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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RG 3678/2025vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 3678/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SARZI AMADE' ANTONIO presso il cui studio sito in PIAZZA XXV APRILE N.1 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FORNACIARI SABINA presso il cui studio sito in via Borsellino 22 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 23/07/2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1079/2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18.07.2007, come modificata dapprima con ultimo con Decreto emesso in data 11.07.2019 nel procedimento 1962/2019
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 25.07.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, osservato che le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel miglior modo disattesa e respinta, voglia il Tribunale di Reggio Emilia, in modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1079/2007 pronunciata tra il ricorrente e la resistente, come rivedute nella parte patrimoniale in sede di ordinanza resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7.1.2013 e delle condizioni stabilite congiuntamente dalle parti all'esito del procedimento ivi rubricato al n. 503/2012 ratifiche con decreto di accoglimento integrale cron. 6145/19 dell'11.7.2019,
- REVOCARE, con decorrenza sin dal corrente mese di luglio 2025 incluso, ogni statuizione e condizione afferente contribuzioni al mantenimento sinora a carico del padre ed a favore della madre quale contributo al mantenimento del figlio Per_1
dato atto del conseguimento di autosufficienza economica da parte di
[...] quest'ultimo, o comunque del suo ingresso nel mondo del lavoro.
Spese, competenze ed onorari interamente compensati.
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e considerata la raggiunta maggiore età del figlio;
Per_1
ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1079/2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18.07.2007, come modificata dapprima con ultimo con Decreto emesso in data 11.07.2019 - Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 3678/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SARZI AMADE' ANTONIO presso il cui studio sito in PIAZZA XXV APRILE N.1 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FORNACIARI SABINA presso il cui studio sito in via Borsellino 22 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 23/07/2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1079/2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18.07.2007, come modificata dapprima con ultimo con Decreto emesso in data 11.07.2019 nel procedimento 1962/2019
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 25.07.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, osservato che le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel miglior modo disattesa e respinta, voglia il Tribunale di Reggio Emilia, in modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1079/2007 pronunciata tra il ricorrente e la resistente, come rivedute nella parte patrimoniale in sede di ordinanza resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7.1.2013 e delle condizioni stabilite congiuntamente dalle parti all'esito del procedimento ivi rubricato al n. 503/2012 ratifiche con decreto di accoglimento integrale cron. 6145/19 dell'11.7.2019,
- REVOCARE, con decorrenza sin dal corrente mese di luglio 2025 incluso, ogni statuizione e condizione afferente contribuzioni al mantenimento sinora a carico del padre ed a favore della madre quale contributo al mantenimento del figlio Per_1
dato atto del conseguimento di autosufficienza economica da parte di
[...] quest'ultimo, o comunque del suo ingresso nel mondo del lavoro.
Spese, competenze ed onorari interamente compensati.
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e considerata la raggiunta maggiore età del figlio;
Per_1
ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1079/2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18.07.2007, come modificata dapprima con ultimo con Decreto emesso in data 11.07.2019 - Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi