Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 276/2021 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 2 febbraio 2021 con il n. 276/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: fideiussione, vertente tra in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
, e tutti Parte_2 Pt_2 Pt_3 Parte_2 rappresentat e, TI e IM FROSINI, ed elettivamente domiciliati a Montemurlo (PO), Via Luigi Boccherini n. 7 , come da procura allegata all'atto di opposizione;
Fax 0574.721659 E Pec: vvocati.prato. Email_1
Pec: ocati.prato.it Email_3
Opponenti contro rappresentata, giusta procura autenticata dal Notaio Controparte_1 il 28 novembre 2018, rep. 6607/3488 (registrata a Persona_1
Milano il 29 novembre 2018 al n. 59825, serie 1T), da;
Controparte_2 ace Con intervento in causa di rappresentata, giusta procura autenticata dal Notaio CP_3 CP_4
di Milano il 14 dicembre 2020, rep. 30.310/13.001 Persona_2
DP I il 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T), da
[...] in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa CP_2
RICCI ARMANI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso a Firenze, via XX Settembre n. 126, come da procura allegata alla comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001. Pec: Email_4
Fax: 055 47 38 15 Terza intervenuta ex art 111 cpc All'udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per gli opponenti :
“… CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni istanza ed eccezione contraria disattesa e respinta, Nel merito, previo accoglimento delle eccezioni di cui in atti: - accertare la carenza di legittimazione attiva di per le causali di cui in atti;
- CP_5 accertare che (e/o non ha diritto di agire in via Controparte_1 CP_5 monitoria nei oppo tivi di cui in atti;
-accertare incidentalmente la nullità assoluta e/o parziale delle fideiussioni datate 19.12.2011 e 1
-accertare la carenza del requisito della “certezza” dell'importo portato dal provvedimento monitorio opposto per le causali di cui in atti;
per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocato, dichiarato nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 1426/2020 – RG n. 3084/2020 emesso dal Giudice del Tribunale di Prato, Dott.ssa Sara Fioroni, in data 25.11.202, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali..”.
Per l'opposta.:
“… conclude affinché il Tribunale di Prato, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e pertanto:“-nel merito ed in via principale, voglia respingere l'opposizione proposta dai signori e dalla società Parte_4 Parte_2 [...] avverso il dec Prato n. 1426 Parte_1 emesso il 25/28 novembre 2020 e notificato il 21/22 dicembre 2020, con la conseguente integrale conferma dello stesso in ogni sua parte e per l'effetto, voglia condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento a favore di della somma di € Controparte_5 162.218,78, oltre gli ulteriori interessi legali dal 21 dal giorno della domanda al saldo, gli interessi moratori ex art. 1284, ultimo comma, c.c. in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre le spese del procedimento monitorio;
-in ipotesi, voglia condannare i signori , e la società Parte_4 Parte_2 Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare a
[...] l'eventuale minor somma che dovesse essere accertata all'esito del pre CP_5 giudizio, oltre interessi convenzionali come sopra precisati;
-in ogni caso, con la condanna degli opponenti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2021, Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e Pt_2 Pt_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1462/2020, (Rg. n. 3084/2020), emesso in data 25 novembre 2020 e notificato in data 17-21 dicembre 2020, con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare in solido, in favore della ricorrente , Controparte_1 rappresentata da - la somma di € 162.218,78, oltre Controparte_2 interessi come da domanda, spese e competenze della fase monitoria.
Gli opponenti, a sostegno delle proprie ragioni, deducevano:
- la carenza di legittimazione passiva in capo agli opponenti, in quanto i medesimi non erano garanti in favore della società del Gruppo DA RL
(successivamente dichiarata fallita) nei confronti di in relazione ai CP_1 rapporti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, come accertato dalla 2 sentenza n 1997/2020 emessa in data 11.9.2020 dal Tribunale di Firenze, con riferimento al rapporto di c/c n 6935/00;
- che, in ogni caso, erano nulle le clausole n 2.6.e 8 delle fideiussioni datate
19.12.2011 e 20.5.2010, per contrasto con l'art 2 della legge 287/1990, come riconosciuto dal provvedimento adottato dalla Banca d'TA n 55 del 2 maggio
2005 e dal provvedimento dell'AGCM n 14251 del 2005;
-che il titolo richiamato era quindi affetto da nullità assoluta perché in contrasto con la normativa antitrust e con la disciplina codicistica, e comunque relativa con specifico riguardo alle clausole cd. “di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c.”, trasposte negli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione de qua, che hanno quale finalità quella di elidere e/o falsare il gioco della libera concorrenza all'interno del mercato nazionale, in aperto contrasto con la legge n. 287/1990 ed in deroga all'art. 1957 c.c. dal momento che le clausole de quibus hanno lo scopo preciso di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
-che, in conseguenza della parziale nullità della contestata fideiussione, avuto riguardo alla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 6 per contrarietà alla disciplina codicistica, la banca opposta sia decaduta dalla possibilità di agire contro il fideiussore, essendo decorso il termine semestrale a far data dalla scadenza dell'obbligazione, come previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia fideiussoria;
- che in ogni caso il credito azionato da controparte non era adeguatamente dimostrato in quanto per entrambi i rapporti di apertura di conto corrente – n.
6935/00 e 2000/100055- la creditrice opposta si era limitata a produrre, unitamente ai contratti, soltanto un prospetto con la sola dicitura “giro saldo capitale iniziale”, ai sensi dell'art. 50 TUB, di cui viene “certificata” la conformità alle proprie “scritture contabili”, MA NON anche le vere e proprie “scritture contabili” con la rendicontazione del conto corrente “accentrato” del cliente fin dalla sua origine;
- che inoltre era l'omesso deposito dei piani di ammortamento dei finanziamenti attestanti le rate pagate e quelle non pagate e l'indicazione del regime
3 finanziario nei contratti di finanziamento, con la conseguente indeterminatezza del tasso applicato e del relativo criterio di calcolo.
Sulla scorta di tali presupposti, convenivano in giudizio Controparte_1
per ottenere la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto,
[...] con vittoria ed onorari di causa.
Instaurato il contraddittorio, nella contumacia dell'opposta si costituiva in CP_ giudizio rappresentata da , quale CP_3 Controparte_2 cessionaria del credito, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo: in via preliminare, per la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in tesi, per il rigetto dell'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, per la conferma del provvedimento monitorio in ogni caso, col favore delle spese di lite.
In particolare, eccepiva:
-che la sentenza del Tribunale di Firenze richiamata dagli opponenti non avrebbe potuto essere posta a fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva non contenendo alcuna statuizione di merito sulla esistenza o inesistenza del rapporto di fideiussione, questione che non risultava neppure dedotta in giudizio, limitandosi a prendere atto che erano gli stessi attori a negare di essere fideiussori, con conseguente carenza di legittimazione ed interesse circa l'accertamento di un diverso saldo del rapporto di c/c;
- che in ordine alla eccepita nullità per contrasto con la disciplina a tutela della concorrenza, sussisteva la incompetenza funzionale ed inderogabile del
Tribunale adito a favore della sezione specializzata in materia di imprese;
- che le garanzie prestate dagli opponenti erano in ogni caso di differenti tipologie , essendo quella del 20 maggio 2010, specificamente concessa in relazione alle obbligazioni nascenti dal finanziamento chirografario di €
150.000,00, e quella del 19 dicembre 2011, autonoma e omnibus;
- che anche rispetto alla seconda la deroga all'art 1957 c.c. avrebbe dovuto essere ritenuta valida ed efficace, non essendo stato dimostrato in alcun modo che le clausole impugnate siano state frutto di pratiche concordate tra le banche e applicate in modo uniforme;
4 - che gli opponenti avevano specificamente approvato per iscritto tutte le clausole contrattuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, c. 2, c.c., essendo idonea, detta sottoscrizione, a fornire prova della piena validità delle medesime tra le parti;
- che essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile e non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione, si appalesa legittima la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà avanzata dall'opposta ed assegnava termine alle parti per instaurare la procedura di mediazione di cui all'art. 5, D. lgs. 28/2010.
Preso atto del fallimento del tentativo di mediazione e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., ed istruita con sola produzione documentale.
Quindi on sentenza non definitiva n. 390/2023, emessa in data 9 giugno 2023, dichiarata la nullità delle clausole relative alle fideiussioni concesse il 19 dicembre 2011 e la decadenza delle garanzie prestate in forza di tali fideiussioni, era rimessa sul ruolo istruttorio per espletamento di CTU sul rapporto di finanziamento garantito da fideiussione specifica.
Espletata la CTU, infine, all'udienza del 7 novembre 2024, la causa era definitivamente trattenuta in decisione, previa concessione alle parti termini ai sensi dell'art. 190, c. 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM IN ESITO ALLA SENTENZA NON DEFINITIVA 390/2023 In primo luogo deve essere richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 390/2023, emessa in data 9 giugno 2023, anche in ordine alla CP_ legittimazione di rappresentata da ad CP_3 Controparte_2 intervenire nel giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 111 cpc, che in relazione alla legittimazione passiva degli opponenti per effetto del giudicato eccepito.
5 Come rilevato, il credito ingiunto, per complessivi € 162.218,78, discende dai seguenti rapporti intercorrenti con GRUPPO DA S.r.l.:
• € 80.445,01, per scoperto del c/c n. 6935/00 al 20 ottobre 2020;
• € 48215,99, per scoperto del conto canalizzatore flussi POS n 100055, al 20 ottobre 2020;
• € 10752,75, quale esposizione al 20.10.2020 del finanziamento del 30 novembre 2012 di € 100.000,00 ( mutuo n 6000/65900736);
Su tali rapporti Parte_1 Parte_2 Parte_4 sono coobbliga 200.000,00 del 19 dicembre 2011 ,
• € 22805,03, quale esposizione al 20.10.2020 del finanziamento del 20 maggio 2010 di € 150.000,00 ( mutuo n 6000/65786169) concesso al Gruppo Parte_1
( n 6000/65786169) Su tale rapporto e Parte_1 Parte_2 Pt_4 sono coobbligati in virtù della fideiussione specifica concessa in pari data.
[...]
Con la pronuncia intervenuta in corso di giudizio, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio , è stata dichiarata la nullità delle clausole relative alle fideiussioni concesse il 19 dicembre 2011, , genericamente, sino a concorrenza di € 200,000, in ordine a tutti i rapporti con in data 19 Controparte_6 dicembre 2011. facendo discendere l'effetto liberatorio per i garanti, determinato dalle condizioni di applicabilità della decadenza di cui all'art 1957
c.c. in assenza di tempestiva iniziativa nei confronti della società debitrice principale nel termine semestrale.
A differenti conclusioni, il Tribunale è pervenuto in relazione alla fideiussione specifica sottoscritta dagli opponenti il 20 maggio 2010, circoscrivendo la relativa obbligazione di garanzia al debito che trova causa giustificativa nel finanziamento individuato dal n 6000/65786169, al cui accertamento va circoscritto quindi il perimetro residuale del giudizio.
Con riferimento a tale pretesa, peraltro, è stata superata la contestazione dell'assenza di prova delle erogazioni, in quanto le risultanze degli estratti conto e la documentazione prodotta poneva l'onere in capo agli opponenti di sollevare specifiche contestazioni sui dati contabili forniti dalla banca.
6 Nel merito, poi, la concreta applicazione dei principi adottati dal Tribunale è compendiata nella relazione a eseguita dalla CTU, dott. Persona_3
e depositata il 5 aprile 2024.
2. IL FINANZIAMENTO DEL 20.5.2010
A. ANALISI DEL CONTRATTO
All'interno di tale perimetro, la domanda dell'opponente è rappresentato dall'accertamento della invalidità delle clausole relative alla determinazione degli interessi previste nel contratto di mutuo concluso il 20 maggio 2010 dalla
Banca di Credito di Firenze e il GRUPPO DA S.r.l., avente ad oggetto il finanziamento di € 150.000,00 da destinare all'acquisto di ramo di azienda, come da contratto del 13.10.2009 ( notaio . Persona_4
Dal documento di sintesi si evincono le seguenti condizioni:
Durata dell'obbligazione di rimborso di 60 mesi, al tasso d'interesse variabile, determinato in misura nominale annua sommando una quota fissa ( c.d. spread) del 2% ad una quota variabile corrispondente al tasso lettera EURIBOR a un mese, base 360 ( all'epoca pari a 0,411% annuo), con rate mensili di € 2.500,00.
Per l'ipotesi di ritardo, il tasso di mora è dato dalla componente fissa del 2% annuo, da applicare al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE ( all'epoca pari all'1,75%), nessun costo di estinzione anticipata e TA indicato alla data di conclusione nel 2,712%.
Spese e costi , sono così specificati:
7 Per quanto si evince anche dalla relazione della CTU, al contratto di finanziamento non risulta allegato alcun piano di ammortamento, atteso che quello prodotto dalla banca è risultato redatto in data posteriore, tenendo conto della sospensione del pagamento richiesta dalla cliente in data 20 ottobre 2013.
In sede di verifica dei pagamenti delle rate, il cui addebito è avvenuto sul conto corrente n 000/6935, la consulente ha rilevato che il pagamento delle rate dalla
1 alla 19 e di quelle nn 34-36-38-41-43 e 46 è stato effettuato accorpando gli importi con altro mutuo/finanziamento in essere, così che non è stato possibile verificare l'esatta correttezza dei dati riportati nel piano di ammortamento.
In assenza di contestazioni, può comunque darsi atto che i pagamenti delle rate di rimborso, nella misura di € 2500,00 hanno avuto inizio il 31 maggio 2010.
Dalla documentazione acquisita, risulta in effetti che in data 19 maggio 2014, la
Banca finanziatrice ha sottoscritto la sospensione del pagamento delle rate scadenti entro il 31 ottobre 2014, precisando che gli interessi maturati in tale periodo, computati al tasso contrattuale, avrebbero dovuto essere rimborsati a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alla rate stesse per 22 mesi.
A tal riguardo, rileva la CTU ( pag. 7) che “..dall'Analisi dell'Atto di sospensione delle rate” sottoscritto da parte Attrice in data 19 maggio 2014, è emerso che, nonostante il punto 1 prevedesse l'operatività della sospensione a partire dalla rata in corso qualora il perfezionamento dell'atto di sospensione fosse avvenuto almeno entro tre giorni antecedenti la scadenza della rata (31 Maggio 2014), effettivamente la sospensione è decorsa dalla rata scadente il 31 marzo 2014,
8 poiché l'Art.11 dell'Ordinanza n.134 del 26 Novembre 2013 della Regione Toscana prevedeva la sospensione delle rate in scadenza fino al 30 aprile 2014. ..” In definitiva, il periodo di sospensione delle rate comprensive di quota capitale e interessi è risultato di 8 mesi e la sospensione delle rate ha determinato una traslazione del piano ( pag. 9 relazione) e l'importo degli interessi è stato ripartito in quote uguali sulle 14 rate residue.
Ciò ha determinato, nella rielaborazione del piano, un incremento del tasso interesse rata meramente fittizio e non effettivo , in corrispondenza delle ultime 14 rate di ammortamento.
Come si è già avuto modo di precisare, Parte_1 Pt_2
e in pari data, hanno sottoscritto fideiussioni
[...] Parte_4 specifiche a garanzia del finanziamento;
dall'atto risulta altresì fideiussione al
50% del Parte_5
Non viene indicato specificamente l'indicatore sintetico di costo ( c.d. ISC) ma il
TA è stato indicato nel 2,712%..
B. LA VERIFICA DEL T.A.E.G..
Acquisito il contenuto contrattuale, l'analisi è stata portata sulla verifica della difformità dei costi effettivi rispetto alle voci sottoscritte ed alla corrispondenza di tale contenuto al TA indicato nel contratto, e ciò con particolare riferimento alle voci computate a titolo di imposta, di spese di istruttoria e di spese di incasso rate.
In generale, le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TA (quest'ultimo relativo al credito al consumo, definito dall'art 19 della legge 142/92, che ha recepito la Direttiva
87/102/CEE) (ex art.125-bis TUB).
Nel Testo Unico Bancario, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al
Consumo, all'art 122 si riprende la definizione del TA e viene regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei
Contratti. Per oltre un decennio, in assenza della Delibera del CICR - a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TA – hanno
9 continuato a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, il menzionato art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92.
Il D.M. 8 luglio 1992, ha in effetti stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TA e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto:
"1. Il tasso annuo effettivo globale (TA) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TA è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TA è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TA sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TA: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TA di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
10
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TA è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TA: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TA deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TA non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito."
Nel marzo del 2003, sulla base dei poteri attribuiti al CICR dagli artt. 116/119 del T.U.B., sono state dettate le prime disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari, viene introdotto - limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti - l'ISC (Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al TA
(Tasso Annuo effettivo Globale) richiamato dalla normativa per l'aggregato più ridotto dei fruitori del credito al consumo.
Nel calcolo del TA rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito. Con l'introduzione del TA si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale
TAN, tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore. Mentre il TA è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, il TEG è, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'TA, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96. Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell'Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si
11 applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p. Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d'TA, successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo:
a) per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine, la formula per il TEG è eguale a quella del TA:
b) per le categorie: Apertura di credito in c/c, Anticipi su crediti e sconto di portafoglio, Credito revolving e Factoring, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:
La diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizza il TEG, hanno fatto ritenere opportuno coniare per il TEG, limitatamente a particolari categorie, una specifica formula di calcolo: rapportando gli oneri al fido accordato anziché al credito utilizzato, ne viene apprezzabilmente edulcorata l'incidenza sul TEG. Anche per gli oneri inclusi/esclusi dal calcolo non vi è sovrapponibilità fra le due formule: in particolare le CMS, prima delle recenti modifiche, venivano escluse dal calcolo ed evidenziate a parte. Precisato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, le istruzioni della Banca d'TA via via emanate nel corso degli anni hanno consentito di puntualizzare i costi da includere nel computo del TA.
In particolare, secondo le istruzioni Bankitalia, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
12 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente);
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento Sono esclusi a) le imposte e tasse;
b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite,
Anche nell'ipotesi in cui l'ISC o il TA indicato risulti scorretto, dovrebbe concludersi per la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB.
13 In tal caso si deve computare il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto.
Tale conclusione deve essere interpretata alla luce degli orientamenti ermeneutici, sempre nell'ottica della esigenza di trasparenza sottesa alla disciplina invocata. In tale prospettiva, anche con riferimento ai costi applicabili, il dato dirimente per assumere la invalidità del contratto è rappresentato dai riflessi che una non corretta indicazione dell'ISC o anche del TA può avere sulla valutazione del costo dell'operazione, qualora emergano profili inespressi e non chiaramente e univocamente determinati.
In senso contrario, la dettagliata indicazione dei costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, viene reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento induce a ritenere la presenza di tali requisiti di determinabilità dei costi, pure in assenza di una formale corretta indicazione del TA.
Per quanto concerne gli oneri da includere od escludere nel computo del
TA/ISC, la consulente ha correttamente richiamato il D.M. 8 luglio 1992, rimasto in vigore fino al 1° giugno 2011 ( pag. 14-16), precisando che nel caso concreto solo le spese per assicurazioni su morte / invalidità / infermità / disoccupazione del consumatore rientravano nel calcolo del TA/ISC.
Richiamata la seguente formula di calcolo
Il calcolo del TA mediante la formula sopra riportata viene operato utilizzando quella denominata “TIR.X” di Excel e deve tenere conto:
14 a. delle eventuali rate di preammortamento del mutuo;
b. delle rate di ammortamento di cui al piano di ammortamento iniziale del mutuo, ove esistente e/o in ogni caso di quelle convenute ed indicate nel contratto di mutuo;
c. di tutti i costi correlati al finanziamento effettivamente sostenuti in sede di erogazione nonché di quelli ulteriori indicati sia nel contratto che nel documento di sintesi allegato al medesimo (ad esempio, spese di istruttoria, di incasso rata, di cancellazione di ipoteche, di assicurazione, etc.); d. dell'imposta sostitutiva ex art. 17, DPR n. 601/1973.
Onde poter effettuare il calcolo del TA la consulente ha provveduto ad operare la propedeutica ricostruzione del piano di ammortamento alla data finanziamento assumendo:
- TA dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali, le spese per rata pattuite e le spese sostenute per il rilascio di una fideiussione “consortile al 50% del previste all'art. 1 del contratto, subordinando Parte_5
l'erogazione del finanziamento all'acquisizione di tale garanzia, spese non quantificate nel contratto ma pagate da parte attrice in data 20 Maggio 2010 con bonifico di euro 1.831,20 a favore di “ Parte_6
Tramite il proprio consulente, la società intervenuta ha contestato l'inclusione nel TA ai fini della normativa sulla trasparenza bancaria delle spese una tantum non quantificate in contratto riferite alla garanzia “ Parte_6
, addebitate in data 20.5.2010 sul c/c n. 6935 in data 20.5.2010.
[...]
Sul punto, infatti, il CTP ha argomentato:
1) tali spese sono escluse dal calcolo del TA previsto delle disposizioni illo tempore vigenti ed in particolare dal DM 8 luglio 1992 che all'art. 2 stabilisce che espressamente di escludere “le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente”, ossia diverse dalle “spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”.
2) il TA indicato in contratto è calcolato includendo i costi conosciuti dal soggetto finanziatore alla data di stipula.
Considerato che
la fideiussione consortile è stata stipulata con un soggetto terzo ed estraneo, l'istituto di credito mutuante non era in grado di conoscere il costo effettivo della fideiussione
15 predetta e pertanto non era in grado di calcolare il TA tenendo conto di tale spesa. Infatti, la spesa per la garanzia inclusa nel TA, come rilevato dallo stesso CTU, non veniva indicata in contratto.
Tuttavia, entrambi gli aspetti sono superabili, in quanto la garanzia prestata – in base alle istruzioni sopra richiamate – rientra comunque tra i costi del credito, essendo connessa con l'operazione di finanziamento. La circostanza che la banca non fosse a conoscenza dell'incidenza dei costi effettivi, prospetta una incertezza sulla contenuto del regolamento contrattuale che- per quanto si specificherà – che in ragione delle ulteriori carenze riscontrate ( piano di ammortamento e chiarezza in ordine alle componenti – interessi e capitale- delle singole rate, in assenza di indicazione sul regime finanziario applicabile - finisce per riflettersi sulla valutazione di determinatezza delle clausole complessive.
Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "all'italiana" che prevede rate non costanti composte da una quota capitale fissa, pari al debito inziale diviso per il numero totale di rate, ed una quota interessi variabile, calcolata sul debito residuo alla rata precedente.
(v Allegato 8 alla relazione).
Secondo le valutazioni della CTU, la determinazione degli interessi maturati sul debito residuo, adottata dagli intermediari creditizi rimane invariata sia che il piano rimanga regolato dal regime composto, che prevede l'anticipazione del pagamento degli interessi calcolato sul debito residuo, sia con quello a regime semplice, anche se non viene chiarito il computo matematico che porta il CTP di parte attrice ad una differenza di circa 341,00 applicando il regime composto in luogo di quello semplice.
C. VERIFICA DELL'USURA OPERATA DAL CTU
§ IL DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA Parte_7
La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Tuttavia, per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n.
16 108, va osservato che la Cassazione ,già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". L'art. 1 del DL
29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che
"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Anche a tale proposito, ancorché gli opponenti non abbiano segnalato sconfinamenti in contrasto con la disciplina sopra richiamata, nella relazione sopra richiamata la CTU, dott ha fatto riferimento al Persona_3 tasso soglia, in conformità alle istruzioni della Banca d'TA ed alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del
MEF che distinguono specificamente i mutui con garanzia ipotecaria. Tale limite, viene fissato dall'art. 2 c. 4 della legge sopra indicata "nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso), aumentato della metà".
Con decorrenza 30/06/2011, per effetto della conversione in legge n. 106/2011 del decreto-legge n. 70/2011, il limite rideterminato aggiungendo al tasso medio di cui sopra del 25%, a cui si aggiunge un ulteriore 4% (senza che venga superato il tasso medio di 8 punti percentuali). Indi per cui, è sufficiente "(...) farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi(...) (art. 644
c. 1 c.p.)" in misura superiore al cd. "tasso soglia”, che viene determinato ogni tre mesi con Decreto del Ministero Dell'Economia E Delle Finanze (già Ministero
Del Tesoro), per attivare gli effetti dell'art. 1815 c. 2 c.c., il quale dispone che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
La consulente ai fini della verifica dell'usura contrattuale ha rilevato che il finanziamento non risultava garantito da garanzia reale, quale l'ipoteca, ed ha fatto quindi riferimento alla categoria residuale rappresentata dalle “altre forme 17 di finanziamento alle famiglie e imprese " e che ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TEG, inclusivo delle spese iniziali e delle spese per rate, nonché- successivamente- degli interessi di mora.
Nello specifico nella determinazione e verifica del TA ( pag. 10 relazione), dato atto delle caratteristiche del piano di ammortamento della durata di 60 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno, l'ausiliario ha considerato le spese iniziali, ammontanti in € 2581,20, e le spese preventivate incidenti sulle singole rate di € 1,50 ciascuna, richiamando la formula standard:
Il TA, in accordo alle istruzioni di Banca d'TA, (All.15) è calcolato determinando il Tasso Interno di Rendimento (TIR) dell'operazione di finanziamento. Per definizione, il TIR è quello specifico tasso di attualizzazione per cui il capitale erogato risulta pari al valore attuale di tutte le somme (rate, spese, commissioni...) versate in restituzione e remunerazione dello stesso.
Risulta dalla relazione di consulenza sopra richiamata che ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TAN e dal TEG ai cd tassi soglia, sia con riferimento ai tassi originari ( cd usura contrattuale) che nel corso del rapporto ( cd usura sopravvenuta) e ciò sia per gli interessi corrispettivi che di mora.
Secondo l'analisi condotta, tenuto conto di tale impostazione, la consulente ha quindi proceduto a determinare il TEG, in base al regime effettivamente applicato e includendo i costi relativi alle spese di incasso rata .
Più specificamente ( pag. 11 e ss relazione), ai fini della verifica dell'usura contrattuale ha valutato la conformità dei seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge:
18 a) TEG dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite (escludendo imposte e tasse); b) TEG dell'operazione, includendo altresì gli interessi di mora, assumendo per ipotesi che ciascuna rata venga pagata con un ritardo di 60 gg. rispetto alla scadenza prevista, oltre a commissioni varie e spese ed escludendo imposte e tasse;
c) verifica del tasso di mora convenuto;
In conformità con le indicazioni normativee con le Istruzioni di Banca d'TA ha proceduto a determinare il TA includendo commissioni varie e spese connesse al finanziamento, escludendo imposte e tasse e operando in tal modo, il TA ricostruito aè risultato essere pari al 3,243 % annuo.
Tale tasso contrattualmente pattuito è stato confrontato con il tasso soglia usura alla data di sottoscrizione del mutuo ( usura contrattuale) e con i tassi soglia usura determinati periodo per periodo ( usura sopravvenuta).
I TEG risultanti per ogni rata, calcolati con la metodologia esposta e la formula richiamata sono poi stati confrontati con le soglie usura vigente al momento dell'erogazione ( usura contrattuale) e con i tassi soglia usura determinati periodo per periodo in vigenza del contratto ( usura sopravvenuta).
Rispetto al tasso soglia usura rilevato da Banca d'TA per le operazioni classificate come “altre forme di finanziamento alle imprese effettuate dalle banche ( oltre 5000 Euro) ", il TEG originario, inclusivo delle spese sopra indicate comunque inferiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 per alla data di conclusione dl contratto pari al 13, 35 %.aumentato del 50% (DM 26 marzo 2010, entrata in vigore 1 aprile 2010 .
Da tali considerazioni discende che, facendo corretto riferimento al TSU ai finanziamenti non ipotecari , non può essere sostenuta la sussistenza di usura contrattuale in relazione al tasso corrispettivo concordato dalle parti.
§§ IN RIFERIMENTO AGLI INTERESSI MORATORI
Il contratto in esame prevedeva, inoltre, l'applicazione degli interessi di mora determinando il relativo tasso in due punti in più rispetto al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE ( all'epoca pari all'1,75%). Ab origine, quindi, il tasso di mora era pari al 3.75 % , sicché anche
19 sul punto, si è escluso il superamento dei c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996. Infatti, l'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n.
108/1996, che è sottesa alla posizione difensiva della banca convenuta è in definitiva quella secondo la quale al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà esclusivamente del tasso di mora e che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia.
A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che
“se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e che ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio
2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019,
n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (Corte di Appello
Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014,
Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari 8.10.2016 e Tribunale di
Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n
19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del 20 denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382 c.c. (Cass , 17.10.2019, n 26286; Cass,
18.11.2010, n 23273; Cass, 21.6. 2001 , n 8481 ; in sede penale, Cass. 5.2.2013, n
5683). Nondimeno, è stato ancora sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse
"fuori mercato". Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n
19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni relative alla concreta applicazione nella pratica.
Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti- usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre
2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi 21 corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.
In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n
16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso – come pure era stato ritenuto nelle sentenze di questo CP_7
Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di
Banca d'TA sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso- soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla Banca
d'TA solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato .Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di
SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce (
Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass. 3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n
12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi 22 dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, “..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597).
Aderendo all'approdo interpretativo offerto dalla pronuncia della S.C., ed operando la verifica nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 %, ( rilevato nel
DM 26 marzo 2010, art 3, comma 4) con un tasso soglia parametrato e maggiorato rispetto al 3,75 % tasso medio rilevato, trattandosi di valori omogenei: operando in tal modo il tasso soglia cd mora sarebbe addirittura pari al 23.775 % [( 13,75,+2,1) * 1,50] e quindi, in ogni caso, superiore al tasso di mora determinato convenzionalmente dalle parti . In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora.
Di conseguenza, la pattuizione del tasso di mora non è nulla ex art. 1815 c.c. e risultano dovuti gli interessi, senza che vi sia margine per la restituzione degli importi pretesi dalla parte attrice. Per quanto concerne la c.d. usura sopravvenuta, i tassi corrispettivi e moratori elaborati a partire dalle pattuizioni economiche previste in contratto sono stati confrontati con il TSU di periodo maggiorato del TSU di mora (cf sentenza Cassazione 26286 del 2019) evidenziando che in nessun mese si è verificato il superamento del tasso soglia per quanto concerne sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Nell'applicazione concreta, quindi, non v'è spazio alcuno per l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, comma, II, c.c. nella parte in cui esclude la debenza di qualsiasi interesse (che invece consegue al superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi).
In tal senso, pur in assenza di specifici rilievi da parte degli opponenti, sono le verifiche in ogni caso operate dalla CTU.
23 Nel prospetto “Verifica Pagamenti” (All.19) la dott.ssa ha indicato Per_3 gli importi delle rate sino ad oggi pagate, le relative spese e le penalità per ritardato pagamento, qualora intervenute.
“Per ogni rata pagata è stato verificato il superamento del tasso soglia (c.d. usura sopravvenuta) mediante il calcolo del TEG risultante, secondo la formula classica: (QUOTA INTERESSI RATA X 365) / (CAPITALE RESIDUO X GIORNI) I giorni sono stati calcolati come differenza tra le scadenze della rata precedente e quella in esame. Allo stesso modo è stato calcolato il TEG risultante per il pagamento di eventuali maggiorazioni dovute a ritardati pagamenti della rata. In questo caso la formula utilizzata è: (MORA X 365) / (QUOTA CAPITALE RATA X GIORNI)- I giorni sono stati considerati come la differenza tra l'effettivo pagamento e la scadenza della rata.” I TEG risultanti per rate e more, calcolati con la metodologia e le formule sopra descritti, sono stati confrontati con le soglie usura per tempo vigenti. Per le rate si è confrontata la soglia relativa alla scadenza della rata precedente e quindi relativa all'inizio del periodo su cui sono calcolati gli interessi. Per le more si è fatto riferimento al giorno di scadenza della relativa rata per cui sono stati corrisposti gli interessi di mora.
3. DETERMINABILITA' DELLE CONDIZIONI. CONTENUTO MINIMO DETERMINATO. DIFFORMITA' DEL TA INDICATO IN CONTRATTO
La ricostruzione del TA è stata comunque funzionale alla verifica della determinabilità delle clausole negoziali, aspetto sul quale maggiormente sono state incentrate le censure di merito degli opponenti e pertanto oggetto di verifiche più analitiche nella relazione, nei termini che di seguito si riportano.
(pag 14 e ss relazione).
“…Dallo sviluppo del piano di ammortamento di verifica (All.18) si rileva che il TAE (Tasso Effettivo Annuale) del finanziamento è pari al 2,66%, mentre il TA è pari al 3,40%. Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche, come previste dalle condizioni contrattuali. La differenza tra il TA del piano di verifica e quello contrattuale risiede nella variabilità del tasso di interesse, che è stata considerata in quest'ultimo calcolo, rilevando il tasso di interesse reale del finanziamento. Il calcolo, inoltre, tiene conto del periodo di moratoria del finanziamento. …”
24 Dallo sviluppo del piano di ammortamento di verifica (All.18) si rileva che il
TAE (Tasso Effettivo Annuale) del finanziamento è pari al 2,66%, mentre il
TA è pari al 3,40%. Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche, come previste dalle condizioni contrattuali. La differenza tra il TA del piano di verifica e quello contrattuale risiede nella variabilità del tasso di interesse, che è stata considerata in quest'ultimo calcolo, rilevando il tasso di interesse reale del finanziamento.
Il calcolo, inoltre, tiene conto del periodo di moratoria del finanziamento.
La CTU ha quindi elaborato i piani di ammortamento rilevando che quelli applicati in concreto dalla Banca, ricostruito deduttivamente sulla base delle rate effettivamente pagate da parte attrice e dell'Euribor di periodo rilevato in concreto alle scadenze pattuite, ed in applicazione dei parametri contrattuali, porta ai seguenti risultati:
“le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula e contrattualizzate sono state Euro 750,00;
Le spese sostenute per il rilascio della fideiussione “consortile al 50% del
[...]
, non quantificate nel contratto ma previste all'art. 1 e Parte_5 determinanti per l'erogazione del finanziamento sono state di Euro 1.831,20;
Il conteggio delle somme indebitamente applicate non include gli ulteriori oneri addebitati nel corso dell'operazione, i cui importi sono riportati al prospetto "Verifica Pagamenti" (All.19), in quanto si ritiene che questi siano in ogni caso dovuti.”
Nella tabella di cui all'allegato 20 il CTU sviluppa il piano di ammortamento per come descritto e conduce ad un conteggio differente rispetto alla ricostruzione operata dalla banca. Vero è, infatti, che dall'analisi del piano di ammortamento la consulente non ha rilevato anatocismo in merito alla capitalizzazione, dando atto che nell'ammortamento all'italiana sia esso con il regime composto che in regime semplice, la rata risulta predeterminata solo nella sua quota costante di capitale che dipende esclusivamente dalla frequenza delle scadenze, mentre la quota degli interessi varia in funzione del regime finanziario e del criterio di imputazione degli interessi stabiliti dalle parti.
Nondimeno la rielaborazione del piano di ammortamento ha portato ad un differente TA rispetto a quello indicato in contratto e tale considerazione ha
25 portato ad evidenti dubbi sulla reale determinatezza contrattuale del tasso, valutato il contenuto concreto del regolamento contrattuale. Invero, la presenza di dettagliata indicazione dei costi e gli oneri a carico del cliente alla data di sottoscrizione del contratto e di quelli applicati sui singoli pagamenti non appare di per sé sufficiente, in quanto la ricostruzione del piano di ammortamento da parte della consulente ha condotto ad una non corretta indicazione del TA che non è colmata e sanata dalla presenza in concreto di un piano di ammortamento allegato al contratto, tale da consentire induttivamente, l'effettivo costo del credito.
Tale lacuna neanche viene colmata dalla indicazione dell'importo della singola rate, pari ad € 2500,00 mensili, in quanto tale dato non è determinato da un tasso fisso contrattuale , in ragione della specifica approvazione della clausola di variabilità del tasso corrispettivo.
La potenziale variazione del piano di ammortamento come sviluppato alla data di conclusione del contratto, l'assenza del piano di ammortamento allegato ab origine al contratto e, infine, la omessa specificazione del regime finanziario di computo degli interessi, non consente di superare le incertezze correlate alla difforme indicazione del TA , in misura significativamente inferiore a quanto in concreto applicabile.
Invero, il paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d'TA, prescrive Pa che l' deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto, avente pertanto natura di “contenuto minimo determinato” , avendo la finalità di informare il cliente in ordine al costo complessivo dell'operazione.
Qualora l'ISC indicato risulti scorretto, va rilevata la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB. In tal caso si deve computare il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura variabile e, tuttavia, la questione sollevata attiene al meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, nella prospettazione attorea, essendo a scadenza semestrale sarebbe stata 26 determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo. Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali, che prevedano una indicazione di ISC o TA riferibile a capitalizzazione semplice.
Dato di partenza è costituito dalla considerazione che la mancata indicazione in contratto del TA, secondo l'indirizzo maggioritario non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In tale prospettiva, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del TA
– di per sé -non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (si veda, da ultimo, Trib. Roma 121/2018). Se anche la indicazione del TA , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n.
17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), solo la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte, consente comunque di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. In coerenza con tale impostazione, la S.C.
(da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali 27 alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).
Il tasso corrispettivo applicabile, alla data del contratto, dovrà ritenersi sufficientemente determinato qualora il mutuatario, nel corso del rapporto, mantenga la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte. Invero nel caso in esame, come si è già rilevato, entrambi i contratti individuano parte del tasso di interesse, ossia la sua componente variabile (Euribor ), e la sua componente fissa il cosiddetto spread, valore che sommato all'Euribor di periodo avrebbe determinato appunto la misura del tasso contrattuale.
In tale tipo di determinazione, il tasso di interessi finisce correlato ad meccanismo di variabilità - in quanto unitamente ad una quota fissa le parti hanno concordato una componente variabile suscettibile di modificare con cadenza costante il piano di ammortamento originario- il regime da applicare costituisce un elemento rilevante ai fini della determinabilità dell'effettivo costo del finanziamento e decisivo ai fini delle disposizioni finalizzate a tutelare la trasparenza. Ebbene, il regolamento contrattuale non risponde ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art. 123 TUB ai fini della determinatezza delle condizioni complessivamente valutate non essendo stato puntualizzato il regime finanziario applicabile. È noto, infatti, che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto
(che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all'italiana”): il regime finanziario della
“capitalizzazione semplice” e quello della “capitalizzazione composta”. Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e
“proporzionale al tempo”, il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta. Di conseguenza, in assenza di 28 specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale. In presenza di incertezze sul regime applicabile, secondo quanto evidenziato dal consulente, il tasso corrispettivo alla data del contratto, non può ritenersi sufficientemente determinato in quanto il mutuatario, nel corso del rapporto, non aveva la possibilità di verificare la rispondenza dei piani di ammortamento applicati, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte. Quindi, se la indicazione del TA , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n.
16907), è solo la presenza di un dettagliato piano di ammortamento , sottoscritto dalla parte, non suscettibile di modificazioni ovvero, desumibile anche attraverso un preciso regime finanziario, avrebbe consentito in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo avesse formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. In linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di
Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), solo la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione.
Ad avviso del giudicante, infatti, la ricostruzione dell'intero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della
Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C- 29 308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente
è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi. La irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata non solo alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907) ma anche in quelle in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass.
21/03/2011, n. 6364).
Come ripetutamente precisato con specifico riferimento ai contratti di mutuo
(Cass., 4.1.2022, n 96; Cass., 26/06/2019 n. 17110), nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato
"per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dall'intermediario. Infatti, non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto
"il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione 30 numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo.
In base alle considerazioni sopra svolte, nel caso in esame tale profilo non può essere superato in virtù delle osservazioni svolte dal consulente di parte convenuta. La mera potenzialità di applicazione del regime di capitalizzazione composta, in presenza di piani di ammortamento suscettibili di modificazione, comporta l'incertezza sui costi ed implica una originaria indeterminatezza della clausola negoziale determinativa del tasso di interessi che ne comporta la invalidità, al di là dell'effetto anatocistico concretamente applicato dalla banca nella riscossione delle rate. Trattandosi di un indice suscettibile di variabilità, neanche possono essere condivise le considerazioni svolte per qualificare determinabile il tasso, desumendolo dall'ammontare della rata costante in rapporto alla durata del mutuo ed al numero, attesa la impossibilità oggettiva di desumere da tale importo la componente variabile imputata al pagamento degli interesse. Su tale punto, invero, si condividono i rilievi che la mancata previsione in contratto del regime di capitalizzazione adottato non consente di definire e controllare la modalità di determinazione della rata e quindi il criterio di imputazione a capitale e interessi, contravvenendo i principi normativi, in presenza di dati contrastanti quanto al tasso nominale e TA.
Se il contratto non riporta il regime finanziario impiegato e il criterio di imputazione degli interessi, l'obbligazione principale, nell'espressione del valore medio di periodo, che risolve univocamente la discrasia fra l'importo dell'obbligazione accessoria e il prezzo ex art. 1284 c.c., riportati in contratto, rimane celata nei criteri di imputazione desumibili esclusivamente, solo in via induttiva, dai valori numerici riportati nei piani di ammortamento suscettibili di variazione. Ciò comporta l'accoglimento della domanda di nullità relativamente alle clausole di determinazione del tasso di interessi, con la conseguente ricostruzione degli importi dovuti in base al tasso sostitutivo di legge.
Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117
31 TUB, la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella già menzionata norma.
4. RICOSTRUZIONE CONTABILE CONCLUSIONI Fissati i superiori principi generali, anche ai fini della concreta ricostruzione contabile occorre fare necessario riferimento alle risultanze della relazione depositata dalla CTU, dott. ssa esente da vizi logici ed Persona_3 adeguatamente motivata.
Riscontrato tale profilo di indeterminatezza che si ripercuote sulla validità del contratto e delle singole clausole, deve essere in definitiva accolta la richiesta di rideterminazione degli importi ancora dovuti, domanda pure avanzata nel corso del giudizio. Rileva, in effetti, la mancata specificazione del regime finanziario applicato nel regolamento contrattuale, dovendosi concludere per la presenza di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato e che, di fatto, la parte mutuataria non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor cui consegue l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, 7° comma in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza.
Di seguito il ricalcolo del piano allegato alla consulenza:
32 Sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione di CTU sopra richiamata, la riformulazione del piano di ammortamento in conformità a tali criteri ha portato a tenere in considerazione il computo delle somme dovute rispetto a quelle effettivamente pagate e dovute, nei termini riportati nella relazione e negli prospetti allegati.
33 Dalle osservazioni del CTP degli opponenti si segnala la necessità di computare i pagamenti effettuati sino al dicembre 2015, pervenendo ad una differente ricostruzione contabile.
Purtuttavia, le risultanze della relazione di CTU non consentono di ritenere acquisito il pagamento effettivo secondo quanto indicato dal CTP, che peraltro omette di considerare il computo degli interessi in base al tasso sostitutivo, e comunque sul punto non si rinvengono elementi di sostegno all'entità dell'estinzione operata, non ammessa da controparte che in sede di ingiunzione ha allegato documentazione all'ottobre 2020.
Sulla base delle argomentazioni svolte, in definitiva, l'accoglimento della domanda della invalidità delle clausole del contratto di mutuo, dovendosi applicare il regime di capitalizzazione semplice, conduce all'accertamento del credito della banca convenuta in € 16.834,63 ( 22.805,03 – 5.970,40), in luogo degli importi pretesi.
Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito complessivo della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU come saldo. Per tale importo, deve essere accolta la domanda proposta dalla Banca, sottesa alla richiesta monitoria e richiamata dalla società cessionaria intervenuta nel corso del giudizio e su tale importo, dalla data della domanda, sono dovuti gli interessi nella misura di legge.
La reciproca soccombenza in ordine alle domande proposte, unitamente ai contrasti interpretativi sussistenti nella giurisprudenza nella materia trattata
(Cass., n 24257 del 4.10.2018) giustifica la integrale compensazione delle spese processuali, comprese quelle già liquidate per CTU.
34
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da e avverso il Parte_1 Parte_4 Parte_2 de 0 n data 25 novembre 2020 e notificato in data 17-21 dicembre 2020, con atto di citazione CP_ in data 29 gennaio 2021, con intervento di rappresentata da CP_3 in persona del procur gni altra istanza, Controparte_2 disattesa, così provvede: a) dichiara la nullità parziale del contratto di finanziamento chirografario n 6000/65786169 concesso da in data 20 maggio 2010, Controparte_8 relativamente alle clausole di determinazione degli interessi;
b) determina il credito della banca opposta, per effetto delle nullità di cui al capo a) in € 16.834,63, in luogo degli importi pretesi e riconosciuti nel decreto ingiuntivo, secondo quanto specificato in parte motiva, condannando in solido gli opponenti alla relativa corresponsione a favore della società titolare del credito, con interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
c) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti, comprese quelle di CTU liquidate con distinti provvedimenti.
Così deciso in data 20 maggio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
35 36