Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
VG 103/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16 gennaio 2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alessia Tosi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alessia Tosi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano Maderno in data 29.5.2007,
(anno 2007, atto n. 25, parte II, serie A); scegliendo il regime della separazione dei beni
SENZA FIGLI
FATTO
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La SInora provvederà al cambio di residenza entro e non oltre il 30 giugno Parte_1
2025 ed entro tale data asporterà definitivamente ogni effetto e bene personale;
3) I coniugi convengono e si obbligano sin d'ora con la sigla del presente ricorso a sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso: la signora Pt_1
, manifestandone la chiara ed inequivocabile volontà ex art. 1376 c.c., si obbliga a
[...]
trasferire al marito la propria quota di comproprietà di 500/1000 dei beni immobili, siti in Comune Parte_2
di LI OM (CO) , identificati al NCEU del Comune di LI OM nel seguente modo:
- quanto all'appartamento: Via Eugenio Montale n. 9, Foglio 4, mappale 4045, sub. 31
Categoria A/2, piano 1, Classe 2, vani 4, r.c. €330,53; (s.e&.o)
- quanto al box: Via Eugenio Montale n.7 foglio 4, mappale 4045, sub. 57, Categoria C/6, classe
U, mq 11, r.c. €39,77 (s.e&.o) dietro il corrispettivo di €60.000,00 (diconsi euro sessantamila//00) da versarsi all'atto del rogito.
Il trasferimento dovrà effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dal deposito della sentenza del presente giudizio di separazione, e comunque non oltre il 30.09.2025, salva diverso accordo scritto tra le parti, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati. Il
SI. anche ex art. 1376 c.c., accetta e si obbliga a sua volta ad accettare tale Parte_2
trasferimento alle condizioni e termini sopra descritti.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra indicati e meglio riportati nella visura catastale e nell'atto di vendita Rep./Racc. n°154807/3106 del 11.01.2007, a firma Notaio Dott. , Persona_1
registrato a Como il 23.01.2007, riguardano le unità immobiliari urbane oggetto del presente atto, raffigurate nella planimetria depositate in Catasto. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che non vi sono prelazioni da rispettare e che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene dietro il corrispettivo di €60.000,00 (diconsi euro sessantamila//00), il SI. diventerà pieno ed esclusivo proprietario degli Parte_2
immobili dinanzi descritti, con esenzione imposte e con conservazione delle agevolazioni c.d.
“prima casa”.
Ai fini fiscali il trasferimento delle proprietà sopra descritte, rientrando nel quadro di un più ampio accordo di regolamentazione dei rapporti fra i coniugi ed essendo specificamente funzionali ed indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale, debbono e dovranno godere dei benefici di esenzione da qualunque imposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. 74/1987 così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e 15 aprile
1992, n. 176 – nonché con conservazione delle agevolazioni c.d. “prima casa”.
La SI.ra , nei termini di cui sopra, si obbliga quindi a cedere la propria quota degli Parte_1
immobili identificati sopra al SI. che si obbliga di accettare, avanti a Notaio Parte_2
a spese del SI. valendo espressamente la condizione qui descritta come verificazione Pt_2 di obbligo specifico di concludere un negozio c.d. “preliminare di compravendita” con la firma del presente (eventuali spese di registro a carico di . Parte_2
4) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) Ciascuna parte si farà carico degli oneri di assistenza del difensore nella misura del 50% ciascuno
***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative. La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 29.5.2007, in Cesano Maderno con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano Maderno
(anno 2007, atto n. 25, parte II, serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano Maderno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 7.3.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao