voce di danno
(Cass.ss.uu.nr. 12408/11 e Cass. VI^ nr. 1305/06).
Anche in relazione alla liquidazione del danno morale, risarcibile ex art. 2059 c.c. quale danno non patrimoniale (da Corte Cost, nr. 233/03 e Cass. nrr. 8827 e 8828/03 cit.), sulla scia delle motivazioni rese da quella A.G. meneghina, appare opportuno, ai fini della relativa determinazione, ancorarlo all'entità del danno biologico e quantificarlo, nel caso di specie, tenuto conto di tutte le particolarissime circostanze del caso concreto, in una misura ricompresa in quell'unica somma e calcolata con il sistema del c.d. punto danno non patrimoniale.
In base alle suddette tabelle allora (sulla congruità di tale sistema di calcolo si veda da ultimo Cass. III^ nr. 394/07) per una percentuale di invalidità pari al 20% e per un'età pari a 50 anni (al momento del fatto) è previsto un valore punto ed un coefficiente di demoltiplicazione che conducono alla somma di € 78.237,00 (danno biologico per invalidità permanente, più punto per danno morale), che “personalizzata” (tenuto conto di tutte le circostanza concrete, ed in particolare della cruenza dell'episodio, dell'incidenza della patologia sugli aspetti esistenziali, relazionali e lavorativi del danno), si aumenta ulteriormente sino ad € 78.500,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
A tale importo vanno poi aggiunte le ulteriori somme a titolo di danno biologico per ITT di euro 4.800,00 (120,00 così personalizzato x 40) e per ITP 2.400,00 più 3.200,00 (60 euro per 40 e 80 per 40gg).
Il danno biologico ammonta pertanto ad euro 88.900,00.
In ordine poi al c.d. danno esistenziale ritiene il Collegio di dover aderire a quell'indirizzo interpretativo, recentemente avallato in sede di SS.UU., in virtù del quale, in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli ad un livello normale, cosicché quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tener conto per pagina 16 di 31 17
accertare in concreto la misura di tale danno ed adattarlo alle peculiarità del caso (Cass.
III^ nrr. 10123/09, 9514/07, 9510/07 e 23918/06).
All'indirizzo sin qui esposto, cui, come detto, il Collegio ritiene con convinzione di dover aderire, parrebbe contrapporsi altro recente indirizzo che, almeno nell'esposizione dei principi, sembrerebbe prospettare, all'interno del danno non patrimoniale, una differenziazione tra danno morale soggettivo, danno biologico, come lesione all'integrità psico-fisica ed accertabile in sede medico-legale, e danno appunto esistenziale, quale pregiudizio che determina una modifica peggiorativa della personalità, da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi agli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare. In tale ambito si sono mosse di recente la II^ sezione della Corte di Cassazione con la decisione nr. 9861/07, la stessa III^ sezione con le decisioni nr. 2546/07, in realtà questa solo per rilevare, con quella spiegata “diversità ontologica”, la tardività, per novità della domanda, di una richiesta di liquidazione del danno esistenziale formulata oltre i termini preclusivi, e nr. 2546/07 per una del tutto particolare ipotesi di danno sessuale, la sezione Lavoro con le decisioni nrr. 5221/07 e 22551/06 e numerose decisioni in sede di
AGA in materia di pubblico impiego e comportamenti violativi dell'art. 2043 cc da parte della PA (TAR Piemonte I^ nr. 2623/07 e TAR Lombardia IV^ nr. 1949/07).
La sensazione allora che ricava la Corte dalla lettura delle suddette ultime decisione è che al riconoscimento di una autonoma figura di danno esistenziale, al di là delle affermazioni in linea di principio fondate su una differenziazione dal biologico e quindi su una prospettabile cumulabilità con lo stesso, in quelle decisioni si pervenga nel momento in cui, accertata l'idoneità della condotta almeno colposa altrui a determinare uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con compromissione di ogni ambito relazionale, si prescinde completamente per le caratteristiche specifiche della fattispecie da una incidenza sulla integrità psico-fisica del danneggiato. Non a caso infatti quelle affermazioni risultano adottate in fattispecie, come i rapporti lavorativi, i rapporti con la
PA, le ipotesi di ingiuria e diffamazione e nell'ambito del risarcimento del danno c.d.
“parentale”, ove la condotta colposa altrui, pur non incidendo sull'integrità psico-fisica del danneggiato e che quindi non può essere riscontrabile a mezzo di valutazione medico- legale, è senza alcun dubbio idonea ad alterare il diritto a proseguire una vita normale. E proprio ripercorrendo l'incipit dell'indirizzo ancora propugnato dalle citate Cass. III^
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nrr. 9514/07, 9510/07 e 23918/06, secondo cui, come visto, “in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico”, sembrerebbe trovarsi conferma all'affermazione che laddove non si verifichi quella lesione, ma comunque si riscontri un'alterazione delle normali condizioni di vita, possa e debba trovare spazio una forma di risarcimento al danno esistenziale, anche se certamente meno pregnante rispetto al biologico, che, come detto, dove si riscontra, lo contiene proprio.
Non risultano in particolare allegati e addotti, sotto tale profilo, ed al di là di quanto già valutato, elementi specifici che consentano sotto tale profilo di procedere ad un ulteriore
“aumento personalizzato”, già peraltro riconosciuto oltre il limite medio tabellare.
16.2.Sulla richiesta di risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica.
Quanto alla prospettata richiesta di risarcimento danno da c.d. incapacità lavorativa specifica, che, diverso dal danno biologico non patrimoniale, inteso quest'ultimo come danno complesso da lesione e menomazione alla salute, da risarcire integralmente su base di prova scientifica e medico-legale dell'invalidità e comprensivo del c.d. danno da incapacità lavorativa generica, è invece danno squisitamente patrimoniale che genera perdita patrimoniale diretta da riduzione della capacità di guadagno, che pertanto va provata rigorosamente attraverso una valutazione comparativa di situazioni patrimoniali ante e post evento, va osservato quanto segue. Il maggior dispendio fisico sofferto per evitare la perdita di guadagno (c.d. cenestesi lavorativa) si risolve, come detto, in una compromissione biologica liquidabile come danno alla salute;
diversamente la lesione della capacità specifica lavorativa comportante una contrazione di guadagno può essere risarcita a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della sua verificazione.
Tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste cioè alcun rigido automatismo. La perdita della capacità lavorativa specifica, che consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto, si differenzia infatti dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica (Cass. III^ nr. 12022/00). In particolare, il danneggiato ha l'onere di provare l'incidenza dei postumi sulla sua attività di lavoro pagina 18 di 31 19
attuale o futura, nonché - ove possibile - la contrazione dei redditi ovvero la presumibile anticipata cessazione dell'attività lavorativa o la preclusione dello svolgimento di attività più remunerative;
il ricorso al criterio di cui all'art. 4 comma 3 l. n. 39 del 1977 presuppone che non sia possibile al danneggiato nemmeno fornire elementi utili alla liquidazione del danno secondo criteri presuntivi, che tengano conto, in particolare, dell'attività di lavoro svolta al momento del sinistro (Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2012,
n. 11516 e da ultimo nr. 14241/23).
Il soggetto legittimato ad ottenere tale ristoro deve pertanto dimostrare di aver percepito un reddito e di non essere più in grado, in seguito all'evento dannoso, di percepire eguale importo ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, di non poter più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione.
La capacità lavorativa specifica, richiede allora un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da essa prodotta. La riduzione o perdita di tale capacità è, dunque, suscettibile di cagionare un danno se e nella misura in cui, a seguito della riduzione della capacità di lavoro, anche temporanea, si determini pure una conseguente riduzione della capacità di guadagno, e tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013; n. 11361/2014). In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata soltanto qualora il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
A tale riguardo occorre infatti rilevare come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che "Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del pagina 19 di 31 20
danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito" (cfr. Cass. 15737 del 15.6.2018; nel medesimo senso, Cass. 11361 del 22.5.2014). La giurisprudenza di legittimità ha altresì in proposito specificato che "La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato" (cfr. Cass. 8896 del
4.5.2016; nello stesso senso Cass. 25370 del 12.10.2018).
Fatta tale premessa, nel caso specifico ciò di cui si discute è la perdita della capacità lavorativa specifica che, come detto, presuppone che il soggetto danneggiato fosse, al momento del sinistro, in concreto percettore di un reddito derivante da un'attività
a tale momento effettivamente svolta e avesse visto ridurre le proprie entrate da lavoro a seguito dell'evento lesivo, ovvero avesse perso, in tutto o in parte, la possibilità di svolgere la propria specifica attività lavorativa, con conseguente proiezione futura della relativa contrazione reddituale.
16.2.1.I dati di fatto che risultano sul punto acquisiti sono i seguenti: la parte attrice invoca a tale titolo il riconoscimento della corresponsione della somma di euro € 439.852,36, quale danno patrimoniale complessivamente subito, per il momentaneo mancato svolgimento – in misura totale e poi parziale - dell'attività professionale e per la perdita di capacità lavorativa specifica pari al 20%, come accertato in sede medico-legale; riferisce parte attrice di essere professore universitario presso l'Università degli Studi di
Chieti “G. D'Annunzio”, nonché al momento dell'introduzione del giudizio primario ortopedico presso l'Ospedale Clinicizzato di Chieti e ammette tuttavia di ricoprire attualmente l'incarico di dirigente medico presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, ma pagina 20 di 31 21
non fornisce alcuna specifica indicazione su una eventuale contrazione dei redditi da lavoro dipendente imputabile alla lesione subita, al di là di considerazione sulla maggiore gravosità della prestazione, che resta tuttavia relegata all'ambito della valutazione sulla perdita della capacità generica di lavoro (cd cenestesi lavorativa); assume che l'attività libero professionale, contemporaneamente svolta, si sarebbe notevolmente ridotta, in quanto in ragione dell'evento de quo il avrebbe dovuto Pt_1
sospendere completamente la propria attività professionale nei mesi di gennaio e febbraio del 2018 e ridurla drasticamente nel corso degli ultimi anni, con ovvia contrazione del proprio fatturato libero-professionale, che si è già quantificata in complessivi € 19.228,98 nell'anno 2018 a titolo di lucro cessante.
Il calcolo di cui sopra è frutto della comparazione - nel medesimo periodo di riferimento
(gennaio-giugno) - tra il fatturato medio relativo agli anni 2016 (€ 72.434,60; cfr. doc. 13) e
2017 (€ 63.789,40; cfr. doc. 14) e il fatturato relativo all'anno 2018 (€ 48.883,02; cfr. doc.
15).
La riduzione della capacità lavorativa specifica, intesa quale attività in concreto svolta dal danneggiato costituisce danno patrimoniale risarcibile autonomamente qualora provochi una riduzione della capacità di guadagno. Vanno dimostrate l'attività svolta dal soggetto danneggiato prima del sinistro e la contrazione o annientamento del reddito prima percepito. La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi in modo adeguato con i documenti attestanti il reddito pregresso (dichiarazioni dei redditi, buste paga, ove si tratti di lavoratore dipendente) e quello perso.
Nel caso in esame la difesa della parte appellante non offre alcun elemento che possa indurre la Corte a ritenere: che lo stato di incapacità pur rilevato anche dal CTU abbia comportato o possa comportare in futuro, per l'incidenza sulla eseguibilità di alcune mansioni o funzioni, una contrazione del reddito da lavoro dipendente.
Parte appellante pertanto non ha assolto all'onere di prova su di essa incombente attestante un danno patrimoniale. E' vero che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti pagina 21 di 31 22
ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione tuttavia, come anticipato, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr. Cass. n.
15737/2018; n. 11361/2014), come è accaduto nel caso in esame. Il relativo onere della prova è a carico dall'attore che chiede il risarcimento (Cass. 1230/06; Cass. 3867/04). La giurisprudenza ha frequentemente fatto ricorso, come presunzione di riduzione della capacità di produrre reddito, all'elevata percentuale di invalidità permanente (Cass.
15737/18). In particolare, si è affermato, in via orientativa, che può considerarsi lesiva della capacità lavorativa specifica di un soggetto e, quindi, della sua capacità di guadagno, una invalidità permanente che superi la soglia del 30% (Cass. 17411/19; Cass.
5880/16; Cass. 21517/07). Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono con riferimento ai redditi da lavoro dipendente.
16.2.2.In relazione invece alla voce di danno derivante dalla contrazione delle attività libero professionali, parte attrice aveva allegato e comprovato che ha dovuto sospendere completamente la propria attività professionale nei mesi di gennaio e febbraio del 2017 e ridurla drasticamente sino alla domanda, con indubbia contrazione del proprio fatturato libero-professionale, che si quantifica in complessivi € 19.228,98 per l'anno 2018.
Il calcolo di cui sopra è frutto, come detto, della comparazione - nel medesimo periodo di riferimento (gennaio-giugno) - tra il fatturato medio relativo agli anni 2016 (€ 72.434,60; cfr. doc. 13) e 2017 (€ 63.789,40; cfr. doc. 14) e il fatturato relativo all'anno 2018 (€
48.883,02; cfr. doc. 15).
L'appellante non ha prodotto nel presente grado i documenti venuti a formazione successivamente nelle more del giudizio, e, pertanto, producibili anche ex art. 345 cpc.
Secondo la giurisprudenza di Legittimità formatasi in tema “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito , subita in conseguenza di lesioni della persona intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri pagina 22 di 31 23
prevedibilmente conseguibili sulla base della vita futura residua (Cass. 18 novembre 1997
n. 11439; Cass. 11 luglio 2017 n. 17061) ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve essere, dunque, tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione”(Cass. Sez.III, 4 febbraio
2020,2463 in motivazione).
Per i danni all'attualità risulta pertanto adeguatamente comprovata esclusivamente la perdita di euro 19.228,98.
Quanto al danno pronosticabile come futuro, si evidenzia quanto segue.
Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c. deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggior affidamento in quanto aggiornati e scientemente corretti, quale ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificatamente nella materia del danno aquiliano
(Cass. 7821/2022).
La capitalizzazione di una rendita futura è stata per moltissimi anni calcolata con le tabelle dell'INAIL del 1922 (r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403). Da alcuni anni, in seguito a pressanti indicazioni della S.C. (da ultimo Cass. Sent. n. 9002 del 21/03/2022 e Cass. 20615 del 14/10/2015) che vanno ricondotte alla più risalente sentenza n. 4186 del 2 marzo 2004, vengono utilizzate dai Tribunali italiani delle tabelle (relativamente) più recenti, presentate in un incontro di studio del C.S.M. (tenutosi il 30 giugno -1° luglio 1989 a
Trevi). Finora, dunque, tale calcolo è stato facilitato dall'uso di: • tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922; • tabelle alternative del C.S.M. c.d. Trevi
1° luglio 1989: Orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.). Entrambe le tabelle, elaborate nel settore assicurativo, sono, comunque, basate su tavole di mortalità attesa di vita della popolazione italiana e pagina 23 di 31 24
sull'andamento dei tassi di interesse legale ricollegati temporalmente al momento storico in cui sono state elaborate.
La tabella realizzata e approvata dall'Osservatorio presso il tribunale di Milano il 14 dicembre 2022 utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, 2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione);
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani.
La tabella viene poi aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del "danno biologico". Gli aggiornamenti annuali riguardano;
1. i coefficienti di sopravvivenza (ISTAT);
2. i tassi pluriennale (EIOPA);
3. la svalutazione tendenziale del triennio successivo basata sulla proiezione del documento programmatico del ME .
Nella prima colonna a sinistra (ETA') si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (questo elemento è la DURATA); a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come RENDITA).
Il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno.
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Sulla scorta allora delle tabelle adottate per il 2024, tenuto conto dell'età attuale del danneggiato (58), e che, in assenza di ulteriori allegazioni, può presumersi che lo stesso eserciterà attività professionale autonoma economicamente proficua ancora per 10 anni dalla data odierna, il coefficiente numerico moltiplicativo è pari a 9,25; che, moltiplicato per l'importo di reddito annuale che il danneggiato assume essere stato perso (che, tenuto conto della totale sospensione per l'anno 2017 per due mesi circa, può allora essere indicato equitativamente in euro 15.000,00 annui), conduce all'importo complessivo di euro 138.750,00.
Si perviene pertanto alla somma complessiva di euro 246.878,98 maturata in favore dell'attore.
16.3.A titolo poi di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, va ritenuta non sufficientemente comprovata la sussistenza delle spese sostenute e da sostenere in futuro, nulla essendo stato dedotto e comprovato tempestivamente sul punto .
16.4.Invoca la parte tuttavia il risarcimento delle cd spese stragiudiziali.
Richiede in particolare a tale titolo: rimborso dell'onorario di € 500,00 corrisposto al proprio consulente di fiducia, Prof. Dott.
per la redazione della perizia medico legale, come risulta dalla fattura Persona_4
n. 154 del 17.11.2018 (doc. 49); costi ed onorari fase ATP (RG n. 241/2019), ovvero:
-a titolo di costi, complessivi € 2.583,36, di cui € 309,66 per esborsi iscrizione e notifica
ATP (n.b. € 259,00 C.U. + € 27,00 MdB + € 23,66 per notifica ricorso), ed € 2.273,70 per onorari (oltre IVA al 22%) in favore dei CC.TT.UU. nominati, giusto decreto di liquidazione del Giudice dott.ssa Croci del 10.3.2020 (doc. 50), attestazione acconti (n.b. in sede di istanza liquidazione compensi del 2.12.20219 – doc. 51) e relative bonifici a saldo del 26 e 27.3.2020 da parte del ricorrente (doc. 52);
-a titolo di onorari, € 5.635,00 (n.b. pari al valore medio della tabella ex DM 55/14, scaglione causa superiore ai € 260.001,00), oltre accessori
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo pagina 25 di 31 26
che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cassazione civile, sez. VI
13/03/2017 n. 6422 e Cassazione civile, sez. un. 10/07/2017 n. 16990).
Le spese in esame, pertanto, non sfuggono ai generali presupposti di risarcibilità di cui agli art. 1223 e 1227 c.c. Ciò vuol dire che, da un lato, esse devono essere una conseguenza immediata e diretta del sinistro (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile la spesa sostenuta per ricorrere all'ausilio di un legale che ponesse rimedio agli errori commessi da altro precedente); dall'altro, non devono essere ascrivibili a colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. E le spese legali stragiudiziali costituiscono un danno ascrivibile a colpa del danneggiato quando, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potevano essere evitare o sostenute in misura inferiore (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile una spesa del tutto esorbitante rispetto al tipo di prestazione richiesta e ai valori medi di mercato).
Tanto premesso, non resta che rilevare come parte attrici insti per la condanna della controparte al pagamento degli esborsi sostenuti per assistenza tecnica e legale stragiudiziale, ivi inclusa l'obbligatoria e pregiudiziale attività di ATP.
La domanda pertanto, in applicazione di quei principi, non può che essere accolta, ma non nella misura invocata con riguardo al compenso del legale, tenuto conto del corretto pagina 26 di 31 27
scaglione di riferimento applicabile e apparendo quello utilizzato manifestamente eccessivo nonché dei parziali risultati conseguiti da quella difesa (rispetto all'importo qui liquidato pari ad euro 3.000,00).
L'importo totale del risarcimento ammonta quindi a complessivi euro 252.962,34 e quindi, in ragione della riduzione della metà per quanto già sopra evidenziato in punto di rilevato concorso causale, si determina in euro 126.481,17.
17.Sugli accessori, vertendosi in ipotesi di debito di valore.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01). Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli "interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò "in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione,
Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio
2023, n. 4938, Rv. 667257-01).
Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo state utilizzate tabelle successive all'infortunio.
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La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e
Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione).
La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep.
30/09/2021), n.1462.
La somma qui liquidata, già attualizzata, dovrà quindi essere maggiorata degli interessi legali sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto illecito al saldo.
Si precisa da ultimo infine che per interessi legali devono intendersi, dalla notifica della citazione, quelli maggiorati ex d.lgs nr. 231/02.
17.In accoglimento infine della domanda di garanzia, la MP chiamata va condannata a tenere indenne la convenuta assicurata dagli esborsi sostenuti e sostenendi per l'effetto della esecuzione della presente decisione, tenuto conto delle franchigie, dello scoperto e dei massimali previsti nella polizza n. 842A0118 invocata dall'assicurato
Controparte_1
18.In relazione alle spese di lite e di CTU si evidenzia quanto segue.
Nel rapporto convenuto/chiamato, restano interamente compensate non avendo le parti generato alcun contenzioso sul punto.
Nel rapporto parte attrice / convenuto-chiamato, le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del decisum ma aumentate per la pluralità delle parti, e dichiarate parzialmente compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda in punto di quantum.
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La nozione di soccombenza reciproca, che consente infatti la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e
SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17).
La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha precisato che ai fini de quibus rileva anche l'attività difensiva della controparte e nella fattispecie a quell'accoglimento parziale, almeno in punto di compartecipazione causale della condotta del danneggiato, ha sicuramente contribuito l'attività difensiva delle controparti.
Nella indicata decisione peraltro la Corte ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”.
Nella fattispecie al vaglio allora, il rigetto non è stato limitato alla misura quantitativa inerente l'unico capo, ma ha riguardato interi capi risarcitori (si pensi ad esempio alla richiesta di spese mediche), mentre comunque non si dispone la condanna della parte vittoriosa ma solo la parziale compensazione delle spese
Le spese di CTU restano invece interamente a carico delle parte convenuta e chiamata, quali soccombenti sul capo esclusivamente tecnico e qui ritenuto prevalente ai fini della individuazione della parte maggiormente soccombente.
Il giudice può infatti legittimamente porre per intero a carico della parte soccombente le spese della consulenza, pur operando la compensazione delle spese giudiziali, ove abbia pagina 29 di 31 30
accertato la fondatezza delle doglianze della parte parzialmente vincitrice in ordine alle valutazioni oggetto di consulenza /verifica atteso che, diversamente opinando, alla stessa parte verrebbe ingiustamente ed irragionevolmente addossato un onere per il fatto di aver inteso perseguire il bene della vita, risultato poi, proprio grazie alla consulenza, effettivamente negato in modo ingiusto ed illegittimo sez. I, Controparte_8
18/07/2019, n.1330 Cassazione civile sez. II, 18/02/1983, n.1247 Consiglio di Stato sez. V,
23/06/2011, n.3807).
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 55/2022 emessa in data 7 marzo 2022 dal Tribunale di Sulmona, in parziale accoglimento della originaria domanda, condanna C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede legale in Roccaraso (AQ) – Loc. Aremogna snc, in persona del P.IVA_1
socio accomandatario e legale rappresentante p.t., Sig.ra e Controparte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in
[...] C.F._3
Roccaraso (AQ) alla Via Roma n. 49, in proprio quale socio accomandatario della al pagamento in favore di , nato ad [...]_1
Atri (TE) il 07/03/1967, C.F. , e residente in [...]
Battisti n.78, in solido tra loro, della complessiva somma di euro 126.481,17, per le causali di cui alla parte motiva, oltre accessori come da parte motiva;
dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna per il residuo
[...]
C.F., e , con sede in Milano, Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
Via Benigno Crespi n. 23, C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Dott. al pagamento in solido tra loro in favore di di: Controparte_3 Parte_1
per il primo grado euro per 1.686,00 e 27,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge, qui liquidate per l'intero; per il presente grado in euro 2529,00 e 27,00 per esborsi ed euro 18.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge, qui liquidate per l'intero; pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su parti convenute e chiamata in solido tra loro ed in parti uguali nei rapporti interni;
in accoglimento della domanda di manleva condanna con sede in Controparte_2
Milano, Via Benigno Crespi n. 23, C.F./P.I. , in persona del legale P.IVA_2
pagina 30 di 31 31
rappresentante p.t. Dott. a tenere indenne il soggetto convenuto Controparte_3 assicurato da ogni esborso sostenuto o da sostenere per l'effetto della esecuzione della presente decisione, tenuto conto delle franchigie, dello scoperto e dei massimali previsti nella polizza n. 842A0118 invocata dall'assicurato Controparte_1
dichiara interamente compensate le spese nel rapporto parti convenute / chiamata.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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