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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti ANTONELLO PIANA Parte_1 C.F._1
e MANUELA LADU ATTRICE contro
col patrocinio dell'avv. ANDREA RESCIGNO Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: mutuo – ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “CONCLUSIONI A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni Bancarie, Finanziarie, accessorie o di intermediazione o rete distributiva, o comunque denominate, e la polizza assicurativa rischio impiego, quali costi illegittimamente imputati a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà Parte_1 delle clausole ex art. 33 e 34 nonché art 33, lett. c ed n, ed ulteriori del CdC o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore ex art. 125 novies TUB, e per ingiustificato arricchimento, per mancanza di uno degli elementi essenziali, della causa, della volontà e dell'oggetto (indeterminato e indeterminabile) e per l'effetto condannare eventualmente anche solo a titolo di risarcimento del danno previo CP_1 accertamento dell'illecito, alla restituzione della somma omnia di € 5.873 (4972 di capitale e 901 di interessi) o veriore accertanda, ed € 408 per spese di mediazione, al netto di quanto eventualmente già rimborsato espressamente a titolo delle commissioni contestate oltre gli interessi richiesti e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito, con rinuncia alle eventuali somme eccedenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche per la fase di mediazione obbligatoria, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
PER PARTE CONVENUTA: “Nel merito – in via principale - rigettare le domande proposte in via principale e subordinata dall'Attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi incluse le istanze istruttorie. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze pagina 1 di 5 professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6 febbraio 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento di commissioni che assumeva ingiustamente CP_1 corrisposte alla convenuta, in adempimento di un contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento.
Assumeva di aver stipulato nel 2009 con (ora un prestito in forza del quale la CP_1 Controparte_1 mutuataria si era impegnata a restituire la somma di complessivi € 52.800 in 120 rate di € 550 ciascuna, con erogazione di un importo netto di € 37799,00. Aggiungeva che il Taeg effettivo del contratto era pari al 13,07 %, ben superiore a quello indicato nella scrittura, e che le erano state addebitate commissioni e spese per ben € 6879,00.
Assumeva quindi che lo squilibrio economico, rivelato anche dalla vistosa differenza fra TAN e TAEG determinasse anche un significativo squilibrio giuridico fra le rispettive prestazioni, in danno della consumatrice, dando luogo all'applicazione dell'art. 33, Codice del Consumo e al rilievo di evidente vessatorietà delle clausole, rilevando come non fossero giustificabili i costi sostenuti per le commissioni finanziarie e accessorie, non corrispondenti a prestazioni effettivamente rese al consumatore e pertanto prive di causa contrattuale concreta.
Sosteneva, inoltre, la vessatorietà ex art. 36 lett. c) e lett. n), CdC, della previsione inerente alle spese per gli intermediari, agenti o mediatori, determinante un effetto “sorpresa” ritenuto illegittimo dal codice del consumo, e una opacità di condizioni che non consentono al consumatore neanche di individuare i differenti soggetti e i vari ruoli assunti nell'operazione. Deduceva la nullità per vessatorietà delle commissioni previste a favore di intermediari, senza la determinazione immediata del loro compenso, con rinvio della quantificazione solo al momento della stipula del contratto di finanziamento.
Sosteneva inoltre che difettava la necessaria stipulazione di un separato contratto col soggetto terzo indicato quale agente, mediatore o intermediario del credito, dovendo essere sottoposta all'attenzione del consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis e novies, TUB, una scrittura distinta rispetto al finanziamento principale, similmente a quanto previsto in relazione alle polizze assicurative.
Lamentava, ancora, come la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi effettivi posti a carico del consumatore compromettesse la stessa validità del consenso prestato, non formatosi in modo consapevole e pertanto non valido, con conseguente nullità del contratto o quantomeno della clausola inerente alla spesa per commissione di intermediazione.
Deduceva, infine, la nullità ex art. 33 CdC della clausola che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa per il rischio impiego, dato che l'art. 5 del contratto attribuiva il diritto di rivalsa alla compagnia in caso di verificazione del rischio, con la conseguenza che il consumatore non traeva alcun beneficio dalla garanzia impostagli, a vantaggio esclusivo della mutuante, con conseguente vessatorietà della previsione del contratto di finanziamento che ne imputava il costo alla mutuataria.
pagina 2 di 5 In ragione della mancanza di adeguate informazioni al consumatore, dell'indebita attribuzione di costi a suo carico e della violazione dei doveri precontrattuali a carico della mutuante, ne chiedeva anche la condanna al risarcimento del danno cagionatole. Assumeva infine l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, dato che questi erano stati calcolati anche sulle commissioni, ingiustamente addebitate e non dovute, al pari degli interessi illegittimamente computati. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva la convenuta e contestava la domanda, eccependone la totale infondatezza. Premetteva come il Taeg contrattuale fosse correttamente indicato in contratto, sulla base della disciplina allora vigente che prevedeva l'esclusione dal computo della spesa per polizze assicurative obbligatorie per legge, quali erano quelle stipulate a garanzia dell'adempimento dei prestiti con cessione del quinto e sosteneva come tutte le commissioni addebitate alla mutuataria fossero giustificate dai costi sostenuti dalla mutuante in relazione a ciascuna voce, peraltro specificamente illustrata nel contratto di finanziamento. Precisava che il prestito con delegazione di pagamento era stato stipulato dall'attrice il 7 giugno 2009 con una società mandataria di , erogatrice del CP_1 finanziamento che si avvaleva, nel proprio interesse, dell'attività dell'agente ed era tenuta a remunerarla, non trovando peraltro applicazione l'art. 125 novies del TUB, non ancora in vigore all'epoca di conclusione del contratto in oggetto. Contestava anche l'allegata applicazione di interessi anatocistici e la domanda risarcitoria, ribadendo come tutti i costi sostenuti e addebitati alla cliente fossero chiaramente illustrati e indicati nel contratto e legittimamente posti a suo carico, essendo la mutuataria in grado di valutare appieno, stante la trasparenza degli oneri previsti, la convenienza del prestito. Concludeva per il rigetto della domanda, come riportato in epigrafe. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 28 novembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** La domanda attrice non può trovare accoglimento. Deve premettersi che in ordine alla mancanza di giustificazione causale delle commissioni addebitate alla mutuataria il rilievo è formulato in modo generico da parte attrice che sostiene non siano dovute o siano caratterizzate da vessatorietà perché determinanti uno squilibrio giuridico in suo danno e, a fronte delle specifiche difese formulate dalla convenuta al riguardo, non propone alcuna contraria argomentazione. Inoltre, le argomentazioni dell'attrice sono tutte fondate sulla violazione dei principi dettati dalla normativa a tutela del consumatore, dato che i suoi assunti muovono dal rilievo della abusività o vessatorietà delle clausole e comunque dalla mancata osservanza dei principi di cui agli artt. 124 e 125 novies del TUB, normativa peraltro introdotta dal D. L.vo n.141/2010, non ancora entrato in vigore all'epoca di stipulazione del contratto, risalente al 7 giugno 2009, quindi concluso in data anteriore. Si tratta, prima ancora, di contratto non assoggettabile alla disciplina del credito ai consumatori dettata dagli artt. 121 e ss. del TUB, dato che l'importo del finanziamento supera ampiamente quello di 30.000 euro, vigente all'epoca di stipulazione del prestito oltre il quale ai sensi dell'art. 121, co. 4°, del TUB vigente all'epoca della sua stipulazione, non trovano applicazione le disposizioni in materia consumeristica. pagina 3 di 5 Per completezza, deve anche osservarsi come il ruolo di sia Parte_2 chiaramente esplicitato nel contratto di finanziamento allegato, laddove, sin dalla prima pagina dell'atto è chiarito che il prestito viene stipulato (non direttamente con , ma) con detta società quale CP_1 agente e mandataria di , tant'è che il prestito viene sottoscritto dall'incaricato di in tale CP_1 Pt_2 sua qualità. Le commissioni sopra richiamate rappresentano dunque il costo, chiaramente indicato nell'ammontare e nella causale, che il mutuante corrisponde per la remunerazione (provvigione) dovuta alla sua procuratrice e che viene addebitato al mutuatario. Sotto tale profilo non pare vi siano violazioni dei criteri di proporzione e trasparenza delle clausole essendo adeguatamente indicati gli elementi contrattuali che individuano le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto, che appaiono individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali. La scrittura contrattuale indica infatti la causale delle commissioni addebitate alla mutuataria e riportate alle lettere C e D del modulo, precisando che esse si riferiscono all'istruttoria della pratica, alla deliberazione e successiva amministrazione per l'intera durata dell'ammortamento e alle commissioni dovute per l'intervento degli agenti in attività finanziaria cui la cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi. Agenti che, come già rilevato, operano per conto dell'intermediario del credito, nella specie
, sono dalla stessa retribuiti perché facenti parte della sua rete distributiva e hanno un costo che CP_1 viene addebitato alla mutuataria/cedente, come pure illustrato nel modulo sottoscritto. Quanto all'assicurazione e ai relativi costi, sebbene nei contratti con delegazione di pagamento la sua stipulazione non sia propriamente obbligatoria per legge, come previsto per le cessioni del quinto dall'art. 54, co. I, D.P.R. n. 180/1950, il relativo obbligo a carico della cedente-mutuataria è espressamente e chiaramente indicato al punto sub 5 del contratto che ne contempla caratteristiche e funzioni, ponendo i relativi costi a carico dello stipulante. La previsione della surroga dell'assicuratore nei diritti spettanti alla cessionaria non può reputarsi illegittima, dato che il pagamento non libera il cedente dall'obbligo di pagare i ratei del prestito fino all'estinzione. Né appare illegittimo l'addebito al mutuatario dei costi della polizza, chiaramente indicati nel contratto, risultando detti costi giustificati e dovuti dalla mutuataria per quanto sin qui osservato. Peraltro, l'attrice non documenta né il contratto di finanziamento (prodotto dalla convenuta) né quello di assicurazione, mai versato in atti. L'eventuale, dedotta, erronea indicazione del TAEG, inteso quale indicatore del costo complessivo del prestito, non rileva ai fini dell'applicazione del tasso inferiore previsto quale conseguenza della nullità di cui all'art. 125 bis, co. 6° e 7° del TUB, trattandosi di contratto stipulato anteriormente alla riforma introdotta dal D.Lgs n.141 del 2010 e ribadendosi che nella specie non trova comunque applicazione la disciplina del credito al consumo, per quanto rilevato sull'ammontare del mutuo. Il rilievo inerente al computo di interessi anatocistici è estremamente generico e sul punto, peraltro, parte attrice non formula conclusioni. Essendo i motivi della decisione fondati essenzialmente sul rilievo officioso dell'inapplicabilità della normativa a tutela della mutuataria consumatrice prevista dal TUB, deve ritenersi giustificata la compensazione per la metà delle spese di lite che, liquidate per l'intero come in dispositivo, sono poste per la metà residua a carico dell'attrice, soccombente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda e condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta della metà delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 3000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge e compensate fra le parti per la metà residua. Sassari, 18 giugno 2025 Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti ANTONELLO PIANA Parte_1 C.F._1
e MANUELA LADU ATTRICE contro
col patrocinio dell'avv. ANDREA RESCIGNO Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: mutuo – ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “CONCLUSIONI A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni Bancarie, Finanziarie, accessorie o di intermediazione o rete distributiva, o comunque denominate, e la polizza assicurativa rischio impiego, quali costi illegittimamente imputati a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà Parte_1 delle clausole ex art. 33 e 34 nonché art 33, lett. c ed n, ed ulteriori del CdC o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore ex art. 125 novies TUB, e per ingiustificato arricchimento, per mancanza di uno degli elementi essenziali, della causa, della volontà e dell'oggetto (indeterminato e indeterminabile) e per l'effetto condannare eventualmente anche solo a titolo di risarcimento del danno previo CP_1 accertamento dell'illecito, alla restituzione della somma omnia di € 5.873 (4972 di capitale e 901 di interessi) o veriore accertanda, ed € 408 per spese di mediazione, al netto di quanto eventualmente già rimborsato espressamente a titolo delle commissioni contestate oltre gli interessi richiesti e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito, con rinuncia alle eventuali somme eccedenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche per la fase di mediazione obbligatoria, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
PER PARTE CONVENUTA: “Nel merito – in via principale - rigettare le domande proposte in via principale e subordinata dall'Attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi incluse le istanze istruttorie. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze pagina 1 di 5 professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6 febbraio 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento di commissioni che assumeva ingiustamente CP_1 corrisposte alla convenuta, in adempimento di un contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento.
Assumeva di aver stipulato nel 2009 con (ora un prestito in forza del quale la CP_1 Controparte_1 mutuataria si era impegnata a restituire la somma di complessivi € 52.800 in 120 rate di € 550 ciascuna, con erogazione di un importo netto di € 37799,00. Aggiungeva che il Taeg effettivo del contratto era pari al 13,07 %, ben superiore a quello indicato nella scrittura, e che le erano state addebitate commissioni e spese per ben € 6879,00.
Assumeva quindi che lo squilibrio economico, rivelato anche dalla vistosa differenza fra TAN e TAEG determinasse anche un significativo squilibrio giuridico fra le rispettive prestazioni, in danno della consumatrice, dando luogo all'applicazione dell'art. 33, Codice del Consumo e al rilievo di evidente vessatorietà delle clausole, rilevando come non fossero giustificabili i costi sostenuti per le commissioni finanziarie e accessorie, non corrispondenti a prestazioni effettivamente rese al consumatore e pertanto prive di causa contrattuale concreta.
Sosteneva, inoltre, la vessatorietà ex art. 36 lett. c) e lett. n), CdC, della previsione inerente alle spese per gli intermediari, agenti o mediatori, determinante un effetto “sorpresa” ritenuto illegittimo dal codice del consumo, e una opacità di condizioni che non consentono al consumatore neanche di individuare i differenti soggetti e i vari ruoli assunti nell'operazione. Deduceva la nullità per vessatorietà delle commissioni previste a favore di intermediari, senza la determinazione immediata del loro compenso, con rinvio della quantificazione solo al momento della stipula del contratto di finanziamento.
Sosteneva inoltre che difettava la necessaria stipulazione di un separato contratto col soggetto terzo indicato quale agente, mediatore o intermediario del credito, dovendo essere sottoposta all'attenzione del consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis e novies, TUB, una scrittura distinta rispetto al finanziamento principale, similmente a quanto previsto in relazione alle polizze assicurative.
Lamentava, ancora, come la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi effettivi posti a carico del consumatore compromettesse la stessa validità del consenso prestato, non formatosi in modo consapevole e pertanto non valido, con conseguente nullità del contratto o quantomeno della clausola inerente alla spesa per commissione di intermediazione.
Deduceva, infine, la nullità ex art. 33 CdC della clausola che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa per il rischio impiego, dato che l'art. 5 del contratto attribuiva il diritto di rivalsa alla compagnia in caso di verificazione del rischio, con la conseguenza che il consumatore non traeva alcun beneficio dalla garanzia impostagli, a vantaggio esclusivo della mutuante, con conseguente vessatorietà della previsione del contratto di finanziamento che ne imputava il costo alla mutuataria.
pagina 2 di 5 In ragione della mancanza di adeguate informazioni al consumatore, dell'indebita attribuzione di costi a suo carico e della violazione dei doveri precontrattuali a carico della mutuante, ne chiedeva anche la condanna al risarcimento del danno cagionatole. Assumeva infine l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, dato che questi erano stati calcolati anche sulle commissioni, ingiustamente addebitate e non dovute, al pari degli interessi illegittimamente computati. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva la convenuta e contestava la domanda, eccependone la totale infondatezza. Premetteva come il Taeg contrattuale fosse correttamente indicato in contratto, sulla base della disciplina allora vigente che prevedeva l'esclusione dal computo della spesa per polizze assicurative obbligatorie per legge, quali erano quelle stipulate a garanzia dell'adempimento dei prestiti con cessione del quinto e sosteneva come tutte le commissioni addebitate alla mutuataria fossero giustificate dai costi sostenuti dalla mutuante in relazione a ciascuna voce, peraltro specificamente illustrata nel contratto di finanziamento. Precisava che il prestito con delegazione di pagamento era stato stipulato dall'attrice il 7 giugno 2009 con una società mandataria di , erogatrice del CP_1 finanziamento che si avvaleva, nel proprio interesse, dell'attività dell'agente ed era tenuta a remunerarla, non trovando peraltro applicazione l'art. 125 novies del TUB, non ancora in vigore all'epoca di conclusione del contratto in oggetto. Contestava anche l'allegata applicazione di interessi anatocistici e la domanda risarcitoria, ribadendo come tutti i costi sostenuti e addebitati alla cliente fossero chiaramente illustrati e indicati nel contratto e legittimamente posti a suo carico, essendo la mutuataria in grado di valutare appieno, stante la trasparenza degli oneri previsti, la convenienza del prestito. Concludeva per il rigetto della domanda, come riportato in epigrafe. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 28 novembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** La domanda attrice non può trovare accoglimento. Deve premettersi che in ordine alla mancanza di giustificazione causale delle commissioni addebitate alla mutuataria il rilievo è formulato in modo generico da parte attrice che sostiene non siano dovute o siano caratterizzate da vessatorietà perché determinanti uno squilibrio giuridico in suo danno e, a fronte delle specifiche difese formulate dalla convenuta al riguardo, non propone alcuna contraria argomentazione. Inoltre, le argomentazioni dell'attrice sono tutte fondate sulla violazione dei principi dettati dalla normativa a tutela del consumatore, dato che i suoi assunti muovono dal rilievo della abusività o vessatorietà delle clausole e comunque dalla mancata osservanza dei principi di cui agli artt. 124 e 125 novies del TUB, normativa peraltro introdotta dal D. L.vo n.141/2010, non ancora entrato in vigore all'epoca di stipulazione del contratto, risalente al 7 giugno 2009, quindi concluso in data anteriore. Si tratta, prima ancora, di contratto non assoggettabile alla disciplina del credito ai consumatori dettata dagli artt. 121 e ss. del TUB, dato che l'importo del finanziamento supera ampiamente quello di 30.000 euro, vigente all'epoca di stipulazione del prestito oltre il quale ai sensi dell'art. 121, co. 4°, del TUB vigente all'epoca della sua stipulazione, non trovano applicazione le disposizioni in materia consumeristica. pagina 3 di 5 Per completezza, deve anche osservarsi come il ruolo di sia Parte_2 chiaramente esplicitato nel contratto di finanziamento allegato, laddove, sin dalla prima pagina dell'atto è chiarito che il prestito viene stipulato (non direttamente con , ma) con detta società quale CP_1 agente e mandataria di , tant'è che il prestito viene sottoscritto dall'incaricato di in tale CP_1 Pt_2 sua qualità. Le commissioni sopra richiamate rappresentano dunque il costo, chiaramente indicato nell'ammontare e nella causale, che il mutuante corrisponde per la remunerazione (provvigione) dovuta alla sua procuratrice e che viene addebitato al mutuatario. Sotto tale profilo non pare vi siano violazioni dei criteri di proporzione e trasparenza delle clausole essendo adeguatamente indicati gli elementi contrattuali che individuano le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto, che appaiono individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali. La scrittura contrattuale indica infatti la causale delle commissioni addebitate alla mutuataria e riportate alle lettere C e D del modulo, precisando che esse si riferiscono all'istruttoria della pratica, alla deliberazione e successiva amministrazione per l'intera durata dell'ammortamento e alle commissioni dovute per l'intervento degli agenti in attività finanziaria cui la cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi. Agenti che, come già rilevato, operano per conto dell'intermediario del credito, nella specie
, sono dalla stessa retribuiti perché facenti parte della sua rete distributiva e hanno un costo che CP_1 viene addebitato alla mutuataria/cedente, come pure illustrato nel modulo sottoscritto. Quanto all'assicurazione e ai relativi costi, sebbene nei contratti con delegazione di pagamento la sua stipulazione non sia propriamente obbligatoria per legge, come previsto per le cessioni del quinto dall'art. 54, co. I, D.P.R. n. 180/1950, il relativo obbligo a carico della cedente-mutuataria è espressamente e chiaramente indicato al punto sub 5 del contratto che ne contempla caratteristiche e funzioni, ponendo i relativi costi a carico dello stipulante. La previsione della surroga dell'assicuratore nei diritti spettanti alla cessionaria non può reputarsi illegittima, dato che il pagamento non libera il cedente dall'obbligo di pagare i ratei del prestito fino all'estinzione. Né appare illegittimo l'addebito al mutuatario dei costi della polizza, chiaramente indicati nel contratto, risultando detti costi giustificati e dovuti dalla mutuataria per quanto sin qui osservato. Peraltro, l'attrice non documenta né il contratto di finanziamento (prodotto dalla convenuta) né quello di assicurazione, mai versato in atti. L'eventuale, dedotta, erronea indicazione del TAEG, inteso quale indicatore del costo complessivo del prestito, non rileva ai fini dell'applicazione del tasso inferiore previsto quale conseguenza della nullità di cui all'art. 125 bis, co. 6° e 7° del TUB, trattandosi di contratto stipulato anteriormente alla riforma introdotta dal D.Lgs n.141 del 2010 e ribadendosi che nella specie non trova comunque applicazione la disciplina del credito al consumo, per quanto rilevato sull'ammontare del mutuo. Il rilievo inerente al computo di interessi anatocistici è estremamente generico e sul punto, peraltro, parte attrice non formula conclusioni. Essendo i motivi della decisione fondati essenzialmente sul rilievo officioso dell'inapplicabilità della normativa a tutela della mutuataria consumatrice prevista dal TUB, deve ritenersi giustificata la compensazione per la metà delle spese di lite che, liquidate per l'intero come in dispositivo, sono poste per la metà residua a carico dell'attrice, soccombente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda e condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta della metà delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 3000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge e compensate fra le parti per la metà residua. Sassari, 18 giugno 2025 Il giudice
Stefania Deiana
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