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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro deIGnato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2101/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
- SEDE LEGALE PRESIDENTE PRO-TEMPORE difeso dall'avv. Pt_1
GRANDIZIO VALERIA
OPPONENTE
E
nato a [...] il [...] - c.f. Controparte_1
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 CP_2
nata a [...] il [...] c.f. C.F._2 Controparte_3
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._3 CP_4
nato a [...] il [...] c.f. C.F._4 Controparte_5
nato a [...] il [...] C.F._5 Controparte_6
c.f. ; nata a [...] il [...], cf. C.F._6 Controparte_7
, residente a [...]; C.F._7
nata a [...] il [...], cf. , Controparte_8 C.F._8
residente a [...];
nato a [...] il [...], cf. CP_9 C.F._9
residente a [...]; nato a CP_10
Nicotera il 19.03.1965, cf. , residente a [...]
Verdi (case Popolari); Tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Pantaleone Moisè,
Nicolina Corigliano e Marcello Mercatante
1 OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 107/2016 emesso dal Tribunale di
Vibo Valentia in data 12/07/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 6 settembre 2016, l' proponeva opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 107/2016, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Vibo Valentia il 12 luglio 2016, con il quale era stato ingiunto all'Istituto il pagamento in favore degli eredi della IG.ra della somma di Persona_1
€16.589,85, oltre interessi, nonché €118 per spese di giudizio ed €540 per compenso professionale, oltre accessori.
2. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per ottenere il pagamento di arretrati pensionistici spettanti alla IG.ra , deceduta il 6 aprile 1997, in Persona_1
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495/1993. Parte ricorrente sosteneva che gli arretrati, per un importo di €21.642,58, erano stati parzialmente corrisposti all'erede testamentaria, IG.ra , mentre la somma residua Persona_2
era stata accantonata in attesa della definizione del contenzioso relativo alla lesione della quota di legittima.
3. L' , nell'atto di opposizione, eccepiva la prescrizione e la decadenza del diritto Pt_1 vantato dagli eredi, richiamando l'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che prevede la prescrizione quinquennale per le rate di pensione non riscosse. L'Istituto evidenziava che la domanda dei ricorrenti era stata presentata il 28 luglio 2015, oltre il termine prescrizionale, senza che risultassero atti interruttivi nel quinquennio precedente.
4. Gli eredi si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 3.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione del diritto agli arretrati pensionistici
2 1.1 L'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, stabilisce che i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, si prescrivono in cinque anni.
1.2 Nel caso in esame, la IG.ra è deceduta il 6 aprile 1997. Gli eredi Persona_1
hanno presentato la domanda per il pagamento degli arretrati pensionistici il 28 luglio 2015, ben oltre il termine quinquennale previsto dalla normativa vigente.
Non risultano atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorrente tra il decesso della dante causa e la presentazione della domanda da parte degli eredi.
1.3 Pertanto, il diritto al pagamento delle rate arretrate di pensione si è prescritto, ai sensi dell'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970.
2. Sull'incidenza del procedimento successorio sulla prescrizione
2.1. La controversia ereditaria relativa all'impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima, sebbene possa aver determinato l'accantonamento delle somme da parte dell' in attesa della definizione del contenzioso, non Pt_1
costituisce un atto interruttivo della prescrizione del diritto agli arretrati pensionistici. Infatti, la prescrizione può essere interrotta da atti formali posti in essere dal titolare del diritto o da chi ne abbia interesse, come una richiesta scritta o un'azione giudiziale nei confronti del debitore.
2.2 Nel caso di specie, non risulta che gli eredi abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione nei confronti dell' nel termine quinquennale. L'accantonamento Pt_1 delle somme da parte dell' , in attesa della definizione del contenzioso CP_11
successorio, non configura un riconoscimento del diritto tale da interrompere la prescrizione.
3. Sulle somme accantonate dall' Pt_1
3.1 L' ha accantonato una parte delle somme spettanti alla IG.ra Pt_1 Per_1
in attesa della definizione del contenzioso relativo alla lesione della quota
[...] di legittima. Tale contenzioso è stato definito davanti alla Corte d'Appello di
Catanzaro con una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti.
3.2 Tuttavia, la definizione del contenzioso successorio non incide sui termini di prescrizione del diritto degli eredi a richiedere gli arretrati pensionistici. Come
3 sopra evidenziato, tali diritti si sono prescritti per il decorso del termine quinquennale senza che siano stati posti in essere atti interruttivi.
3.3 Si precisa che l'accantonamento delle somme da parte dell' , effettuato in Pt_1
attesa della risoluzione di una controversia successoria, non costituisce un atto interruttivo della prescrizione né implica un riconoscimento del diritto tale da sospenderne il decorso. Secondo la normativa vigente, in particolare l'articolo 47- bis del D.P.R. n. 639/1970, i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici si prescrivono in cinque anni, anche se non ancora liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto.
3.4 Pertanto, in assenza di atti interruttivi formali posti in essere dal titolare del diritto o dai suoi eredi, come richieste scritte o azioni giudiziali nei confronti dell' , il Pt_1
semplice accantonamento delle somme non impedisce il decorso della prescrizione del diritto agli arretrati pensionistici, che si compie nel termine di cinque anni, ai sensi dell'articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970.”
4 In base alle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dall' è fondata, Pt_1
pertanto, il decreto ingiuntivo n. 107/2016 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia deve essere revocato.
5 Considerata la complessità e le peculiarità della vicenda processuale, si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. Accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 107/2016 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 12 luglio 2016.
2. Dichiara prescritto il diritto degli eredi della IG.ra a percepire le Persona_1
somme richieste.
3. Compensa integralmente le spese del giudizio
Così deciso, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro deIGnato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2101/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
- SEDE LEGALE PRESIDENTE PRO-TEMPORE difeso dall'avv. Pt_1
GRANDIZIO VALERIA
OPPONENTE
E
nato a [...] il [...] - c.f. Controparte_1
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 CP_2
nata a [...] il [...] c.f. C.F._2 Controparte_3
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._3 CP_4
nato a [...] il [...] c.f. C.F._4 Controparte_5
nato a [...] il [...] C.F._5 Controparte_6
c.f. ; nata a [...] il [...], cf. C.F._6 Controparte_7
, residente a [...]; C.F._7
nata a [...] il [...], cf. , Controparte_8 C.F._8
residente a [...];
nato a [...] il [...], cf. CP_9 C.F._9
residente a [...]; nato a CP_10
Nicotera il 19.03.1965, cf. , residente a [...]
Verdi (case Popolari); Tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Pantaleone Moisè,
Nicolina Corigliano e Marcello Mercatante
1 OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 107/2016 emesso dal Tribunale di
Vibo Valentia in data 12/07/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 6 settembre 2016, l' proponeva opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 107/2016, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Vibo Valentia il 12 luglio 2016, con il quale era stato ingiunto all'Istituto il pagamento in favore degli eredi della IG.ra della somma di Persona_1
€16.589,85, oltre interessi, nonché €118 per spese di giudizio ed €540 per compenso professionale, oltre accessori.
2. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per ottenere il pagamento di arretrati pensionistici spettanti alla IG.ra , deceduta il 6 aprile 1997, in Persona_1
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495/1993. Parte ricorrente sosteneva che gli arretrati, per un importo di €21.642,58, erano stati parzialmente corrisposti all'erede testamentaria, IG.ra , mentre la somma residua Persona_2
era stata accantonata in attesa della definizione del contenzioso relativo alla lesione della quota di legittima.
3. L' , nell'atto di opposizione, eccepiva la prescrizione e la decadenza del diritto Pt_1 vantato dagli eredi, richiamando l'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che prevede la prescrizione quinquennale per le rate di pensione non riscosse. L'Istituto evidenziava che la domanda dei ricorrenti era stata presentata il 28 luglio 2015, oltre il termine prescrizionale, senza che risultassero atti interruttivi nel quinquennio precedente.
4. Gli eredi si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 3.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione del diritto agli arretrati pensionistici
2 1.1 L'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, stabilisce che i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, si prescrivono in cinque anni.
1.2 Nel caso in esame, la IG.ra è deceduta il 6 aprile 1997. Gli eredi Persona_1
hanno presentato la domanda per il pagamento degli arretrati pensionistici il 28 luglio 2015, ben oltre il termine quinquennale previsto dalla normativa vigente.
Non risultano atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorrente tra il decesso della dante causa e la presentazione della domanda da parte degli eredi.
1.3 Pertanto, il diritto al pagamento delle rate arretrate di pensione si è prescritto, ai sensi dell'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970.
2. Sull'incidenza del procedimento successorio sulla prescrizione
2.1. La controversia ereditaria relativa all'impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima, sebbene possa aver determinato l'accantonamento delle somme da parte dell' in attesa della definizione del contenzioso, non Pt_1
costituisce un atto interruttivo della prescrizione del diritto agli arretrati pensionistici. Infatti, la prescrizione può essere interrotta da atti formali posti in essere dal titolare del diritto o da chi ne abbia interesse, come una richiesta scritta o un'azione giudiziale nei confronti del debitore.
2.2 Nel caso di specie, non risulta che gli eredi abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione nei confronti dell' nel termine quinquennale. L'accantonamento Pt_1 delle somme da parte dell' , in attesa della definizione del contenzioso CP_11
successorio, non configura un riconoscimento del diritto tale da interrompere la prescrizione.
3. Sulle somme accantonate dall' Pt_1
3.1 L' ha accantonato una parte delle somme spettanti alla IG.ra Pt_1 Per_1
in attesa della definizione del contenzioso relativo alla lesione della quota
[...] di legittima. Tale contenzioso è stato definito davanti alla Corte d'Appello di
Catanzaro con una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti.
3.2 Tuttavia, la definizione del contenzioso successorio non incide sui termini di prescrizione del diritto degli eredi a richiedere gli arretrati pensionistici. Come
3 sopra evidenziato, tali diritti si sono prescritti per il decorso del termine quinquennale senza che siano stati posti in essere atti interruttivi.
3.3 Si precisa che l'accantonamento delle somme da parte dell' , effettuato in Pt_1
attesa della risoluzione di una controversia successoria, non costituisce un atto interruttivo della prescrizione né implica un riconoscimento del diritto tale da sospenderne il decorso. Secondo la normativa vigente, in particolare l'articolo 47- bis del D.P.R. n. 639/1970, i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici si prescrivono in cinque anni, anche se non ancora liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto.
3.4 Pertanto, in assenza di atti interruttivi formali posti in essere dal titolare del diritto o dai suoi eredi, come richieste scritte o azioni giudiziali nei confronti dell' , il Pt_1
semplice accantonamento delle somme non impedisce il decorso della prescrizione del diritto agli arretrati pensionistici, che si compie nel termine di cinque anni, ai sensi dell'articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970.”
4 In base alle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dall' è fondata, Pt_1
pertanto, il decreto ingiuntivo n. 107/2016 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia deve essere revocato.
5 Considerata la complessità e le peculiarità della vicenda processuale, si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. Accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 107/2016 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 12 luglio 2016.
2. Dichiara prescritto il diritto degli eredi della IG.ra a percepire le Persona_1
somme richieste.
3. Compensa integralmente le spese del giudizio
Così deciso, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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