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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9771 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. ON SS, all'udienza del 25 giugno 2025 deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62389 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
TRA
e in proprio, con l'Avv. Angelo Porta Parte_1 Parte_1
PARTI OPPONENTI
E
, società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Controparte_1
, con sede in Roma (RM), Via Luigi Boccherini n. 15, P.I. , in persona del suo CP_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale, in qualità di Legale rappresentate di (C.F ), giusta CP_2 P.IVA_2 procura del 07/05/2020, per Notaio Dott. , N. 188153 di Rep. – N. 2650 Serie 1T, Persona_1 registrato all'Ag. delle Entrate di Milano il 07/05/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 14246/2022 del 9.8.2022 R.G. 46820/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: quelle precisate al verbale dell'odierna udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n.14246/22 del 9.8.2022 R.G. 46820/22 il Tribunale di Roma ingiungeva alla società il pagamento della somma di Euro 31786,84 per Parte_1 somministrazione di energia elettrica di cui alle fatture rimaste non pagate e prodotte in allegato al ricorso sub. 3 presentato da . Controparte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato si costituivano nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la società ingiunta e il suo rappresentante legale in proprio, che contestavano l'avversa pretesa sulla scorta dei seguenti motivi: malfunzionamento del contatore ed erroneità dei conteggi per energia somministrata.
Parte opponente nel merito concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma revocare il decreto ingiuntivo n.14246/2022 emesso il 7-9/8/2022 nel procedimento monitorio n.46820/2022 RG, notificato il 16/8/2022 a favore di a mezzo del quale il Giudice del Tribunale di Controparte_1
Roma dott. Daniela Francavilla ha ingiunto agli esponenti il pagamento della somma di €.31.786,84 oltre interessi ed oltre le spese legali, liquidate in €.1.305,00 per compensi ed €.286,00 per esborsi, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 20.2.2023 nell'interesse di CP_1
, che insisteva nella propria domanda di pagamento, versava in atti copia della
[...] CP_1 fattura contestata, evidenziando che la stessa si riferiva a consumi reali e perciò relativi all'effettiva somministrazione di energia elettrica erogata all'odierna apponente. Concludeva chiedendo: “Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: “In via preliminare: -Concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n. 14246/2022 del 09.08.2022 RG. 46820/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: -respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 14246/2022 del 09.08.2022, RG. 46820/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di Controparte_1 ritualmente notificato e per l'effetto condannare la (C.F. Parte_1
) con sede in Canelli (AT), Via dei Volontari del 1994 n. 143, in persona del socio P.IVA_3 accomandatario e legale rappresentante, Sig. , nonché personalmente per il Sig. Parte_1
(C.F. residente in [...] n. 13, a Parte_1 C.F._1 pagare l'importo di Euro 31786,84 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex. D.L. 231/2002 maturandi e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo;
-rigettare tutte le domande avanzate da parte dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito in subordine: Nella degnata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare Parte_1
(C.F. ) con sede in Canelli (AT), Via dei Volontari del 1994 n. 143, in
[...] P.IVA_3 persona del socio accomandatario e legale rappresentante, Sig. , nonché Parte_1 personalmente per il Sig. (C.F. residente in [...] C.F._1
Volontari del 1994 n. 13 è debitore nei confronti di dell'importo di Euro 31786,84 Controparte_1 oltre interessi e per l'effetto condannarla a pagare il predetto importo dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.(…)Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposta mediazione demandata che si concludeva con un mancato accordo, su richiesta di parte erano assegnati i termini per la precisazione della domanda e per la produzione di nuovi mezzi di prova. La causa era istruita con ctu.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Giova rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri di allegazione e probatori che ne derivano.
Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri processuali incombenti sulle parti, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass.9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
Grava pertanto sull'opposto l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente quale attore formale, ma convenuto in senso sostanziale di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Orbene, nel caso di specie, attesa la necessità di procedere ad un accertamento e ad una preventiva risoluzione di questioni di carattere eminentemente tecnico, si è proceduto alla nomina di CTU, al quale è stato dato il seguente mandato: “Sulla scorta dei documenti prodotti e acquisiti eventuali ulteriori documenti necessari all'espletamento dell'incarico, ma nella sola eventualità che su tale nuova acquisizione vi sia l'accordo delle parti, verifichi l'esatto ammontare del credito per somministrazione di energia elettrica”. Il CTU ha anche tentato la conciliazione delle parti sempre su espresso incarico del g.i., senza ottenere l'auspicato risultato.
Ebbene il CTU, procedendo ad una attenta verifica dei documenti a sua disposizione e seguendo un processo chiaro e convincente, immune da vizi logici e che questo tribunale rende proprio, è giunto alle seguenti conclusioni: (cfr. pag. 14 ctu) “ Dall'esame della documentazione allegata agli atti e dalle verifiche eseguite risulta che: Per il periodo 5/2018 – 6/2019 c'è stata un'anomalia nella ricostruzione dei consumi operata da e-distribuzione Spa. Eseguendo la ricostruzione dei consumi in base ai due periodi precedenti il guasto risulta un debito di nei confronti di i 12.539,41 €; il Parte_1 CP_1
24/04/2024, ho sottoposto alle parti in causa una proposta di conciliazione che prevede il versamento da parte di a di 12.266,82 €, la compensazione delle spese legali e Parte_1 Controparte_1 la suddivisione al 50% delle spese di CTU. ha mostrato subito interesse alla proposta Controparte_1 di conciliazione, dopo una richiesta di chiarimenti non ha fornito alcun riscontro”. Parte_1
Nell'udienza del 08/11/2024 venivano chiesti al CTU dei chiarimenti riguardanti sempre la relazione depositata il 11/10/2024, chiarimenti che il CTU ha reso con esaustive note depositate il 25.11.2024 e le cui conclusioni sono state: “ - Nel caso in esame si è verificato un guasto al misuratore di energia elettrica in uso a cha ha impedito la corretta registrazione dei consumi;
per poter Parte_1 rispondere ai quesiti posti dal G.I. ho eseguito la ricostruzione dei consumi seguendo il criterio riportato nella delibera ARERA 200/99;- I consumi ricostruiti sono compatibili sia ai consumi successivi alla sostituzione del misuratore sia a quelli antecedenti la data del guasto e sia alla tipologia di contratto in vigore fra le parti al momento del guasto”.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo opposto va revocato in quanto emesso per una somma maggiore rispetto al reale credito per somministrazione di energia elettrica erogata da e CP_1 fruita dalla parte opponente.
Dalle risultanze della ctu è risultato provato un credito minore rispetto a quello fatturato e ingiunto a seguito dell'azione monitoria. In concreto la somma dovuta dagli opponenti è pari a Euro 12.539,41, cui vanno aggiunti gli interessi dalla data di emissione della contestata fattura.
Atteso l'esito del giudizio che si conclude con la revoca del decreto ingiuntivo, ma al contempo con la condanna degli opponenti a pagare una somma ridotta di circa Euro 20.000,00 rispetto a quella ingiunta, e dovendosi altresì tenere conto che gli opponenti non hanno voluto valorizzare la proposta conciliativa avanzata dal CTU - su espressa delega del g.i. – (avendo fatto cadere nel nulla la proposta sebbene la controparte avesse espresso la disponibilità all'accettazione registrata dal Consulente ) reputa questo tribunale sussistenti gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, quelle di ctu nonché quelle della mediazione delegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
e in proprio , ogni altra domanda ed eccezione Parte_1 Parte_1 disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14246/2022 del 9.8.2022 R.G. 46820/22;
- condanna e in proprio, in solido a Parte_1 Parte_1 pagare a la somma di Euro 12.539,41, cui vanno aggiunti interessi dalla data di Controparte_1 emissione della fattura;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, quelle di ctu nonché quelle della mediazione delegata.
Così deciso in Roma, 25.6.2025
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
ON SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. ON SS, all'udienza del 25 giugno 2025 deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62389 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
TRA
e in proprio, con l'Avv. Angelo Porta Parte_1 Parte_1
PARTI OPPONENTI
E
, società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Controparte_1
, con sede in Roma (RM), Via Luigi Boccherini n. 15, P.I. , in persona del suo CP_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale, in qualità di Legale rappresentate di (C.F ), giusta CP_2 P.IVA_2 procura del 07/05/2020, per Notaio Dott. , N. 188153 di Rep. – N. 2650 Serie 1T, Persona_1 registrato all'Ag. delle Entrate di Milano il 07/05/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 14246/2022 del 9.8.2022 R.G. 46820/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: quelle precisate al verbale dell'odierna udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n.14246/22 del 9.8.2022 R.G. 46820/22 il Tribunale di Roma ingiungeva alla società il pagamento della somma di Euro 31786,84 per Parte_1 somministrazione di energia elettrica di cui alle fatture rimaste non pagate e prodotte in allegato al ricorso sub. 3 presentato da . Controparte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato si costituivano nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la società ingiunta e il suo rappresentante legale in proprio, che contestavano l'avversa pretesa sulla scorta dei seguenti motivi: malfunzionamento del contatore ed erroneità dei conteggi per energia somministrata.
Parte opponente nel merito concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma revocare il decreto ingiuntivo n.14246/2022 emesso il 7-9/8/2022 nel procedimento monitorio n.46820/2022 RG, notificato il 16/8/2022 a favore di a mezzo del quale il Giudice del Tribunale di Controparte_1
Roma dott. Daniela Francavilla ha ingiunto agli esponenti il pagamento della somma di €.31.786,84 oltre interessi ed oltre le spese legali, liquidate in €.1.305,00 per compensi ed €.286,00 per esborsi, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 20.2.2023 nell'interesse di CP_1
, che insisteva nella propria domanda di pagamento, versava in atti copia della
[...] CP_1 fattura contestata, evidenziando che la stessa si riferiva a consumi reali e perciò relativi all'effettiva somministrazione di energia elettrica erogata all'odierna apponente. Concludeva chiedendo: “Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: “In via preliminare: -Concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n. 14246/2022 del 09.08.2022 RG. 46820/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: -respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 14246/2022 del 09.08.2022, RG. 46820/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di Controparte_1 ritualmente notificato e per l'effetto condannare la (C.F. Parte_1
) con sede in Canelli (AT), Via dei Volontari del 1994 n. 143, in persona del socio P.IVA_3 accomandatario e legale rappresentante, Sig. , nonché personalmente per il Sig. Parte_1
(C.F. residente in [...] n. 13, a Parte_1 C.F._1 pagare l'importo di Euro 31786,84 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex. D.L. 231/2002 maturandi e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo;
-rigettare tutte le domande avanzate da parte dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito in subordine: Nella degnata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare Parte_1
(C.F. ) con sede in Canelli (AT), Via dei Volontari del 1994 n. 143, in
[...] P.IVA_3 persona del socio accomandatario e legale rappresentante, Sig. , nonché Parte_1 personalmente per il Sig. (C.F. residente in [...] C.F._1
Volontari del 1994 n. 13 è debitore nei confronti di dell'importo di Euro 31786,84 Controparte_1 oltre interessi e per l'effetto condannarla a pagare il predetto importo dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.(…)Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposta mediazione demandata che si concludeva con un mancato accordo, su richiesta di parte erano assegnati i termini per la precisazione della domanda e per la produzione di nuovi mezzi di prova. La causa era istruita con ctu.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Giova rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri di allegazione e probatori che ne derivano.
Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri processuali incombenti sulle parti, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass.9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
Grava pertanto sull'opposto l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente quale attore formale, ma convenuto in senso sostanziale di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Orbene, nel caso di specie, attesa la necessità di procedere ad un accertamento e ad una preventiva risoluzione di questioni di carattere eminentemente tecnico, si è proceduto alla nomina di CTU, al quale è stato dato il seguente mandato: “Sulla scorta dei documenti prodotti e acquisiti eventuali ulteriori documenti necessari all'espletamento dell'incarico, ma nella sola eventualità che su tale nuova acquisizione vi sia l'accordo delle parti, verifichi l'esatto ammontare del credito per somministrazione di energia elettrica”. Il CTU ha anche tentato la conciliazione delle parti sempre su espresso incarico del g.i., senza ottenere l'auspicato risultato.
Ebbene il CTU, procedendo ad una attenta verifica dei documenti a sua disposizione e seguendo un processo chiaro e convincente, immune da vizi logici e che questo tribunale rende proprio, è giunto alle seguenti conclusioni: (cfr. pag. 14 ctu) “ Dall'esame della documentazione allegata agli atti e dalle verifiche eseguite risulta che: Per il periodo 5/2018 – 6/2019 c'è stata un'anomalia nella ricostruzione dei consumi operata da e-distribuzione Spa. Eseguendo la ricostruzione dei consumi in base ai due periodi precedenti il guasto risulta un debito di nei confronti di i 12.539,41 €; il Parte_1 CP_1
24/04/2024, ho sottoposto alle parti in causa una proposta di conciliazione che prevede il versamento da parte di a di 12.266,82 €, la compensazione delle spese legali e Parte_1 Controparte_1 la suddivisione al 50% delle spese di CTU. ha mostrato subito interesse alla proposta Controparte_1 di conciliazione, dopo una richiesta di chiarimenti non ha fornito alcun riscontro”. Parte_1
Nell'udienza del 08/11/2024 venivano chiesti al CTU dei chiarimenti riguardanti sempre la relazione depositata il 11/10/2024, chiarimenti che il CTU ha reso con esaustive note depositate il 25.11.2024 e le cui conclusioni sono state: “ - Nel caso in esame si è verificato un guasto al misuratore di energia elettrica in uso a cha ha impedito la corretta registrazione dei consumi;
per poter Parte_1 rispondere ai quesiti posti dal G.I. ho eseguito la ricostruzione dei consumi seguendo il criterio riportato nella delibera ARERA 200/99;- I consumi ricostruiti sono compatibili sia ai consumi successivi alla sostituzione del misuratore sia a quelli antecedenti la data del guasto e sia alla tipologia di contratto in vigore fra le parti al momento del guasto”.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo opposto va revocato in quanto emesso per una somma maggiore rispetto al reale credito per somministrazione di energia elettrica erogata da e CP_1 fruita dalla parte opponente.
Dalle risultanze della ctu è risultato provato un credito minore rispetto a quello fatturato e ingiunto a seguito dell'azione monitoria. In concreto la somma dovuta dagli opponenti è pari a Euro 12.539,41, cui vanno aggiunti gli interessi dalla data di emissione della contestata fattura.
Atteso l'esito del giudizio che si conclude con la revoca del decreto ingiuntivo, ma al contempo con la condanna degli opponenti a pagare una somma ridotta di circa Euro 20.000,00 rispetto a quella ingiunta, e dovendosi altresì tenere conto che gli opponenti non hanno voluto valorizzare la proposta conciliativa avanzata dal CTU - su espressa delega del g.i. – (avendo fatto cadere nel nulla la proposta sebbene la controparte avesse espresso la disponibilità all'accettazione registrata dal Consulente ) reputa questo tribunale sussistenti gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, quelle di ctu nonché quelle della mediazione delegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
e in proprio , ogni altra domanda ed eccezione Parte_1 Parte_1 disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14246/2022 del 9.8.2022 R.G. 46820/22;
- condanna e in proprio, in solido a Parte_1 Parte_1 pagare a la somma di Euro 12.539,41, cui vanno aggiunti interessi dalla data di Controparte_1 emissione della fattura;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, quelle di ctu nonché quelle della mediazione delegata.
Così deciso in Roma, 25.6.2025
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
ON SS