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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2024 promossa da:
(C.F. ), nata nella Parte_1 C.F._1
Repubblica di Santo Domingo il 04/12/1979, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Fornaciari Chitoni (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], domiciliato presso la
[...]
” del sita in Fivizzano (MS), in Loc. Caugliano, in Controparte_2 Controparte_3 persona dell'amministratore di sostegno Dott. (C.F. ), come Controparte_4 C.F._4
da verbale di giuramento del 27/06/2024, nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Orsola Palladino (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
-parte ammessa al C.F._4
patrocinio a spese dello stato-
pag. 1 di 4 RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da verbale dell'udienza del 23/01/2025. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 15/07/2024, ha dedotto di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in La Spezia con e che dall'unione non sono nati Controparte_1
figli.
Ha altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – è stata pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza n.
928/2023 pubblicata in data 22/12/2023 la separazione personale tra le parti (sentenza passata in giudicato il 25/06/2024). Ha inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, ha pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12/12/2024 la ricorrente, sentita personalmente, insisteva nella domanda di scioglimento del matrimonio e successivamente veniva disposto il rinvio dell'udienza in attesa dell'autorizzazione del Giudice tutelare volta a consentire all'amministratore di sostegno di di comparire in luogo del beneficiario. CP_1
Successivamente si costituiva in giudizio il sig. depositando memoria di Controparte_1 costituzione, rappresentando che il Giudice Tutelare aveva autorizzato l'amministratore di sostegno
(dott. a comparire all'udienza in luogo del beneficiario e a trasformare il Controparte_4
procedimento in congiunto.
All'udienza del 23/01/2025, i procuratori delle parti hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo, come da conclusioni di cui al verbale d' udienza che di seguito si richiamano:
pag. 2 di 4 “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi celebrato alla Spezia in data 29 dicembre 2017 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Spezia e trascritto presso lo stato civile del Comune di La Spezia al n. 159, Parte I, Serie A, Anno 2017, senza alcuna ulteriore condizione. Spese di lite compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei pag. 3 di 4 coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta essere passata in giudicato la sentenza che ha disposto la separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da verbale dell'udienza del
23/01/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minorenni da tutelare.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e n La Spezia in data 29/12/2017 e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2017, al n. 159, parte
I, alle condizioni concordate fra le parti all'udienza del 23/01/2025 e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi celebrato alla Spezia in data 29 dicembre 2017 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Spezia e trascritto presso lo stato civile del Comune di La Spezia al n. 159, Parte I, Serie A, Anno 2017, senza alcuna ulteriore condizione. Spese di lite compensate”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2024 promossa da:
(C.F. ), nata nella Parte_1 C.F._1
Repubblica di Santo Domingo il 04/12/1979, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Fornaciari Chitoni (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], domiciliato presso la
[...]
” del sita in Fivizzano (MS), in Loc. Caugliano, in Controparte_2 Controparte_3 persona dell'amministratore di sostegno Dott. (C.F. ), come Controparte_4 C.F._4
da verbale di giuramento del 27/06/2024, nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Orsola Palladino (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
-parte ammessa al C.F._4
patrocinio a spese dello stato-
pag. 1 di 4 RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da verbale dell'udienza del 23/01/2025. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 15/07/2024, ha dedotto di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in La Spezia con e che dall'unione non sono nati Controparte_1
figli.
Ha altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – è stata pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza n.
928/2023 pubblicata in data 22/12/2023 la separazione personale tra le parti (sentenza passata in giudicato il 25/06/2024). Ha inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, ha pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12/12/2024 la ricorrente, sentita personalmente, insisteva nella domanda di scioglimento del matrimonio e successivamente veniva disposto il rinvio dell'udienza in attesa dell'autorizzazione del Giudice tutelare volta a consentire all'amministratore di sostegno di di comparire in luogo del beneficiario. CP_1
Successivamente si costituiva in giudizio il sig. depositando memoria di Controparte_1 costituzione, rappresentando che il Giudice Tutelare aveva autorizzato l'amministratore di sostegno
(dott. a comparire all'udienza in luogo del beneficiario e a trasformare il Controparte_4
procedimento in congiunto.
All'udienza del 23/01/2025, i procuratori delle parti hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo, come da conclusioni di cui al verbale d' udienza che di seguito si richiamano:
pag. 2 di 4 “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi celebrato alla Spezia in data 29 dicembre 2017 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Spezia e trascritto presso lo stato civile del Comune di La Spezia al n. 159, Parte I, Serie A, Anno 2017, senza alcuna ulteriore condizione. Spese di lite compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei pag. 3 di 4 coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta essere passata in giudicato la sentenza che ha disposto la separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da verbale dell'udienza del
23/01/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minorenni da tutelare.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e n La Spezia in data 29/12/2017 e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2017, al n. 159, parte
I, alle condizioni concordate fra le parti all'udienza del 23/01/2025 e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi celebrato alla Spezia in data 29 dicembre 2017 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Spezia e trascritto presso lo stato civile del Comune di La Spezia al n. 159, Parte I, Serie A, Anno 2017, senza alcuna ulteriore condizione. Spese di lite compensate”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani pag. 4 di 4