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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1713/2023 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO DANIELE,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. MAGNASCO ELIANA
PEC: Email_2
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
a) accogliere totalmente l'atto di Appello proposto avverso la Sentenza n. 3849/2023 ed emessa dal Tribunale Civile di Palermo e per l'effetto condannare il SI. Controparte_1
al pagamento di tutte le spettanze in favore della SI.ra , dato il Persona_1 pregiudizio che l'appellante de quo subisce, ed in considerazione della condizioni economiche pregresse di lei, oggi mutate in peggio, come si può evincere dalla 1 documentazione fiscale che si allega alla presente e richiesta da Codesta Ecc.ma Corte, da cui risultano i redditi da lavoro dipendente (€ 2149,44 anno di imposta 2019 - zero anno di imposta 2020 - zero anno di imposta 2021 - € 4800,58 anno di imposta 2022 - € 1536,37 anno di imposta 2023), redditi complessivi e pluriennali esigui che non sono sufficienti per la sopravvivenza di lei e per il mantenimento del figlio minore e tali da non poter assolvere agli obblighi della Sentenza che si impugna e che va riformata.
b) In prosieguo nel merito, revocare la statuizione resa in seno alla Sentenza n. 3849/2023 eccetto la collocazione del figlio minore, emessa dal Tribunale Civile di Palermo e, per
l'effetto dichiarare e riconoscere nulla ed inefficace e, e pertanto, da annullare, la Sentenza
n. 3849/2023 e valutare secondo parametri diversi e per ogni profilo (giuridico, storico e fattuale) per cui si sarebbe dovuto tener conto delle determinazioni giudiziali pregresse a favore dell'attuale appellante, uno squilibrio economico a favore del sig. , le CP_1
dichiarazioni dei redditi dello stesso e gli importi rispetto a quelle prodotte e aggiornate dell'attuale appellante.
Per questi motivi
voler riformare la sentenza di primo grado, annullare l'assegno di mantenimento del figlio minore a favore del sig. , Controparte_1
mantenendo le sole disposizioni circa la collocazione dello stesso.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo previa emanazione dei provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione In via Pregiudiziale, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
- Nel merito, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dalla sig.ra perché Persona_1
infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 3849/2023, resa dal Tribunale di Palermo, prima sezione civile nel procedimento n. 13825/2019 R.G., pubblicata il 14.08.2023; - Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3849/2023 del 14 agosto 2023, il Tribunale di Palermo, già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto fra le parti in Palermo in data 8
2 settembre 2005, con sentenza n. 767/2022 del 18 febbraio 2022, per quello che rileva, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio (nato il [...]) con Per_2 domicilio prevalente presso il padre;
ha posto a carico di Persona_1
l'obbligo di corrispondere a l'importo di € 150,00 mensili a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento indiretto di oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2
ha rigettato la domanda di assegno divorzile spiegata da . Persona_1
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 12 ottobre 2023 in cui ha chiesto l'esonero dal contributo al mantenimento del figlio, la condanna dell'appellato al pagamento delle somme asseritamente a lei dovute e il riconoscimento di un assegno divorzile.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il giorno 9 gennaio
2024, si è costituito l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 345 e 473 bis.12 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il suo rigetto.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 febbraio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass.
S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
3 E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo chiaro e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
Né può ritenersi inammissibile il gravame per violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c. in ragione del mancato deposito della documentazione economica richiesta dalla norma. L'art. 473 bis.18 c.p.c., infatti, disciplina le conseguenze derivanti dal mancato, incompleto o inesatto deposito di tale documentazione, individuandole non nell'inammissibilità, bensì nella possibilità per il giudice di valutare il comportamento della parte inadempiente ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92
c.p.c. e dell'articolo 96 c.p.c..
7. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
8. Non può invero trovare accoglimento la domanda di esonero dal contributo al mantenimento del figlio spiegata dall'appellante sul presupposto delle somme a lei dovute da e della propria situazione di indigenza economica dovuta al proprio Controparte_1
stato di disoccupazione.
9. Appare opportuno premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. n. 9686/2020; Cass. Civ. ord. n. 11689/2018), l'assegno di mantenimento in favore dei figli trova fondamento nello stato di bisogno in cui versano gli stessi se minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, pertanto, ha natura sostanzialmente alimentare, come tale non suscettibile di essere compensato con altri crediti ai sensi dell'art. 447, secondo comma, c.c..
Appare altresì opportuno premettere che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c.. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ. Sez. I Ord., n. 2536/2024).
4 Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici e, quindi, verificando concretamente se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
10. Nel caso di specie, l'appellante, abrogato il reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024, ha dedotto di essere disoccupata e di non disporre, pertanto, di redditi sufficienti a corrispondere il contributo per il mantenimento di del quale è Per_2
onerata.
In ogni caso, la mera allegazione dello stato di disoccupazione, a maggior ragione se in assenza di alcun tipo di certificazione sanitaria attestante inabilità al lavoro, non è circostanza idonea a sollevare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli (v. Cass. pen. Sez. VI,
26/06/2017, n. 31495), poiché questi vi è tenuto anche in ragione delle proprie capacità di lavoro che, se - come nel caso di specie, in cui l'appellante, sebbene la qualifica di psicomotricista da ella posseduta non sia riconosciuta mediante la previsione di uno specifico ordine o albo professionale, è comunque dotata di una specifica capacità lavorativa, o quanto meno di quella generica - non risultano limitate, devono in ogni modo possibile essere messe a frutto al fine di procurarsi le risorse economiche da destinare al mantenimento dei figli.
Le spese di mantenimento della prole non possono infatti ricadere interamente sul genitore collocatario, specie quando, come nel caso che ci occupa, il minore viva prevalentemente con il padre, il quale dunque si fa prevalentemente carico dei compiti domestici e di cura, elementi, questi, previsti dall'art. 337 ter c.c. quali indici per la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli.
Corretta, pertanto, risulta la quantificazione dell'assegno di mantenimento di in Per_2
€ 150,00, dovendosi peraltro rilevare che tale importo rasenta il minimo per far fronte alle esigenze di vita quotidiana di un ragazzo di 17 anni.
5 11. Non può altresì trovare accoglimento la domanda di condanna di CP_1
al pagamento delle somme dovute nei confronti dell'appellante.
[...]
Tale domanda è stata infatti azionata sulla base di titoli già suscettibili di essere portati a esecuzione, ossia la sentenza del Tribunale di Palermo n. 754/2022 del 2 febbraio 2022 immediatamente esecutiva e la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 3513/2024 del
25 giugno 2024, e dei quali non può farsi questione, anche per ciò che attiene ai profili esecutivi, in questa sede di appello, nella quale si possono soltanto muovere critiche alla sentenza impugnata o dedurre la sopravvenienza di fatti nuovi che, stante la natura rebus sic stantibus del giudicato in materia di famiglia e dunque anche di quello delle sentenze di divorzio (v. Cass. civ. Ord. n. 30545/2024), richiedono una decisione diversa da quella presa dal primo Giudice sulla base della situazione di fatto in quel momento esistente.
12. Infine, non può trovare accoglimento la domanda di assegno divorzile spiegata dall'appellante lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per averla rigettata ritenendo l'appellante dotata di capacità lavorativa nonostante lo stato di disoccupazione e la sperequazione reddituale con l'odierno appellato.
Giova sul punto ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
6 Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024)
13. Nel caso di specie, , come correttamente già rilevato dal Parte_1
Tribunale, non ha dedotto o provato alcunché a proposito del sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali nel corso della vita matrimoniale o della formazione del patrimonio familiare, elementi, questi, la cui prova grava sul richiedente ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa, che dunque non può essere riconosciuta.
Quanto, invece, alla componente assistenziale, per il cui riconoscimento è richiesto l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'appellante ha dedotto di non disporre di redditi adeguati in ragione dello stato di disoccupazione derivante dal mancato riconoscimento della sua qualifica di psicomotricista.
Nel caso di specie, tuttavia, ciò non corrisponde al vero. Infatti, il mancato riconoscimento di una determinata qualifica mediante la previsione di un ordine o di un albo professionale non costituisce una ragione oggettiva tale da rendere impossibile procurarsi mezzi adeguati – ben essendo possibile il proficuo svolgimento di occupazioni, quale quella di psicomotricista, anche in assenza di un loro riconoscimento ufficiale ove non richiesto dalla legge, il quale, tra l'altro, non è di per sé garanzia di occupazione –, ma, soprattutto, dagli estratti conto depositati da si evince che ella, contrariamente a quanto dalla Parte_1 stessa affermato, ha svolto attività lavorative così procurandosi mezzi adeguati al proprio sostentamento. E invero, dagli estratti conto relativi all'anno 2023 risultano, nei mesi tra marzo e ottobre, diversi accrediti superiori a € 150,00 ciascuno (fatta eccezione per il mese di
7 aprile) disposti in favore dell'appellante da e riportanti causale “stipendio”, Controparte_2
mentre da quelli relativi all'anno 2024 emergono accrediti periodici in favore dell'appellante per i quali può presumersi la causale di retribuzione lavorativa effettuati da Controparte_3
nei mesi di maggio e giugno e da nei mesi da luglio a ottobre, sempre in data Parte_2 vicina al decimo giorno di ciascun mese e per importi mai inferiori a € 900,00 per singolo movimento.
Alla luce di tali elementi, dai quali emergono la capacità lavorativa di cui è dotata l'appellante e il fatto che proprio grazie a essa quest'ultima si sia procurata mezzi adeguati, pertanto, si rivela corretto il rigetto della domanda di assegno divorzile da parte del Tribunale.
14. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di Parte_1
e si liquidano come indicato in parte dispositiva, nella quale si dà atto della
[...] sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 3849/2023 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Palermo in data 14 agosto 2023; condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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