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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/210
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 210/2024
Il Giudice dott.ssa Valentina Del Rio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/12/2024, nel ricorso cautelare promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Alongi Pietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Menfi, via della Vittoria 195; ricorrente contro
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
5.12.1967 rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Arena Daniele Aurelio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto in Sciacca, via Giorgio La Pira 4;
e contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_3 dall'Avv. Bellia Nicola, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del Palazzo di Città, sito in Via Roma n. 13, in forza della procura speciale rilasciata in calce al presente atto e in esecuzione deliberazione della G. C. n. 46 del 3.4.2024; resistenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo Parte_1
di aver acquistato iure ereditatis, unitamente ai propri germani e Controparte_1 CP_2
, da parte della defunta madre , la proprietà di dieci cani tutti muniti di
[...] Persona_1 microchip;
che, nel mese di dicembre 2022, la cagnolina , mentre si trovava tra la parte Pt_2 interna e quella esterna al recinto di ingresso dell'abitazione, veniva presa nell'ambito di un'attività di recupero di cani effettuata dal e tradotta presso il canile pubblico;
che, nonostante, le CP_3
reiterate richieste, il si rifiutava di consegnare alla medesima la cagnolina Controparte_3
Pagina 1 l'odierna ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di condannare il a Pt_2 Controparte_3
consegnare la cagnolina ex art. 700 c.p.c.; a supporto della propria domanda, la ricorrente Pt_2 allegava lettera del 4.2.2022 prot. 0023271 dell'ASP di Agrigento – Distretto di Sciacca e certificato storico di famiglia.
Con memoria del 15.5.2024 si costituivano e , i quali Controparte_2 Controparte_1
rappresentavano:
- che la cagnolina veniva accalappiata dagli operatori del Servizio Veterinario del Comune Pt_2
di Sciacca nel mese di febbraio 2022 e non già nel mese di dicembre 2022;
- che, dal sorgere del pericolo del danno (7.2.2022), alla proposizione della domanda (4.4.2024), era trascorso un considerevole lasso di tempo;
- che gli stessi germani, quali chiamati all'eredità della loro madre, non avevano ancora acquisito la qualità di eredi e che, avendo ancora la facoltà di rinunciarvi, l'eventuale giudizio ordinario per la divisione della comunione ereditaria si palesava incerto;
- che con ordinanza sindacale n. 139 del 22.12.2021 veniva disposto lo sgombero del canile abusivo che la ricorrente aveva realizzato e mantenuto all'interno della corte comune dell'immobile in cui abita, sito in Sciacca nella via delle Sequoie n.12, ordinata la sanificazione e disinfestazione dei luoghi, nonché vietato alla SInora di introdurre qualsiasi altro cane all'interno di quella CP_1
struttura abusiva.
Alla luce di quanto sopra, eccepivano l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con memoria del 17.5.2024 si costituiva il il quale rappresentava: Controparte_3
- che la cagnolina veniva accalappiata nel mese di febbraio 2022 rilevando, dunque, che Pt_2
dalla data della cattura erano passati oltre due anni e due mesi;
- che, su segnalazione di diversi cittadini residenti nella medesima zona, la Sezione Controllo del
Territorio della P.M. di Sciacca, di concerto con la Procura della Repubblica di Sciacca ed il servizio veterinario dell' di Agrigento, a seguito di una verifica effettuata all'interno CP_4 dell'abitazione della ricorrente, accertava la presenza di circa 25 cani nell'area cortilizia;
- che i medici veterinari, anch'essi presenti al sopralluogo, accertavano gravi carenze igienico- sanitarie, stante la presenza di odore di lezzo e di escrementi disseminati all'interno della proprietà;
- che, a seguito di ciò, con ordinanza sindacale n. 139 del 22.12.2021, veniva ordinato, tra l'altro, alla SI.ra nella qualità di detentrice dei cani di: “ … non introdurre Parte_1 cani all'interno di detta proprietà. 2) Di provvedere, a proprie spese, al trasferimento di tutti i cani presenti nella proprietà, circa 25, in canili autorizzati entro un periodo non superiore a gg. 30
(trenta) …;
Pagina 2 che, in data 7.2.2022, gli agenti della Polizia Municipale del Comando di Sciacca, CP_5
e ed il veterinario Dr. Girolamo Raso dell' di Agrigento – prs.
[...] CP_6 CP_4 di Sciacca, alle ore 9.15, effettuavano un sopralluogo presso l'abitazione di Parte_1
durante il quale accertavano la presenza di cani liberi sulla via delle Sequoie, adiacente
[...] all'abitazione della medesima, la presenza di almeno 12 cani, alcuni detenuti in un box recintato da rete metallica e, altri, liberi nell'area cortilizia e la presenza, altresì, di escrementi all'interno del cortile;
che, alle ore 14:45 i predetti operatori della P.M. e del canile accertavano la presenza CP_7
di almeno 8 cani liberi sulla via delle Sequoie, fuori dalla proprietà della SI.ra Parte_1
, riuscendo ad accalappiare n. 2 animali, poi trasferiti al canile di Sambuca di Sicilia.
[...]
Alla luce di quanto sopra il ribadiva la legittimità del proprio operato giustificato da un CP_3
logico apprezzamento della fattispecie e dalla valutazione di concreti interessi pubblici tra i quali la salvaguardia della salute pubblica e ambientale;
che, in seguito, la ricorrente, con diverse richieste, chiedeva l'affido del cane AR, ma sia l' che il 6° Settore Uff. Randagismo Controparte_8 negavano il nulla osta all'affido; eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare e, in subordine, ne chiedeva il rigetto.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare come nel caso di specie sia emerso che, a seguito dell'accertamento del Servizio Veterinario dell' di Agrigento e della Polizia Municipale CP_4
del Comune di Sciacca del 19 novembre del 2021 veniva constatata la grave e precaria situazione igienico sanitaria dei luoghi ove si trovavano i cani così descritta: “si constata che all'interno dell'abitazione sono presenti circa n. 25 cani di razza meticcia che abbaiano per tutta la durata del controllo … dall'esterno si sentono abbaiare cani che con molta probabilità sono ricoverati all'interno di luoghi chiusi… l'ambiente verte in condizioni igienico scadenti con presenza di escrementi e odori di lezzo che si avvertono per tutta la via…”).
Con ordinanza di sgombero n. 139 del 22.12.2021, quindi il Sindaco pro tempore al fine di eliminare la situazione di illegalità e di pericolo per la pubblica incolumità ordinava alla SI.ra
[...]
nella qualità di detentrice dei cani: “
1-Di non introdurre cani Parte_1 all'interno di detta proprietà.
2-Di provvedere, a proprie spese, al trasferimento di tutti i cani presenti nella proprietà, circa 25, in canili autorizzati entro un periodo non superiore a gg. 30
(trenta) … 3-Di provvedere alla messa in sicurezza del sito, con la sanificazione di tutti gli ambienti esterni all'immobile.
4-Di provvedere a proprie spese alla microcippatura e sterilizzazione dei cani Cont di proprietà detenuti.
5-Di trasmettere settimanalmente a questo Ufficio Randagismo, all' e alla P.M. del di Sciacca ….
6-Di completare il processo di sterilizzazione e CP_3 microcippatura dei cani detenuti …”.
Pagina 3 Successivamente, il 7.2.2022 gli agenti della Polizia Municipale del Comando di Sciacca ed il veterinario Dr. Girolamo Raso dell' di Agrigento constatavano che la non aveva CP_4 CP_1
ottemperato agli ordini di cui alla predetta ordinanza sindacale e, nell'effettuazione del sopralluogo,
i predetti operatori di P.M. e del canile rinvenuti 8 cani liberi sulla via delle Sequoie fuori CP_7
dalla proprietà della SI.ra , ne riuscivano ad accalappiare due. Parte_1
Alla luce di quanto sopra emerge che il ha operato sulla base di un provvedimento CP_3
amministrativo (ordinanza sindacale n. 139 del 22.12.2021) che non risulta sia stato oggetto di impugnazione.
La SI.ra avrebbe dovuto provare il fumus del diritto ad ottenere la restituzione dell'animale Pt_1
non solo per averlo ereditato, ma anche per aver rimosso le condizioni ostative ad una legittima detenzione dello stesso, cosa che tuttavia non emerge dagli atti.
Da quanto sopra non risulta sussistente quindi il fumus ai fini dell'ottenimento della tutela cautelare invocata.
L'assenza di fumus esime dall'indagine sul periculum.
Alla luce di quanto sopra il ricorso cautelare va quindi rigettato.
Quanto alle spese di lite le stesse seguano la soccombenza liquidate in base al D.M. 55/2014 e succ. mod., parametri medi, nei limiti del valore della causa dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca sul ricorso cautelare proposto come in epigrafe
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai convenuti che liquida in €
667,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Sciacca, 13 marzo 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 210/2024
Il Giudice dott.ssa Valentina Del Rio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/12/2024, nel ricorso cautelare promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Alongi Pietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Menfi, via della Vittoria 195; ricorrente contro
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
5.12.1967 rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Arena Daniele Aurelio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto in Sciacca, via Giorgio La Pira 4;
e contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_3 dall'Avv. Bellia Nicola, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del Palazzo di Città, sito in Via Roma n. 13, in forza della procura speciale rilasciata in calce al presente atto e in esecuzione deliberazione della G. C. n. 46 del 3.4.2024; resistenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo Parte_1
di aver acquistato iure ereditatis, unitamente ai propri germani e Controparte_1 CP_2
, da parte della defunta madre , la proprietà di dieci cani tutti muniti di
[...] Persona_1 microchip;
che, nel mese di dicembre 2022, la cagnolina , mentre si trovava tra la parte Pt_2 interna e quella esterna al recinto di ingresso dell'abitazione, veniva presa nell'ambito di un'attività di recupero di cani effettuata dal e tradotta presso il canile pubblico;
che, nonostante, le CP_3
reiterate richieste, il si rifiutava di consegnare alla medesima la cagnolina Controparte_3
Pagina 1 l'odierna ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di condannare il a Pt_2 Controparte_3
consegnare la cagnolina ex art. 700 c.p.c.; a supporto della propria domanda, la ricorrente Pt_2 allegava lettera del 4.2.2022 prot. 0023271 dell'ASP di Agrigento – Distretto di Sciacca e certificato storico di famiglia.
Con memoria del 15.5.2024 si costituivano e , i quali Controparte_2 Controparte_1
rappresentavano:
- che la cagnolina veniva accalappiata dagli operatori del Servizio Veterinario del Comune Pt_2
di Sciacca nel mese di febbraio 2022 e non già nel mese di dicembre 2022;
- che, dal sorgere del pericolo del danno (7.2.2022), alla proposizione della domanda (4.4.2024), era trascorso un considerevole lasso di tempo;
- che gli stessi germani, quali chiamati all'eredità della loro madre, non avevano ancora acquisito la qualità di eredi e che, avendo ancora la facoltà di rinunciarvi, l'eventuale giudizio ordinario per la divisione della comunione ereditaria si palesava incerto;
- che con ordinanza sindacale n. 139 del 22.12.2021 veniva disposto lo sgombero del canile abusivo che la ricorrente aveva realizzato e mantenuto all'interno della corte comune dell'immobile in cui abita, sito in Sciacca nella via delle Sequoie n.12, ordinata la sanificazione e disinfestazione dei luoghi, nonché vietato alla SInora di introdurre qualsiasi altro cane all'interno di quella CP_1
struttura abusiva.
Alla luce di quanto sopra, eccepivano l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con memoria del 17.5.2024 si costituiva il il quale rappresentava: Controparte_3
- che la cagnolina veniva accalappiata nel mese di febbraio 2022 rilevando, dunque, che Pt_2
dalla data della cattura erano passati oltre due anni e due mesi;
- che, su segnalazione di diversi cittadini residenti nella medesima zona, la Sezione Controllo del
Territorio della P.M. di Sciacca, di concerto con la Procura della Repubblica di Sciacca ed il servizio veterinario dell' di Agrigento, a seguito di una verifica effettuata all'interno CP_4 dell'abitazione della ricorrente, accertava la presenza di circa 25 cani nell'area cortilizia;
- che i medici veterinari, anch'essi presenti al sopralluogo, accertavano gravi carenze igienico- sanitarie, stante la presenza di odore di lezzo e di escrementi disseminati all'interno della proprietà;
- che, a seguito di ciò, con ordinanza sindacale n. 139 del 22.12.2021, veniva ordinato, tra l'altro, alla SI.ra nella qualità di detentrice dei cani di: “ … non introdurre Parte_1 cani all'interno di detta proprietà. 2) Di provvedere, a proprie spese, al trasferimento di tutti i cani presenti nella proprietà, circa 25, in canili autorizzati entro un periodo non superiore a gg. 30
(trenta) …;
Pagina 2 che, in data 7.2.2022, gli agenti della Polizia Municipale del Comando di Sciacca, CP_5
e ed il veterinario Dr. Girolamo Raso dell' di Agrigento – prs.
[...] CP_6 CP_4 di Sciacca, alle ore 9.15, effettuavano un sopralluogo presso l'abitazione di Parte_1
durante il quale accertavano la presenza di cani liberi sulla via delle Sequoie, adiacente
[...] all'abitazione della medesima, la presenza di almeno 12 cani, alcuni detenuti in un box recintato da rete metallica e, altri, liberi nell'area cortilizia e la presenza, altresì, di escrementi all'interno del cortile;
che, alle ore 14:45 i predetti operatori della P.M. e del canile accertavano la presenza CP_7
di almeno 8 cani liberi sulla via delle Sequoie, fuori dalla proprietà della SI.ra Parte_1
, riuscendo ad accalappiare n. 2 animali, poi trasferiti al canile di Sambuca di Sicilia.
[...]
Alla luce di quanto sopra il ribadiva la legittimità del proprio operato giustificato da un CP_3
logico apprezzamento della fattispecie e dalla valutazione di concreti interessi pubblici tra i quali la salvaguardia della salute pubblica e ambientale;
che, in seguito, la ricorrente, con diverse richieste, chiedeva l'affido del cane AR, ma sia l' che il 6° Settore Uff. Randagismo Controparte_8 negavano il nulla osta all'affido; eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare e, in subordine, ne chiedeva il rigetto.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare come nel caso di specie sia emerso che, a seguito dell'accertamento del Servizio Veterinario dell' di Agrigento e della Polizia Municipale CP_4
del Comune di Sciacca del 19 novembre del 2021 veniva constatata la grave e precaria situazione igienico sanitaria dei luoghi ove si trovavano i cani così descritta: “si constata che all'interno dell'abitazione sono presenti circa n. 25 cani di razza meticcia che abbaiano per tutta la durata del controllo … dall'esterno si sentono abbaiare cani che con molta probabilità sono ricoverati all'interno di luoghi chiusi… l'ambiente verte in condizioni igienico scadenti con presenza di escrementi e odori di lezzo che si avvertono per tutta la via…”).
Con ordinanza di sgombero n. 139 del 22.12.2021, quindi il Sindaco pro tempore al fine di eliminare la situazione di illegalità e di pericolo per la pubblica incolumità ordinava alla SI.ra
[...]
nella qualità di detentrice dei cani: “
1-Di non introdurre cani Parte_1 all'interno di detta proprietà.
2-Di provvedere, a proprie spese, al trasferimento di tutti i cani presenti nella proprietà, circa 25, in canili autorizzati entro un periodo non superiore a gg. 30
(trenta) … 3-Di provvedere alla messa in sicurezza del sito, con la sanificazione di tutti gli ambienti esterni all'immobile.
4-Di provvedere a proprie spese alla microcippatura e sterilizzazione dei cani Cont di proprietà detenuti.
5-Di trasmettere settimanalmente a questo Ufficio Randagismo, all' e alla P.M. del di Sciacca ….
6-Di completare il processo di sterilizzazione e CP_3 microcippatura dei cani detenuti …”.
Pagina 3 Successivamente, il 7.2.2022 gli agenti della Polizia Municipale del Comando di Sciacca ed il veterinario Dr. Girolamo Raso dell' di Agrigento constatavano che la non aveva CP_4 CP_1
ottemperato agli ordini di cui alla predetta ordinanza sindacale e, nell'effettuazione del sopralluogo,
i predetti operatori di P.M. e del canile rinvenuti 8 cani liberi sulla via delle Sequoie fuori CP_7
dalla proprietà della SI.ra , ne riuscivano ad accalappiare due. Parte_1
Alla luce di quanto sopra emerge che il ha operato sulla base di un provvedimento CP_3
amministrativo (ordinanza sindacale n. 139 del 22.12.2021) che non risulta sia stato oggetto di impugnazione.
La SI.ra avrebbe dovuto provare il fumus del diritto ad ottenere la restituzione dell'animale Pt_1
non solo per averlo ereditato, ma anche per aver rimosso le condizioni ostative ad una legittima detenzione dello stesso, cosa che tuttavia non emerge dagli atti.
Da quanto sopra non risulta sussistente quindi il fumus ai fini dell'ottenimento della tutela cautelare invocata.
L'assenza di fumus esime dall'indagine sul periculum.
Alla luce di quanto sopra il ricorso cautelare va quindi rigettato.
Quanto alle spese di lite le stesse seguano la soccombenza liquidate in base al D.M. 55/2014 e succ. mod., parametri medi, nei limiti del valore della causa dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca sul ricorso cautelare proposto come in epigrafe
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai convenuti che liquida in €
667,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Sciacca, 13 marzo 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Pagina 4