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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 14/10/2025 N. 7739 /2025 R.G.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della decurtazione operata da Controparte_1
a decorrere dal 2016 dei ratei di tredicesima, in ragione delle assenze per
[...]
sospensione della prestazione per solidarietà e/o per altre assenze;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a che i giorni di assenza per sospensione dell'attività lavorativa per effetto dell'applicazione del contratto di solidarietà e/o per altre assenze non retribuite vengano conteggiati secondo il criterio di “stretta proporzionalità” prescritto dai contratti di solidarietà dal
2010 al 2018 ai fini della decurtazione della tredicesima mensilità e del premio annuo;
3) per l'effetto, condannare a corrispondere ai ricorrenti le Controparte_1
differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità, pari a:
€ 160,00 complessivi per il ricorrente Pt_1
€ 436,00 complessivi per il ricorrente;
Pt_2
€ 624,00 complessivi per il ricorrente Pt_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria ulteriori dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dai Controparte_1
ricorrenti, liquidate in euro 2.618,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro
2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 14/10/2025
Il giudice
AN ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 14/10/2025 N. 7739 /2025 R.G.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della decurtazione operata da Controparte_1
a decorrere dal 2016 dei ratei di tredicesima, in ragione delle assenze per
[...]
sospensione della prestazione per solidarietà e/o per altre assenze;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a che i giorni di assenza per sospensione dell'attività lavorativa per effetto dell'applicazione del contratto di solidarietà e/o per altre assenze non retribuite vengano conteggiati secondo il criterio di “stretta proporzionalità” prescritto dai contratti di solidarietà dal
2010 al 2018 ai fini della decurtazione della tredicesima mensilità e del premio annuo;
3) per l'effetto, condannare a corrispondere ai ricorrenti le Controparte_1
differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità, pari a:
€ 160,00 complessivi per il ricorrente Pt_1
€ 436,00 complessivi per il ricorrente;
Pt_2
€ 624,00 complessivi per il ricorrente Pt_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria ulteriori dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dai Controparte_1
ricorrenti, liquidate in euro 2.618,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro
2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 14/10/2025
Il giudice
AN ON