Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/03/2025, n. 8400
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Ordinanza 31 marzo 2025

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In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la norma di cui all'art. 11 del c.c.n.l. richiamato dall'art. 13 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 è equivalente a quella dettata dall'art. 6 della l. n. 138 del 1943, in quanto esprime la fungibilità della retribuzione dovuta durante la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all'indennità economica corrisposta dall'ente previdenziale, e deve pertanto essere interpretata - conformemente alla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 20, comma 1, del d.l. n.112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - nel senso che il datore di lavoro non è tenuto al versamento della contribuzione ove, nella ricorrenza dell'evento protetto, abbia assicurato, in base a disposizioni di legge o di contratto collettivo, un trattamento sostitutivo dell'indennità di malattia, così determinando l'esonero dell'ente previdenziale dalla relativa erogazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/03/2025, n. 8400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8400
    Data del deposito : 31 marzo 2025

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