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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa LA NA IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 339/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
“Legale Rappresentante” della società denominata “Lido Mattanza” S.n.c. di Genovese
EP & C. (Partita IVA: ) e (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di socio della società Lido Mattanza C.F._2 sopra indicata, rappresentati e difesi dall'Avv. ITALIANO CAROLA, per procura in atti, ricorrente, contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato dal Dirigente arch. Enrico Zaccone, resistente,
Oggetto:Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Il presente giudizio origina dall'opposizione proposta dai signori e Parte_1
, in proprio e rispettivamente quale socio amministratore e socio Parte_2 della società “Lido Mattanza” S.n.c., avverso la ordinanza ingiunzione n. 23/0235 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito in L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, consistente nell'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Gli opponenti deducono, in primo luogo, l'illegittimità della ordinanza per erronea individuazione del trasgressore, sostenendo che i poteri di rappresentanza e amministrazione della società fossero attribuiti esclusivamente al sig. in forza Pt_1 di procura del 12 maggio 2020, sicché nessuna responsabilità poteva essere ascritta al sig. Parte_2
Contestano, inoltre, il difetto assoluto di motivazione dei provvedimenti impugnati, rilevando che l' non avrebbe esaminato, né confutato gli scritti difensivi CP_1 presentati in sede amministrativa, né indicato le ragioni per cui le deduzioni fossero state disattese.
Sostengono, altresì, l'infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto, evidenziando come il verbale di primo accesso e quello di accertamento unico si limitino a descrivere azioni generiche – quali lo spostamento di bidoni o di ombrelloni – non idonee a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mancando qualsiasi elemento tipico della subordinazione, quali continuità, assoggettamento al potere direttivo, orario di lavoro o corrispettivo.
Aggiungono che le dichiarazioni rese dai presunti lavoratori “in nero” non sono state riscontrate con altri elementi probatori, né con ulteriori testimonianze, e che la successiva assunzione dei medesimi soggetti è avvenuta esclusivamente per evitare la chiusura dell'attività, disposta con provvedimento di sospensione immediata.
Infine, lamentano la condotta dell' , che avrebbe ritardato ingiustificatamente CP_1 la notifica delle ordinanze, impedendo ai ricorrenti di beneficiare della sanzione ridotta prevista dalla legge.
Con istanza depositata il 18 agosto 2025, i ricorrenti hanno chiesto di integrare il ricorso, precisando che l'opposizione riguarda entrambe le ordinanze, n. 23/0235 e n. 23/0236,
e che tutte le eccezioni e richieste formulate devono intendersi riferite ad entrambe.
Hanno altresì insistito per la sospensione di entrambi i provvedimenti e per l'ammissione delle prove testimoniali .
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, sostenendo la piena legittimità delle ordinanze impugnate.
L'Amministrazione evidenzia che l'accertamento è scaturito da un accesso ispettivo effettuato l'8 luglio 2020 dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel corso del quale sono stati trovati intenti a svolgere attività lavorativa subordinata i sigg. Pt_3
e , privi di qualsiasi regolarizzazione. Entrambi hanno reso
[...] Persona_1 dichiarazioni spontanee, confermando di aver iniziato la prestazione nella stessa mattinata “in prova” e senza contratto, circostanza che, unitamente alla presenza sul luogo di lavoro e alla natura delle mansioni svolte, ha consentito di accertare l'illecito.
L' sottolinea che la società è amministrata con firma libera e disgiunta da CP_1 entrambi i soci, come risulta dalla visura camerale e dallo statuto, sicché la responsabilità del sig. è evidente, anche alla luce delle dichiarazioni del lavoratore minore, Parte_2 che ha riferito di aver preso accordi proprio con lui.
Rileva, inoltre, che la successiva regolarizzazione dei lavoratori, avvenuta poche ore dopo l'ispezione mediante invio delle comunicazioni obbligatorie UniLav, costituisce ammissione implicita della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della violazione contestata.
Quanto alla motivazione, l' afferma che l'ordinanza richiama il verbale unico CP_1 di accertamento, contenente l'indicazione delle norme violate, delle generalità dei lavoratori e delle circostanze di fatto, e che gli scritti difensivi sono stati valutati, come dimostra la convocazione in audizione dei responsabili in data 28 novembre 2023.
Infine, contesta l'asserito comportamento ostruzionistico, chiarendo che la scansione temporale del procedimento è rigidamente disciplinata dalla L. n. 689/81 e che la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta era subordinata all'adempimento della diffida e al pagamento entro i termini di legge, circostanze non verificatesi.
In conclusione, l' ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
2- Preliminarmente si osserva che l'istanza formulata dalla parte opponente, volta a estendere il presente giudizio anche alla ordinanza-ingiunzione n.23/0236, non può essere accolta.
Nel procedimento di opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981, l'oggetto del giudizio è delimitato dall'atto impugnato, che deve essere specificamente indicato nel ricorso introduttivo.
Nel caso di specie, il ricorso fa riferimento esclusivo all'ordinanza n. 23/0235 del
07/02/2024, senza menzionare altri provvedimenti sanzionatori.
Ne consegue che il giudice non può conoscere della legittimità di atti diversi da quello impugnato, poiché ciò determinerebbe una modifica del thema decidendum in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e delle regole sui termini di impugnazione.
Ogni ordinanza-ingiunzione costituisce infatti un atto autonomo, con propri presupposti di fatto e di diritto, e richiede una specifica opposizione entro il termine di legge. Pertanto, il presente giudizio è limitato alla verifica della legittimità dell'ordinanza indicata nel ricorso. Né può trovare accoglimento, per le ragioni esposte, una rimessione in termini o la possibilità di notificare la integrazione.
3- La fattispecie oggetto di causa è disciplinata dall'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio
2002, n. 12, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che vieta al datore di lavoro privato di impiegare lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente.
L'8 luglio 2020, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato , unitamente ai CP_1 funzionari dell'Ispettorato Territoriale di Messina, hanno effettuato un accesso presso lo stabilimento balneare “Lido Mattanza”, gestito dalla società in nome collettivo omonima.
Nel corso dell'ispezione sono stati identificati quattro soggetti intenti a svolgere attività lavorativa;
due di essi, e , risultavano privi di Parte_3 Persona_1 qualsiasi regolarizzazione e sconosciuti alle banche dati, circostanza che ha determinato la contestazione di lavoro irregolare e l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
Le dichiarazioni rese dai lavoratori confermano la ricostruzione operata dagli ispettori: entrambi hanno dichiarato di aver iniziato la prestazione nella stessa mattinata, “in prova”, senza contratto e senza alcuna formalizzazione.
Particolarmente significativa è la dichiarazione del minore , resa congiuntamente Pt_3 alla madre, nella quale si precisa che l'accordo era stato preso proprio con il sig.
[...]
. Parte_2
Tale elemento, unitamente alla presenza del medesimo socio amministratore sul luogo dell'ispezione, evidenzia il suo coinvolgimento diretto nella condotta contestata.
La successiva regolarizzazione dei rapporti di lavoro, avvenuta poche ore dopo l'ispezione mediante invio delle comunicazioni e stipula di contratti a termine, Pt_4 costituisce ulteriore indizio della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato già in essere al momento dell'accesso.
Non può ritenersi convincente la tesi difensiva secondo cui i lavoratori sarebbero stati presenti solo per un colloquio preliminare, in quanto le attività osservate -sistemazione di bidoni e ombrelloni- e le dichiarazioni rese dai lavoratori escludono tale ricostruzione.
In merito alla prima eccezione, si osserva che parte ricorrente ha depositato una procura generale del 12 maggio 2020, con la quale la delega al socio Parte_2 “tutti i poteri inerenti l'esclusiva e piena rappresentanza legale e la Parte_1 piena ed esclusiva amministrazione/gestione della società Lido Mattanza S.N.C., conferendo allo stesso i più ampi poteri gestionali e di rappresentanza anche in vece del delegante”.
Tale documento non è opponibilità ai terzi, in quanto la procura non modifica l'assetto statutario risultante dalla visura camerale allegata dall' , che attribuisce a CP_1 entrambi i soci amministratori -la e poteri di gestione e Pt_2 Parte_1 rappresentanza con firma libera e disgiunta.
La Società in Nome Collettivo di cui trattasi, costituita in data 04.01.2006 ed iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Messina con N. RE ME
196642, è una società d persone con due Soci Amministratori, e Parte_2
( cfr visura camerale estratta dal registro delle imprese in data 7 Parte_1 luglio 2020).
Ne consegue che la procura può avere rilievo nei rapporti interni tra i soci, ma non è idonea a escludere la responsabilità del per la violazione contestata. Parte_2
Peraltro, nel caso di specie, il era presente sul luogo dell'ispezione ed è stato Parte_2 indicato dai lavoratori come referente ( cfr quanto dichiarato dall' ), circostanza Pt_3 che conferma il suo coinvolgimento diretto nella condotta accertata.
La tesi difensiva secondo cui i due lavoratori sarebbero stati presenti solo per discutere un accordo preliminare non trova riscontro: le dichiarazioni rese dai lavoratori, acquisite agli atti, attestano che entrambi avevano iniziato a lavorare quella mattina “in prova”, senza contratto, e gli ispettori hanno osservato attività lavorativa concreta, incompatibile con un semplice colloquio preliminare.
La difesa ha inoltre prodotto le comunicazioni UniLav inviate nel pomeriggio stesso dell'ispezione, con contratti a termine per i due lavoratori.
Tale regolarizzazione post factum, lungi dall'escludere l'illecito, ne conferma la sussistenza, poiché dimostra che il rapporto di lavoro era già in essere al momento dell'accesso.
In sintesi, le prove difensive non scalfiscono il quadro probatorio delineato dagli ispettori, fondato su verbali, dichiarazioni e riscontri documentali
Parte ricorrente non ha fornito quindi elementi idonei a superare le risultanze ispettive.
La parte ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla prova testimoniale, indicando come capitoli di prova circostanze volte a dimostrare che i lavoratori rinvenuti sul luogo dell'ispezione non erano intenti a svolgere attività lavorativa, ma si trovavano lì esclusivamente per discutere un eventuale accordo di assunzione.
In primo luogo, i capitoli di prova mirano a provare circostanze già smentite dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva -hanno dichiarato sostanzialmente che era il loro primo giorno di lavoro in prova- e dalle osservazioni dirette degli ispettori, che hanno constatato lo svolgimento di attività lavorativa (sistemazione di ombrelloni, sdraio e bidoni della spazzatura) al momento dell'accesso.
I verbali redatti dagli ispettori del lavoro e dai militari del NIL sono atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 c.c., e fanno piena prova fino a querela di falso delle circostanze avvenute in presenza dei verbalizzanti e da essi direttamente percepite.
Ciò significa che le attività osservate e le condizioni riscontrate sul luogo di lavoro sono assistite da fede privilegiata, non potendo essere contestate con mere allegazioni difensive o prove testimoniali contrarie.
l verbale del 08/07/2020 riporta testualmente: “Alle ore 09:20 veniva effettuato accesso ispettivo all'interno del lido balneare 'La Mattanza' sito in RN località Tonnarella
Via Lungomare Salvatore Quasimodo sn, unitamente a militari della stazione CC di
RN (ME). Durante l'accesso venivano identificati nr. 4 lavoratori all'interno del lido balneare.”
Gli ispettori descrivono in modo analitico le attività svolte dai due lavoratori irregolari:
: “Trovato all'atto dell'accesso intento a sistemare bidoni spazzatura, Parte_3 indossava pantaloncino verde e maglietta nera – lavoratore in nero dal 08.07.2020.”
: “Trovato all'atto dell'accesso intento a sistemare ombrelloni e Persona_1 sdraio, indossava pantaloncino chiaro e maglietta a righe – lavoratore in nero dal
08.07.2020.”
Queste circostanze sono state direttamente viste dagli ispettori e annotate nel verbale, con indicazione dell'abbigliamento e delle mansioni svolte, elementi che escludono la tesi difensiva del colloquio preliminare.
Le dichiarazioni acquisite confermano quanto osservato.
(minore), sentito con la madre ha dichiarato di aver iniziato nella Parte_3 mattinata dell'accertamento, senza alcun contratto, in prova;
e lo stesso ha dichiarato
[...]
. Persona_1
Queste dichiarazioni spontanee, rese davanti agli ispettori, sono coerenti con le attività osservate e con la successiva regolarizzazione. I verbali ispettivi attestano fatti avvenuti in presenza degli ispettori, ovvero l'identificazione dei lavoratori, l'attività lavorativa svolta, e l'assenza di documentazione obbligatoria.
Tali circostanze hanno fede privilegiata e non possono essere superate da mere dichiarazioni difensive o da prove testimoniali contrarie, salvo querela di falso. La successiva regolarizzazione (UniLav del pomeriggio stesso) conferma, poi, la preesistenza del rapporto di lavoro.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi provata la violazione dell'art. 3, comma 3, del
D.L. 12/2002, come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 151/2015, per avere il trasgressore impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
4-Sulla dedotta violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la censura non è fondata.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata rispetta i requisiti di cui all'art. 3 della legge n.
241/1990 e all'art. 18 della legge n. 689/1981, poiché contiene l'indicazione delle norme violate, delle generalità del trasgressore e delle circostanze di fatto accertate, richiamando espressamente il verbale unico di accertamento.
Rappresenta principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” ( cfr Cass. n. 16316/2020).
A ciò si aggiunga, che l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante ( cfr Cass. n. 14567/2025).
L'autorità amministrativa ha dato atto di aver esaminato le difese della parte, come si evince dal passaggio testuale: “VERIFICATO che sono pervenuti scritti difensivi in data 06/10/2020 e che il rappresentante della ditta è stato sentito in data 28/11/2023.
VALUTATI gli elementi di cui all'art. 11 della legge n. 689/81. RITENUTO fondato
l'accertamento effettuato nei confronti del sig. )”. Parte_2
Tale richiamo dimostra che l'amministrazione ha considerato le osservazioni difensive e le ha ritenute infondate, motivando la decisione sulla base delle modalità del fatto e della condotta dell'autore della violazione. Non è richiesto che l'ordinanza confuti analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga le ragioni per cui ritiene fondata la contestazione, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, non sussiste il vizio motivazionale dedotto dalla parte opponente.
5- Non è fondata la tesi della parte opponente secondo cui il Dipartimento Regionale del
Lavoro avrebbe accolto le motivazioni del ricorso presentato avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
L'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede infatti che, decorso inutilmente il termine di quindici giorni per la decisione sul ricorso, il provvedimento di sospensione perda efficacia. Come chiarito dallo stesso Dipartimento Regionale (v. allegato 17), “Stante
l'assenza di decisione espressa per il predetto ricorso si è formato il silenzio accoglimento”.
Tale effetto, tuttavia, riguarda esclusivamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, senza incidere sulla legittimità delle violazioni accertate nel verbale unico.
Peraltro, il ricorso amministrativo n. 20/0185 del 05/10/2020, proposto avverso il verbale unico di accertamento con cui è stata contestata la violazione di cui all'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 (c.d. “lavoro nero”), è stato espressamente rigettato dal per i Rapporti di Lavoro con decisione n. 4 del 18/10/2021, che ha Controparte_2 dichiarato il ricorso infondato e confermato la legittimità dell'accertamento.
6- Non può ritenersi fondata la censura relativa al ritardo nella notifica ed alla impossibilità di fruire della sanzione ridotta.
La legge n. 689/1981 delinea un procedimento con una precisa scansione temporale, posta a garanzia degli interessati.
L' art. 16 della legge 689/81 disciplina la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante pagamento ridotto, stabilendo che entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può pagare una somma pari al doppio del minimo edittale previsto per la violazione, oppure a un terzo del massimo, se più favorevole. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito e impedisce l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Nel caso di specie, questa regola si combina con l'istituto della diffida obbligatoria (art. 13 D.Lgs. 124/2004), che consente di pagare il minimo edittale (importo “premiale”) solo se il datore di lavoro regolarizza i rapporti e mantiene in servizio i lavoratori per almeno 3 mesi. Se non si ottempera alla diffida, scaduto il termine di 120 giorni, si applica la disciplina ordinaria dell'art. 16: pagamento della Sanzione Amministrativa
Ridotta (S.A.R.) entro ulteriori 60 giorni, pari al doppio del minimo edittale (nel caso concreto € 7.200,00).
Come chiaramente indicato nel verbale di primo accesso e, in modo ancora più dettagliato, nel verbale unico di accertamento e notificazione (all.12), la possibilità di beneficiare del pagamento al minimo edittale (nel caso di specie € 3.600,00) è subordinata all'ottemperanza alla diffida impartita a norma di legge. Ciò significa che il datore di lavoro deve mantenere in servizio i lavoratori irregolarmente occupati per almeno tre mesi, al netto del periodo di lavoro prestato in nero, e provvedere al pagamento della sanzione entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico. A pagina 3 di tale verbale, in grassetto, si legge testualmente: “Ove il trasgressore o l'obbligato solidale non forniscano entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del presente verbale, prova dell'avvenuta regolarizzazione secondo le modalità suindicate e del pagamento delle somme sopra indicate, il presente atto produce gli effetti della contestazione e notificazione dell'illecito amministrativo nei loro confronti (artt. 14 e
16 L. n. 689/81), a far data dalla scadenza dei predetti termini (…)”.
Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, la legge consente ancora di estinguere l'illecito pagando, entro ulteriori 60 giorni, la sanzione amministrativa ridotta (S.A.R.) determinata ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/81, pari a € 7.200,00 nel caso in esame.
Solo dopo il decorso di entrambi i termini (complessivamente 180 giorni dalla notifica del verbale) l'ufficio può emettere l'ordinanza-ingiunzione, come avvenuto nel caso di specie. È quindi evidente che non vi è stato alcun comportamento ostruzionistico, ma il rispetto delle scansioni temporali imposte dalla legge.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
7- Nulla va, infine, disposto sulle spese.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. 4 agosto 2023, n. 23825).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla sulle spese dell' . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.12.2025.
Il Giudice
LA NA IG