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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/09/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1 ) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere
3 ) dott. A. Santalucia Consigliere
in esito alla scadenza, alla data del 16 settembre 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 274/2025 r.g. proposta da:
, nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. T. Notaro - C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante, c.f. rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. C. Pulli - APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 1002/2025 pubblicata in data 19 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025 appellava la Parte_1
sentenza di cui in epigrafe con cui era stata rigettata la sua domanda volta al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, su domanda amministrativa del 7 aprile 2022, con suo esonero dalle spese di lite.
Censurava la pronuncia sostenendo che il Giudice del Lavoro aveva, a torto, condiviso le conclusioni peritali di primo grado, ritenute invero gravemente lacunose a causa della mancata valutazione di alcune importanti patologie, quale quella psichiatrica, nonché delle limitazioni funzionali conseguenti alle patologie di natura ortopedica e per avere sottostimato la patologia cardiologica. Insisteva, dunque, nelle originarie domande, con vittoria delle spese giudiziali.
L' si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, spese vinte. In CP_1
subordine evidenziava che, in caso di accoglimento, il diritto avrebbe potuto concedersi solo nel rispetto delle finestre mobili di riconoscimento della pensione, ossia trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti.
All'udienza odierna, svoltasi in modalità a trattazione scritta la causa veniva decisa pubblicazione telematica del dispositivo di questa sentenza in esito alle note depositate dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Pag. 2 di 9 La domanda oggetto di causa è di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ed alla conseguente liquidazione della prestazione, anche in relazione ai ratei già maturati. Hanno diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a partire dalla riforma Amato corretta poi dalla L. n.335/95), la contribuzione minima prevista (20 anni) e che abbiano cessato il rapporto lavorativo. Tuttavia, l'elevazione dell'età pensionabile non si applica, conservandosi la previgente età di anni 60 per gli uomini e 55 per le donne nel caso di soggetto invalido con grado di infermità non inferiore al 80% (ottanta per cento). Per l'anno 2000 erano sufficienti
19 anni di versamenti contributivi per andare in pensione, mentre dal
1.1.2001 (anno di presentazione della domanda amministrativa), il requisito contributivo è salito a 20 anni. Per l'ipotesi di invalido al 80%, invece, il requisito contributivo è ancora quello di 15 anni. L'art.6 della L. 23.4.1981
n.155 stabilisce la decorrenza della pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età o, qualora a tale data non risultino conseguiti i requisiti contributivi richiesti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i suddetti requisiti risultano perfezionati. Il decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 122/10 ha previsto che, a partire dal 2000 le pensioni di vecchiaia e di anzianità devono essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado ha escluso che in ragione delle patologie da cui è affetta venga Parte_1
raggiunto il grado invalidante del 80%, avendo il nominato consulente
Pag. 3 di 9 accertato un' invalidità complessiva pari ad appena il 38% per la seguente diagnosi “colangite biliare primitiva in compenso clinico;
spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale con limitazioni funzionali di lieve entità; cardiopatia ipertensiva in I classe NY;
astigmatismo ipermetropico in compenso;
disturbo ansioso”. Per ciascuna patologia riconosciuta ha correttamente individuato il codice di riferimento e la percentuale di invalidità riconoscibile nel caso di specie tenuto conto anche del grado di limitazione funzionale riscontrato per ciascuna affezione.
Avverso la bozza di peritale parte ricorrente aveva proposto osservazioni, di cui si dà ampiamente atto nell'elaborato tecnico che, in gran parte, vengono oggi riproposte quale motivo di gravame. In particolare si contestava:
-l'errata classificazione della cardiopatia ipertensiva che avrebbe dovuto essere individuata in II classe NY, alla luce delle visite cardiologiche con
ECG del 12 dicembre 2019 e del 23 gennaio 2024, con conseguente attribuzione del codice 6442 e con attribuzione percentuale compresa tra il
41 e il 50%;
-l'omessa attribuzione di alcun codice alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, che il consulente tecnico d'ufficio riteneva non valutabili ai fini dell'invalidità in quanto di lieve entità;
-la mancata personalizzazione del danno biologico ottenuto in riferimento alla c.d. capacità semispecifica.
Allegava, inoltre, ai rilievi, nuove certificazioni mediche e segnatamente: RX bacino e articolazioni sacroiliache;
esami di laboratorio;
visita medica
Pag. 4 di 9 presso specialista reumatologo.
Con riferimento alla nuova documentazione il consulente tecnico d'ufficio evidenziava, quanto alla diagnosi di sacroileite, che l'esame radiografico riporta una diagnosi clinica di sospetto, comunque meritevole di ulteriore accertamento mediante RMN e, inoltre, l'esame prodotto avrebbe dovuto essere descritto radiograficamente. Valutando gli esami di laboratorio prodotti rilevava un modico aumento dei risultati, a testimonianza di una lieve infiammazione. Anche con riferimento alla visita reumatologica ne evidenziava la natura di mera diagnosi di sospetto rilevando, altresì, come le alterazioni artrosiche presentassero minimi segni di flogosi articolare e limitazione funzionale non meglio specificata quanto al grado.
Al riguardo, invece, delle ulteriori censure mosse il CTU evidenziava come il certificato cardiologico del 23 gennaio 2024 si esprimeva in termini di mera compatibilità con una II classe funzionale NY riferendosi in esso come non potesse escludersi una pregressa necrosi del miocardio inferiore, necrosi - tuttavia spiega il CTU - di cui non vi è traccia nella documentazione cardiologica prodotta in atti, né all'atto dell'ecocolordopplergrafia cardiaca del 1 febbraio 2024 e neppure nel certificato del 12 dicembre 2019 che, descrivendo una situazione clinica con lievi alterazioni, non descrivevano segni di scompenso e l'esame del 2019 non fosse correlato da immagini ecocardiografiche.
Quanto all'apparato muscolo-scheletrico evidenziava come le alterazioni radiografiche avevano rivelato, alla visita clinica, limitazioni funzionali di lieve entità mentre la valutazione più recente ortopedica non descrive
Pag. 5 di 9 limitazioni funzionali di entità medio-grave.
Con il primo motivo di impugnazione la censura di nullità del Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, integralmente condivisa dal decidente, in quanto carente della parte valutativa degli elementi fondanti il relativo convincimento. La censura, peraltro prospettata in termini del tutto generici e sintetici, non può essere condivisa dal momento che il CTU, dopo aver correttamente visionato e valutato, oltre che riportato in perizia, tutta la certificazione sanitaria presente in atti, ed aver proceduto ad una attenta visita e valutazione oggettiva della periziata, ha esaurientemente motivato le ragioni che lo hanno indotto a formulare la propria diagnosi e la percentuale di invalidità attribuita sulla scorta sia della documentazione in atti che dei rilievi funzionali oggettivamente riscontrati in sede di visita peritale, motivando ampiamente le ragioni del proprio convincimento. In particolare il consulente ha riscontrato la sussistenza di “spondiloartrosi e gonartrosi” accertando, tuttavia, che le limitazioni funzionali fossero di lieve entità e dunque non valutabili ai fini dell'invalidità. In particolare, a seguito dell'esame obiettivo riscontrava all'apparato osteoarticolare
“modesta algia paravertebrale lombare e cervicale con limitazione funzionale di lieve entità. Lasegue negativo bilateralmente. Modesta algia alla regione mediale delle ginocchia;
lieve sintomatologia algica ai movimenti di flesso-estensione che comunque risultano completi, nulla da segnalare nei rimanenti distretti articolari”. Può ritenersi, esaminando tutta la certificazione riguardante detto apparato, che la valutazione in termini di funzionalità operata del consulente tecnico sia stata corretta dal momento che solo nell'esame ortopedico del 6 dicembre 2019 presso l'ASP di Messina
Pag. 6 di 9 si riscontrava una funzionalità limitata dei movimenti del rachide con difficoltà a piegarsi sulle ginocchia, valutazione che appare ben distante dall'anchilosi di ginocchio rettilinea invocata dall'appellante in riferimento al codice n. 7205 (e che, tuttavia, comportando invalidità percentuali disabile tra il 21 e il 30%, non consentirebbe comunque di arrivare al 80% richiesto ai fini del riconoscimento del diritto invocato).
Sulla scorta della certificazione medica attestante la presenza di “sclerosi delle limitanti intervertebrali con produzioni osteofitiche marginali da riferire a reperto di spondiloartrosi;
riduzione della lordosi fisiologica cervicale con discoartrosi tra C4 C5 e C5 C6; sclerosi del piatto tibiale e delle spine con marcata deformazione dei piatti tibiali e produzioni osteofitiche delle spine, da riferire a marcata reperto di gonartrosi bilaterale” invoca parte appellante l'attribuzione dei codici 7009 e 7010 corrispondenti alle patologie “anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato” e “anchilosi rachide lombare”, laddove l'anchilosi rappresenta, in tema di invalidità, un vero e proprio blocco o perdita totale e permanente di movimento di un'articolazione. Si tratta, con ogni evidenza, di codici tabellari richiamati impropriamente e del tutto avulsi dalle diagnosi riportate nella copiosa documentazione allegata in atti che il consulente tecnico d'ufficio ha attentamente e correttamente valutato non rilevando, sulla scorta dei rilievi funzionali di ciascuna patologia, alcun codice tabellare attribuibile, neppure per analogia.
Quanto alla patologia cardiaca la sostanziale differenza fra la I classe NY
(insufficienza cardiaca lieve) e la II classe NY (insufficienza cardiaca moderata) risiede nel fatto che la classificazione meno grave non comporta
Pag. 7 di 9 limitazione all'attività fisica dal momento che quest'ultima non causa stanchezza, palpitazioni, dispnea o angina diversamente dalla classificazione superiore che consente solo attività fisica leggera, altrimenti incorrendo chi ne è affetto nelle descritte problematiche. Orbene la diagnosi della visita cardiologica con ECG del 23 gennaio 2024 non appare utile nella valutazione del caso di cui si discute, stante i termini meramente ipotetici con i quali la diagnosi viene formulata mentre con riferimento al certificato del 12 dicembre 2019, peraltro non corredato da immagini ecocardiografiche come evidenziato dal CTU, non vengono descritti segni di scompenso di alcun tipo.
Pertanto la classificazione operata dal consulente di primo grado appare corretta, così come la valutazione complessiva di un'invalidità pari al 38%.
In sostanza non sussistono, a parere di questa Corte, margini di valutazione che rendano necessario o comunque auspicabile un approfondimento diagnostico dal momento che tutte le patologie da cui la è affetta sono state attentamente valutate, anche sotto il Pt_1
profilo funzionale, dal consulente tecnico, tenuto conto anche di tutta la certificazione presente in atti e di quella successivamente sottoposta al suo esame in sede peritale, rendendo esaustiva risposta alle osservazioni proposte dalla ricorrente.
Pertanto la sentenza di primo grado va confermata.
Quanto alle spese di lite va disposto l'esonero dell'appellante dal relativo pagamento, in presenza di regolare dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c..
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Patti n. 1002/2025 pubblicata in data 19 maggio
2025, nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) conferma la sentenza appellata;
b) esonera l'appellante dalle spese del presente grado.
Così deciso in esito alla camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
dr.ssa B. Catarsini
Pag. 9 di 9
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1 ) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere
3 ) dott. A. Santalucia Consigliere
in esito alla scadenza, alla data del 16 settembre 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 274/2025 r.g. proposta da:
, nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. T. Notaro - C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante, c.f. rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. C. Pulli - APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 1002/2025 pubblicata in data 19 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025 appellava la Parte_1
sentenza di cui in epigrafe con cui era stata rigettata la sua domanda volta al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, su domanda amministrativa del 7 aprile 2022, con suo esonero dalle spese di lite.
Censurava la pronuncia sostenendo che il Giudice del Lavoro aveva, a torto, condiviso le conclusioni peritali di primo grado, ritenute invero gravemente lacunose a causa della mancata valutazione di alcune importanti patologie, quale quella psichiatrica, nonché delle limitazioni funzionali conseguenti alle patologie di natura ortopedica e per avere sottostimato la patologia cardiologica. Insisteva, dunque, nelle originarie domande, con vittoria delle spese giudiziali.
L' si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, spese vinte. In CP_1
subordine evidenziava che, in caso di accoglimento, il diritto avrebbe potuto concedersi solo nel rispetto delle finestre mobili di riconoscimento della pensione, ossia trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti.
All'udienza odierna, svoltasi in modalità a trattazione scritta la causa veniva decisa pubblicazione telematica del dispositivo di questa sentenza in esito alle note depositate dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Pag. 2 di 9 La domanda oggetto di causa è di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ed alla conseguente liquidazione della prestazione, anche in relazione ai ratei già maturati. Hanno diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a partire dalla riforma Amato corretta poi dalla L. n.335/95), la contribuzione minima prevista (20 anni) e che abbiano cessato il rapporto lavorativo. Tuttavia, l'elevazione dell'età pensionabile non si applica, conservandosi la previgente età di anni 60 per gli uomini e 55 per le donne nel caso di soggetto invalido con grado di infermità non inferiore al 80% (ottanta per cento). Per l'anno 2000 erano sufficienti
19 anni di versamenti contributivi per andare in pensione, mentre dal
1.1.2001 (anno di presentazione della domanda amministrativa), il requisito contributivo è salito a 20 anni. Per l'ipotesi di invalido al 80%, invece, il requisito contributivo è ancora quello di 15 anni. L'art.6 della L. 23.4.1981
n.155 stabilisce la decorrenza della pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età o, qualora a tale data non risultino conseguiti i requisiti contributivi richiesti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i suddetti requisiti risultano perfezionati. Il decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 122/10 ha previsto che, a partire dal 2000 le pensioni di vecchiaia e di anzianità devono essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado ha escluso che in ragione delle patologie da cui è affetta venga Parte_1
raggiunto il grado invalidante del 80%, avendo il nominato consulente
Pag. 3 di 9 accertato un' invalidità complessiva pari ad appena il 38% per la seguente diagnosi “colangite biliare primitiva in compenso clinico;
spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale con limitazioni funzionali di lieve entità; cardiopatia ipertensiva in I classe NY;
astigmatismo ipermetropico in compenso;
disturbo ansioso”. Per ciascuna patologia riconosciuta ha correttamente individuato il codice di riferimento e la percentuale di invalidità riconoscibile nel caso di specie tenuto conto anche del grado di limitazione funzionale riscontrato per ciascuna affezione.
Avverso la bozza di peritale parte ricorrente aveva proposto osservazioni, di cui si dà ampiamente atto nell'elaborato tecnico che, in gran parte, vengono oggi riproposte quale motivo di gravame. In particolare si contestava:
-l'errata classificazione della cardiopatia ipertensiva che avrebbe dovuto essere individuata in II classe NY, alla luce delle visite cardiologiche con
ECG del 12 dicembre 2019 e del 23 gennaio 2024, con conseguente attribuzione del codice 6442 e con attribuzione percentuale compresa tra il
41 e il 50%;
-l'omessa attribuzione di alcun codice alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, che il consulente tecnico d'ufficio riteneva non valutabili ai fini dell'invalidità in quanto di lieve entità;
-la mancata personalizzazione del danno biologico ottenuto in riferimento alla c.d. capacità semispecifica.
Allegava, inoltre, ai rilievi, nuove certificazioni mediche e segnatamente: RX bacino e articolazioni sacroiliache;
esami di laboratorio;
visita medica
Pag. 4 di 9 presso specialista reumatologo.
Con riferimento alla nuova documentazione il consulente tecnico d'ufficio evidenziava, quanto alla diagnosi di sacroileite, che l'esame radiografico riporta una diagnosi clinica di sospetto, comunque meritevole di ulteriore accertamento mediante RMN e, inoltre, l'esame prodotto avrebbe dovuto essere descritto radiograficamente. Valutando gli esami di laboratorio prodotti rilevava un modico aumento dei risultati, a testimonianza di una lieve infiammazione. Anche con riferimento alla visita reumatologica ne evidenziava la natura di mera diagnosi di sospetto rilevando, altresì, come le alterazioni artrosiche presentassero minimi segni di flogosi articolare e limitazione funzionale non meglio specificata quanto al grado.
Al riguardo, invece, delle ulteriori censure mosse il CTU evidenziava come il certificato cardiologico del 23 gennaio 2024 si esprimeva in termini di mera compatibilità con una II classe funzionale NY riferendosi in esso come non potesse escludersi una pregressa necrosi del miocardio inferiore, necrosi - tuttavia spiega il CTU - di cui non vi è traccia nella documentazione cardiologica prodotta in atti, né all'atto dell'ecocolordopplergrafia cardiaca del 1 febbraio 2024 e neppure nel certificato del 12 dicembre 2019 che, descrivendo una situazione clinica con lievi alterazioni, non descrivevano segni di scompenso e l'esame del 2019 non fosse correlato da immagini ecocardiografiche.
Quanto all'apparato muscolo-scheletrico evidenziava come le alterazioni radiografiche avevano rivelato, alla visita clinica, limitazioni funzionali di lieve entità mentre la valutazione più recente ortopedica non descrive
Pag. 5 di 9 limitazioni funzionali di entità medio-grave.
Con il primo motivo di impugnazione la censura di nullità del Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, integralmente condivisa dal decidente, in quanto carente della parte valutativa degli elementi fondanti il relativo convincimento. La censura, peraltro prospettata in termini del tutto generici e sintetici, non può essere condivisa dal momento che il CTU, dopo aver correttamente visionato e valutato, oltre che riportato in perizia, tutta la certificazione sanitaria presente in atti, ed aver proceduto ad una attenta visita e valutazione oggettiva della periziata, ha esaurientemente motivato le ragioni che lo hanno indotto a formulare la propria diagnosi e la percentuale di invalidità attribuita sulla scorta sia della documentazione in atti che dei rilievi funzionali oggettivamente riscontrati in sede di visita peritale, motivando ampiamente le ragioni del proprio convincimento. In particolare il consulente ha riscontrato la sussistenza di “spondiloartrosi e gonartrosi” accertando, tuttavia, che le limitazioni funzionali fossero di lieve entità e dunque non valutabili ai fini dell'invalidità. In particolare, a seguito dell'esame obiettivo riscontrava all'apparato osteoarticolare
“modesta algia paravertebrale lombare e cervicale con limitazione funzionale di lieve entità. Lasegue negativo bilateralmente. Modesta algia alla regione mediale delle ginocchia;
lieve sintomatologia algica ai movimenti di flesso-estensione che comunque risultano completi, nulla da segnalare nei rimanenti distretti articolari”. Può ritenersi, esaminando tutta la certificazione riguardante detto apparato, che la valutazione in termini di funzionalità operata del consulente tecnico sia stata corretta dal momento che solo nell'esame ortopedico del 6 dicembre 2019 presso l'ASP di Messina
Pag. 6 di 9 si riscontrava una funzionalità limitata dei movimenti del rachide con difficoltà a piegarsi sulle ginocchia, valutazione che appare ben distante dall'anchilosi di ginocchio rettilinea invocata dall'appellante in riferimento al codice n. 7205 (e che, tuttavia, comportando invalidità percentuali disabile tra il 21 e il 30%, non consentirebbe comunque di arrivare al 80% richiesto ai fini del riconoscimento del diritto invocato).
Sulla scorta della certificazione medica attestante la presenza di “sclerosi delle limitanti intervertebrali con produzioni osteofitiche marginali da riferire a reperto di spondiloartrosi;
riduzione della lordosi fisiologica cervicale con discoartrosi tra C4 C5 e C5 C6; sclerosi del piatto tibiale e delle spine con marcata deformazione dei piatti tibiali e produzioni osteofitiche delle spine, da riferire a marcata reperto di gonartrosi bilaterale” invoca parte appellante l'attribuzione dei codici 7009 e 7010 corrispondenti alle patologie “anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato” e “anchilosi rachide lombare”, laddove l'anchilosi rappresenta, in tema di invalidità, un vero e proprio blocco o perdita totale e permanente di movimento di un'articolazione. Si tratta, con ogni evidenza, di codici tabellari richiamati impropriamente e del tutto avulsi dalle diagnosi riportate nella copiosa documentazione allegata in atti che il consulente tecnico d'ufficio ha attentamente e correttamente valutato non rilevando, sulla scorta dei rilievi funzionali di ciascuna patologia, alcun codice tabellare attribuibile, neppure per analogia.
Quanto alla patologia cardiaca la sostanziale differenza fra la I classe NY
(insufficienza cardiaca lieve) e la II classe NY (insufficienza cardiaca moderata) risiede nel fatto che la classificazione meno grave non comporta
Pag. 7 di 9 limitazione all'attività fisica dal momento che quest'ultima non causa stanchezza, palpitazioni, dispnea o angina diversamente dalla classificazione superiore che consente solo attività fisica leggera, altrimenti incorrendo chi ne è affetto nelle descritte problematiche. Orbene la diagnosi della visita cardiologica con ECG del 23 gennaio 2024 non appare utile nella valutazione del caso di cui si discute, stante i termini meramente ipotetici con i quali la diagnosi viene formulata mentre con riferimento al certificato del 12 dicembre 2019, peraltro non corredato da immagini ecocardiografiche come evidenziato dal CTU, non vengono descritti segni di scompenso di alcun tipo.
Pertanto la classificazione operata dal consulente di primo grado appare corretta, così come la valutazione complessiva di un'invalidità pari al 38%.
In sostanza non sussistono, a parere di questa Corte, margini di valutazione che rendano necessario o comunque auspicabile un approfondimento diagnostico dal momento che tutte le patologie da cui la è affetta sono state attentamente valutate, anche sotto il Pt_1
profilo funzionale, dal consulente tecnico, tenuto conto anche di tutta la certificazione presente in atti e di quella successivamente sottoposta al suo esame in sede peritale, rendendo esaustiva risposta alle osservazioni proposte dalla ricorrente.
Pertanto la sentenza di primo grado va confermata.
Quanto alle spese di lite va disposto l'esonero dell'appellante dal relativo pagamento, in presenza di regolare dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c..
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Patti n. 1002/2025 pubblicata in data 19 maggio
2025, nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) conferma la sentenza appellata;
b) esonera l'appellante dalle spese del presente grado.
Così deciso in esito alla camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
dr.ssa B. Catarsini
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