Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Così composta:
Benedetta ET TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Francesco Burigana che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Matteo Mormino per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Graziani che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 Parte_3 P.IVA_2
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_4
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Puri che li rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Parte_7 CodiceFiscale_5
1
( C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_6
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n.17957/2020 resa nel procedimento 39459/2016 – annullamento conferimento società di capitali –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 39459/2016 ) e Parte_7 Parte_1 convenivano dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese,
[...] CP_1
( in liquidazione da agosto 2015 ), di cui erano soci di minoranza nonché gli altri soci
[...]
, e Immobiliare Monti Sabini s.r.l Parte_6 Parte_4 Pt_8 Pt_8 Parte_5 chiedendo per la declaratoria di nullità della liberazione del capitale sociale alla Parte_8 stessa intestato e per gli altri soci la declaratoria di nullità del capitale sociale asserendo che non fossero stati effettuati i conferimenti iniziali e i versamenti per l'aumento del capitale stesso.
Con distinto atto di citazione ( r.g. 32683/2017 ) chiedeva l'annullamento Parte_1 per vizio del consenso dell'atto di conferimento con cui il suddetto era divenuto socio.
I procedimenti erano riuniti.
Gli attori riferivano che, a seguito di ispezione giudiziale e di indagini della Guardia di
Finanza, era emerso come il patrimonio iscritto a bilancio della società non corrispondesse agli effettivi conferimenti sia iniziali che successivi in quanto i versamenti erano inesistenti o effettuati con denaro della stessa s.r.l. in violazione dell'art. 2358 c.c..
In particolare si sosteneva :
2 a) la falsità dell'attestazione del versamento asseritamente effettuato all'atto della costituzione da parte dei soci del 20 febbraio 2006 (n. 4283/04) per un valore di
€120.000,00;
b) la parziale fittizietà dell'aumento di capitale del sei aprile 2006 da € 120.000,00 a
€2.500.000,00; alla delibera era stata allegata una nota del 16 marzo a firma dell'A.U.
, in cui si dava atto dell'appostazione in contabilità di una voce Parte_4 denominata versamenti in conto capitale di € 2.380.000,00 di cui € 1.000,000,00 liquidi e versati sul conto corrente della società e il residuo consistente nell'asserito trasferimento in capo a di titoli per un valore di € 1.380.000,00 tra cui il CP_1 titolo USA, cusip n. 67421n109e; detto titolo risultava presente anche nel bilancio
2006 e nella relazione del Collegio Sindacale (doc.09 e 09 bis) ma non era esistente in quanto non vi era alcun conto deposito titoli e comunque riguardava “ uno strumento finanziario di valore assolutamente irrilevante sotto il profilo economico, vale a dire un titolo obbligazionario emesso da un resort in Tunisia già all'epoca negoziato nel Grey Market statunitense in quanto l'emittente era in stato di default”.
c) la parziale fittizietà dell'aumento di capitale sociale per € 2.000.000,00 del venticinque marzo 2009 ( asseritamente inesistente per € 1.290.000,00 );
d) l'illegittimità dell'aumento di capitale sociale del 5/6/2009 di € 950.000,00 in quanto pagato con un prestito della stessa Controparte_1
Le operazioni erano state compiute per consentire a quest'ultima, già inserita dal
05/07/2006 nell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto presso la AN d'IT ai sensi dell'articolo 106 del T.U.B, di poter ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 T.U.B. per consentirle di rilasciare fideiussioni accettate nelle gare pubbliche nel procedimento riunito chiedeva l'annullamento per vizio della volontà Parte_1 dell'atto di conferimento del venticinque agosto 2008, allorquando era divenuto socio, in quanto asseritamente indotto da una falsa rappresentazione della realtà sociale per dolo degli altri soci convenuti.
Affermava di essere venuto a conoscenza dell'inganno leggendo la relazione della Polizia
Giudiziaria - Nucleo Polizia Tributaria - di Viterbo, eseguita per delega del Pubblico Ministero depositata in altro giudizio civile avente ad oggetto l'impugnazione del bilancio del 2014 laddove erano emerse le falsità sopra indicate e la totale inattendibilità dei libri contabili;
3 affermava che al contrario nel 2008, per convincerlo alla sottoscrizione, la società era stata descritta come solida in quanto già iscritta all'Albo degli intermediari della AN D'IT ex art. 106 T.U.B. e con il progetto di ottenere l'ulteriore iscrizione ex art. 107 T.U.B. per cui gli era stata prospettata la necessità di nuovi conferimenti;
ulteriore elemento di affidabilità era dato dal fatto che gli altri soci erano tutti professionisti affermati;
la realtà era invece che gli unici mezzi patrimoniali effettivi derivavano dai conferimenti dello stesso attore e del fratello . Pt_4
Le illegittimità contabili e di gestione nonché l'inconsistenza dei mezzi patrimoniali avevano comportato, il tre maggio 2010, non solo il rigetto della domanda di accreditamento ex art. 107 TUB ma anche la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 106 TUB. chiedeva quindi l'annullamento dell'atto di conferimento con restituzione di Parte_1 quanto corrisposto ( partecipazione alla ) o, in subordine, un Parte_9 risarcimento pari al controvalore ossia € 2.500.000,00.
I convenuti si costituivano, proponevano eccezioni in rito e chiedevano nel merito il rigetto delle domande.
Il Tribunale, respinte tutte le eccezioni con sentenza 17957/2020 affermava l'infondatezza delle domande e provvedeva sulle spese di lite secondo soccombenza.
Solo proponeva appello e concludeva chiedendo : “Annullare l'atto di Parte_1 conferimento del 25 agosto 2008 redatto in scrittura privata autenticata nelle firme per atto del Notai Rep. 813 Racc. 541 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1427 codice civile e Per_1 per l'effetto retrocedere all'attor a quota di euro 5.000 dell Parte_1 Parte_9 con sede in Roma, Viale Manzoni n. 13, codice fiscale p.Iv , o se questa
[...] P.IVA_3 non più disponibile il valore equivalente rapportato al momento del conferimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva la curatela di ( in quanto ne era stato dichiarato il fallimento Controparte_1 dal Tribunale di Viterbo con sentenza n. 27 del ventisei febbraio 2019 ) che concludeva chiedendo “accertare e dichiarare che l'impugnata pronuncia è inopponibile ai creditori;
per l'effetto: accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità del proposto gravame;
in ogni caso, respingerlo nella sua interezza. Con vittoria di spese e compensi del grado».
4 Si costituiva che concludeva chiedendo : “Nel richiamare integralmente tutti gli Parte_7 scritti di I grado, aderisce all'atto di appello spiccato da e ne chiede Parte_1
l'integrale accoglimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano Immobiliare Monti Sabini s.r.l., , e Parte_4 Parte_5 Pt_6 che concludevano chiedendo: “respingere l'avverso gravame in quanto
[...] inammissibile ed infondato, secondo quanto spiegato in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La Corte all'esito dell'udienza del trentuno marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in rito essere dichiarata la contumacia di cui l'atto di appello è stato Parte_8 notificato presso il difensore di primo grado e che non si è costituita.
L'appellante delimita l'oggetto dell'impugnazione nel seguente modo : “….l'attuale giudizio di appello investe solo i capi della sentenza di I grado, riguardanti il giudizio n.r.g.
32683/2017 ed avente ad oggetto la domanda di annullamento del conferimento del socio nella allora per vizio del consenso sotto la fattispecie del Parte_1 Controparte_3 dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c.. La domanda spiegata nel giudizio n.r.g. 39459/2016 si intende espressamente rinunciata, con la conseguenza che tutte le parti ad esclusione dalla fallimento, vengono citate solo in quanto parti nel giudizio di I grado, ma Controparte_4 senza che venga svolta alcuna domanda nei loro confronti”.
Sono state sollevate eccezioni riguardo alla notifica dell'atto di appello alla curatela e alla mancata notifica alla società (quest'ultima in quanto avrebbe interesse a partecipare al giudizio per far valere gli eventuali effetti favorevoli della sentenza laddove tornasse in bonis).
Le eccezioni sono infondate.
La notifica alla curatela fallimentare è rituale sulla base delle seguenti valutazioni.
5 Il fallimento è stato dichiarato prima della pubblicazione della sentenza del Tribunale ma dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e anche dopo la scadenza del termine per il deposito di memorie conclusionali e di replica per cui la sentenza correttamente è stata emessa nei confronti della e non del curatore. CP_1
L'appello poi è stato ritualmente notificato alla attesa l'efficacia Parte_10 automatica degli effetti della sentenza;
la competenza, considerata la materia e in assenza di specifica doglianza, deve ritenersi comunque quella sezione specializzata imprese e non quindi del Tribunale di Viterbo in sede fallimentare.
La mancata notifica alla s.r.l. è irrilevante anche perché la stessa, che ben avrebbe potuto, non ha proposto appello e comunque sarebbe l'unico soggetto legittimato a far valere vizi procedurali.
E' parimenti infondata la deduzione di Immobiliare Monti Sabini s.r.l., , Parte_4 Parte_5
e che affermano l'irrilevanza della rinuncia alle doglianze relative al
[...] Parte_6 primo dei due procedimenti riuniti.
Nel caso di specie infatti, a prescindere dai termini utilizzati, non si tratta di rinuncia ma solo di impugnazione relativa ad alcuni dei capi della sentenza anche se il dispositivo è globalmente stato di rigetto della domanda senza tener conto delle singole posizioni.
E' infine infondata la deduzione, effettuata anche dai suddetti appellati, di convenire in appello la società e non il fallimento;
si tratta, si ribadisce, di effetti autonomi ( il primo nei confronti della massa fallimentare e il secondo da far valere solo se e nella misura in cui la società tornasse in bonis ) per cui non sussiste litisconsorzio necessario.
Per quanto riguarda il merito la sentenza deve essere confermata.
Il Tribunale ha affermato quanto segue :
1) Non vi erano elementi sufficienti per ritenere provata l'inesistenza dei conferimenti iniziali, basata sull'asserita falsità della ricevuta di AN UR attestante il versamento;
ciò in quanto “le risultanze documentali della ricevuta della AN, riportata nell'atto notarile di costituzione della società e sottoposte alle verifiche non solo dell'organo amministrativo, ma altresì del collegio sindacale (che danno atto del versamento del capitale sociale nel verbale del 6/4/2006, nel bilancio e nella relazione
6 del collegio sindacale 2006), non risultano superate da un accertamento della falsità del documento”
2) Non vi era parimenti la prova della fittizietà dell'aumento di capitale del sei aprile
2006;
3) Gli aumenti di capitale del 2009, in base alla relazione dell'ispettore giudiziale nominato in un parallelo procedimento ex art. 2409 c.c., risultavano “liberati (tranne per una cambiale non incassata dalla società per sua scelta) e i finanziamenti concessi dalla società onorati, sia pure con una complessa operazione di espromissione” e comunque, non essendo state contestate le delibere di aumento ma solo l'irregolare esecuzione, la conseguenza sarebbe stata solo quella di cui all'art. 2344 c.c..
Essendo il conferimento dell'appellante del 2008 rilevano solo i punti sub 1 e 2 che sono stati oggetto di distinti motivi di appello.
L'appellante ha articolato le seguenti doglianze:
1) omessa e/erronea valutazione dei documenti depositati riguardo al capo di sentenza relativo alla mancata dimostrazione da parte attrice dell'insussistenza del versamento del capitale iniziale di € 120.000,00 nella e del primo aumento di capitale del CP_1 sei aprile 2006 riguardante il conferimento del titolo USA n. cusip 67421n109;
2) violazione e /o falsa applicazione di norme di diritto riguardo al capo di sentenza relativo all'applicazione dell'art. 2344 c.c. in merito all'insussistenza del versamento del capitale iniziale di €. 120.000,00 nella Riga Fin e del primo aumento di capitale del sei aprile 2006 effettuato con il conferimento del titolo USA n. cusip 67421n109;
3) omessa e/o erronea valutazione dei documenti depositati riguardo al capo di sentenza relativo all'assoluta inconciliabilità tra la domanda di annullamento del conferimento e la precedente domanda di accertamento della propria maggiore partecipazione al capitale sociale , che si fondava invece sul presupposto della validità del CP_5 conferimento;
4) omessa valutazione delle risultanze istruttorie riguardo al capo di sentenza con cui è stata affermata l'assoluta genericità della prospettazione del fondamento del dolo lamentato, la mancata allegazione specifica di artifizi e raggiri in quanto riferita
7 genericamente “ ai soci “ con cui aveva dichiarato di essersi Parte_1 incontrato in più occasioni per parlare del progetto, per poi dolersi solo della artificiosa contabilità della società, che ben avrebbe potuto con la dovuta diligenza esaminare e visionare o far verificare con una due diligence;
Il quarto motivo deve essere esaminato in via prioritaria in quanto relativo a un presupposto fondante l'azione di annullamento per dolo.
L'appellante sostiene testualmente : “A nel 2008 fu rappresentata una Parte_1 apparente solida società finanziaria, patrimonializzata al punto di essere già iscritta all'Albo degli intermediari della AN D'IT ex art. 106 T.U.B. e con il progetto di ottenere l'ulteriore iscrizione ex art. 107 T.U.B., mentre in realtà vi è piena prova che la non disponesse e non avesse mai disposto di altri mezzi patrimoniali se non CP_1 quelli conferiti da lui stesso (il 50% della il cui Controparte_6 valore fu correttamente stimato in sede di conferimento) e dal fratello NO . Pt_4
La Polizia giudiziaria ha concluso per la totale inattendibilità delle scritture contabili della
, fatte oggetto di manipolazioni volte a giustificare gli ingenti spostamenti di CP_1 denaro di cui la società è stata protagonista attraverso l'operato della compagine di maggioranza”.
Il Tribunale ha affermato :
a) “la assoluta genericità della prospettazione del fondamento del dolo lamentato, la mancata allegazione specifica di artifizi e raggiri, che l'attore riferisce genericamente “ai soci” (tra i quali va annoverato il fratello ( dr )), con i quali dichiara di Persona_2 Pt_1 essersi incontrato in più occasioni per parlare del progetto, per poi dolersi solo della artificiosa contabilità della società, che egli ben poteva con la dovuta diligenza esaminare e visionare o far verificare con una due diligence sulla situazione contabile e finanziaria della
”;. CP_5
b) ha richiamato l'infondatezza delle allegazioni riguardanti la nullità del conferimento in sede di costituzione e del primo aumento del capitale sociale non sussistendo “ idonea allegazione né idonea prova di artifizi e raggiri rivolti nei confronti dell'attore tali da indurlo a investire” ;
c) ha ritenuto l'assenza di allegazione e prova del danno e del nesso causale.
8 afferma a tale proposito di aver “usato tutta la diligenza dovuta: gli furono Parte_1 mostrati da rispettati professionisti impeccabili bilanci, delibere di aumento del capitale, contabili bancarie e soprattutto l'iscrizione della società all'Albo ex art. 106 T.U.B. della
AN d'IT. La contabilità della Riga Fin aveva tratto in inganno persino la AN d'IT, ma secondo il Tribunale una due diligence avrebbe rilevato l'effettiva situazione contabile e finanziaria della società (sic!) Due nuclei della Guardia di finanza (Viterbo e Poggio Mirteto) hanno impiegato anni per dipanare, in fase di indagine, tutte le complesse strutture risultanti dalle scritture contabili della società, incrociando tutti i dati bancari con le annotazioni sul CP_ libro giornale per giungere a ritenere tutta la documentazione della fin manipolata e completamente inattendibile. Anche se l'attore avesse effettuato una sua analisi contabile, non avrebbe certamente potuto rilevare che la contabile della AN UR era un documento falso o che il patrimonio dell era stato costituito fittiziamente”. CP_1
Il motivo è infondato.
Come costantemente e condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione ( ex multis 257/1991 ) “Il dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Tuttavia, nell'un caso e nell'altro, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza”.
Nel caso di specie, non essendo stato allegato uno specifico comportamento commissivo incidente sulla falsità dei bilanci e della contabilità all'atto del conferimento ( essendo le asserite falsità tutte antecedenti di anni ed avendo dedotto l'appellante unicamente prospettazioni diverse degli altri soci ), si tratterebbe al più di un silenzio o reticenza su fatti o circostanze decisive unite a una prospettazione descrittiva della solidità della s.r.l..
Ebbene risulta incontestato e anzi ammesso dallo stesso appellante l'assenza di qualsiasi due diligence, essendosi fidato: a) dei bilanci b) della documentazione Parte_1 bancaria presentatagli c) dell'essere la società iscritta all'albo degli intermediari finanziari d) della qualità di distinti professionisti e comunque esperti del settore in capo ai soci.
9 Questa omissione integra, in linea con quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, un affidamento fondato su negligenza e ciò in primo luogo per la qualità dell'appellante.
già aveva esperienza nel settore societario tanto che il conferimento non è Parte_1 avvenuto in denaro ma con la cessione di una quota di s.r.l.; egli inoltre era ben in grado di gestire un'attività complessa e di ciò costituisce un riscontro il fatto che abbia assunto il ruolo di consigliere di amministrazione di il nove ottobre 2008 dopo solo tre CP_1 settimane dall'essere divenuto socio ( diciannove settembre 2008 ) mantenendo detto incarico per ben quasi due anni ossia fino al ventotto settembre 2010; in detto periodo, si nota, è stato autorizzato e gestita l'operazione finalizzata al cospicuo aumento di capitale del 2009 e ciò, a prescindere dal pregresso, sarebbe stata l'occasione per poter effettuare, come gli consentiva la carica ricoperta, tutte le verifiche anche considerando l'entità dell'aumento di capitale e la pregnanza dell'operazione ai fini della domanda di iscrizione nell'albo ex ar.t ; nulla di tutto ciò risulta essere stato effettuato o quantomeno Per_3 tentato in detto frangente.
inoltre ha effettuato un conferimento di valore sicuramente cospicuo Parte_1
(€2.500.000,00) e ciò, secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe dovuto comportare un'attenzione massima a tutte le vicende societarie pregresse;
non vi sono poi allegazioni riguardanti l'impossibilità di effettuare i controlli e l'affermazione secondo cui sarebbero stati inutili in quanto l'occultamento della reale situazione e le falsità erano state tali da ingannare
AN D'IT e da coinvolgere la PG in annose indagini risulta un dato generico e irrilevante;
detto dato infatti attesta eventualmente solo la difficoltà di accertamento ma non la sua impossibilità ben potendo in sede di due diligence essere effettuati tutti i riscontri bancari relativi al conferimento iniziale e analizzare le complesse operazioni sottostanti il primo aumento di capitale;
ebbene ha totalmente omesso qualsiasi verifica. Parte_1
Ciò è sufficiente ad escludere la sussistenza di un nesso causale tra gli asseriti raggiri e la stipula del contratto.
********
Osserva la Corte ad abundantiam quanto segue.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello inerente l'asserito omesso versamento dei decimi in sede di costituzione della società e il titolo USA.
10 Come correttamente rilevato dal Tribunale e risultante dalla documentazione non solo il notaio rogante ha dato atto della ricevuta di versamento ma il collegio sindacale, organo deputato ai controlli in materia, ha attestato l'esistenza del versamento nel verbale di riunione del sei aprile 2006 e nella relazione al bilancio del 2006 .
In tale contesto gli elementi addotti riguardo alla falsità dell'attestazione di AN UR sul versamento dei decimi hanno come unico riferimento dichiarazioni rese a diversi anni di distanza dalla stessa banca ossia : a) il mancato reperimento della documentazione richiesta in sede di ispezione giudiziale del 2014; b) l'esito di ispezioni interne descritte sinteticamente nelle missive del dieci febbraio 2016 in risposta a richiesta di e del quattordici Parte_7 marzo 2016, in risposta a richiesta del suo legale ove si afferma di aver effettuato riscontri formali riguardo alla modulistica utilizzata e sostanziali riguardo alla esistenza della movimentazione bancaria, riscontri che avevano avvalorato i dubbi ipotizzati da Parte_7
e portato la AN ad effettuare denuncia contro ignoti.
Ebbene questo dato, in contrasto con il rogito notarile e le attestazioni dei sindaci nonché effettuato a seguito di indagini interne eseguite a ben dieci anni di distanza dagli eventi, rimane del tutto isolato, non è stata richiesta alcuna istruttoria sul punto, non si conosce l'esito delle indagini penali né è stato chiesto di produrre la documentazione riguardante le indagini interne della banca per consentire le necessarie valutazioni giudiziali.
Le affermazioni di falsità contenute nella relazione di PG non costituiscono poi un indizio significativo essendo comunque solo un atto di indagine da sottoporre al vaglio giudiziario in sede penale mentre la sentenza di fallimento dichiarato nel 2019, anche su richiesta del
PM non è basata sull'inesistenza del conferimento.
Lo stesso Tribunale del tutto condivisibilmente valutato il contenuto della relazione di PG evidenziandone l'irrilevanza poiché veniva unicamente valorizzato il fatto che non CP_1 avesse rapporti bancari con AN UR ( elemento del tutto neutro ai fini della correttezza dell'operazione ) e il fatto, privo totalmente di qualsiasi riscontro, “ che lo stampato di
“attestazione di versamento” poteva essere “facilmente” reperito o già in possesso di Pt_4
quale ex dipendente della AN Popolare dell'UR e del Lazio”.
[...]
Per quanto riguarda il titolo USA n. Cusip 67421n109 l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto non provata l'inesistenza del titolo in quanto” L'elemento fondamentale riguardo il Titolo Cusip è proprio la sua natura: se un titolo è dematerializzato
11 non può trovarsi nella cassa perché non esiste fisicamente. Se si afferma, come ha fatto CP_
fin, di averlo in un cassetto si sta mentendo, perché per la natura finanziaria il titolo poteva trovarsi solo in un deposito titoli”.
Inoltre, secondo l'appellante, sarebbe emerso dalla relazione della Guardia di Finanza, basata sull'esame di tutta la documentazione bancaria della società “…che il titolo in CP_ questione non era mai esistito o, almeno, non era mai stato in possesso dell fin perché non vi era alcun deposito titoli che lo contenesse”.
Il profilo di doglianza in tesi sarebbe corretto: come risulta dalla relazione dell'ispettore giudiziale mancava qualsiasi relazione di stima necessario sia per appostare contabilmente il titolo sia ai fini dell'aumento del capitale sociale. Non solo, il fatto che detto titolo non trovasse riscontro in alcun deposito titoli non è stato contestato specificamente.
La questione peraltro riguarda solo una delle due operazioni contestate e comunque solo una parte dell'aumento del capitale sociale per cui risulta non determinante ai fini della concreta domanda effettuata in questa sede ossia l'annullamento del conferimento per dolo.
In secondo luogo si tratta di un'irregolarità ( mancanza di un deposito titoli e mancanza di perizia allegata all'aumento di capitale ) questa sì facilmente riscontrabile con un'analisi contabile anche non particolarmente approfondita per cui comunque avrebbe potuto essere facilmente verificata da parte di seguendo la due diligence che l'appellante Parte_1 ha omesso.
Il secondo e terzo motivo di appello sono assorbiti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di Parte_1 ome in dispositivo ( valore indeterminabile complessità media ) senza fase istruttoria
[...] in quanto non tenuta e considerando per la sola difesa di Immobiliare Monti Sabini s.r.l.,
, e l'aumento per il numero di parti. Per Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 la posizione di mera adesione all'appello senza espletamento di articolata attività
[...] difensiva giustifica la compensazione integrale delle spese.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
12 Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e respinge Parte_8
l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione Parte_1 specializzata imprese n. 17957/2020.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1 difensore antistatario di Immobiliare Monti Sabini s.r.l., , e Parte_4 Parte_5 liquidate in complessivi € 16.093,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA Parte_6
e CA.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1 fallimento di liquidate in complessivi € 8.470,00 oltre rimborso forfettario Controparte_1 del 15%, IVA e CA.
Compensa le altre spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta ET TH de Courtelary
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