Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2013, n. 5546
CASS
Sentenza 6 marzo 2013

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La disciplina del collocamento obbligatorio previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (applicabile "ratione temporis") - a differenza della disciplina del collocamento ordinario - prescrive soltanto che la richiesta dell'imprenditore sia numerica (e solo eccezionalmente nominativa), senza prevedere ulteriori specificazioni in ordine alla professionalità del lavoratore che si intende assumere. Pertanto, ove l'imprenditore abbia fatto richiesta di avviamento (obbligatorio) di un lavoratore invalido (od assimilato) avente specifiche attitudini lavorative, l'Ufficio del lavoro può soltanto individuare in quale delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia od operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ. tali attitudini siano inquadrabili e provvedere in conformità di tale generico inquadramento, con la conseguenza che nell'ipotesi di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato non viene ad esistenza il diritto soggettivo di quest'ultimo ad essere assunto dall'impresa destinataria dell'ordine di assegnazione e diventa legittimo l'eventuale rifiuto dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato che non rientri nella generale categoria professionale risultante dalla richiesta.

Commentario1

  • 1Collocamento obbligatorio
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2013, n. 5546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5546
Data del deposito : 6 marzo 2013

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