Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 9 febbraio
2024 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
Monzese (MI), Corso Roma n. 132, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Giovanni Alessandrello, presso il cui Studio elegge domicilio;
ricorrente
e
C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Cologno Monzese (MI), Corso Roma n. 132, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Tripaldi e dall'Avv.
Roberta Busà, presso il cui Studio elegge domicilio;
resistente
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno per il loro mantenimento, dando altresì atto di avere compiutamente regolamentato tra loro tutti i rapporti di natura economica e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma cpc;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice anche per questa fase di divorzio
- l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con rito concordatario, celebrato in Cologno Monzese (MI) il 17.04.2004, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cologno monzese (MI) al n. 13, Serie A, Parte II alle condizioni di seguito trascritte:
1) il signor verserà a titolo di mantenimento direttamente alle figlie maggiorenni Controparte_1 e la somma di € 250,00 ciascuna entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Per_1 Per_2 in base agli indici Istat, costo vita, a mezzo bonifico alle coordinate che gli verranno fornite;
2) il signor errà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie Controparte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno per il loro mantenimento, dando altresì atto di avere compiutamente regolamentato tra loro tutti i rapporti di natura economica e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa.
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese (MI) ai fini dell'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Motivi della decisione I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta s separazione consensuale con Sentenza n.
1245/2024 del Tribunale di Monza in data 18 aprile 2024, passata in giudicato.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
n Cologno Monzese il 17.4.2004 (Trascritto all'atto n. 13, p. II, seria A anno 2004 del Registro
[...]
Atti di Matrimonio di predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi