CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.534/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
in giudizio dall'avv. Susanna Mazzaferri, dall'avv. Maria Rosaria Battiato, dall'avv. Livia Gaezza, dall'avv. Gaetana Angela Marchese e dall'avv. Valentina
Schilirò;
Appellante
CONTRO Contr ( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macchi;
Appellata
OGGETTO: appello –opposizione avverso ordinanze ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1638 del 20 aprile 2023 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, pronunciando sull'opposizione proposta dalla società indicata in epigrafe avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI- 000070485 e OI- 000070431, aventi ad oggetto il pagamento di somme pretese a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi di cui all' art. 2, co. 1 bis D.L. 463/1983, con riferimento agli anni 2014 e 2015, accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava i titoli opposti e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
La società opponente aveva impugnato le ordinanze ingiunzione notificatele il
27.4.2022, eccependo la violazione degli artt. 14 e 16 della l. 689/1981, nonché
l'infondatezza della pretesa e il carattere sproporzionato delle sanzioni irrogate dall' . Pt_1
Il primo decidente, ricostruita la fattispecie e la sua disciplina, evidenziava, preliminarmente, questa era stata oggetto di modifica da ultimo con il d.lgs.
n.8/2016 nel contesto di un processo di depenalizzazione avviato con la legge n.
67/2014; che, sulla scorta di tali modifiche normative, la materia era regolata dalle disposizioni comprese tra l'art. 1 e l'art. 31 della l. n. 689/1981 “in quanto applicabili”; che in particolare, l'art. 8, co.1 del d.lgs. 8/2016 prevedeva, per le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, che le disposizioni in esso contenute (“che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative”) si applicavano “anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Tanto premesso, rigettava l'eccezione di tardività del ricorso in quanto ritenuto proposto nei termini di cui all'art. 6 del d.lgs. 150/2011 e, nel merito, riteneva fondata l'eccezione sollevata con l'opposizione di decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa oggetto di gravame.
Il Tribunale, nello specifico, riteneva applicabile l'art. 14 della legge n.
689/1981, come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale nella Circolare n.32 del 25 febbraio 2022 (che prevedeva espressamente che il provvedimento di archiviazione poteva essere adottato in presenza di alcune circostanze, tra le quali l'“omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981”) dando anche atto della sospensione di tale termine, dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni), per effetto della L.24 aprile 2020 n.27.
Individuava il dies a quo del termine di decadenza nel momento in cui l'ente avrebbe dovuto accertare l'omissione contributiva;
rilevava che, nel caso di specie, non risultava particolarmente complessa l'attività di verifica imposta all' , trattandosi di omissioni contributive agevolmente rilevabili sulla base Pt_1
di meri riscontri documentali;
concludeva quindi che le contestazioni erano state effettuate in violazione del termine prescritto dall'art. 14 cit., con conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, come previsto all'ultimo comma della stessa disposizione normativa.
L' impugnava la sentenza in data 29.6.2023; la società appellata resisteva Pt_1
al gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ente appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta la violazione dell'art. 22 e segg. legge 689/1981 e dell'art. 6, d.lgs. n. 150/2011 per avere il primo giudice dichiarato la tempestività del deposito del ricorso in opposizione, avvenuto “in data 27 maggio 2022 (cfr. pec in atti) e gli atti opposti sono stati notificati il 27 aprile 2022 (cfr. file prodotti da )”. Pt_1
Rileva che, invece, ferma la notifica delle ordinanze ingiunzione in data 27 aprile 2022, dalla schermata del pst era possibile evincere che il ricorso era stato depositato in data 18.7.2022 ossia oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla legge, con la conseguenza che il ricorso medesimo doveva essere dichiarato inammissibile.
2. Con il secondo motivo contesta quanto statuito dal primo decidente circa la violazione, da parte dell' , del termine decadenziale di cui all'art. 14 della Pt_1
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Rappresenta preliminarmente che, sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali di legittimità consolidati, il dies a quo del termine decadenziale non poteva coincidere con la generica percezione del fatto illecito, ma andava posticipato al termine delle indagini necessarie per avere una visione completa dei molteplici elementi integranti il fatto illecito e, conseguentemente, di tutti i profili rilevanti per la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore: la conseguenza era che tale dies a quo poteva essere individuato solo a ridosso della notificazione dell'accertamento della trasgressione, notificazione che doveva quindi essere ritenuta tempestiva (cfr., Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951;
Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
3. Lamenta poi l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 alla fattispecie oggetto di causa, disciplinata da una norma speciale, quella di cui all'art. 2, co.
1-bis, della legge n.638/1983 (come riformato dall'art.3, co. 6, del d. lgs. 15/1/2016, n. 8), in grado di prevalere sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art.14 legge n. 689/1981 (cfr. Cass. 14/3/2008, n. 7042).
Rappresenta che tale speciale disciplina costituisce un corpus normativo definito e chiuso, che non lascia margini applicativi alle regole e ai principi dettati in generale dalla legge n.689/1981, ove non espressamente richiamati. Tale affermazione trovava conferma nell'art.12 della stessa legge n.689/1981, in base al quale i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) dovevano essere osservati solo “in quanto applicabili e salvo che non (fosse) diversamente stabilito”, oltre che nell'art.6 d.lgs. n.8/2016, secondo cui, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate, andavano osservate le disposizioni della legge n. 689/1981 solo “in quanto applicabili”.
L'applicazione della disciplina di cui all'art. 14 della L n. 689/1981 era poi esclusa dalla disciplina transitoria di cui agli artt.
8-9 d.lgs. n.8/2016 dai quali si evincerebbe la mancata previsione di un termine perentorio previsto a pena di decadenza, non essendo il termine di novanta giorni espressamente previsto come tale. Essendo le norme sulla decadenza di stretta interpretazione, le stesse non sarebbero suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
4. Lamenta, in subordine, la non corretta applicazione del termine previsto dall'art.14 legge n.689/1981 con riguardo alla obiettiva valutazione del concreto procedimento di accertamento e contestazione della violazione, richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza già esposti al superiore n. 2 e aggiungendo che non “sussistono margini di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione;
ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione;
dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni”. (Cass. sent. n. 25698/2021).
5. Per il resto l'istituto appellante si riporta a quanto già dedotto ed eccepito in primo grado.
5.1. Preliminarmente ritiene infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici di accertamento, affermando che questi ultimi sono stati notificati in data 4.5.2017.
5.2. Nel merito, invece, osserva che, in assenza di contestazioni sul denunciato mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, tale fatto doveva ritenersi pacificamente ammesso in giudizio ex art. 115
c.p.c., con conseguente fondatezza della sanzione amministrativa irrogata.
5.3. Contesta l'eccezione sollevata dall'odierna appellata con riferimento all'indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, respingendo pertanto l'istanza di riduzione dell'importo ingiunto, correttamente determinato dall'ente, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 legge 689 cit. ossia tenendo conto della gravità della violazione (massima nel caso di specie, in ragione del particolare disvalore da attribuire all'inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori: Cass. 22 gennaio 2020, n. 13107); nonché in ragione del non essersi la società attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione accertata e in ragione della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore e della eventuale reiterazione delle violazioni).
5.4. Quanto all'eccezione sollevata sul difetto di motivazione dell'ordinanza, rileva che, essendo l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva oggetto non di provvedimenti discrezionali, bensì di atti vincolati, per la motivazione sarebbe sufficiente l'indicazione del presupposto normativo, idoneo a consentire all'ingiunto di far valere le proprie ragioni e al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale, essendo ammissibile anche una motivazione per relationem, mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
6. L'appellante infine precisa che, salvo quanto già eccepito sulla misura della sanzione, l'ingiunto aveva la possibilità, ex art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, di corrispondere quanto dovuto in misura ridotta con il versamento di un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata secondo i criteri di calcolo di cui al messaggio 3516 del 27.9.2022 ovvero, nel caso fosse più Pt_1
favorevole, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n.
689/1981; che tale pagamento doveva, tuttavia, intervenire entro 60 giorni dalla prima udienza.
Dando atto dello ius superveniens, l'appellante poi rileva che l'art. 23 del d.l.
4/5/2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” aveva innovato la disciplina oggetto di controversia in punto di quantificazione della sanzione depenalizzata e di decorrenza del termine ex art. 14 l. n. 689/1981, con la conseguenza che, qualora la Corte lo avesse disposto,
l' avrebbe provveduto a rimodulare le sanzioni irrogate. Pt_1
7. L'appellante contesta anche la regolamentazione delle spese di lite di primo grado, chiedendo la condanna della società appellata al pagamento di quelle di entrambi i gradi.
8. Il primo motivo di appello è inammissibile. L'ente appellante non si confronta con la motivazione resa dal primo giudice a sostegno dell'accertamento della tempestività del ricorso in opposizione.
Il tribunale, infatti, ha precisato che il ricorso in data 27 maggio 2022 era stato depositato – tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte avvenuta il 27 aprile 2022 – “innanzi al tribunale civile”. La data del 18 luglio 2022 risultante dalla schermata del pst allegata dall' è quindi quella della trasmissione del ricorso dal tribunale civile a Pt_1
quello del lavoro competente per materia.
L'appellante non ha censurato il giudizio di tempestività del ricorso formulato dal giudice in relazione al deposito dell'atto “innanzi al tribunale civile”, con conseguente inammissibilità del motivo di appello.
9. Con riferimento agli altri motivi di appello vanno richiamati, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc i plurimi precedenti dell'ufficio (vd. per tutti, sent. 1002/2024) in tema, come nel caso in esame, di sanzioni irrogate per gli illeciti di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. “Per tali illeciti l'art. 9 del d.lgs. n.
8/2016, al primo comma, stabilisce che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”; al comma 4 dispone: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti ”.
Tale ultima norma ricalca esattamente la previsione dell'art. 14 della legge
n. 689/1981, legge generale di depenalizzazione, richiamata dall'art. 6 del
d.lgs. n. 8/2016, “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative”, quanto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I, “in quanto applicabili”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' non vi sono ragioni per Pt_1
ritenere “inapplicabile” l'art. 14, inserito nella II sezione del capo I della legge 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit., atteso che
l'art. 9 d.lgs. 8/2016 detta un'identica disciplina dei termini di notificazione della contestazione, fissando quale dies a quo della loro decorrenza quello della “ricezione degli atti” trasmessi dall'autorità giudiziaria a seguito della sopravvenuta depenalizzazione dell'illecito già commesso e non prevede una deroga espressa alla sanzione della decadenza di cui alla norma generale.
Le due disposizioni normative, art. 14 legge 689/1981 e art. 9 comma 4 d.lgs.
8/2016, sono tra loro pienamente compatibili e si pongono in relazione di complementarità, per cui la norma generale integra quella speciale, laddove quest'ultima nulla dispone in ordine alle conseguenze del mancato rispetto dei termini di contestazione delle infrazioni. Ricostruito in questi termini il rapporto tra le due disposizioni normative, in virtù del richiamo espresso di cui all'art. 6 cit., ne consegue che non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di interpretazione analogica della previsione di decadenza.
Tale interpretazione (che, sebbene non univoca, è conforme a numerose pronunce della giurisprudenza di merito, tra cui Corte d'Appello di Torino
n.89/2023 e n. 188/2024; Corte d'Appello di Genova n. 215/2023; Corte
d'Appello di Salerno n. 530/2023) trova poi conferma anche nei principi generali dell'ordinamento e in particolare nel principio di ragionevolezza, che
è immanente nell'ordinamento giudiziario (declinato anche nei principi costituzionali di ragionevole durata del procedimento e diritto di difesa), non potendo ammettersi che il datore di lavoro rimanga assoggettato sine die all'eventualità della contestazione che dà inizio al procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità amministrativa, anche tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione dell'illecito, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non coincide con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria pervengono alla competente autorità amministrativa
(cfr. Cass. sentenze n. 19897/2018 e n. 2526/2023).
Inoltre, l'interpretazione data trova ulteriore riscontro nella previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, che ha introdotto un'espressa deroga per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83 commesse “per i periodi dal 1° gennaio
2023”, per le quali “gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Se ne ricava che, quando il legislatore ha voluto derogare alla previsione generale dell'art. 14, lo ha fatto espressamente.
L' non ha dedotto alcunché in ordine alla tempestività dell'allegazione, Pt_1
limitandosi a contestare l'applicabilità della decadenza di cui all'art. 14 legge
689/1981 alla fattispecie de qua, che ricadrebbe nella disciplina esclusiva dell'art. 9 d.lgs 8/2016, secondo la prospettazione sopra rigettata. Non ha, tuttavia, fornito prova alcuna della pregressa pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini. E anzi, dall'esame dell'accertamento notificato a parte appellata nel settembre 2017, risulta che la contestazione della violazione (relativa all'anno 2014) è avvenuta a seguito di un'autonoma verifica dell' presso i propri archivi, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9 Pt_1
cit. e operatività dell'art. 14 della legge n. 689/1981 in forza del richiamo contenuto nell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016. Pertanto, deve escludersi che l'Ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica dell'atto di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
4. La Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n.
12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva
Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n.
3043/2009 e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
5. L'ente appellato non ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti
- e in tesi fino a quando - del dies a quo del termine. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierno appellante si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici”.
10. Di recente, anche la Suprema Corte (Cass. n. 7641/2025) si è pronunciata sulla questione affermando il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la Pt_1
violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n.
8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle Data pubblicazione 22/03/2025 violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. Pt_1
Va quindi confermata la sentenza impugnata, che ha accertato l'estinzione del potere sanzionatorio dell' , non essendo state le ordinanze ingiunzione Pt_1
opposte precedute da tempestiva contestazione degli illeciti ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981, non avendo l' dato prova della data di ricezione degli atti Pt_1
dall'autorità giudiziaria per effetto della depenalizzazione ed essendo comunque decorso il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs 8/2016 senza la contestazione delle trasgressioni, in mancanza di dimostrazione, da parte dell'ente previdenziale, della necessità per il caso in esame di attività istruttoria giustificativa dello spostamento in avanti del dies a quo.
11. L'appello va dunque rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali, avendo la causa ad oggetto questione attinente a normativa nuova, già oggetto di pronunce difformi nella giurisprudenza di merito, che solo di recente ha trovato definizione con la citata pronuncia di legittimità.
Il rigetto dell'appello comporta il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa le spese processuali del grado.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese