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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Flavio Baraschi Presidente dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nel giudizio iscritto al n. r.g. 334/2023 RG a cui è riunito il giudizio n. 340/2023 RG, giudizi pendenti tra:
Parte_1
[...] con l'avv. Harald Bonura
ricorrente in riassunzione nel giudizio n. 334/2023 RG/resistente nel giudizio n. 340/2023 RG contro
CP_1 CP_2
con gli avv.ti Vito Vannucci e Manuela Scarfò
ricorrenti in riassunzione nel giudizio n. 340/2023 RG/resistenti nel giudizio n. 334/2023 RG
avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6694/2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 settembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 309/2018, il Tribunale di Livorno, in accoglimento dei ricorsi (poi riuniti) proposti da e contro la CP_2 CP_1 Parte_1
annullava le cartelle opposte e dichiarava dagli stessi non dovute le
[...]
1 relative somme, condannando parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquidava in complessivi € 4.617,45, oltre accessori. aveva proposto azione di accertamento negativo dei propri obblighi contributivi anche CP_2 successivi all'anno 2013 (relativamente ai contributi soggettivo, integrativo, maternità) nonché opposizione avverso due cartelle di pagamento aventi ad oggetto i medesimi contributi: cartella n.
06120170001788926000 (anno imposta 2014, per € 4.923,79); cartella n. 06120180003754441000
(anno imposta 2015, per € 5.346,27). aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 0612018000352880000, CP_1 anni d'imposta dal 2009 al 2015, per contributi soggettivo, integrativo, maternità, per l'importo complessivo di € 18.016, 96.
Premesso che era pacifico e documentale che i ricorrenti non fossero titolari di partita IVA nei relativi periodi e che erano dipendenti della percependo soltanto redditi da lavoratore Pt_2
dipendente e svolgendo mansioni unicamente nell'ambito del rapporto di subordinazione (il CP_2 era inquadrato nell'area A, Livello A3 del CCNL Federcasa, con mansioni di progettazione, direzione dei lavori e di coordinatore di sicurezza, con utilizzo del timbro professionale nell'esclusivo interesse di questa società; il era inquadrato nell'area B, livello B 1 CP_1
del CCNL Federcasa con il ruolo professionale di direttore lavori ed assistente cantiere previsto nel
CCNL stesso, attività esercitata nell'esclusivo e solo interesse del datore di lavoro), il Tribunale rilevava l'infondatezza della pretesa di . In particolare, doveva escludersi che l'autonomia Pt_1 delle Casse “privatizzate” potesse estendersi sino ad ampliare i soggetti obbligatoriamente iscritti e a ricomprendere, attraverso meccanismi presuntivi, anche soggetti che non esercitavano neppure in forma saltuaria la libera professione. In base alla normativa applicabile (L. n. 537/1993; D.Lgs.
509/94; L. n. 335/95), l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile poteva esplicarsi soltanto nell'ambito delineato dal legislatore e con i provvedimenti previsti (variazione delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento o modificazione di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, eventuale opzione per l'adozione del regime contributivo;
sanzioni); per contro, per l'ambito di obbligatorietà dell'iscrizione dovevano rimanere ferme le precedenti disposizioni di legge (sui limiti dell'autonomia delle Casse privatizzate, Cass. n. 7516/2017). In ogni caso, l'art 5 dello Statuto della prevedeva come Pt_1 presupposto per l'iscrizione obbligatoria l'esercizio della libera professione, ponendo solo una
“presunzione” di esercizio “salvo prova contraria” per coloro che continuavano ad essere iscritti all'Albo. Con la delibera n. 123/2009 (unica ad essere stata approvata dai Ministeri vigilanti), la si era limitata a richiedere una “autocertificazione” di non esercizio di attività professionale Pt_1
2 anche occasionale, di non essere titolare di partita Iva (condizioni ricorrenti nella specie); mentre la delibera n. 124/2009 aveva valore di mero atto interno (per non essere stata approvata dai CP_3
vigilanti), peraltro non essendo neppure chiara la previsione sul fatto che il dipendente doveva essere inquadrato nel ruolo professionale di cui al CCNL. Era comunque documentale che i ricorrenti svolgessero attività unicamente come lavoratori subordinati nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, senza alcun esercizio di libera professione.
Con sentenza n. 91/2020, la Corte di Appello di Firenze respingeva l'appello di avverso la Pt_1
sentenza del Tribunale, condannando detta parte a rifondere agli appellati le spese del grado che liquidava in € 5.244,20, oltre accessori.
La Corte richiamava nella sua decisione i precedenti dello stesso Ufficio in casi identici, affermando di volere dare seguito a tale orientamento. Premesse le motivazioni di cui alla pronuncia del Tribunale, il Collegio osservava che - sebbene si fosse ampliato il concetto di esercizio della professione, non essendo più necessario l'esercizio continuativo ed esclusivo della professione, ma anche un esercizio occasionale o gratuito, comprendendovi anche attività che pur non professionalmente tipiche, presentavano comunque un “nesso” con l'attività professionale di geometra;
sebbene l'obbligo contributivo derivasse dalla mera iscrizione all'Albo anche in caso di lavoratori dipendenti, ove mancava la prova contraria di cui alla delibera n. 124/2009 - era da mantenere ferma la decisione del primo giudice. Malgrado l'intervenuta delegificazione, conservava ancora valore il principio del divieto di doppia imposizione contributiva di cui all'art 22, comma 1, della L. n. 773/1982 a fronte di una medesima attività: tale principio, assieme al principio di effettività (secondo cui l'iscrizione previdenziale deve corrispondere alla natura specifica dell'attività svolta), precludeva alla la richiesta di contribuzione seppur nella misura Pt_1
soggettiva minima. Inoltre, le parti private avevano fornito la prova contraria necessaria per superare la presunzione invocata dalla , per essere inquadrati nel ruolo professionale di Pt_1 geometri, contemplato dal CCNL applicato e per svolgere nell'interesse del solo datore di lavoro attività che rientravano tra le mansioni proprie di tale ruolo (anche come da dichiarazioni rilasciate dalla . Pt_2
Avverso detta pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione dalla . Pt_1
Con l'ordinanza n. 6694/2023, la Corte ha indicato i motivi di ricorso della Pt_1
“Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 37 del 1967, art. 1,L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 22, della Legge delega n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e 33, D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e ss.,
D.Lgs. n. 30 del 2006, art. 2 e dell'art. 5 dello Statuto della , per aver la corte territoriale Pt_1
3 travisato la rado solidaristica della contribuzione minima - imposta dalla a tutti Parte_1
gli iscritti all'albo professionale di cui alla L. n. 773 del 1982, art. 22 - a prescindere dall'accertamento della c.d. continuità professionale e della produzione di un reddito professionale.
Con un secondo motivo si contesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione perplessa e contraddittoria del provvedimento impugnato e la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 e D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 1, comma 2, per aver la corte territoriale ritenuto, da un lato, non più necessario l'esercizio continuativo della professione, quale requisito sotteso all'iscrizione alla e, dall'altro, rilevato che la disciplina Pt_1
regolamentare dell'Ente non è suscettibile di superare il divieto di doppia iscrizione obbligatoria ed eliminare la categoria dei c.d. iscritti facoltativi”.
Premesso che detti motivi potevano essere esaminati congiuntamente, la Corte ha così argomentato:
“Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza h. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento Parte_1
della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé CP_4
ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima Pt_1
- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , Pt_1 Pt_1
potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai Pt_1
redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della , prevedevano Pt_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva Delib. n. 123 del
2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccln, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale,
4 ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga, attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Deve peraltro precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la può attivare i controlli Pt_1
necessari in concreto per verificare l'effettività della situazione dichiarata dal professionista.
La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie in ogni caso gli obblighi contributivi minimi dei professionisti iscritti all'albo e, dall'altro lato, nell'ammettere che la prova circa la ricorrenza delle condizioni dall'esonero possa essere data in giudizio sebbene non documentata previamente secondo le forme indicate dalla Delib. n. 124 del 2009 della , non si è attenuta al su esteso Pt_1
principio e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso principale”.
In merito poi all'appello incidentale dei geometri (per violazione e falsa applicazione della L. n.
773 del 1982, art. 22, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, comma
4, lett. A ed art. 3, comma 4, art. 1, comma 3, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 488 per aver il giudice di secondo grado ritenuto legittimo che la disciplina regolamentare adottata dalla C.I.P.A.G. in forza del D.Lgs. n. 509 del 1994 possa derogare la disciplina normativa delineata alla L. n. 773 del 1982, art. 22 modificando, così, i presupposti sottesi all'iscrizione alla ), la Corte ha dichiarato di doverlo disattendere “in ragione di Pt_1
quanto già detto, essendosi già affermato che il regolamento della ha definito il sistema degli Pt_1
obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti" (cfr., altresì, Cass. n. 4568 del 2021)”.
La Corte ha quindi rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso iscritto al n. 334/2023 Rg, ha riassunto il giudizio, chiedendo alla luce dei Pt_1
principi delineati dalla Corte, il rigetto dei ricorsi riuniti proposti dai geometri e e CP_2 CP_1
l'affermazione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, con i conseguenti obblighi di versamento dei contributi.
In particolare, la ha richiamato i principi di diritto dedotti nell'ordinanza dalla Suprema Pt_1
Corte, assumendo che era pacifico che i geometri fossero iscritti al relativo Albo;
avessero utilizzato l'abilitazione professionale per presentare pratiche catastali;
non fossero inquadrati, quali lavoratori dipendenti, in appositi ruoli professionali previsti dal CCNL né avessero presentato rituale autocertificazione, sussistendo quindi tutti i presupposti per versare la contribuzione minima.
L'obbligo contributivo invero discendeva dalla mera iscrizione all'Albo, senza la necessità di
5 ulteriori accertamenti e senza che lo stesso fosse collegato all'effettivo svolgimento dell'attività assicurata. Né sussisteva violazione del principio della doppia imposizione, essendo indubbio che i geometri non fossero inquadrati in un ruolo professionale previsto dal CCNL, onde non poteva affermarsi che le prestazioni professionali fossero coperte dall'iscrizione all'AGO Inps. Pertanto, dovevano considerarsi imponibili sia le prestazioni di attività di geometra al di fuori degli obblighi del rapporto di lavoro dipendente, per ragioni personali o per conto di terzi;
sia le prestazioni di attività di geometra per conto del datore di lavoro ove si trattava di compiti non giustificati dall'inquadramento in un ruolo professionale.
Nel giudizio si sono costituiti e che hanno chiesto la conferma della sentenza di cui CP_2 CP_1
al primo grado di giudizio.
Con ricorso iscritto al n. 340/2023 Rg (giudizio riunito al giudizio n. 334/2023), i geometri e CP_2
hanno a loro volta riassunto il giudizio. CP_1
Ad avviso dei ricorrenti, l'ordinanza n. 6694/2023 della Suprema Corte aveva espresso il principio per cui, ai fini dell'iscrizione alla cassa e al pagamento dei contributi, era condizione sufficiente l'iscrizione all'Albo professionale, essendo irrilevante l'occasionalità dell'attività e la mancata produzione di reddito. Tuttavia, tale principio non era applicabile nella specie, laddove i geometri non avevano mai svolto una seconda attività di geometra, neppure in modo occasionale e sporadico, accanto a quella di lavoratore dipendente. Inoltre, l'ordinanza n. 6694/2023 non aveva censurato la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso l'obbligo di iscrizione dei geometri in forza del principio del divieto di doppia imposizione, onde il giudizio di rinvio poteva essere deciso anche sulla base di detto principio unitamente al principio di effettività (principi non censurati dalla Cassazione).
La Suprema Corte, a fronte dell'affermazione che i geometri avevano fornito prova contraria, aveva affermato che la Corte territoriale non aveva correttamente applicato la delibera n. 124/2009, mentre poche righe prima aveva ritenuto che la prova contraria dovesse essere fornita con le modalità della delibera n. 2/2003 e della successiva delibera n. 123/2009. Inoltre, era stata cassata la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la prova dell'esonero potesse essere fornita in giudizio, laddove erano state prodotte dichiarazioni rilasciate da fuori e prima Pt_2
del giudizio. Né la Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva accertato l'illegittimità di una delibera (n. 124/2009) che non era mai stata approvata. Veniva poi evidenziato che la non aveva mai impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui si affermava Pt_1
la mancata approvazione della delibera n. 124/2009 né laddove si faceva riferimento alla presentazione di autocertificazioni in forza delle delibere n. 2/2003 e n. 123/2009.
6 In tale giudizio si è costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in Pt_1
riassunzione (per essere la domanda di accertamento identica a quella proposta in sede di revocazione, con violazione del ne bis in idem;
per essere la questione del valore normativo della delibera n. 124/2009 affrontata nei precedenti gradi di giudizio: a fronte del rigetto del ricorso incidentale condizionato dei geometri da parte della Cassazione, si era formato giudicato). In ogni caso, il ricorso era infondato.
Nelle more del giudizio la Suprema Corte con ordinanza n. 15738/2024 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dai geom. e avverso CP_2 CP_1
l'ordinanza n. 6694/2023, con cui era stato dedotto l'errore in cui era incorsa la medesima Corte laddove, nel richiamare le previsioni della delibera n. 123/2009 aveva attribuito a quest'ultima il contenuto di altra delibera (n. 124/2009), mai approvata e quindi senza alcun valore normativo e vincolante. La Corte, a fondamento della sua decisione, aveva affermato che - anche ove ritenuto sussistente detto errore - lo stesso non sarebbe stato comunque decisivo.
******
Così riassunte le posizioni delle parti, con l'ordinanza con cui è stata cassata la decisione della
Corte di Appello, la Suprema Corte ha affermato in sintesi i seguenti principi a cui deve essere data applicazione (disatteso dalla Corte l'appello incidentale dei geometri, considerato che i regolamenti della avevano definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con le norme di legge): Pt_1
1) affinchè insorga l'obbligo di iscrizione alla e di pagamento dei contributi minimi è Pt_1 sufficiente la sola iscrizione all'Albo dei geometri, irrilevante l'occasionalità dell'attività e l'assenza di reddito;
a nulla rilevando il fatto dell'iscrizione ad altra gestione previdenziale, quale CP_ l'
2) dall'obbligo di iscrizione alla deriva l'applicazione dei regolamenti di quest'ultima che Pt_1
fissano le condizioni per derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale per il solo fatto di essere iscritti all'Albo;
3) tali condizioni erano quelle fissate nella delibera n. 2/2003 (autocertificazione di non esercizio di attività professionale in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA) e nella delibera n. 123/2009 (esclusione della iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolge attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra). Con
7 obbligo di fornire detta prova alle condizioni previste dalle delibere, onde permettere un'attività di controllo;
4) la sentenza della Corte di Appello non si era attenuta a tali regole, laddove aveva escluso i geometri dall'obbligo di assolvere i contributi minimi e laddove aveva ammesso che la prova di esenzione potesse essere data in giudizio.
E' indubbio che i geometri e fossero iscritti all'Albo dei geometri nei periodi di CP_1 CP_2
interesse, circostanza questa che già di per sé fa insorgere la presunzione di svolgimento di attività professionale, a prescindere dall'occasionalità dell'attività o della produzione di redditi.
E' stato poi accertato che sia il che il nel periodo oggetto di verifica, ebbero a CP_2 CP_1
svolgere diverse attività edilizie e pratiche catastali (attività che i geometri sostenevano svolta per conto di e con utilizzo del timbro professionale). Pt_2
Secondo la Cassazione è conseguente all'obbligo di iscrizione alla (per effetto dell'iscrizione Pt_1 all'Albo) che agli stessi geometri si applicassero le delibere citate (n. 2/2003 e n. 123/2009) sulle condizioni ivi previste per superare la presunzione di svolgimento di attività professionale, ossia secondo la Cassazione, la delibera n. 2/2003 (secondo cui ai fini dell'esenzione si doveva presentare una autocertificazione di non esercizio di attività professionale in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA) e la delibera n. 123/2009, per cui l'iscrizione alla in caso di lavoratori dipendenti poteva essere esclusa: a) in presenza Pt_1 di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientrasse tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quello di geometra.
In merito, deve preliminarmente ribadirsi come “i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio” siano fissati “esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità”
(così da ultimo Cass. 17720/2022; cfr. anche ex plurimis Cass. Civ. n. 27343/2018; Cass. Civ. n.
8225/2013; Cass. Civ. n. 3458/2012).
Nella specie, è di una certa evidenza che il Giudice di legittimità ritenga realizzate le ipotesi eccettive menzionate unicamente nelle ipotesi di cui a quelle delibere, come dallo stesso indicate: di tali principi di diritto questa Corte, quale giudice di rinvio, è tenuta a fare applicazione, senza che rilevi la circostanza che la Cassazione avrebbe attribuito alla delibera 123/2009 della il Pt_1
8 contenuto della delibera 124/2009, dal momento che risulta comunque chiaro il contenuto precettivo delle disposizioni dell'ente previdenziale che il Giudice di legittimità ritiene applicabili e cui attribuisce l'esclusiva legittimazione a dettare le condizioni eccettive dell'obbligo di iscrizione alla Pt_1
Peraltro, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 15738/2024 emessa in sede di ricorso per revocazione da parte dei geometri - dopo avere ribadito i principi di diritto di cui all'ordinanza n.
6694/2023 e a cui il giudice del rinvio deve attenersi - ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dai geometri, rilevando la non decisività del presunto errore, dal momento che “In sostanza alla Corte del rinvio è stato demandato di verificare se sussistono i presupposti per
l'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla ai sensi della delibera n. 123 e potrà prescindere Pt_1 dall'affermazione (che si assume essere errata) che sarebbe riferibile, secondo la prospettazione del ricorrente alla delibera n. 124”.
Ciò premesso, in merito alla possibilità di esenzione secondo la delibera n. 2/2003, non sarebbe stata data prova di presentazione di una autocertificazione alla anzi, è pacifico che la stessa Pt_1
non fosse stata mai presentata.
Quanto alle condizioni dedotte dalla Corte in merito alla delibera n. 123/2009, è pacifico che il
CCNL Federcasa non prevedesse il ruolo professionale di geometra;
mentre, quanto al fatto della sussistenza di una dichiarazione datoriale attestante che il dipendente non svolgeva attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, non appaiono avere un tale contenuto le attestazioni rilasciate a suo tempo da in cui si affermava lo svolgimento di mansioni di Pt_2
progettista, direzione lavori, ecc, per cui doveva utilizzare il timbro professionale nell'esclusivo interesse della società (per il attestazione del 2013); di direttore di lavoro e assistente di CP_2 cantiere, attività rientrante tra le mansioni proprie di tale ruolo ed esercitata nell'esclusivo e solo interesse del datore di lavoro (per attestazione del 2018), conformemente CP_1 all'inquadramento contrattuale (rispettivamente, A3 e B1 CCNL Federcasa) e che in ogni caso non risulterebbero presentate alla per permettere l'esercizio dell'attività di controllo. Pt_1
Si osserva invero che la medesima ordinanza n. 6694/2023 richiama la necessità che la documentazione sia presentata in modo da consentire i controlli da parte della sull'attività e Pt_1
sui redditi;
circostanza possibile laddove la documentazione di autocertificazione attestante le condizioni di esonero sia fornita in via preventiva dal geometra, non essendo consentito dimostrare in giudizio o, comunque, fuori dalla sede amministrativa le condizioni legittimanti l'esonero dall'obbligo (ad esclusione che la prova potesse essere data in giudizio si richiamano le pronunce della Cass. n. 15840/2023, n. 7820/2022).
9 Può pertanto affermarsi che i geometri e non hanno assolto all'onere sugli stessi CP_2 CP_1
gravante di provare le condizioni legittimanti l'esenzione dall'obbligo della iscrizione, idonee a superare la presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'Albo; essendo dovuti i relativi contributi che trovano fondamento in una finalità di solidarietà.
Né le domande degli stessi possono ritenersi fondate sul fatto che la Suprema Corte non si era pronunciata sul principio del divieto di doppia imposizione che era stato ritenuto operante dalla
Corte territoriale.
In realtà, la stessa Corte aveva evidenziato nell'ordinanza n. 6694/2023 che doveva “…….. peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli CP_4 obblighi nei confronti della previdenza di categoria”, con ciò affermando che l'iscrizione ad altra gestione non escludeva in automatico la sussistenza di un obbligo verso la . Pt_1
Ed invero, nella specie, non essendo i geometri inquadrati in un ruolo professionale previsto dal
CCNL, non poteva affermarsi che le prestazioni professionali fossero coperte dall'iscrizione CP_ all'
Ne consegue che le domande proposte da e davanti al Tribunale di Livorno devono CP_2 CP_1
essere respinte.
Le spese di tutti i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, considerati la controvertibilità delle questioni e la circostanza che gli indirizzi di legittimità si sono consolidati nel corso dell'intero giudizio complessivamente considerato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, ogni altra eccezione e domanda assorbita, così provvede:
-respinge le domande proposte da e davanti al Tribunale di Livorno;
CP_2 CP_1
-compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.
Firenze, 19 settembre 2024
La Consigliera est Il Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott. Flavio Baraschi
10
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Flavio Baraschi Presidente dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nel giudizio iscritto al n. r.g. 334/2023 RG a cui è riunito il giudizio n. 340/2023 RG, giudizi pendenti tra:
Parte_1
[...] con l'avv. Harald Bonura
ricorrente in riassunzione nel giudizio n. 334/2023 RG/resistente nel giudizio n. 340/2023 RG contro
CP_1 CP_2
con gli avv.ti Vito Vannucci e Manuela Scarfò
ricorrenti in riassunzione nel giudizio n. 340/2023 RG/resistenti nel giudizio n. 334/2023 RG
avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6694/2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 settembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 309/2018, il Tribunale di Livorno, in accoglimento dei ricorsi (poi riuniti) proposti da e contro la CP_2 CP_1 Parte_1
annullava le cartelle opposte e dichiarava dagli stessi non dovute le
[...]
1 relative somme, condannando parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquidava in complessivi € 4.617,45, oltre accessori. aveva proposto azione di accertamento negativo dei propri obblighi contributivi anche CP_2 successivi all'anno 2013 (relativamente ai contributi soggettivo, integrativo, maternità) nonché opposizione avverso due cartelle di pagamento aventi ad oggetto i medesimi contributi: cartella n.
06120170001788926000 (anno imposta 2014, per € 4.923,79); cartella n. 06120180003754441000
(anno imposta 2015, per € 5.346,27). aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 0612018000352880000, CP_1 anni d'imposta dal 2009 al 2015, per contributi soggettivo, integrativo, maternità, per l'importo complessivo di € 18.016, 96.
Premesso che era pacifico e documentale che i ricorrenti non fossero titolari di partita IVA nei relativi periodi e che erano dipendenti della percependo soltanto redditi da lavoratore Pt_2
dipendente e svolgendo mansioni unicamente nell'ambito del rapporto di subordinazione (il CP_2 era inquadrato nell'area A, Livello A3 del CCNL Federcasa, con mansioni di progettazione, direzione dei lavori e di coordinatore di sicurezza, con utilizzo del timbro professionale nell'esclusivo interesse di questa società; il era inquadrato nell'area B, livello B 1 CP_1
del CCNL Federcasa con il ruolo professionale di direttore lavori ed assistente cantiere previsto nel
CCNL stesso, attività esercitata nell'esclusivo e solo interesse del datore di lavoro), il Tribunale rilevava l'infondatezza della pretesa di . In particolare, doveva escludersi che l'autonomia Pt_1 delle Casse “privatizzate” potesse estendersi sino ad ampliare i soggetti obbligatoriamente iscritti e a ricomprendere, attraverso meccanismi presuntivi, anche soggetti che non esercitavano neppure in forma saltuaria la libera professione. In base alla normativa applicabile (L. n. 537/1993; D.Lgs.
509/94; L. n. 335/95), l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile poteva esplicarsi soltanto nell'ambito delineato dal legislatore e con i provvedimenti previsti (variazione delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento o modificazione di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, eventuale opzione per l'adozione del regime contributivo;
sanzioni); per contro, per l'ambito di obbligatorietà dell'iscrizione dovevano rimanere ferme le precedenti disposizioni di legge (sui limiti dell'autonomia delle Casse privatizzate, Cass. n. 7516/2017). In ogni caso, l'art 5 dello Statuto della prevedeva come Pt_1 presupposto per l'iscrizione obbligatoria l'esercizio della libera professione, ponendo solo una
“presunzione” di esercizio “salvo prova contraria” per coloro che continuavano ad essere iscritti all'Albo. Con la delibera n. 123/2009 (unica ad essere stata approvata dai Ministeri vigilanti), la si era limitata a richiedere una “autocertificazione” di non esercizio di attività professionale Pt_1
2 anche occasionale, di non essere titolare di partita Iva (condizioni ricorrenti nella specie); mentre la delibera n. 124/2009 aveva valore di mero atto interno (per non essere stata approvata dai CP_3
vigilanti), peraltro non essendo neppure chiara la previsione sul fatto che il dipendente doveva essere inquadrato nel ruolo professionale di cui al CCNL. Era comunque documentale che i ricorrenti svolgessero attività unicamente come lavoratori subordinati nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, senza alcun esercizio di libera professione.
Con sentenza n. 91/2020, la Corte di Appello di Firenze respingeva l'appello di avverso la Pt_1
sentenza del Tribunale, condannando detta parte a rifondere agli appellati le spese del grado che liquidava in € 5.244,20, oltre accessori.
La Corte richiamava nella sua decisione i precedenti dello stesso Ufficio in casi identici, affermando di volere dare seguito a tale orientamento. Premesse le motivazioni di cui alla pronuncia del Tribunale, il Collegio osservava che - sebbene si fosse ampliato il concetto di esercizio della professione, non essendo più necessario l'esercizio continuativo ed esclusivo della professione, ma anche un esercizio occasionale o gratuito, comprendendovi anche attività che pur non professionalmente tipiche, presentavano comunque un “nesso” con l'attività professionale di geometra;
sebbene l'obbligo contributivo derivasse dalla mera iscrizione all'Albo anche in caso di lavoratori dipendenti, ove mancava la prova contraria di cui alla delibera n. 124/2009 - era da mantenere ferma la decisione del primo giudice. Malgrado l'intervenuta delegificazione, conservava ancora valore il principio del divieto di doppia imposizione contributiva di cui all'art 22, comma 1, della L. n. 773/1982 a fronte di una medesima attività: tale principio, assieme al principio di effettività (secondo cui l'iscrizione previdenziale deve corrispondere alla natura specifica dell'attività svolta), precludeva alla la richiesta di contribuzione seppur nella misura Pt_1
soggettiva minima. Inoltre, le parti private avevano fornito la prova contraria necessaria per superare la presunzione invocata dalla , per essere inquadrati nel ruolo professionale di Pt_1 geometri, contemplato dal CCNL applicato e per svolgere nell'interesse del solo datore di lavoro attività che rientravano tra le mansioni proprie di tale ruolo (anche come da dichiarazioni rilasciate dalla . Pt_2
Avverso detta pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione dalla . Pt_1
Con l'ordinanza n. 6694/2023, la Corte ha indicato i motivi di ricorso della Pt_1
“Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 37 del 1967, art. 1,L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 22, della Legge delega n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e 33, D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e ss.,
D.Lgs. n. 30 del 2006, art. 2 e dell'art. 5 dello Statuto della , per aver la corte territoriale Pt_1
3 travisato la rado solidaristica della contribuzione minima - imposta dalla a tutti Parte_1
gli iscritti all'albo professionale di cui alla L. n. 773 del 1982, art. 22 - a prescindere dall'accertamento della c.d. continuità professionale e della produzione di un reddito professionale.
Con un secondo motivo si contesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione perplessa e contraddittoria del provvedimento impugnato e la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 e D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 1, comma 2, per aver la corte territoriale ritenuto, da un lato, non più necessario l'esercizio continuativo della professione, quale requisito sotteso all'iscrizione alla e, dall'altro, rilevato che la disciplina Pt_1
regolamentare dell'Ente non è suscettibile di superare il divieto di doppia iscrizione obbligatoria ed eliminare la categoria dei c.d. iscritti facoltativi”.
Premesso che detti motivi potevano essere esaminati congiuntamente, la Corte ha così argomentato:
“Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza h. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento Parte_1
della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé CP_4
ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima Pt_1
- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , Pt_1 Pt_1
potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai Pt_1
redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della , prevedevano Pt_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva Delib. n. 123 del
2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccln, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale,
4 ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga, attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Deve peraltro precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la può attivare i controlli Pt_1
necessari in concreto per verificare l'effettività della situazione dichiarata dal professionista.
La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie in ogni caso gli obblighi contributivi minimi dei professionisti iscritti all'albo e, dall'altro lato, nell'ammettere che la prova circa la ricorrenza delle condizioni dall'esonero possa essere data in giudizio sebbene non documentata previamente secondo le forme indicate dalla Delib. n. 124 del 2009 della , non si è attenuta al su esteso Pt_1
principio e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso principale”.
In merito poi all'appello incidentale dei geometri (per violazione e falsa applicazione della L. n.
773 del 1982, art. 22, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, comma
4, lett. A ed art. 3, comma 4, art. 1, comma 3, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 488 per aver il giudice di secondo grado ritenuto legittimo che la disciplina regolamentare adottata dalla C.I.P.A.G. in forza del D.Lgs. n. 509 del 1994 possa derogare la disciplina normativa delineata alla L. n. 773 del 1982, art. 22 modificando, così, i presupposti sottesi all'iscrizione alla ), la Corte ha dichiarato di doverlo disattendere “in ragione di Pt_1
quanto già detto, essendosi già affermato che il regolamento della ha definito il sistema degli Pt_1
obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti" (cfr., altresì, Cass. n. 4568 del 2021)”.
La Corte ha quindi rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso iscritto al n. 334/2023 Rg, ha riassunto il giudizio, chiedendo alla luce dei Pt_1
principi delineati dalla Corte, il rigetto dei ricorsi riuniti proposti dai geometri e e CP_2 CP_1
l'affermazione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, con i conseguenti obblighi di versamento dei contributi.
In particolare, la ha richiamato i principi di diritto dedotti nell'ordinanza dalla Suprema Pt_1
Corte, assumendo che era pacifico che i geometri fossero iscritti al relativo Albo;
avessero utilizzato l'abilitazione professionale per presentare pratiche catastali;
non fossero inquadrati, quali lavoratori dipendenti, in appositi ruoli professionali previsti dal CCNL né avessero presentato rituale autocertificazione, sussistendo quindi tutti i presupposti per versare la contribuzione minima.
L'obbligo contributivo invero discendeva dalla mera iscrizione all'Albo, senza la necessità di
5 ulteriori accertamenti e senza che lo stesso fosse collegato all'effettivo svolgimento dell'attività assicurata. Né sussisteva violazione del principio della doppia imposizione, essendo indubbio che i geometri non fossero inquadrati in un ruolo professionale previsto dal CCNL, onde non poteva affermarsi che le prestazioni professionali fossero coperte dall'iscrizione all'AGO Inps. Pertanto, dovevano considerarsi imponibili sia le prestazioni di attività di geometra al di fuori degli obblighi del rapporto di lavoro dipendente, per ragioni personali o per conto di terzi;
sia le prestazioni di attività di geometra per conto del datore di lavoro ove si trattava di compiti non giustificati dall'inquadramento in un ruolo professionale.
Nel giudizio si sono costituiti e che hanno chiesto la conferma della sentenza di cui CP_2 CP_1
al primo grado di giudizio.
Con ricorso iscritto al n. 340/2023 Rg (giudizio riunito al giudizio n. 334/2023), i geometri e CP_2
hanno a loro volta riassunto il giudizio. CP_1
Ad avviso dei ricorrenti, l'ordinanza n. 6694/2023 della Suprema Corte aveva espresso il principio per cui, ai fini dell'iscrizione alla cassa e al pagamento dei contributi, era condizione sufficiente l'iscrizione all'Albo professionale, essendo irrilevante l'occasionalità dell'attività e la mancata produzione di reddito. Tuttavia, tale principio non era applicabile nella specie, laddove i geometri non avevano mai svolto una seconda attività di geometra, neppure in modo occasionale e sporadico, accanto a quella di lavoratore dipendente. Inoltre, l'ordinanza n. 6694/2023 non aveva censurato la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso l'obbligo di iscrizione dei geometri in forza del principio del divieto di doppia imposizione, onde il giudizio di rinvio poteva essere deciso anche sulla base di detto principio unitamente al principio di effettività (principi non censurati dalla Cassazione).
La Suprema Corte, a fronte dell'affermazione che i geometri avevano fornito prova contraria, aveva affermato che la Corte territoriale non aveva correttamente applicato la delibera n. 124/2009, mentre poche righe prima aveva ritenuto che la prova contraria dovesse essere fornita con le modalità della delibera n. 2/2003 e della successiva delibera n. 123/2009. Inoltre, era stata cassata la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la prova dell'esonero potesse essere fornita in giudizio, laddove erano state prodotte dichiarazioni rilasciate da fuori e prima Pt_2
del giudizio. Né la Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva accertato l'illegittimità di una delibera (n. 124/2009) che non era mai stata approvata. Veniva poi evidenziato che la non aveva mai impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui si affermava Pt_1
la mancata approvazione della delibera n. 124/2009 né laddove si faceva riferimento alla presentazione di autocertificazioni in forza delle delibere n. 2/2003 e n. 123/2009.
6 In tale giudizio si è costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in Pt_1
riassunzione (per essere la domanda di accertamento identica a quella proposta in sede di revocazione, con violazione del ne bis in idem;
per essere la questione del valore normativo della delibera n. 124/2009 affrontata nei precedenti gradi di giudizio: a fronte del rigetto del ricorso incidentale condizionato dei geometri da parte della Cassazione, si era formato giudicato). In ogni caso, il ricorso era infondato.
Nelle more del giudizio la Suprema Corte con ordinanza n. 15738/2024 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dai geom. e avverso CP_2 CP_1
l'ordinanza n. 6694/2023, con cui era stato dedotto l'errore in cui era incorsa la medesima Corte laddove, nel richiamare le previsioni della delibera n. 123/2009 aveva attribuito a quest'ultima il contenuto di altra delibera (n. 124/2009), mai approvata e quindi senza alcun valore normativo e vincolante. La Corte, a fondamento della sua decisione, aveva affermato che - anche ove ritenuto sussistente detto errore - lo stesso non sarebbe stato comunque decisivo.
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Così riassunte le posizioni delle parti, con l'ordinanza con cui è stata cassata la decisione della
Corte di Appello, la Suprema Corte ha affermato in sintesi i seguenti principi a cui deve essere data applicazione (disatteso dalla Corte l'appello incidentale dei geometri, considerato che i regolamenti della avevano definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con le norme di legge): Pt_1
1) affinchè insorga l'obbligo di iscrizione alla e di pagamento dei contributi minimi è Pt_1 sufficiente la sola iscrizione all'Albo dei geometri, irrilevante l'occasionalità dell'attività e l'assenza di reddito;
a nulla rilevando il fatto dell'iscrizione ad altra gestione previdenziale, quale CP_ l'
2) dall'obbligo di iscrizione alla deriva l'applicazione dei regolamenti di quest'ultima che Pt_1
fissano le condizioni per derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale per il solo fatto di essere iscritti all'Albo;
3) tali condizioni erano quelle fissate nella delibera n. 2/2003 (autocertificazione di non esercizio di attività professionale in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA) e nella delibera n. 123/2009 (esclusione della iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolge attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra). Con
7 obbligo di fornire detta prova alle condizioni previste dalle delibere, onde permettere un'attività di controllo;
4) la sentenza della Corte di Appello non si era attenuta a tali regole, laddove aveva escluso i geometri dall'obbligo di assolvere i contributi minimi e laddove aveva ammesso che la prova di esenzione potesse essere data in giudizio.
E' indubbio che i geometri e fossero iscritti all'Albo dei geometri nei periodi di CP_1 CP_2
interesse, circostanza questa che già di per sé fa insorgere la presunzione di svolgimento di attività professionale, a prescindere dall'occasionalità dell'attività o della produzione di redditi.
E' stato poi accertato che sia il che il nel periodo oggetto di verifica, ebbero a CP_2 CP_1
svolgere diverse attività edilizie e pratiche catastali (attività che i geometri sostenevano svolta per conto di e con utilizzo del timbro professionale). Pt_2
Secondo la Cassazione è conseguente all'obbligo di iscrizione alla (per effetto dell'iscrizione Pt_1 all'Albo) che agli stessi geometri si applicassero le delibere citate (n. 2/2003 e n. 123/2009) sulle condizioni ivi previste per superare la presunzione di svolgimento di attività professionale, ossia secondo la Cassazione, la delibera n. 2/2003 (secondo cui ai fini dell'esenzione si doveva presentare una autocertificazione di non esercizio di attività professionale in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA) e la delibera n. 123/2009, per cui l'iscrizione alla in caso di lavoratori dipendenti poteva essere esclusa: a) in presenza Pt_1 di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientrasse tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quello di geometra.
In merito, deve preliminarmente ribadirsi come “i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio” siano fissati “esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità”
(così da ultimo Cass. 17720/2022; cfr. anche ex plurimis Cass. Civ. n. 27343/2018; Cass. Civ. n.
8225/2013; Cass. Civ. n. 3458/2012).
Nella specie, è di una certa evidenza che il Giudice di legittimità ritenga realizzate le ipotesi eccettive menzionate unicamente nelle ipotesi di cui a quelle delibere, come dallo stesso indicate: di tali principi di diritto questa Corte, quale giudice di rinvio, è tenuta a fare applicazione, senza che rilevi la circostanza che la Cassazione avrebbe attribuito alla delibera 123/2009 della il Pt_1
8 contenuto della delibera 124/2009, dal momento che risulta comunque chiaro il contenuto precettivo delle disposizioni dell'ente previdenziale che il Giudice di legittimità ritiene applicabili e cui attribuisce l'esclusiva legittimazione a dettare le condizioni eccettive dell'obbligo di iscrizione alla Pt_1
Peraltro, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 15738/2024 emessa in sede di ricorso per revocazione da parte dei geometri - dopo avere ribadito i principi di diritto di cui all'ordinanza n.
6694/2023 e a cui il giudice del rinvio deve attenersi - ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dai geometri, rilevando la non decisività del presunto errore, dal momento che “In sostanza alla Corte del rinvio è stato demandato di verificare se sussistono i presupposti per
l'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla ai sensi della delibera n. 123 e potrà prescindere Pt_1 dall'affermazione (che si assume essere errata) che sarebbe riferibile, secondo la prospettazione del ricorrente alla delibera n. 124”.
Ciò premesso, in merito alla possibilità di esenzione secondo la delibera n. 2/2003, non sarebbe stata data prova di presentazione di una autocertificazione alla anzi, è pacifico che la stessa Pt_1
non fosse stata mai presentata.
Quanto alle condizioni dedotte dalla Corte in merito alla delibera n. 123/2009, è pacifico che il
CCNL Federcasa non prevedesse il ruolo professionale di geometra;
mentre, quanto al fatto della sussistenza di una dichiarazione datoriale attestante che il dipendente non svolgeva attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, non appaiono avere un tale contenuto le attestazioni rilasciate a suo tempo da in cui si affermava lo svolgimento di mansioni di Pt_2
progettista, direzione lavori, ecc, per cui doveva utilizzare il timbro professionale nell'esclusivo interesse della società (per il attestazione del 2013); di direttore di lavoro e assistente di CP_2 cantiere, attività rientrante tra le mansioni proprie di tale ruolo ed esercitata nell'esclusivo e solo interesse del datore di lavoro (per attestazione del 2018), conformemente CP_1 all'inquadramento contrattuale (rispettivamente, A3 e B1 CCNL Federcasa) e che in ogni caso non risulterebbero presentate alla per permettere l'esercizio dell'attività di controllo. Pt_1
Si osserva invero che la medesima ordinanza n. 6694/2023 richiama la necessità che la documentazione sia presentata in modo da consentire i controlli da parte della sull'attività e Pt_1
sui redditi;
circostanza possibile laddove la documentazione di autocertificazione attestante le condizioni di esonero sia fornita in via preventiva dal geometra, non essendo consentito dimostrare in giudizio o, comunque, fuori dalla sede amministrativa le condizioni legittimanti l'esonero dall'obbligo (ad esclusione che la prova potesse essere data in giudizio si richiamano le pronunce della Cass. n. 15840/2023, n. 7820/2022).
9 Può pertanto affermarsi che i geometri e non hanno assolto all'onere sugli stessi CP_2 CP_1
gravante di provare le condizioni legittimanti l'esenzione dall'obbligo della iscrizione, idonee a superare la presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'Albo; essendo dovuti i relativi contributi che trovano fondamento in una finalità di solidarietà.
Né le domande degli stessi possono ritenersi fondate sul fatto che la Suprema Corte non si era pronunciata sul principio del divieto di doppia imposizione che era stato ritenuto operante dalla
Corte territoriale.
In realtà, la stessa Corte aveva evidenziato nell'ordinanza n. 6694/2023 che doveva “…….. peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli CP_4 obblighi nei confronti della previdenza di categoria”, con ciò affermando che l'iscrizione ad altra gestione non escludeva in automatico la sussistenza di un obbligo verso la . Pt_1
Ed invero, nella specie, non essendo i geometri inquadrati in un ruolo professionale previsto dal
CCNL, non poteva affermarsi che le prestazioni professionali fossero coperte dall'iscrizione CP_ all'
Ne consegue che le domande proposte da e davanti al Tribunale di Livorno devono CP_2 CP_1
essere respinte.
Le spese di tutti i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, considerati la controvertibilità delle questioni e la circostanza che gli indirizzi di legittimità si sono consolidati nel corso dell'intero giudizio complessivamente considerato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, ogni altra eccezione e domanda assorbita, così provvede:
-respinge le domande proposte da e davanti al Tribunale di Livorno;
CP_2 CP_1
-compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.
Firenze, 19 settembre 2024
La Consigliera est Il Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott. Flavio Baraschi
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