Art. 98. Norme transitorie per le vedove gia' escluse dal pensionamento
La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 74 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , ha diritto alla pensione secondo le norme degli articoli 17 e 89 della presente legge, a condizione che:
a) non si sia verificato nei suoi confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto alla pensione, secondo i citati articoli 17 e 89;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. (3) ((4)) La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui al punto b), dell' articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Il termine di decadenza di cui all' articolo 98, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' soppresso".
La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 74 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , ha diritto alla pensione secondo le norme degli articoli 17 e 89 della presente legge, a condizione che:
a) non si sia verificato nei suoi confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto alla pensione, secondo i citati articoli 17 e 89;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. (3) ((4)) La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui al punto b), dell' articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Il termine di decadenza di cui all' articolo 98, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' soppresso".