Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 132/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] ivamente domiciliati in Salerno, alla via F. Galdo n. C.F._1
. Roberto Lenza dal quale e rappresentato e difeso e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla via F. Galdo n.5, v. Roberto Lenza dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio civile con in data 5 settembre 2002 Controparte_1 nel Comune di Salerno e che dall' union erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva a mezzo del medesimo Controparte_1 difensore del ricorrente, ad anda di separazione e chiedeva la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali alle condizioni concordate tra le parti. In data 6 maggio 2025, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-non viene previsto nessun obbligo di mantenimento reciproco, ovvero le parti dichiarano di rinunciare ad ogni forma di mantenimento;
-la casa comune sarà venduta e il ricavato diviso a metà. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
LI ER (SA) il 16.11.1961, C.F.: e CodiceFiscale_1
, nata a [...] il 14 Controparte_1 C.F._2
o contratto matrimonio civile in data 5 sett
[...]
e di Salerno;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2002, Atto n. 92, Parte I); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi