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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli – Sezione lavoro e Previdenza - in persona del giudice, dott.ssa
Gabriella Gagliardi, ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22189/2024 RG avente ad
OGGETTO: impugnativa licenziamento con domanda di reintegra
TRA cf. rappresentato e difeso dall' Avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Guarino, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Bologna n. 138, come da mandato in atti
RICORRENTE
E
persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso, giusta procura ad lites per Notar del 22 marzo 2024, Persona_1 repertorio n. 37875 , dagli avv. Nicola Di Ronza, Vincenzo Di Maio e Gianluca Tellone e con i medesimi domiciliato in Napoli, alla via Medina, n. 61
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Giudice del Lavoro di Napoli, l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
1) accertato e dichiarato che tra le parti sussiste un rapporto di lavoro di natura subordinata full- time con inquadramento come Funzionario- professionale, dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento per collocamento a riposo per assenza dei requisiti necessari;
2) per l'effetto, ordinare la reintegra del ricorrente nel suo posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento di tutte le retribuzioni di fatto maturate dal licenziamento per collocamento
a riposo del 01/07/2024 e sino all'effettiva reintegra, tenuto conto che l'ultima retribuzione globale di fatto a cui far riferimento ai fini dell'eventuale reintegra è quella indicata nell'ultima busta paga consegnata al lavoratore, pari ad € 6.173,08 lordi e/o in ogni caso nei limiti di legge di cui al
“decreto Madia” (d.lgs. n. 75/2017);
3) condannare la resistente in ogni caso al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
1 4) Vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione;
>
Ha dedotto a sostegno delle domande: di essere stato assunto dall'ente resistente in data
01/07/2006 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dal Comune di
Torre del Greco dove era dipendente amministrativo;
di avere lavorato con inquadramento full time, qualifica di Funzionario CCNL Comparto funzioni centrali, per lo svolgimento dei compiti di Energy Manager presso la Direzione Regionale della Campania annessa alla sede dell'ente, sita in Napoli alla Via Alcide de Gasperi;
di avere ricevuto, in data
30/04/2024, parere della Direzione Centrale risorse Umane, protocollo n.
5180.30/04/2024.0009847, relativo al proprio collocamento a riposo per raggiunti limiti CP_2 di età ordinamentale (65 anni) a decorrere dal 1.07.2024 (vedi doc n.2); che in seguito a tale parere, in data 09/05/2024 la Direzione Regionale Campania inviava nota n. protocollo
5180.09/05/2024.0010432 con la quale gli comunicava che il rapporto di lavoro sarebbe
CP_2 cessato a decorrere al 01/07/2024 per raggiunti limiti di età ordinamentale (vedi doc. n. 3); che egli, dunque, in data 06/06/2024 trasmetteva domanda di pensione di anzianità all'
CP_2 competente per territorio n. protocollo 5101.06/06/2024.0181209 (vedi doc. 4 in atti);
CP_2 che in data 13/06/2024, l'agenzia territorialmente competente (Torre Del Greco)
CP_2 comunicava che la domanda di pensione anticipata presentata da esso ricorrente era respinta con la seguente motivazione: “contributi settimanali insufficienti” (vedi doc n. 4); che in data 19/06/2024, tramite il proprio difensore, inoltrava all sede centrale di Roma
CP_2 nonché alla sede Regionale Campania, impugnativa di licenziamento con contestuale richiesta di revoca del provvedimento del 09/05/2024 di collocamento a riposo per raggiungimento di limiti di età; che con nota in data 26/06/2026 la Direzione Centrale
Risorse Umane confermava il collocamento a riposo, invitando il ricorrente a presentare domanda di pensione in regime di totalizzazione in modo da conteggiare il periodo di contribuzione estera (vedi doc. n. 6).
Ha esposto di essere in possesso di contribuzione estera maturata per il lavoro svolto in
Germania dal 07/08/1978 al 30/06/1980 ma di non avere presentato domanda di ricongiunzione di tali contributi a quelli versati sul territorio italiano, sottolineando di non essere obbligato a farlo. Quindi, richiamato l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, insieme con la circolare n. 2 del 2015 del
Ministro p.t. per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha affermato che egli, avendo raggiunto il limite ordinamentale di età senza conseguire il diritto alla pensione anticipata per insufficienza del requisito contributivo, aveva diritto a vedere prolungato il rapporto di lavoro, entro il limite anagrafico dei 67 anni, allo scopo di maturare gli ulteriori contributi utili al diritto alla pensione.
Ribadita, pertanto, l'illegittimità del provvedimento con il quale l aveva disposto il CP_2 collocamento a riposo nei propri confronti, e le conseguenze previste dal d.lgs. n. 75/2017, cd. Decreto Madia, ha concluso come in premessa riportato.
2 Si è costituito l' che ha affermato la correttezza del proprio comportamento CP_2 evidenziando che il ricorrente, avvalendosi, attraverso il meccanismo della totalizzazione, della contribuzione estera maturata per il lavoro svolto in Germania dal 07/08/1978 al
30/06/1980, poteva accedere, già al raggiungimento dei 65 anni di età, alla pensione anticipata, per effetto del regime ordinario (dei 42 anni e 10 mesi), oppure, anche con la cd.
"quota 103" (almeno 62 anni e 41 anni di contributi) senza alcuna penalizzazione a decorrere dall'1/12/2023 (art. 1, co. 283, L. n. 197/2022). Ha evidenziato, in particolare che l'art. 2, commi 4 e 5, del d.l. n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, ha chiarito che il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell'attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito “a qualsiasi titolo” i requisiti per il diritto a pensione. Ha, quindi, contestato la sussistenza, nel caso concreto, di un provvedimento di licenziamento, ricorrendo piuttosto una ipotesi di risoluzione imposta dalla legge;
altresì, la quantificazione della domanda risarcitoria, erroneamente determinata conglobando nella retribuzione globale di fatto anche emolumenti variabili legati alla performance del dipendente presente in servizio. Ha pertanto concluso per il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
****
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Come noto, la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è contenuta nell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, il comma 6 della menzionata norma disciplina i requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti.
Il comma 10 del citato articolo 24 disciplina, invece, l'accesso alla pensione anticipata che, in base alle norme vigenti, si consegue a prescindere dall'età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Tali requisiti, secondo quanto disposto dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, conv. in L. n. 26 del 28.03.2019 sono validi fino al 31.12.2026. Ad essi si applica una finestra mobile di mesi 3.
3 Va ricordato, inoltre che, ai sensi dell'art. 12 L. n. 70 del 1975, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, per i pubblici dipendenti in 65 anni (per le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 162, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, tale limite dal 1° gennaio 2025 deve intendersi elevato al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo).
In proposito, l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, prevede che: “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza.
Si riporta, in proposito, quanto emerge dal parere reso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica prot. DFP 0014638-P- 4.03.2021 (cfr. All.13 prod. ricorrente):
< Come anche riportato nella circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al paragrafo 2.3.1, in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge: “Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale (65 anni) o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia
(67 anni). In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).”
…In relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l'accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di
4 almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione.
Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:
-se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l'amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
-se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;
-infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.>
Nella fattispecie il ricorrente, al compimento dei 65 anni di età non aveva ancora maturato, avuto riguardo ai contributi versati sul territorio italiano, la contribuzione necessaria per accedere alla pensione ordinamentale, come emerge dal provvedimento di reiezione della relativa domanda adottato dall' di Torre del Greco il 13.06.2024 ( v. All. 4 in CP_3 atti).
Quanto ai contributi maturati all'estero, la scelta di avvalersi degli stessi in ricongiunzione alla contribuzione versata sul territorio italiano appare del tutto personale: infatti non si tratta di un meccanismo automatico azionabile dall'ente ma rimesso alla iniziativa dell'interessato quale suo diritto/facoltà, attraverso eventuale domanda di “totalizzazione”
( sul punto si veda il D. Legisl. N. 42/2006, prod. ric.).
Nel caso concreto, all'epoca del collocamento a riposo (luglio 2024), il ricorrente aveva maturato il requisito minimo contributivo, pari a 20 anni di contribuzione, ma non aveva ancora raggiunto l'età anagrafica dei 67 anni (che compirà il prossimo 22.09.2025); di contro, pur avendo raggiunto l'età ordinamentale dei 65 anni non aveva ancora maturato la contribuzione utile al diritto alla pensione anticipata (anni 42 mesi 10)
Erroneamente l' ha applicato la normativa in materia di pensione ordinamentale in CP_4 quanto la stessa fa riferimento all'ipotesi in cui il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile.
Per le ragioni di cui sopra il provvedimento di collocamento a riposo del ricorrente adottato dall' il 9.05.2024 n. protocollo 5180.09/05/2024.0010432, assimilabile ad CP_2 CP_2 atto di risoluzione unilaterale del rapporto, risulta illegittimo, mancando dei presupposti fondamentali per la sua adozione.
5 Quanto alle conseguenze della accertata violazione, si rammenta che il legislatore del 2017, con il D.lgs n. 75/17, intervenendo sull'art. 63 T.U. del pubblico impiego, non ha previsto un nuovo regime speciale di tutela contro i licenziamenti, disponendo, per quanto di interesse, che “… Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”
In applicazione della norma richiamata, l' va condannato alla reintegrazione del CP_2 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e, altresì, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, maturata dal giorno del licenziamento (1.07.2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In ordine alla quantificazione della domanda risarcitoria, reputa il giudicante che non possa condividersi l'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto come individuato in ricorso, sulla scorta della busta paga di marzo 2024 (6.1763,08 lordi mensili) poiché esso ingloba nel calcolo anche emolumenti (Compensi incentivanti, Incentivo progetti spec.) solo occasionali o eventuali, legati alla presenza in servizio ovvero corrisposti in relazione al livello di “performance individuale” raggiunto dal dipendente in servizio, non rientranti nella nozione di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR..
Dalla busta paga di giugno 2024 si evince, invece, che il trattamento economico mensile che può assurgere a retribuzione “globale di fatto”, cui va fatto riferimento per la quantificazione della indennità risarcitoria, è il seguente: stipendio tabellare: € 1958,49; differenziali ex art. 52 CCNL 19-21: € 192,02; indennità vacanza contrattuale: € 10,58; stipendio di anzianità: € 39,64; indennità di ente area funzionari: € 146,06; indennità per particolari compiti tecn. edil: € 300,00, totale pari a: € 2.646,79.
La convenuta va condannata al pagamento degli accessori, ex art. 429 c.p.c., sulle singole componenti del credito, dalla maturazione di ciascuna di essa, fino al soddisfo.
Entro tali limiti va accolta la domanda. Restano assorbite le ulteriori questioni controverse in causa.
Le spese seguono la soccombenza dell' liquidate come in dispositivo. L'accoglimento CP_2 parziale della domanda, con riferimento al ridotto ammontare della indennità risarcitoria, giustifica la compensazione delle spese nella misura di un quarto.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
-Dichiara l'illegittimità del provvedimento di collocamento a riposo adottato dall' nei CP_2 confronti di e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale Parte_1 CP_2 rapp.te p.t., a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.646,79, mensili, dal licenziamento (1.07.2024) fino all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge, con rivalutazione ed interessi legali sulle singole poste creditorie, come in parte motiva;
- condanna l' al pagamento di tre quarti delle spese di lite, tre quarti che liquida in CP_2 euro 3600,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, spese per contributo unificato e oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuele Guarino;
compensa tra le parti il residuo quarto delle spese.
Napoli, così deciso in data 27.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli – Sezione lavoro e Previdenza - in persona del giudice, dott.ssa
Gabriella Gagliardi, ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22189/2024 RG avente ad
OGGETTO: impugnativa licenziamento con domanda di reintegra
TRA cf. rappresentato e difeso dall' Avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Guarino, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Bologna n. 138, come da mandato in atti
RICORRENTE
E
persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso, giusta procura ad lites per Notar del 22 marzo 2024, Persona_1 repertorio n. 37875 , dagli avv. Nicola Di Ronza, Vincenzo Di Maio e Gianluca Tellone e con i medesimi domiciliato in Napoli, alla via Medina, n. 61
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Giudice del Lavoro di Napoli, l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
1) accertato e dichiarato che tra le parti sussiste un rapporto di lavoro di natura subordinata full- time con inquadramento come Funzionario- professionale, dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento per collocamento a riposo per assenza dei requisiti necessari;
2) per l'effetto, ordinare la reintegra del ricorrente nel suo posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento di tutte le retribuzioni di fatto maturate dal licenziamento per collocamento
a riposo del 01/07/2024 e sino all'effettiva reintegra, tenuto conto che l'ultima retribuzione globale di fatto a cui far riferimento ai fini dell'eventuale reintegra è quella indicata nell'ultima busta paga consegnata al lavoratore, pari ad € 6.173,08 lordi e/o in ogni caso nei limiti di legge di cui al
“decreto Madia” (d.lgs. n. 75/2017);
3) condannare la resistente in ogni caso al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
1 4) Vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione;
>
Ha dedotto a sostegno delle domande: di essere stato assunto dall'ente resistente in data
01/07/2006 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dal Comune di
Torre del Greco dove era dipendente amministrativo;
di avere lavorato con inquadramento full time, qualifica di Funzionario CCNL Comparto funzioni centrali, per lo svolgimento dei compiti di Energy Manager presso la Direzione Regionale della Campania annessa alla sede dell'ente, sita in Napoli alla Via Alcide de Gasperi;
di avere ricevuto, in data
30/04/2024, parere della Direzione Centrale risorse Umane, protocollo n.
5180.30/04/2024.0009847, relativo al proprio collocamento a riposo per raggiunti limiti CP_2 di età ordinamentale (65 anni) a decorrere dal 1.07.2024 (vedi doc n.2); che in seguito a tale parere, in data 09/05/2024 la Direzione Regionale Campania inviava nota n. protocollo
5180.09/05/2024.0010432 con la quale gli comunicava che il rapporto di lavoro sarebbe
CP_2 cessato a decorrere al 01/07/2024 per raggiunti limiti di età ordinamentale (vedi doc. n. 3); che egli, dunque, in data 06/06/2024 trasmetteva domanda di pensione di anzianità all'
CP_2 competente per territorio n. protocollo 5101.06/06/2024.0181209 (vedi doc. 4 in atti);
CP_2 che in data 13/06/2024, l'agenzia territorialmente competente (Torre Del Greco)
CP_2 comunicava che la domanda di pensione anticipata presentata da esso ricorrente era respinta con la seguente motivazione: “contributi settimanali insufficienti” (vedi doc n. 4); che in data 19/06/2024, tramite il proprio difensore, inoltrava all sede centrale di Roma
CP_2 nonché alla sede Regionale Campania, impugnativa di licenziamento con contestuale richiesta di revoca del provvedimento del 09/05/2024 di collocamento a riposo per raggiungimento di limiti di età; che con nota in data 26/06/2026 la Direzione Centrale
Risorse Umane confermava il collocamento a riposo, invitando il ricorrente a presentare domanda di pensione in regime di totalizzazione in modo da conteggiare il periodo di contribuzione estera (vedi doc. n. 6).
Ha esposto di essere in possesso di contribuzione estera maturata per il lavoro svolto in
Germania dal 07/08/1978 al 30/06/1980 ma di non avere presentato domanda di ricongiunzione di tali contributi a quelli versati sul territorio italiano, sottolineando di non essere obbligato a farlo. Quindi, richiamato l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, insieme con la circolare n. 2 del 2015 del
Ministro p.t. per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha affermato che egli, avendo raggiunto il limite ordinamentale di età senza conseguire il diritto alla pensione anticipata per insufficienza del requisito contributivo, aveva diritto a vedere prolungato il rapporto di lavoro, entro il limite anagrafico dei 67 anni, allo scopo di maturare gli ulteriori contributi utili al diritto alla pensione.
Ribadita, pertanto, l'illegittimità del provvedimento con il quale l aveva disposto il CP_2 collocamento a riposo nei propri confronti, e le conseguenze previste dal d.lgs. n. 75/2017, cd. Decreto Madia, ha concluso come in premessa riportato.
2 Si è costituito l' che ha affermato la correttezza del proprio comportamento CP_2 evidenziando che il ricorrente, avvalendosi, attraverso il meccanismo della totalizzazione, della contribuzione estera maturata per il lavoro svolto in Germania dal 07/08/1978 al
30/06/1980, poteva accedere, già al raggiungimento dei 65 anni di età, alla pensione anticipata, per effetto del regime ordinario (dei 42 anni e 10 mesi), oppure, anche con la cd.
"quota 103" (almeno 62 anni e 41 anni di contributi) senza alcuna penalizzazione a decorrere dall'1/12/2023 (art. 1, co. 283, L. n. 197/2022). Ha evidenziato, in particolare che l'art. 2, commi 4 e 5, del d.l. n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, ha chiarito che il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell'attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito “a qualsiasi titolo” i requisiti per il diritto a pensione. Ha, quindi, contestato la sussistenza, nel caso concreto, di un provvedimento di licenziamento, ricorrendo piuttosto una ipotesi di risoluzione imposta dalla legge;
altresì, la quantificazione della domanda risarcitoria, erroneamente determinata conglobando nella retribuzione globale di fatto anche emolumenti variabili legati alla performance del dipendente presente in servizio. Ha pertanto concluso per il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Come noto, la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è contenuta nell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, il comma 6 della menzionata norma disciplina i requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti.
Il comma 10 del citato articolo 24 disciplina, invece, l'accesso alla pensione anticipata che, in base alle norme vigenti, si consegue a prescindere dall'età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Tali requisiti, secondo quanto disposto dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, conv. in L. n. 26 del 28.03.2019 sono validi fino al 31.12.2026. Ad essi si applica una finestra mobile di mesi 3.
3 Va ricordato, inoltre che, ai sensi dell'art. 12 L. n. 70 del 1975, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, per i pubblici dipendenti in 65 anni (per le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 162, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, tale limite dal 1° gennaio 2025 deve intendersi elevato al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo).
In proposito, l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, prevede che: “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza.
Si riporta, in proposito, quanto emerge dal parere reso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica prot. DFP 0014638-P- 4.03.2021 (cfr. All.13 prod. ricorrente):
< Come anche riportato nella circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al paragrafo 2.3.1, in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge: “Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale (65 anni) o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia
(67 anni). In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).”
…In relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l'accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di
4 almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione.
Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:
-se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l'amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
-se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;
-infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.>
Nella fattispecie il ricorrente, al compimento dei 65 anni di età non aveva ancora maturato, avuto riguardo ai contributi versati sul territorio italiano, la contribuzione necessaria per accedere alla pensione ordinamentale, come emerge dal provvedimento di reiezione della relativa domanda adottato dall' di Torre del Greco il 13.06.2024 ( v. All. 4 in CP_3 atti).
Quanto ai contributi maturati all'estero, la scelta di avvalersi degli stessi in ricongiunzione alla contribuzione versata sul territorio italiano appare del tutto personale: infatti non si tratta di un meccanismo automatico azionabile dall'ente ma rimesso alla iniziativa dell'interessato quale suo diritto/facoltà, attraverso eventuale domanda di “totalizzazione”
( sul punto si veda il D. Legisl. N. 42/2006, prod. ric.).
Nel caso concreto, all'epoca del collocamento a riposo (luglio 2024), il ricorrente aveva maturato il requisito minimo contributivo, pari a 20 anni di contribuzione, ma non aveva ancora raggiunto l'età anagrafica dei 67 anni (che compirà il prossimo 22.09.2025); di contro, pur avendo raggiunto l'età ordinamentale dei 65 anni non aveva ancora maturato la contribuzione utile al diritto alla pensione anticipata (anni 42 mesi 10)
Erroneamente l' ha applicato la normativa in materia di pensione ordinamentale in CP_4 quanto la stessa fa riferimento all'ipotesi in cui il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile.
Per le ragioni di cui sopra il provvedimento di collocamento a riposo del ricorrente adottato dall' il 9.05.2024 n. protocollo 5180.09/05/2024.0010432, assimilabile ad CP_2 CP_2 atto di risoluzione unilaterale del rapporto, risulta illegittimo, mancando dei presupposti fondamentali per la sua adozione.
5 Quanto alle conseguenze della accertata violazione, si rammenta che il legislatore del 2017, con il D.lgs n. 75/17, intervenendo sull'art. 63 T.U. del pubblico impiego, non ha previsto un nuovo regime speciale di tutela contro i licenziamenti, disponendo, per quanto di interesse, che “… Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”
In applicazione della norma richiamata, l' va condannato alla reintegrazione del CP_2 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e, altresì, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, maturata dal giorno del licenziamento (1.07.2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In ordine alla quantificazione della domanda risarcitoria, reputa il giudicante che non possa condividersi l'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto come individuato in ricorso, sulla scorta della busta paga di marzo 2024 (6.1763,08 lordi mensili) poiché esso ingloba nel calcolo anche emolumenti (Compensi incentivanti, Incentivo progetti spec.) solo occasionali o eventuali, legati alla presenza in servizio ovvero corrisposti in relazione al livello di “performance individuale” raggiunto dal dipendente in servizio, non rientranti nella nozione di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR..
Dalla busta paga di giugno 2024 si evince, invece, che il trattamento economico mensile che può assurgere a retribuzione “globale di fatto”, cui va fatto riferimento per la quantificazione della indennità risarcitoria, è il seguente: stipendio tabellare: € 1958,49; differenziali ex art. 52 CCNL 19-21: € 192,02; indennità vacanza contrattuale: € 10,58; stipendio di anzianità: € 39,64; indennità di ente area funzionari: € 146,06; indennità per particolari compiti tecn. edil: € 300,00, totale pari a: € 2.646,79.
La convenuta va condannata al pagamento degli accessori, ex art. 429 c.p.c., sulle singole componenti del credito, dalla maturazione di ciascuna di essa, fino al soddisfo.
Entro tali limiti va accolta la domanda. Restano assorbite le ulteriori questioni controverse in causa.
Le spese seguono la soccombenza dell' liquidate come in dispositivo. L'accoglimento CP_2 parziale della domanda, con riferimento al ridotto ammontare della indennità risarcitoria, giustifica la compensazione delle spese nella misura di un quarto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
-Dichiara l'illegittimità del provvedimento di collocamento a riposo adottato dall' nei CP_2 confronti di e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale Parte_1 CP_2 rapp.te p.t., a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.646,79, mensili, dal licenziamento (1.07.2024) fino all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge, con rivalutazione ed interessi legali sulle singole poste creditorie, come in parte motiva;
- condanna l' al pagamento di tre quarti delle spese di lite, tre quarti che liquida in CP_2 euro 3600,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, spese per contributo unificato e oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuele Guarino;
compensa tra le parti il residuo quarto delle spese.
Napoli, così deciso in data 27.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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