Sentenza 18 novembre 2010
Decreto cautelare 12 gennaio 2011
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2011
Parere interlocutorio 29 settembre 2011
Parere interlocutorio 31 marzo 2014
Parere definitivo 14 gennaio 2015
Decreto decisorio 4 ottobre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 14/01/2015, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00033/2015 e data 14/01/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 24 settembre 2014
NUMERO AFFARE 00190/2011
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca .
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda di sospensiva, proposto dalla signora IA CC, residente a Casoria (NA), per l’annullamento del decreto ministeriale n. 100 del 17 dicembre 2009, articoli 2 e 5, e nota ministeriale 23 dicembre 2009 n. 19475, nelle parti in cui definiscono i criteri d’inclusione negli elenchi prioritari del personale docente.
LA SEZIONE
Vista la relazione dell’8 novembre 2010 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 3 febbraio 2010;
visto il parere interlocutorio espresso nell’Adunanza del 27 luglio 2011;
visti da ultimo il parere espresso dalla Sezione nell’Adunanza del 5 febbraio 2014 e la conseguente nota di adempimento dell’Amministrazione prot. n. A00DRCA/3461 del 13 maggio 2014;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;
Premesso.
La ricorrente è docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento ed ha prodotto istanza di inclusione nell’elenco per il conferimento delle supplenze in via prioritaria previste dal DM. n. 82 del 2009 e dalla nota n. A00DGPER4655, successivamente estesa dal D.M. n. 100 del 2009 ai docenti e al personale ATA di cui all’art. 2, chiedendo altresì, al fine di ottenere la valutazione dell’intero anno di servizio per i periodi non coperti dal servizio, l’attribuzione di una indennità di disponibilità pari all’80 per cento dello stipendio e fornendo la propria disponibilità a partecipare a progetti regionali attivati in convenzione con l’amministrazione scolastica a norma degli artt. 1 e 3 del d.l. n. 134/2009 convertito dalla legge n. 167 del 24 novembre 2009.
Con l’odierno gravame, l’interessata impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensiva: 1) il D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009, artt. 2 e 5, nella parte in cui non prevede la possibilità di inclusione negli elenchi prioritari dei docenti e del personale ATA che hanno prestato servizio di 180 giorni su una o più istituzione scolastica nell’anno 2008-2009 ma siano sprovvisti di abilitazione e non siano inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dalla legge 27.12.2006, n. 296; 2) la nota del M.I.U.R. prot. n. A00DGPER19475 del 23.12.2009 recante le istruzioni relative alla formazione degli elenchi e alla raccolta delle disponibilità a partecipare ai progetti regionali e ogni altro atto presupposto, conseguente, comunque connesso.
Deduce in particolare le seguenti censure: 1) violazione degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione: la ricorrente contesta in sostanza le scelte operate con i decreti ministeriali n. 82 e 100 sottolineando il fatto che, per ovviare ai tagli operati in sede di stanziamenti di bilancio per il personale della scuola, vengano concessi benefici solo ad una categoria dei soggetti lesi da tali imposizioni restrittive in maniera del tutto contraddittoria e in violazione delle norme costituzionali citate, atteso che non viene garantita la tutela a favore di docenti e personale ATA che pure hanno prestato un servizio di lungo periodo nella scuola ancorché privi di abilitazione; sottolinea altresì che nel lontano 1999 il Ministero ha bandito l’ultimo concorso abilitante, peraltro dopo un intervallo di nove anni, privando in tal modo la ricorrente ed altri docenti nella sua posizione della possibilità di conseguire l’abilitazione richiesta; 2) violazione e falsa applicazione in toto della legge n. 62/2000: la ricorrente contesta in sostanza la violazione del principio di parità scolastica per effetto del quale le scuole private che chiedono il riconoscimento della parità entrano a far parte a suo dire a pieno titolo del sistema scolastico statale; 3) eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici con particolare riferimento all’ingiustizia e illogicità manifesta, alla disparità di trattamento e allo sviamento di potere; violazione degli affidamenti ingenerati; perdita di chance occupazionali: secondo la ricorrente i provvedimenti impugnati sono viziati da eccesso di potere nelle figure sintomatiche richiamate, in quanto il D.M. n. 100 non solo contrasta con le aspettative di quanti hanno svolto attività nelle scuole assicurando comunque la continuità del servizio ma, estendendo il novero dei beneficiari previsti dal D.M. n. 82, ha finito per determinare evidenti situazioni di disparità di trattamento tra docenti e personale ATA che avevano comunque maturato il punteggio massimo previsto dalla precedente normativa in materia di supplenza e impedendo in sostanza ad una parte di essi sprovvisti di abilitazione di poter lavorare.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella relazione istruttoria richiamata in epigrafe respinge tutte le censure sottolineando che l’attuazione dell’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comporta nel corso del triennio 2009/2011 la riduzione di un rilevante numero di posti di docenti e di personale ATA.
Al fine di ridurre l’impatto negativo della citata normativa sulle possibilità occupazionali del personale scolastico precario l’Amministrazione ha operato su vari fronti. Soggiunge che “E’ necessario fare una premessa circa l’uso del termine “precario” che viene usato oggi nel mondo della scuola in modo estremamente elastico riferendosi, a seconda dei contesti e delle situazioni, sia al personale abilitato all’insegnamento e al qualificato personale ATA incluso in graduatorie provinciali, tramite cui, annualmente, vengono disposte nomine in ruolo e contratti di durata annuale, sia al personale incluso nelle graduatorie delle singole scuole (il quale può essere fornito anche del semplice titolo di studio) che può essere chiamato a sostituire i titolari per i periodi in cui questi sono assenti. La terminologia di “precario” viene usata nel contesto scolastico con riguardo, quindi, non solo a personale professionalmente differenziato (alcuni già testati da procedure di verifica di idoneità al posto ed altri semplicemente in possesso del titolo di studio per partecipare a tali procedure) ma anche, e soprattutto nei confronti di persone profondamente differenziate rispetto alla loro situazione lavorativa (alcuni impiegati sistematicamente ogni anno, sia pure con contratti a termine, altri sporadicamente e occasionalmente impegnati in brevi supplenze, altri, infine, soltanto semplici aspiranti all’impiego). Per tutelare le aspettative di coloro che, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento finalizzate all’immissione in ruolo, hanno titolo, in una prospettiva non lontana, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, attuativo del d.l. n. 134 del 25 settembre 2009, come integrato dal D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009, emanato a seguito della legge n. 167 del 24 novembre 2009 di conversione del citato d.l., individua come beneficiario il personale scolastico che nell’anno scolastico 2008/09 ha stipulato contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche o è destinato da parte di una scuola di una supplenza temporanea di almeno 180 gg. (utile alla maturazione del punteggio relativo all’intero anno scolastico). I beneficiari sono, quindi, coloro che figurano inclusi nelle più qualificate graduatorie di reclutamento della scuola e che in quest’anno scolastico, a seguito della contrazione di posti organici, prevista per un triennio dall’art. 64 della Legge n. 133/2008, non hanno ottenuto analogo rapporto di lavoro”.
Con i pareri interlocutori espressi nelle Adunanze del 13 luglio 2011 e del 5 febbraio 2014, il Collegio, rilevato che la ricorrente aveva chiesto nel ricorso di acquisire tutti gli scritti difensivi dell’amministrazione, ha invitato l’Amministrazione a trasmettere la documentazione richiesta alla ricorrente e a dare notizia dell’avvenuta esecuzione alla pronuncia interlocutoria del 27 luglio 2011.
Con la nota del 13 maggio 2014, pure richiamata in epigrafe, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha comunicato di aver provveduto a trasmettere alla ricorrente la relazione istruttoria con lettera raccomandata prot. n. A00DRCA14591 del 27 ottobre 2011, cui non ha fatto seguito la produzione di deduzioni da parte dell’interessata.
Considerato:
La Sezione, esaminati gli atti del ricorso, ritiene preliminarmente che lo stesso, ancorché non notificato ad alcun controinteressato, è ammissibile tenuto conto che i provvedimenti contestati sono di contenuto generale e che alla ricorrente, nel momento in cui ha presentato il gravame non risultava l’esistenza di controinteressati essendo ancora in corso l’attuazione di quanto previsto dai decreti impugnati.
Nel merito ritiene che nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento. Non sussiste, anzitutto, la lamentata violazione degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione per un preteso trattamento disuguale e discriminatorio nei confronti dei docenti delle scuole paritarie, sussistendo, nella specifica fattispecie, un’oggettiva diversità con il personale delle scuole statali, sia per le differenti modalità di assunzione che per una diversa natura della precarietà che certamente non discende dalla normativa vigente per il personale delle scuole statali.
Osserva altresì che, non a caso, i decreti impugnati sono, denominati “salva precari” con riferimento però a coloro che fanno parte del sistema scolastico statale, che è quello penalizzato dalla riduzione, per il triennio 2009-2011 di un rilevante numero di posti di docenti e di personale ATA. Ed è proprio nei confronti del “precariato statale” che il legislatore ha inteso approntare una specifica tutela, distinguendo peraltro nello stesso citato ambito e destinando così il proprio intervento soltanto a favore di quei docenti precari più vicini oggettivamente alla stabilizzazione. Né, invero, può sostenersi che da tale scelta discenda una discriminazione, né all’interno, della docenza statale precaria né, a maggior ragione, all’esterno di essa con riguardo al precariato della scuola paritaria, ma semplicemente l’adozione di scelte compatibili con le risorse economiche disponibili, scelte che si appalesano oggettivamente logiche e ragionevoli e tali da giustificare un trattamento giuridico non omogeneo.
Non sussiste, infine, l’eccepito eccesso di potere sotto i vari profili nella scelta operata dall’Amministrazione in merito alle disposizioni contenute nei decreti impugnati, in quanto si tratta semplicemente dell’esercizio di una discrezionalità riconosciuta per raggiungere gli obiettivi fissati dal legislatore, secondo modalità valutate come le più opportune in un determinato momento storico contrassegnato da una particolare necessità di riduzione della spesa pubblica.
Nel senso suesposto, si è comunque già espressa questa Sezione con numerosi pareri a partire dai pareri n. 5435/2010 e n. 317/2011, resi rispettivamente nelle adunanze del 9 febbraio 2011 e 31 agosto 2011 e da cui non vi è motivo per discostarsi.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della richiesta di sospensiva.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sabato Malinconico | Pietro Falcone |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca