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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/11/2024, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 945/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Governatori (pec: ; Email_1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Civitanova Marche, via Ariosto
n. 12/A fax n. 0733811256;
APPELLANTE contro
- (C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Francesco Comi, pec: dell'Avvocatura Email_2
Regionale, e domiciliata presso l'Ufficio del Servizio Avvocatura Regionale e
Attività Normativa, sito in Ancona (An), P.zza Cavour n. 23;
pagina 1 di 13 - (C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Micucci
Cecchi (PEC: ; elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio sito in in Via Gramsci 53; CP_2
- in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Micucci Cecchi (PEC:
; elettivamente domiciliata presso il suo Email_3 studio sito in in via Gramsci 53; CP_2
APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1342/2019 del Tribunale di Macerata emessa il 10.12.2019 nell'ambito del procedimento N.703/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Riformare la sentenza n° 1342/2019, pronunciata dal
Tribunale di Macerata - Giudice Dott. Luigi Reale - ad esito del procedimento recante n.r.g. 703/2017, pubblicata il 10/12/2019, non notificata, per i motivi in premessa riportati.
2. Ammettere CTU medico legale sulla persona del così come Parte_1 richiesta nel giudizio di primo grado volta ad accertare i danni fisici allo stesso causati in occasione e conseguenza del sinistro in atti riferito.
3. Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc o dell'art. 2051
e 2052 cc, dei convenuti per l'evento lesivo di cui alla narrativa occorso all'attore; conseguentemente, condannare i convenuti, alternativamente tra loro, od in solido tra loro, secondo le rispettive o concorrenti responsabilità che verranno accertate nel corso del giudizio, a risarcire i danni tutti subiti dal signor
[...] che si determinano in: Parte_1
- euro 695.794,00 per il danno biologico da invalidità permanente;
- euro 19.440,00 per il danno da invalidità temporanea;
- euro 476.608,00 a titolo di danno morale - esistenziale, o in via subordinata nella somma di euro 186.228,00 per la personalizzazione massima del danno al
25%;
- euro 120.000,00 a titolo di incapacità lavorativa generica e/o euro 90.000,00
pagina 2 di 13 per incapacità lavorativa specifica;
- euro 118.824,00 per danno da lucro cessante;
- euro 5.780,00 per danno emergente per spese legali stragiudiziali, o quelle somme maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia per ogni singola voce di danno richiesta, da liquidarsi anche in via equitativa;
- euro 55.400,00 per spese mediche;
- euro 3.500,00 per il motociclo.
4. Col favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio dichiarandosi il sottoscritto difensore procuratore antistatario.”
Per la Provincia di : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis CP_2
NEL MERITO: respingere l'appello intentato dal sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza sottoposta a gravame;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, IVA e Cap come per legge.”
Per la : “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Ancona, contrariis CP_1 reiectis, così dichiarare e provvedere:
- Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto assolutamente Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
- In ogni caso accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado che vengono in questa sede riproposte:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa
o PRELIMINARMENTE IN RITO: o NEL MERITO:
• Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in favore CP_1 della , dell'assicurazione ( CP_2 Controparte_4 CP_5
e per l'effetto statuire l'estraneità della nel giudizio de quo. •
[...] CP_1
Dichiarare infondata e non provata nell'an e nel quantum la domanda attrice;
per
l'effetto respingere ogni pretesa svolta dall'attore nei confronti della CP_1
[...]
• Dichiarare, sempre semmai provato l'impatto, l'assenza di nesso di causalità e responsabilità in capo alla . CP_1
• Dichiarare, sempre semmai provato l'urto, la responsabilità esclusiva della
pagina 3 di 13 , dell'assicurazione, rispetto ai fatti per cui è causa e tenere dunque CP_2 indenne la da qualsiasi obbligo risarcitorio. CP_1
• Dichiarare, seminai provato l'impatto, la condotta negligente del conducente il motoveicolo e riconoscerne quindi la responsabilità esclusiva nella causazione dei danni lamentati. Condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese e competenze di causa
• Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge, ai sensi della sentenza TAR Piemonte sez. II
6/10/2017 n. 1104 vista la difesa dell'Avvocatura regionale, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: Controparte_3
PRELIMINARMENTE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla , in relazione alla chiamata in causa della quale CP_1 CP_3 garante della di . CP_2 CP_2
NEL MERITO: respingere l'appello intentato dal sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza sottoposta a gravame;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, IVA e Cap come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1342/2019, emessa in data 10.12.2019, il Tribunale di
Macerata rigettava la domanda risarcitoria proposta da in Parte_1 conseguenza al sinistro stradale occorsogli in data 20.7.2010, allorché - mentre si trovava alla guida del proprio motorino BMW, targato BY94865 - si scontrava con un capriolo, che gli faceva perdere il controllo del mezzo, cagionandogli lesioni personali, oltre che danni al veicolo.
Aderendo al più risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità - all'epoca dominante - il Tribunale di Macerata inquadrava la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c., riconoscendo la quale soggetto pubblico responsabile del CP_1 risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici.
In particolare, il giudice di prime cure - rilevata la carenza di legittimazione pagina 4 di 13 passiva della - riteneva priva di riscontro probatorio la Controparte_2 dedotta inerzia colposa dell'Ente proprietario della fauna selvatica e il nesso di causalità con il sinistro in esame.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo di Parte_1 riformare l'impugnata sentenza, e, per l'effetto, di accertare la responsabilità esclusiva della - ex art. 2043 c.c. e/o in applicazione degli artt. CP_1
2051 o 2052 c.c. - per il fatto dannoso occorso all'istante, con condanna della stessa a risarcire all'attore tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura accertata nel corso del giudizio.
La , ritualmente costituitasi, ha chiesto - previa declaratoria del CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva in favore della - di Controparte_2 confermare l'impugnata sentenza, stante l'infondatezza dell'appello.
Si è costituita anche la , chiedendo la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto.
L' costituitasi, ha chiesto preliminarmente - in rito - di dichiarare Controparte_3 la carenza di legittimazione attiva in capo alla , rispetto alla CP_1 chiamata in causa della Compagnia assicuratrice, quale garante della CP_2
e, in secondo luogo - nel merito - di confermare l'impugnata sentenza,
[...] deducendo l'infondatezza del gravame.
La Corte d'Appello, con ordinanza emessa in data 5.7.2023, ha disposto C.T.U. medico legale sulla persona dell'appellante, nominando il Dott. Persona_1
In data 15.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato il motivo di gravame con cui l'appellante censura l'erronea qualificazione giuridica dei fatti allegati - operata dal primo giudice - e la
(parimenti) erronea individuazione - da parte dello stesso giudicante - della normativa applicabile alla fattispecie concreta, osservando che - quand'anche la causa introdotta fosse stata erroneamente sussunta dall'attore nella previsione pagina 5 di 13 normativa di cui all'art. 2043 c.c. - la stessa avrebbe potuto essere - comunque - ricondotta nell'alveo del disposto di cui all'art. 2052 c.c., in virtù del potere del giudice di riqualificare la domanda.
Il motivo è fondato.
Secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte (Cass., III Sez., sent. 31330, del 10.11.2023), infatti, in ordine alla qualificazione giuridica della domanda ex art. 2043 c.c. o 2052 c.c. - in applicazione del principio iura novit curia, “è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - effettuare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione della norma applicabile” (ex multis, Cass. Sez. Lavoro, Sent. n. 6341, del 5.3.2019).
A tale riguardo, il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che “il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente
l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio” (ex multis Cass., Ordinanza 25.2.2021, n. 5253).
Resta, dunque, fermo il potere-dovere del giudice di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa attorea, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., senza con ciò incorrere nel vizio di ultra-petizione.
Nel caso di specie, inoltre, la qualificazione giuridica della domanda resta invariata, sia se ricondotta nell'alveo del 2043 c.c., che in quello del 2052 c.c., dal momento che le due fattispecie normative di risarcimento del danno da fatto illecito hanno ad oggetto gli stessi fatti costitutivi.
Tanto premesso, deve trovare accoglimento anche la seconda doglianza di parte appellante, essendo il richiamo alla disciplina dell'art. 2052 c.c. pertinente al caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
Ed invero, se, da un lato, secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente
- ormai superato - alla cui stregua l'art. 2052 c.c. riguarderebbe solo gli animali domestici e non anche quelli selvatici, la più recente Cassazione esclude siffatta discriminazione, sul rilievo che “in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043
pagina 6 di 13 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi” (Cass. civ. n.
13848/2020).
Per quanto attiene al soggetto responsabile, a norma dell'art. 2052 c.c., la S.C. ha precisato che tale soggetto deve essere individuato nella P.A. “giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass., 20/04/2020, n.7969, Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 15/09/2020, n. 19101).
Nel caso di specie, il soggetto pubblico responsabile dei danni subiti va individuato nella , in quanto ente titolare della competenza normativa in CP_1 materia di patrimonio faunistico, nonché “delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se queste stesse funzioni possono eventualmente essere svolte con delega da altri enti. In quest'ultimo caso, infatti, la può CP_1 rivalersi nei confronti degli enti che avrebbero dovuto vigilare sulla fauna selvatica impedendo il danno, potendo anche chiamarli in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato contro la ” (Cass., 20/04/2020, n.7969, cit.; CP_1
Cass. civ., Sez. III, 29/04/2020, n. 8384 e n. 8385).
Facendo corretto governo dei principi sopra richiamati, vanno pertanto disattese le doglianze della relative al proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva - giustificato sulla base delle modifiche normative intervenute in materia nel periodo del sinistro - dal momento che la all'epoca dei fatti risultava CP_1 competente sia da un punto di vista normativo che amministrativo, preponderante nella fattispecie in esame.
La domanda di manleva spiegata dalla , invece, non può trovare CP_1
pagina 7 di 13 accoglimento, risultando la stessa priva di fondamento: come correttamente osservato dalla nella propria comparsa di costituzione, infatti, Controparte_6 deve escludersi la ricorrenza - nel caso di specie - di una successione a titolo particolare della nel contratto assicurativo intercorso tra la Provincia di CP_1
e la medesima Compagnia assicuratrice, venendo solamente richiamato CP_2 il suddetto contratto - da qualificare come res inter alios acta - e dunque, produttivo di effetti solo tra gli originari contraenti.
Risulta, del pari, fondata anche la censura mossa dall'appellante rispetto al riparto dell'onere della prova tra danneggiante e danneggiato, alla luce della ritenuta applicabilità dell'art. 2052 c.c., per i motivi anzidetti.
Al riguardo, la S.C. ha precisato che sul piano probatorio “grava sul danneggiato
l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e
l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso CP_1 fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile
o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cass., n.
7969/2020 cit.).
Nel caso di specie, l'appellante ha provato in modo esaustivo la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il sinistro medesimo e il danno cagionato dall'animale selvatico, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
Ed invero, sia il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, sia il verbale del Dipartimento di Prevenzione IV U.O.S. di Civitanova Marche - che aveva provveduto alla rimozione della carcassa del capriolo rimasto ucciso e rinvenuto sul luogo del sinistro - avvalorano la tesi di parte attrice circa la reale dinamica dell'impatto.
Dall'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità posto dall'art. 2052 c.c. deriva la presunzione di responsabilità in capo al proprietario - o a colui che si serve dell'animale - che può essere superata esclusivamente con la prova pagina 8 di 13 del caso fortuito, la quale - tuttavia - non è stata fornita dalla , che ha CP_1 soltanto genericamente asserito come la responsabilità oggettiva del proprietario degli animali ex art. 2052 c.c. non sia applicabile alle ipotesi di sinistro stradale con animali selvatici protetti, essendo “lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della pubblica amministrazione”.
La Cassazione - sul punto - chiarisce che “per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, la dimostri che la CP_1 condotta dell'animale, comprovata dall'attore come causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ” (Cass., Sez. III, n. 12113/2020).
Occorre, a questo punto, analizzare se vi sia stato un eventuale contributo causale del danneggiato nella verificazione del sinistro.
Rispetto alla presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., la Cassazione ha recentemente ribadito che “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass., 23/5/2022, n. 16550).
Nel caso di specie, come visto, risulta accertata sia la dinamica dell'incidente che la riconducibilità causale dei danni subiti da allo scontro con il Parte_1 capriolo.
Tuttavia, la condotta di guida dell'appellante non va esente da censure, in quanto il comportamento del motociclista avrebbe dovuto essere particolarmente prudente.
Ritiene il Collegio che, nelle circostanze di tempo e di luogo che hanno pagina 9 di 13 caratterizzato il sinistro - verificatosi in orario notturno (alle ore 23:30 ca. del
20.7.2010), in condizioni di scarsa illuminazione, in una strada extraurbana, sottoposta al limite di 50 km/h, il tutto associato alla presenza di animali selvatici, sarebbe stata auspicabile - da parte del - una condotta di guida Parte_1 particolarmente prudente, con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro;
cautele, che risultano, invece, omesse, avuto riguardo alla dinamica dell'incidente e alle conseguenze che ne sono derivate.
Ed invero, il conducente del veicolo ha tentato di arrestare il motoveicolo con una frenata di ben 36 metri prima di colpire il capriolo (esemplare di 35 kg), che è stato scaraventato a 40 metri di distanza.
Nessuna prova liberatoria è stata fornita in ordine al fatto che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quindi, per superare la presunzione di colpa esistente in capo allo stesso.
Inoltre, i gravi danni riportati dal motociclo, la morte del capriolo sul colpo e le serie lesioni riportate dal a seguito del sinistro inducono a ritenere che Parte_1 lo stesso procedesse ad una velocità non moderata e, in ogni caso, certamente non adeguata alle condizioni di tempo e dei luoghi, con conseguente riconoscimento di un concorso di colpa dell'appellante - in misura pari al 50% - nella causazione del sinistro, ai sensi degli artt. 2052 e 1227 c.c.
Dalla C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio dal Dott.
[...]
è emerso che il a seguito del sinistro, ha riportato un Per_1 Parte_1
“Quadro Morboso” caratterizzato da “frattura multiframmentaria e scomposta della porzione anteriore destra del basicranio (della parte basilare dell'occipite) e del condilo occipitale omolaterale, sublussazione del condilo occipitale e della massa laterale dell'atlante a sn, ispessimento iperdenso asimmetrico perimidollare a sn a livello di un piano passante per il dente dell'epitrofeo, opacamente subtotale del seno sfenoidale disomogeneamente iperdenso post- traumatico e multipli addensameli post traumatici bilateralmente più evidente a sede apicale posteriore. Si riscontrava, inoltre, versamento pleurico siero-ematico
a livello della scissura interlobare sx ove concomitavano fratture parzialmente scomposte degli archi posteriori, frattura multiframmentaria scomposta della
pagina 10 di 13 porzione prossimale del corpo sternale e frattura scomposta dell'arco posteriore di sx della IX costa di sx”.
Il medesimo C.T.U. ha riconosciuto all'attore un danno biologico permanente orientativamente pari alla riduzione di 62 punti percentuali della validità complessiva (salute, integrità psicofisica) e un danno biologico temporaneo di 218 giorni (38 al 100%; 90 al 75%; 90 al 50%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della presente decisione - il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile a è, pertanto, pari alla somma complessiva di €.595.539, Parte_1 determinata come segue:
A) DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: €.397.026, (età: 51 anni;
invalidità 62%);
B) INCREMENTO PER SOFFERENZA SOGGETTIVA (50% del biologico): €.198.513;
C) DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO: €.595.539;
TOTALE (voci A+B+C)=€.1.191.078, da ridursi del 50% (€.595.539) per il concorso di colpa del danneggiato.
La somma così individuata va, prima, devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata annualmente - secondo gli indici Istat - dalla data del sinistro, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo.
All'appellante va, inoltre, corrisposta - a titolo di danno patrimoniale - la somma di €.27.700,00 (pari al 50% delle spese mediche, ritenute necessarie all'esito di
C.T.U.), oltre interessi legali a far data dall'esborso sino all'effettivo saldo.
Inoltre, all'appellante va attribuita - a titolo di danno patrimoniale - la somma incontestata di €.1.750,00 (pari al 50% delle spese di riparazione del motociclo, considerato il valore del veicolo all'epoca del sinistro, pari ad euro 5.500,00 e la vendita come rottame del mezzo ad euro 2.000,00), oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo saldo.
Infine, sulle somme come sopra liquidate per sorte capitale e lucro cessante, spettano all'appellante gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Nessuna somma può essere, invece, riconosciuta al a titolo di danno Parte_1 esistenziale - quantificato dall'attore-odierno appellante in €.476.608 - né a titolo pagina 11 di 13 di danno da lucro cessante e di personalizzazione del danno - quantificato in
186.228,00 - in difetto di adeguata allegazione e prova degli stessi.
Com'è noto, in merito al danno esistenziale, la Cassazione ha enunciato un principio di portata generale, ai sensi del quale il danno morale è da considerare quale voce autonoma di danno e non inglobabile nel danno biologico (Cass.,
n.7513/2018; Cass. n.28989/2019); tuttavia, tale danno non costituisce una diretta conseguenza dell'illecito, in termini di automatismo, dovendo essere dimostrato in modo adeguato (ed ancor prima allegato) dal soggetto che abbia subito menomazioni fisiche (Cass. Sent. n. 7513, 2018, cit.).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto alla domanda di danno da lucro cessante - comprensivo della capacità lavorativa generica e specifica - e di personalizzazione del danno, del tutto genericamente richieste, senza alcuna specifica allegazione e rimaste indimostrate.
I mutamenti giurisprudenziali intervenuti in subiecta materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'appellante e la CP_2
- prudenzialmente evocata in giudizio dal quale possibile
[...] Parte_1 responsabile del danno - nonché tra la e la chiamata in causa, CP_1 CP_6
[...]
Va, del pari, disposta, la parziale compensazione (in ragione di 1/2) delle spese dei due gradi tra l'appellante e la - anche in considerazione del CP_1 ritenuto concorso di colpa del nella causazione del sinistro, nonché del Parte_1 rigetto delle domande risarcitorie dallo stesso avanzate a titolo di danno esistenziale e di personalizzazione del danno - con condanna della alla CP_1 refusione della quota residua (pari a 1/2).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1342/2019 del Tribunale di Macerata, resa in data
[...]
10.12.2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza appellata, condanna la al pagamento, CP_1 in favore di , della somma di €.595.539,00 - a titolo di danno Parte_1
pagina 12 di 13 non patrimoniale - oltre rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in parte motiva, nonché al pagamento della somma di €.29.450,00 - a titolo di danno patrimoniale - oltre interessi legali a far data dall'esborso sino all'effettivo saldo;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra e la Parte_1
Provincia di Macerata;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra la e CP_1
Controparte_7
- dichiara compensate tra e la - nella misura di Parte_1 CP_1
½ - le spese dei due gradi di giudizio e condanna la a rifondere CP_1 all'attore-odierno appellante la quota residua (pari a ½) delle spese di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in €.7.831,00 per compensi professionali ed €.1.713,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in
€.13.078,00 per compensi professionali ed €.2.556,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e della Parte_1
, in pari quota. CP_1
Così deciso in Ancona il 18.9.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Governatori (pec: ; Email_1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Civitanova Marche, via Ariosto
n. 12/A fax n. 0733811256;
APPELLANTE contro
- (C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Francesco Comi, pec: dell'Avvocatura Email_2
Regionale, e domiciliata presso l'Ufficio del Servizio Avvocatura Regionale e
Attività Normativa, sito in Ancona (An), P.zza Cavour n. 23;
pagina 1 di 13 - (C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Micucci
Cecchi (PEC: ; elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio sito in in Via Gramsci 53; CP_2
- in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Micucci Cecchi (PEC:
; elettivamente domiciliata presso il suo Email_3 studio sito in in via Gramsci 53; CP_2
APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1342/2019 del Tribunale di Macerata emessa il 10.12.2019 nell'ambito del procedimento N.703/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Riformare la sentenza n° 1342/2019, pronunciata dal
Tribunale di Macerata - Giudice Dott. Luigi Reale - ad esito del procedimento recante n.r.g. 703/2017, pubblicata il 10/12/2019, non notificata, per i motivi in premessa riportati.
2. Ammettere CTU medico legale sulla persona del così come Parte_1 richiesta nel giudizio di primo grado volta ad accertare i danni fisici allo stesso causati in occasione e conseguenza del sinistro in atti riferito.
3. Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc o dell'art. 2051
e 2052 cc, dei convenuti per l'evento lesivo di cui alla narrativa occorso all'attore; conseguentemente, condannare i convenuti, alternativamente tra loro, od in solido tra loro, secondo le rispettive o concorrenti responsabilità che verranno accertate nel corso del giudizio, a risarcire i danni tutti subiti dal signor
[...] che si determinano in: Parte_1
- euro 695.794,00 per il danno biologico da invalidità permanente;
- euro 19.440,00 per il danno da invalidità temporanea;
- euro 476.608,00 a titolo di danno morale - esistenziale, o in via subordinata nella somma di euro 186.228,00 per la personalizzazione massima del danno al
25%;
- euro 120.000,00 a titolo di incapacità lavorativa generica e/o euro 90.000,00
pagina 2 di 13 per incapacità lavorativa specifica;
- euro 118.824,00 per danno da lucro cessante;
- euro 5.780,00 per danno emergente per spese legali stragiudiziali, o quelle somme maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia per ogni singola voce di danno richiesta, da liquidarsi anche in via equitativa;
- euro 55.400,00 per spese mediche;
- euro 3.500,00 per il motociclo.
4. Col favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio dichiarandosi il sottoscritto difensore procuratore antistatario.”
Per la Provincia di : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis CP_2
NEL MERITO: respingere l'appello intentato dal sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza sottoposta a gravame;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, IVA e Cap come per legge.”
Per la : “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Ancona, contrariis CP_1 reiectis, così dichiarare e provvedere:
- Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto assolutamente Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
- In ogni caso accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado che vengono in questa sede riproposte:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa
o PRELIMINARMENTE IN RITO: o NEL MERITO:
• Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in favore CP_1 della , dell'assicurazione ( CP_2 Controparte_4 CP_5
e per l'effetto statuire l'estraneità della nel giudizio de quo. •
[...] CP_1
Dichiarare infondata e non provata nell'an e nel quantum la domanda attrice;
per
l'effetto respingere ogni pretesa svolta dall'attore nei confronti della CP_1
[...]
• Dichiarare, sempre semmai provato l'impatto, l'assenza di nesso di causalità e responsabilità in capo alla . CP_1
• Dichiarare, sempre semmai provato l'urto, la responsabilità esclusiva della
pagina 3 di 13 , dell'assicurazione, rispetto ai fatti per cui è causa e tenere dunque CP_2 indenne la da qualsiasi obbligo risarcitorio. CP_1
• Dichiarare, seminai provato l'impatto, la condotta negligente del conducente il motoveicolo e riconoscerne quindi la responsabilità esclusiva nella causazione dei danni lamentati. Condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese e competenze di causa
• Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge, ai sensi della sentenza TAR Piemonte sez. II
6/10/2017 n. 1104 vista la difesa dell'Avvocatura regionale, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: Controparte_3
PRELIMINARMENTE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla , in relazione alla chiamata in causa della quale CP_1 CP_3 garante della di . CP_2 CP_2
NEL MERITO: respingere l'appello intentato dal sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza sottoposta a gravame;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, IVA e Cap come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1342/2019, emessa in data 10.12.2019, il Tribunale di
Macerata rigettava la domanda risarcitoria proposta da in Parte_1 conseguenza al sinistro stradale occorsogli in data 20.7.2010, allorché - mentre si trovava alla guida del proprio motorino BMW, targato BY94865 - si scontrava con un capriolo, che gli faceva perdere il controllo del mezzo, cagionandogli lesioni personali, oltre che danni al veicolo.
Aderendo al più risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità - all'epoca dominante - il Tribunale di Macerata inquadrava la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c., riconoscendo la quale soggetto pubblico responsabile del CP_1 risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici.
In particolare, il giudice di prime cure - rilevata la carenza di legittimazione pagina 4 di 13 passiva della - riteneva priva di riscontro probatorio la Controparte_2 dedotta inerzia colposa dell'Ente proprietario della fauna selvatica e il nesso di causalità con il sinistro in esame.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo di Parte_1 riformare l'impugnata sentenza, e, per l'effetto, di accertare la responsabilità esclusiva della - ex art. 2043 c.c. e/o in applicazione degli artt. CP_1
2051 o 2052 c.c. - per il fatto dannoso occorso all'istante, con condanna della stessa a risarcire all'attore tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura accertata nel corso del giudizio.
La , ritualmente costituitasi, ha chiesto - previa declaratoria del CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva in favore della - di Controparte_2 confermare l'impugnata sentenza, stante l'infondatezza dell'appello.
Si è costituita anche la , chiedendo la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto.
L' costituitasi, ha chiesto preliminarmente - in rito - di dichiarare Controparte_3 la carenza di legittimazione attiva in capo alla , rispetto alla CP_1 chiamata in causa della Compagnia assicuratrice, quale garante della CP_2
e, in secondo luogo - nel merito - di confermare l'impugnata sentenza,
[...] deducendo l'infondatezza del gravame.
La Corte d'Appello, con ordinanza emessa in data 5.7.2023, ha disposto C.T.U. medico legale sulla persona dell'appellante, nominando il Dott. Persona_1
In data 15.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato il motivo di gravame con cui l'appellante censura l'erronea qualificazione giuridica dei fatti allegati - operata dal primo giudice - e la
(parimenti) erronea individuazione - da parte dello stesso giudicante - della normativa applicabile alla fattispecie concreta, osservando che - quand'anche la causa introdotta fosse stata erroneamente sussunta dall'attore nella previsione pagina 5 di 13 normativa di cui all'art. 2043 c.c. - la stessa avrebbe potuto essere - comunque - ricondotta nell'alveo del disposto di cui all'art. 2052 c.c., in virtù del potere del giudice di riqualificare la domanda.
Il motivo è fondato.
Secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte (Cass., III Sez., sent. 31330, del 10.11.2023), infatti, in ordine alla qualificazione giuridica della domanda ex art. 2043 c.c. o 2052 c.c. - in applicazione del principio iura novit curia, “è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - effettuare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione della norma applicabile” (ex multis, Cass. Sez. Lavoro, Sent. n. 6341, del 5.3.2019).
A tale riguardo, il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che “il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente
l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio” (ex multis Cass., Ordinanza 25.2.2021, n. 5253).
Resta, dunque, fermo il potere-dovere del giudice di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa attorea, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., senza con ciò incorrere nel vizio di ultra-petizione.
Nel caso di specie, inoltre, la qualificazione giuridica della domanda resta invariata, sia se ricondotta nell'alveo del 2043 c.c., che in quello del 2052 c.c., dal momento che le due fattispecie normative di risarcimento del danno da fatto illecito hanno ad oggetto gli stessi fatti costitutivi.
Tanto premesso, deve trovare accoglimento anche la seconda doglianza di parte appellante, essendo il richiamo alla disciplina dell'art. 2052 c.c. pertinente al caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
Ed invero, se, da un lato, secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente
- ormai superato - alla cui stregua l'art. 2052 c.c. riguarderebbe solo gli animali domestici e non anche quelli selvatici, la più recente Cassazione esclude siffatta discriminazione, sul rilievo che “in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043
pagina 6 di 13 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi” (Cass. civ. n.
13848/2020).
Per quanto attiene al soggetto responsabile, a norma dell'art. 2052 c.c., la S.C. ha precisato che tale soggetto deve essere individuato nella P.A. “giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass., 20/04/2020, n.7969, Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 15/09/2020, n. 19101).
Nel caso di specie, il soggetto pubblico responsabile dei danni subiti va individuato nella , in quanto ente titolare della competenza normativa in CP_1 materia di patrimonio faunistico, nonché “delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se queste stesse funzioni possono eventualmente essere svolte con delega da altri enti. In quest'ultimo caso, infatti, la può CP_1 rivalersi nei confronti degli enti che avrebbero dovuto vigilare sulla fauna selvatica impedendo il danno, potendo anche chiamarli in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato contro la ” (Cass., 20/04/2020, n.7969, cit.; CP_1
Cass. civ., Sez. III, 29/04/2020, n. 8384 e n. 8385).
Facendo corretto governo dei principi sopra richiamati, vanno pertanto disattese le doglianze della relative al proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva - giustificato sulla base delle modifiche normative intervenute in materia nel periodo del sinistro - dal momento che la all'epoca dei fatti risultava CP_1 competente sia da un punto di vista normativo che amministrativo, preponderante nella fattispecie in esame.
La domanda di manleva spiegata dalla , invece, non può trovare CP_1
pagina 7 di 13 accoglimento, risultando la stessa priva di fondamento: come correttamente osservato dalla nella propria comparsa di costituzione, infatti, Controparte_6 deve escludersi la ricorrenza - nel caso di specie - di una successione a titolo particolare della nel contratto assicurativo intercorso tra la Provincia di CP_1
e la medesima Compagnia assicuratrice, venendo solamente richiamato CP_2 il suddetto contratto - da qualificare come res inter alios acta - e dunque, produttivo di effetti solo tra gli originari contraenti.
Risulta, del pari, fondata anche la censura mossa dall'appellante rispetto al riparto dell'onere della prova tra danneggiante e danneggiato, alla luce della ritenuta applicabilità dell'art. 2052 c.c., per i motivi anzidetti.
Al riguardo, la S.C. ha precisato che sul piano probatorio “grava sul danneggiato
l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e
l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso CP_1 fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile
o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cass., n.
7969/2020 cit.).
Nel caso di specie, l'appellante ha provato in modo esaustivo la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il sinistro medesimo e il danno cagionato dall'animale selvatico, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
Ed invero, sia il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, sia il verbale del Dipartimento di Prevenzione IV U.O.S. di Civitanova Marche - che aveva provveduto alla rimozione della carcassa del capriolo rimasto ucciso e rinvenuto sul luogo del sinistro - avvalorano la tesi di parte attrice circa la reale dinamica dell'impatto.
Dall'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità posto dall'art. 2052 c.c. deriva la presunzione di responsabilità in capo al proprietario - o a colui che si serve dell'animale - che può essere superata esclusivamente con la prova pagina 8 di 13 del caso fortuito, la quale - tuttavia - non è stata fornita dalla , che ha CP_1 soltanto genericamente asserito come la responsabilità oggettiva del proprietario degli animali ex art. 2052 c.c. non sia applicabile alle ipotesi di sinistro stradale con animali selvatici protetti, essendo “lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della pubblica amministrazione”.
La Cassazione - sul punto - chiarisce che “per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, la dimostri che la CP_1 condotta dell'animale, comprovata dall'attore come causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ” (Cass., Sez. III, n. 12113/2020).
Occorre, a questo punto, analizzare se vi sia stato un eventuale contributo causale del danneggiato nella verificazione del sinistro.
Rispetto alla presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., la Cassazione ha recentemente ribadito che “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass., 23/5/2022, n. 16550).
Nel caso di specie, come visto, risulta accertata sia la dinamica dell'incidente che la riconducibilità causale dei danni subiti da allo scontro con il Parte_1 capriolo.
Tuttavia, la condotta di guida dell'appellante non va esente da censure, in quanto il comportamento del motociclista avrebbe dovuto essere particolarmente prudente.
Ritiene il Collegio che, nelle circostanze di tempo e di luogo che hanno pagina 9 di 13 caratterizzato il sinistro - verificatosi in orario notturno (alle ore 23:30 ca. del
20.7.2010), in condizioni di scarsa illuminazione, in una strada extraurbana, sottoposta al limite di 50 km/h, il tutto associato alla presenza di animali selvatici, sarebbe stata auspicabile - da parte del - una condotta di guida Parte_1 particolarmente prudente, con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro;
cautele, che risultano, invece, omesse, avuto riguardo alla dinamica dell'incidente e alle conseguenze che ne sono derivate.
Ed invero, il conducente del veicolo ha tentato di arrestare il motoveicolo con una frenata di ben 36 metri prima di colpire il capriolo (esemplare di 35 kg), che è stato scaraventato a 40 metri di distanza.
Nessuna prova liberatoria è stata fornita in ordine al fatto che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quindi, per superare la presunzione di colpa esistente in capo allo stesso.
Inoltre, i gravi danni riportati dal motociclo, la morte del capriolo sul colpo e le serie lesioni riportate dal a seguito del sinistro inducono a ritenere che Parte_1 lo stesso procedesse ad una velocità non moderata e, in ogni caso, certamente non adeguata alle condizioni di tempo e dei luoghi, con conseguente riconoscimento di un concorso di colpa dell'appellante - in misura pari al 50% - nella causazione del sinistro, ai sensi degli artt. 2052 e 1227 c.c.
Dalla C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio dal Dott.
[...]
è emerso che il a seguito del sinistro, ha riportato un Per_1 Parte_1
“Quadro Morboso” caratterizzato da “frattura multiframmentaria e scomposta della porzione anteriore destra del basicranio (della parte basilare dell'occipite) e del condilo occipitale omolaterale, sublussazione del condilo occipitale e della massa laterale dell'atlante a sn, ispessimento iperdenso asimmetrico perimidollare a sn a livello di un piano passante per il dente dell'epitrofeo, opacamente subtotale del seno sfenoidale disomogeneamente iperdenso post- traumatico e multipli addensameli post traumatici bilateralmente più evidente a sede apicale posteriore. Si riscontrava, inoltre, versamento pleurico siero-ematico
a livello della scissura interlobare sx ove concomitavano fratture parzialmente scomposte degli archi posteriori, frattura multiframmentaria scomposta della
pagina 10 di 13 porzione prossimale del corpo sternale e frattura scomposta dell'arco posteriore di sx della IX costa di sx”.
Il medesimo C.T.U. ha riconosciuto all'attore un danno biologico permanente orientativamente pari alla riduzione di 62 punti percentuali della validità complessiva (salute, integrità psicofisica) e un danno biologico temporaneo di 218 giorni (38 al 100%; 90 al 75%; 90 al 50%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della presente decisione - il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile a è, pertanto, pari alla somma complessiva di €.595.539, Parte_1 determinata come segue:
A) DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: €.397.026, (età: 51 anni;
invalidità 62%);
B) INCREMENTO PER SOFFERENZA SOGGETTIVA (50% del biologico): €.198.513;
C) DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO: €.595.539;
TOTALE (voci A+B+C)=€.1.191.078, da ridursi del 50% (€.595.539) per il concorso di colpa del danneggiato.
La somma così individuata va, prima, devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata annualmente - secondo gli indici Istat - dalla data del sinistro, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo.
All'appellante va, inoltre, corrisposta - a titolo di danno patrimoniale - la somma di €.27.700,00 (pari al 50% delle spese mediche, ritenute necessarie all'esito di
C.T.U.), oltre interessi legali a far data dall'esborso sino all'effettivo saldo.
Inoltre, all'appellante va attribuita - a titolo di danno patrimoniale - la somma incontestata di €.1.750,00 (pari al 50% delle spese di riparazione del motociclo, considerato il valore del veicolo all'epoca del sinistro, pari ad euro 5.500,00 e la vendita come rottame del mezzo ad euro 2.000,00), oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo saldo.
Infine, sulle somme come sopra liquidate per sorte capitale e lucro cessante, spettano all'appellante gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Nessuna somma può essere, invece, riconosciuta al a titolo di danno Parte_1 esistenziale - quantificato dall'attore-odierno appellante in €.476.608 - né a titolo pagina 11 di 13 di danno da lucro cessante e di personalizzazione del danno - quantificato in
186.228,00 - in difetto di adeguata allegazione e prova degli stessi.
Com'è noto, in merito al danno esistenziale, la Cassazione ha enunciato un principio di portata generale, ai sensi del quale il danno morale è da considerare quale voce autonoma di danno e non inglobabile nel danno biologico (Cass.,
n.7513/2018; Cass. n.28989/2019); tuttavia, tale danno non costituisce una diretta conseguenza dell'illecito, in termini di automatismo, dovendo essere dimostrato in modo adeguato (ed ancor prima allegato) dal soggetto che abbia subito menomazioni fisiche (Cass. Sent. n. 7513, 2018, cit.).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto alla domanda di danno da lucro cessante - comprensivo della capacità lavorativa generica e specifica - e di personalizzazione del danno, del tutto genericamente richieste, senza alcuna specifica allegazione e rimaste indimostrate.
I mutamenti giurisprudenziali intervenuti in subiecta materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'appellante e la CP_2
- prudenzialmente evocata in giudizio dal quale possibile
[...] Parte_1 responsabile del danno - nonché tra la e la chiamata in causa, CP_1 CP_6
[...]
Va, del pari, disposta, la parziale compensazione (in ragione di 1/2) delle spese dei due gradi tra l'appellante e la - anche in considerazione del CP_1 ritenuto concorso di colpa del nella causazione del sinistro, nonché del Parte_1 rigetto delle domande risarcitorie dallo stesso avanzate a titolo di danno esistenziale e di personalizzazione del danno - con condanna della alla CP_1 refusione della quota residua (pari a 1/2).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1342/2019 del Tribunale di Macerata, resa in data
[...]
10.12.2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza appellata, condanna la al pagamento, CP_1 in favore di , della somma di €.595.539,00 - a titolo di danno Parte_1
pagina 12 di 13 non patrimoniale - oltre rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in parte motiva, nonché al pagamento della somma di €.29.450,00 - a titolo di danno patrimoniale - oltre interessi legali a far data dall'esborso sino all'effettivo saldo;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra e la Parte_1
Provincia di Macerata;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra la e CP_1
Controparte_7
- dichiara compensate tra e la - nella misura di Parte_1 CP_1
½ - le spese dei due gradi di giudizio e condanna la a rifondere CP_1 all'attore-odierno appellante la quota residua (pari a ½) delle spese di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in €.7.831,00 per compensi professionali ed €.1.713,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in
€.13.078,00 per compensi professionali ed €.2.556,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e della Parte_1
, in pari quota. CP_1
Così deciso in Ancona il 18.9.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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