Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01961/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Lombardo e Alfonso Marciante, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno e la Questura della Provincia di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l’annullamento
- del decreto del Questore di Trapani del 20 settembre 2023, con cui è stato rigettato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- della nota di avvio del procedimento ex art. 10- bis l. n. 241/1990 del 7 ottobre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
vista l’ordinanza collegiale cautelare n-OMISSIS-
visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive dell’Amministrazione resistente;
visti i documenti depositati dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna PI;
Uditi nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 i difensori delle parti presenti come da verbale;
FATTO
Con atto notificato il 24 novembre 2023 e depositato il 22 dicembre 2023, -OMISSIS-titolare dal 29 agosto 2008 della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS- ad uso venatorio, ha impugnato chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, il decreto del Questore di Trapani del 20 settembre 2023, notificato il 1° ottobre 2023, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del predetto titolo.
Il provvedimento impugnato è fondato sui seguenti elementi ritenuti ostativi:
- la sentenza penale della Corte d’Appello di Palermo del 18 maggio 1993 (irrevocabile dal 23 novembre 1993), recante condanna per i reati di minaccia continuata in concorso, violazione di domicilio e lesioni personali, per la quale il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo del 5 ottobre 1999;
- la notizia di reato del 6 marzo 2021 per violazione di domicilio, successivamente definita con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Trapani del 27/28 dicembre 2021 per difetto di querela;
- le vicende giudiziarie e le frequentazioni dei due figli maggiorenni conviventi del ricorrente, controllati tra il 2013 e il 2020 in compagnia di soggetti gravati da precedenti per reati in materia di stupefacenti, minaccia, ingiuria, lesioni personali, violazione di domicilio, furto, furto aggravato e simulazione di reato
Avverso il decreto il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 3 della l. n.241/1990, per difetto di istruttoria e motivazione apparente.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe dato conto delle osservazioni formulate in sede di contraddittorio procedimentale, omettendo di considerare sia la riabilitazione ottenuta per la condanna del 1993, che attesterebbe la piena reintegrazione sociale, sia l’archiviazione per difetto di querela relativa al procedimento penale del 2021.
La valutazione di inaffidabilità sarebbe stata comunque resa in modo apodittico e privo di concreta giustificazione.
Violazione dell’art. 10- bis della l. n.241/1990, per omessa, erronea e/o insufficiente considerazione delle memorie difensive depositate in data 24 novembre 2022.
L’Amministrazione avrebbe respinto l’istanza reiterando le stesse ragioni già indicate nel preavviso di rigetto, senza confrontarsi effettivamente con le deduzioni e la documentazione prodotte dall’interessato, limitandosi ad affermare che “non si evincono nuovi elementi suscettibili di valutazione favorevole”.
Violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per illogicità, travisamento e sviamento.
Il Questore di Trapani avrebbe fondato il diniego anche sulle frequentazioni dei due figli con soggetti pregiudicati, senza precisare la natura, né la stabilità, di tali contatti.
A tali condotte, il ricorrente sarebbe del tutto estraneo.
La motivazione, incentrata sul mero legame familiare, sarebbe viziata da illogicità ed irragionevolezza, traducendosi in un utilizzo improprio e discriminatorio della discrezionalità amministrativa.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Trapani, costituitisi in giudizio, con memoria difensiva del 7 gennaio 2024, hanno sostenuto la carenza dei presupposti cautelari e l’infondatezza del ricorso, evidenziando la natura prognostica del giudizio di affidabilità e l’irrilevanza, sul piano amministrativo, della riabilitazione e dell’archiviazione rispetto al fatto storico e al contesto familiare.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS- (non appellata), è stata respinta l’istanza cautelare.
Con memoria ex art. 73, c.p.a., del 19 settembre 2025, l’Amministrazione resistente ha ribadito le argomentazioni difensive già esposte e insistito per la reiezione nel merito del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va ricordato che, ai sensi degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto d’armi presuppongono la sussistenza di requisiti di buona condotta ed affidabilità, la cui valutazione è rimessa all’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, chiamata a svolgere un giudizio prognostico e non sanzionatorio.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’autorizzazione al porto d’armi non configura un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di detenzione e porto di strumenti offensivi, sicché l’Amministrazione può fondare il diniego anche su elementi indiziari, purché gravi, specifici e coerenti, senza che occorra un accertamento penale definitivo ( ex multis , Cons. Stato, III, 23 maggio 2025, n. 4531; TAR Sicilia Palermo, 25 giugno 2025, n. 1404; id., 18 giugno 2025, n. 1328; id., 9 giugno 2025, n. 1257; id., 3 giugno 2025, n. 1229).
In tale quadro, è corretta la valutazione del Questore di Trapani che ha ritenuto ostativi, da un lato, la condanna riportata dal ricorrente con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 18 maggio 1993 per i reati di minaccia, violazione di domicilio e lesioni personali, dall’altro le frequentazioni dei figli conviventi con soggetti gravati da precedenti di polizia per reati anche gravi, accertate in plurimi controlli nel periodo 2013-2020.
La sopravvenuta riabilitazione penale ex art. 179, c.p., non priva di rilievo, sul piano amministrativo, il fatto storico oggetto di condanna, potendo l’Autorità continuare a valorizzarlo in chiave prognostica quale indice negativo di affidabilità: la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la riabilitazione non produce un effetto automaticamente impeditivo del diniego di licenza di porto d’armi, non eliminando l’esigenza di valutare la personalità e la condotta complessiva dell’interessato ( ex multis , TAR Palermo, IV, 29 maggio 2025, n.1214).
Nel caso in esame, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione non ha operato un automatismo negativo, ma ha valutato la riabilitazione come circostanza non sufficiente a prevalere sugli altri elementi negativi presenti nel quadro istruttorio (frequentazioni e controlli sui figli, rilevanza ambientale, continuità di indizi).
Con specifico riguardo alle frequentazioni dei figli aventi rapporti – negli anni 2013-2020 – con soggetti pregiudicati oggetto di indagini e controlli di polizia, il ricorrente deduce che non vi sarebbe alcun elemento che lo leghi direttamente a tali frequentazioni, né indicazioni di comportamenti conflittuali, donde l’illogicità di far ricadere su di lui le condotte altrui.
La censura è infondata.
Nel provvedimento impugnato, è spiegato che i controlli condotti sui figli conviventi hanno evidenziato legami con soggetti già gravati da precedenti per reati gravi (furto, stupefacenti, lesioni, violazioni di domicilio, ingiuria, simulazione) e ha motivato che, pur non essendo tali condotte attribuibili direttamente al ricorrente, esse integrano un quadro complessivo in cui il rischio di influenza o di facilitazione non può essere disatteso.
Va osservato che l’Amministrazione ha dato conto della loro continuità e non occasionalità, sicché la convivenza con soggetti stabilmente inseriti in un contesto di relazioni con pregiudicati costituisce elemento idoneo a incrinare l’affidabilità complessiva del ricorrente.
La giurisprudenza ammette che l’Amministrazione possa valutare il contesto ambientale, inclusi rapporti familiari stretti, quando essi risultino stabili, significativi e in grado di creare un rischio di condizionamento ( favor involontario, pressioni, facilitazioni): ciò è conforme all’impostazione del giudizio prognostico, che valuta non solo il soggetto ma anche l’ambiente in cui è inserito.
È dunque ragionevole che l’Autorità abbia tratto indizi gravi e concordanti dalle frequentazioni dei figli, nel caso di specie conviventi, valutandole come elementi di rischio ambientale che possono riflettersi sulla capacità del richiedente di controllare l’uso dell’arma e/o evitare condizionamenti.
La giurisprudenza ha chiarito che l’Autorità può tenere conto del contesto familiare ed ambientale in cui il soggetto vive, in quanto esso può riflettersi sulla sicurezza della detenzione di armi e sulla possibilità che soggetti terzi se ne avvalgano in modo improprio; la valutazione da compiersi non è assimilabile al giudizio di pericolosità sociale, ma è prognostica sull’affidabilità, comprensiva delle dinamiche ambientali e familiari, può includere elementi non penalmente accertati purché coerenti e ben motivati e può basarsi anche su circostanze relative a conviventi quando esse siano gravi e tali da incidere sul rapporto fiduciario che deve sussistere con l’Amministrazione (in tal senso, TAR Sicilia, Palermo, IV, 3 giugno 2025, n. 1232).
In sintesi, nel caso di specie, l’Amministrazione ha esplicitato che le frequentazioni sono state assunte come indizio ambientale, non isolato, ma inserito in un quadro complessivo che comprende anche la condanna pregressa e la irriducibilità di altri elementi negativi: d’altra parte, il ricorrente non ha dimostrato l’inesistenza o la estrema occasionalità di tali rapporti, né ha proposto elementi nuovi che potessero far ritenere che il rischio ambientale fosse del tutto escluso.
Alla luce di tali considerazioni, non appaiono fondate le doglianze di difetto di istruttoria, motivazione apparente e travisamento dei fatti.
Il decreto impugnato non si è limitato a riprodurre il preavviso di diniego, ma ha dato conto delle osservazioni difensive e, pur menzionando la riabilitazione e l’archiviazione, ha ritenuto, con motivazione non illogica, che esse non fossero sufficienti ad escludere il permanere di un quadro complessivamente negativo.
La motivazione, quindi, risulta conforme ai criteri di logicità e proporzionalità.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,
manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO NO, Presidente
Anna PI, Consigliere, Estensore
AN NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna PI | CO NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.