Ordinanza 31 marzo 2025
Massime • 1
In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la norma di cui all'art. 11 del c.c.n.l. richiamato dall'art. 13 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 è equivalente a quella dettata dall'art. 6 della l. n. 138 del 1943, in quanto esprime la fungibilità della retribuzione dovuta durante la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all'indennità economica corrisposta dall'ente previdenziale, e deve pertanto essere interpretata - conformemente alla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 20, comma 1, del d.l. n.112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - nel senso che il datore di lavoro non è tenuto al versamento della contribuzione ove, nella ricorrenza dell'evento protetto, abbia assicurato, in base a disposizioni di legge o di contratto collettivo, un trattamento sostitutivo dell'indennità di malattia, così determinando l'esonero dell'ente previdenziale dalla relativa erogazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/03/2025, n. 8400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8400 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
Oggetto Lavoratori dello spettacolo Indennità di malattia R.G.N.30526/2019 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC Civile Ord. Sez. L Num. 8400 Anno 2025 Presidente: SPENA FRANCESCA Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 31/03/2025 2 - controricorrenti – avverso la sentenza n. 1615/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 580/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1. La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio da Cass. nr. 24945 del 2015, ha rigettato «la domanda proposta in primo grado» dalla società Orbit Communications Company (Italia) Spa. 2. Con ricorso originario, la predetta società (poi incorporata nella Orbit Data System W.L.L.) deduceva di aver corrisposto, agli impiegati dipendenti, il trattamento di malattia, nel periodo dicembre 1993/maggio 2001, e, contestualmente, di aver versato la contribuzione all’INPS senza che quest’ultimo fosse tenuto alla erogazione della relativa indennità. Agiva, pertanto, perché in applicazione dell’art. 6 della legge nr.138 del 1943, come interpretato dall’art. 20 del D.L. nr. 112 del 2008, l’INPS restituisse i contributi indebitamente trattenuti. 3. La domanda era rigettata dai giudici di merito. 4. In sede di legittimità, la Corte di SSzione, con la pronuncia rescindente nr. 24945 del 2015, sopra indicata, premessa la normativa invocata e valutata, al contempo, la peculiarità della fattispecie concreta, relativa a lavoratori dello spettacolo, accoglieva, con rinvio, il ricorso proposto dalla società, rimettendo la causa al Giudice di merito per la verifica «della sussistenza o meno delle condizioni legislativamente […] stabilite» per la restituzione della contribuzione versata. 5. La Corte di appello, con la sentenza in questa sede impugnata, all’esito dell’indagine demandatale, ha considerato 3 che sussisteva l’obbligo di iscrizione all’PA dei lavoratori le cui posizioni erano controverse, ai sensi dell’art. 3, nr. 21, del D.L.vo C.P.S. nr.708 del 1947 e, conseguentemente, l’obbligo di versamento all’INPS, subentrato all’ENPALS a far data dal 1° gennaio 1980, dei contributi relativi all’assicurazione a copertura della malattia. Ha, pertanto, escluso il diritto alla restituzione. 6. Per la cassazione della sentenza ricorre la società indicata in epigrafe con tre motivi. Resiste l’Inps con controricorso. CONSIDERATO CHE: 7. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 384 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata rispettato il mandato devoluto dal Giudice di legittimità. 8. Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 c.p.c.- denuncia l'omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è riferita al fatto che la Corte territoriale non avrebbe considerato che i lavoratori in relazione ai quali era stata formulata la richiesta di ripetizione dei contributi erano esclusivamente gli impiegati del settore Industria- Spettacolo, per i quali non sussisteva l'obbligo di contribuzione per la malattia. 9. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.- la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 76 della legge nr. 833 del 1978, dell’art. 6, co 2, della legge nr. 143 del 1943, dell’art. 20, comma 1, del DL nr. 112 del 2008, così come vigente a seguito delle sentenze del Giudice delle leggi, per non avere la sentenza impugnata considerato che la 4 società era tenuta, in base alla normativa di riferimento, a corrispondere direttamente il trattamento economico di malattia ai propri impiegati, con esonero dell’INPS. 10. Il primo motivo è fondato. 11. È in discussione la portata del decisum della sentenza di questa Corte nr. 24945 del 2015 e la corretta esecuzione del comando ivi enunciato. 12. Come sinteticamente già esposto nello storico di lite, la società Orbit Communications Company Spa (poi incorporata nella Orbit Data System W.L.L., odierna ricorrente) ha dedotto, sin dall’originario giudizio, di aver corrisposto, ai propri dipendenti, inquadrati come impiegati, il trattamento di malattia, nel periodo dicembre 1993/maggio 2001 e, tuttavia, di aver versato, contestualmente, anche la relativa contribuzione all’INPS. Pertanto, in applicazione dell’art. 6 della legge nr. 138 del 1943, come successivamente interpretato dall’art. 20 del DL nr. 112 del 2008, ha agito per la restituzione di dette somme, indebitamente trattenute dall’Istituto perché esonerato dal pagamento delle prestazioni economiche a copertura dell’evento malattia. 13. La sentenza rescindente ha accolto con rinvio la domanda della società datrice di lavoro. 14. Per la Suprema Corte, la normativa generale invocata - che legittimava astrattamente la richiesta- andava però verificata in ragione della fattispecie concreta, relativa a impiegati del settore Industria-Spettacolo, regolata, come tale, da una disciplina speciale e dettagliata che imponeva una nuova indagine da parte della Corte di merito. 15. Tanto ribadito, per verificare l’esatta esecuzione del precetto declinato nella sentenza rescindente, occorre premettere il quadro normativo di riferimento, come ratione 5 temporis applicabile (relativo cioè ad un periodo antecedente al 1° maggio 2011. Successivamente, la materia è diversamente disciplinata). 16. Nel regime previdenziale generale, l’art. 6, comma 1, della legge nr. 138 del 1943 stabilisce che «L'indennità (di malattia) non è dovuta (dall’Ente Previdenziale) quando il trattamento economico […] è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro […]». 17. A seguito di una querelle sull’interpretazione della disposizione in oggetto, l’art. art. 20, comma 1, del D.L. n.112 del 2008, come modificato dalla legge n. 133 del 2008, in sede di conversione, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, ha stabilito che l’art. 6, comma 1, cit. deve interpretarsi nel senso che «i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo». 18. L’originario testo dell’art. 20 cit. stabiliva, anche, l’irripetibilità di quanto eventualmente versato dal datore di lavoro all’Ente di previdenza nell'apparente adempimento di una obbligazione contributiva, invece, insussistente. La disposizione è stata, però, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con pronuncia nr. 82 del 2013 e, quindi, espunta dall’Ordinamento, con ogni conseguenza in termini di recupero di quanto indebitamente pagato. 19. Per il settore di interesse -che è quello dello spettacolo- viene però in rilievo un diverso regime previdenziale che è quello sostitutivo gestito dall’PA (Ente, poi, soppresso nel 2011, con attribuzione delle relative funzioni all’Inps dall’1.1.2012). 6 20. In particolare, con riferimento ai lavoratori dello spettacolo, l’art. 2 del D.Lgs.C.P.S. nr. 708 del 1947 stabilisce che l’ENPALS provvede «all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari». Gli «iscritti» sono tutti i lavoratori dello spettacolo, come individuati nell’art. 3, primo comma, dello stesso decreto. Il successivo art. 4 prevede, quindi, che, per provvedere alle necessità di cui all'art. 2, «le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera sono tenute a versare i relativi contributi». 21. In base a detta normativa, dunque, i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento, per tutti gli iscritti all’ENPALS, dei contributi per finanziare il trattamento economico di malattia. 22. Successivamente, è intervenuta la legge nr. 833 del 1978 (istitutiva del Sevizio Sanitario Nazionale). La legge ha stabilito (art. 74, comma 1) che, a far data dal 1 gennaio 1980 e sino alla entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia «già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974 n. 386, di conversione con modificazioni del D. L. 8 luglio 1974 n. 264» fosse attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni, devoluta all'INPS. 23. Nello specifico, dal 1° gennaio 1980, l’INPS è subentrato alla estinta gestione autonoma dell’PA per l’assicurazione della malattia e la riscossione della relativa contribuzione. Pertanto, da tale data, i contributi per l’assicurazione della malattia, in favore dei lavoratori dello spettacolo, sono stati versati all’Inps. 7 24. Come sopra osservato, l’assicurazione in oggetto è riferibile a tutti gli «iscritti» individuati nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. nr. 708 del 1947 cit. Essa, pertanto, si estende agli «impiegati amministrativi e tecnici» dipendenti dalle imprese radiofoniche e televisive, quali soggetti espressamente annoverati tra i lavoratori indicati nell’art. 3 cit. , al numero 20. 25. Anche per gli impiegati è, quindi, configurabile, in base alla descritta sequenza normativa, un obbligo contributivo per il finanziamento dell’indennità economica di malattia, che non può essere escluso per il solo fatto che la società datrice di lavoro sia inquadrata nel settore «Industria-Spettacolo». 26. A tale conclusione, corretta, è pervenuto il Giudice di appello. 27. Tuttavia, l’indicato esito non completava il mandato ricevuto dalla cassazione, esteso piuttosto alla verifica, in base alla specifica disciplina di settore, di un obbligo, in concreto, al versamento di detti contributi. 28. In altre parole, per attenersi al comando giudiziario, la Corte territoriale avrebbe dovuto ulteriormente verificare se anche nel regime sostitutivo PA vi fosse la previsione di una esclusione dell’obbligo di versamento della indennità economica da parte dell’Ente previdenziale in presenza della corresponsione, ad opera del datore di lavoro, di un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità: in tal caso, venendo a delinearsi una normativa equivalente a quella stabilita, nel regime generale, dall’art. 6, comma 1, della legge nr. 138 del 1943, come autenticamente interpretato dall’art. 20 cit. 29. A tale riguardo, occorre, allora, ulteriormente osservare che la disciplina dell’erogazione dell’assicurazione economica di malattia, nel settore dello spettacolo, non si esaurisce 8 nell’analisi del D.lgs nr. 708 del 1947, effettuata dalla Corte di appello, poiché la normativa di dettaglio è contenuta nel Contratto Collettivo per la Istituzione di una SS Nazionale di assistenza per i lavoratori dello Spettacolo, pubblicato nella G.U. del 27 novembre 1934. 30. L’art. 13 del cit. D.lgs. C.P.S. nr. 708 del 1947, infatti, rinvia espressamente alle previsioni del contratto collettivo 28 agosto 1934, stabilendo, in particolare, che «Per la concessione dell'indennità giornaliera (di malattia ) […] valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'art. 19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934». 31. Il legislatore del 1947, dunque, ha fatto salva la normativa di cui al citato contratto collettivo che, da un lato, all’art. 3, prevede, tra gli scopi principali della SS nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, quello di «corrispondere agli iscritti, in caso di malattia, un’indennità giornaliera» (art. 3, lett. a,) e, dall’altro, stabilisce che «non è dovuta l’indennità a quegli iscritti che, in caso di malattia od infortunio, percepiscono, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro o disposizioni di legge, un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta» (v. art. 11 del Contratto Collettivo per la Istituzione di una SS Nazionale di assistenza per i lavoratori dello Spettacolo, pubblicato nella G.U. del 27 novembre 1934). 32. Complessivamente, con il richiamo alla norma contrattuale, il regime sostitutivo dell’PA conferma l’impianto generale delineato, nell’ambito dell’AGO, dalla legge nr. 138 del 1943. La norma dell’art. 11 è infatti equivalente a 9 quella dettata dall’art. 6, comma 2, esprimendo, tanto sul piano letterale che sostanziale, anche nel settore dello spettacolo, la fungibilità della retribuzione dovuta (sulla base delle previsioni contrattuali o di legge) durante la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all’indennità economica corrisposta dall’ente previdenziale. Con la conseguenza che, anche nel regime PA, la normativa va interpretata, conformemente all’art. 20, comma 1, del D.L. n.112 del 2008, nel senso che, ove il datore di lavoro garantisca, nella ricorrenza dell’evento protetto, il pagamento di un trattamento corrispondente alla retribuzione, esonerando dalla relativa prestazione l’Ente di previdenza, non è tenuto al versamento della contribuzione per finanziare l’assicurazione dell’indennità economica di malattia. 33. Ed allora, tornando all’indagine effettuata dalla Corte di appello di Roma, essa si rivela incompleta. L’accertamento compiuto, infatti, non si estende a tutti i passaggi che, invece, la complessa fattispecie imponeva. Segue, pertanto, l’accoglimento del primo motivo di ricorso. 34. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio dovrà nuovamente verificare la sussistenza o meno del diritto della società ricorrente al recupero dei contributi versati all’Inps, in relazione al periodo dicembre 1993/maggio 2001, facendo applicazione del principio che segue: «La norma di cui all’art. 11 del Contratto Collettivo richiamato dall’art. 13 del D.lgs. C.P.S. nr. 708 del 1947 è equivalente a quella dettata dall’art. 6 della legge nr. 138 del 1943. Essa, pertanto, si interpreta, conformemente alla disposizione di interpretazione autentica del medesimo art. 6, nel senso che, ove vi sia stato esonero dell’Ente di previdenza dall'erogazione della indennità di malattia, per avere il datore di 10 lavoro, in base a disposizioni di legge o di contratto collettivo, assicurato, nella ricorrenza dell’evento protetto, un trattamento sostitutivo della predetta indennità, lo stesso (recte: il datore di lavoro) non è tenuto al versamento della relativa contribuzione». 35. Restano assorbiti gli ulteriori motivi. 36. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. SS la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2025