Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 658/2021 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. DALL'AGLIO GIULIA del Foro di Reggio Emilia
RICORRENTE
Contro
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. DI MARZO MARIANNA del Foro di Novara
RESISTENTE
Contro
( p.Iva ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Daverio, dall'Avv. Salvatore Florio, dall'Avv.
Antonella Lo Sinno del Foro di Milano e dall'Avv. Rita Garlassi del Foro di Reggio
Emili
e contro
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 5
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “A) - accertata e dichiarata l'esistenza di un contratto d'appalto tra la società e la società - accertato e Controparte_1 Controparte_2 dichiarato che il ricorrente assunto da con contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo pieno ed indeterminato, per l'intero periodo di causa
(01/01/2017- 08/02/2021), ha svolto mansioni di organizzazione del flusso di consegne ai clienti, gestione e programmazione dei mezzi, gestione e reclutamento dei lavoratori ovvero di capo reparto/capo ufficio distaccato presso i locali della
Committente in Reggio Emilia, tutte riconducibili al livello II Controparte_2 del CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizione”;- accertato il mancato pagamento degli emolumenti relativi al mese di gennaio 2021 e delle competenze terminative di fine rapporto per ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati e non goduti;
- per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore del ricorrente, per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva di Euro € 80.553,90 al lordo fiscale e previdenziale, a titolo di differenze retributive, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
- condannare in via solidale, ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, la società
Committente al pagamento di € 80.553,90 al lordo fiscale e Controparte_2 previdenziale per le ragioni indicate in ricorso;
B) accertata e dichiarata la sussistenza di una giusta causa di dimissioni ex art. 2119
c.c., condannare al pagamento a favore del ricorrente Controparte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € a € 4.535,90 al lordo delle ritenute fiscali ex art. 17 T.U.I.R. o nella somma diversa meglio vista di giustizia;
In ogni caso, condannare le convenute, per quanto di loro competenza, alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre tributi e contributi di legge e pagina 2 di 5 distrazione delle stesse ex art 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente affermava in fatto di aver diritto a percepire l'indennità di preavviso, ad un inquadramento superiore nel periodo
01/01/2017- 08/02/2021, alle indennità ed ai premi ad personam concessi ed unilateralmente revocati, al pagamento del lavoro straordinario prestato ed assumeva la responsabilità solidale della Committente Controparte_2 ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
2.Ritualmente costituitasi in giudizio con domanda riconvenzionale, Parte_2
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, ritenendolo infondato
[...] in fatto e in diritto e, comunque, non provato, e precisando le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis così giudicare NEL MERITO, in principalità: a) respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla presente memoria;
b) in subordine;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, si chiede di provvedere alla decurtazione, dagli importi ritenuti dovuti al Sig.
, della somma di € 22.392,37, ovvero di quell'altra maggiore o minore che Parte_1 dovesse risultare in corso di causa, corrisposta nel corso del rapporto lavorativo a titolo di differenze di livello dal 4° al 3S, IFS, trasferta, buoni pasto;
c) sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, si chiede di provvedere all'ulteriore decurtazione, dagli importi ritenuti dovuti al Sig. Depreziato, dell'importo di € 3.330,06, sostenuto dalla convenuta a titolo di riparazione dei furgoni come da documentazione in atti (ed in particolare del doc 6), ovvero, in ogni caso dedotte quelle altre maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa. Alla luce della domanda riconvenzionale proposta, si richiede - ai sensi dell'art. 418 c.p.c. - la fissazione dell'udienza di discussione in data successiva a quella stabilita nel decreto steso in calce al ricorso introduttivo;
si fa pertanto istanza di nuova udienza entro i termini stabiliti dall'art. 418 commi 2, 3 e 4 c.p.c..
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio…”
3. Si costituiva anche precisando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di
Giudice del Lavoro voglia: I) Preliminarmente autorizzare, previa fissazione di nuova pagina 3 di 5 udienza, la chiamata in causa di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore ai fini della conclusione sub 2; II) Indi accogliere le seguenti CONCLUSIONI A) In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o nullità dell'avversario ricorso per i motivi indicati nella presente memoria e rigettare l'avversario ricorso;
B) In via principale: Rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte Sig.
contro
Parte_1 [...] in quanto improcedibile, nullo e comunque inammissibile, e Controparte_2 comunque infondato, per tutti i motivi indicati nella presente memoria. C) In via subordinata:
3. Nel denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate dal ricorso, accogliere la seguente domanda verso in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore: “Dichiarare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, tenuta, in base agli accordi intercorsi e/o in regresso a risarcire e manlevare e tenere indenne e rifondere Controparte_2 da ogni domanda contro di essa proposta dal ricorrente e da ogni conseguenza
[...] pregiudizievole per cui è causa, condannando in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate protempore a tutti i pagamenti denegatamente dovuti, a qualsiasi titolo, all'esito del presente giudizio (differenze retributive, accessori, spese, interessi, oneri di spese legali, ecc. …) provvedendo direttamente a tutti i pagamenti e gli esborsi del caso…”
4. Si costituiva l' formulando le seguenti conclusioni: “In caso di riconoscimento CP_4 in sede giudiziaria delle rivendicate differenze retributive condannare Controparte_1 in solido con nell'ambito della prescrizione quinquennale, al
[...] Controparte_2 versamento a favore dell' dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per CP_4 legge oltre le somme aggiuntive previste dall'art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”;
5. All'odierna udienza il ricorrente e le società hanno raggiunto un accordo conciliativo
6. L' a seguito dell'accordo raggiunto dalle altre parti, ha dichiarato che sulla CP_4 domanda di regolarizzazione contributiva è cessata la materia del contendere.
Anche gli altri procuratori hanno dato atto della cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 5 7. Con la presente sentenza parziale viene definita unicamente la domanda di regolarizzazione contributiva .
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
8.Le spese vanno compensate stante l'intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via parziale sulla domanda di regolarizzazione contributiva nella causa n. 658 / 2021 :
1)Dichiara cessata la materia del contendere
2)Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso il 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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