Art. 1.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 , e successive modifitazioni, vengono corrisposte le seguenti somme nette:
lire 50.000 al personale dei gradi non inferiori al 6° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato;
lire 25.000 al personale dei gradi dal 7° al 10° del predetto ordinamento, o di grado corrispondente;
lire 15.000 al restante personale.
Dette somme on competono al personale il cui trattamento economico e' disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 .
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 , e successive modifitazioni, vengono corrisposte le seguenti somme nette:
lire 50.000 al personale dei gradi non inferiori al 6° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato;
lire 25.000 al personale dei gradi dal 7° al 10° del predetto ordinamento, o di grado corrispondente;
lire 15.000 al restante personale.
Dette somme on competono al personale il cui trattamento economico e' disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 .