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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 21.5.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4138/2024, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 4145/2024
R.G., vertenti
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Giuseppe Brandi
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Domenico Longo nel giudizio n.
4138/2024 R.G. e avv. Francesca Banchetti nel giudizio n. 4145/2024 R.G.)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30.4.2024 ed iscritto al n. 4138/2024 R.G., , Parte_1 premesso di aver lavorato nell'anno 2017, in qualità di bracciante agricolo, per 104 giornate (dal
4.5.2017 al 31.10.2017), alle dipendenze dell'azienda agricola “Società Agricola TA AR s.r.l.s.”
e di essere stato addetto alle attività di “acinellatura, diradamento grappolo, raccolta e imballo uva da tavola, raccolta olive di spagna”, ha censurato l'operato dell' laddove ha totalmente cancellato CP_2
tali giornate dagli elenchi OTD con provvedimento individuale ricevuto in data 2.1.2024
1 Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione di gg. 104 che l'istante nell'anno 2017 ha lavorato come operaio agricolo a tempo determinato e riconoscere la prestazione lavorativa per gg.
104;; b) Per tale effetto condannare l' a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale CP_2
dell'istante e riconoscere il lavoro effettivamente prestato per gg. 104 nel 2017; c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché anticipatario.”
Con successivo ricorso depositato in pari data ed iscritto al n. 4145/2024 R.G., Parte_2
premesso di aver lavorato nell'anno 2017, in qualità di bracciante agricola, per 104
[...] giornate (dal 16.5.2017 al 31.10.2017), alle dipendenze dell'azienda agricola “Società Agricola
TA AR s.r.l.s.” e di essere stata addetta alle attività di “acinellatura, diradamento grappolo, raccolta e imballo uva da tavola, raccolta olive di spagna”, ha censurato l'operato dell' CP_2
laddove ha totalmente cancellato tali giornate dagli elenchi OTD con provvedimento individuale ricevuto in data 2.1.2024.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione di gg. 104 che l'istante nell'anno 2017 ha lavorato come operaia agricola a tempo determinato e riconoscere la prestazione lavorativa per gg.
104;; b) Per tale effetto condannare l' a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale CP_2
dell'istante e riconoscere il lavoro effettivamente prestato per gg. 104 nel 2017; c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché anticipatario.”
Tempestivamente costituitosi in entrambi i giudizi, l' ha contestato la fondatezza dei ricorsi, CP_2
stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
2) - condannare parte ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa.”
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, dopo l'udienza del 21.5.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione del giudizio n. 4145/2024 R.G. al giudizio, di più risalente iscrizione, n. 4138/2024 R.G. per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, vertendosi in materia di disconoscimento di rapporti di lavoro in agricoltura denunciati dalla medesima azienda agricola, la “Società Agricola TA AR S.R.L.S.”.
2 Sempre in via preliminare, deve darsi atto che entrambi i ricorsi, seppure non preceduti dal rimedio amministrativo, risultano depositati nel termine ex art. 22 DL n. 7/1970, conv. con modifiche nella L.
n. 83/1970.
3. - Nel merito, le domande attoree tese all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605),
«L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_2
rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la
3 natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Com'è noto, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre la fede privilegiata non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 9919/2006); e inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, sulla base della diretta consultazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una cooperativa, del CUD rilasciato ai soci, nonché in considerazione del fatto che i soci lavoratori erano privi di partita IVA, gli ispettori avevano escluso che tali soci avessero attività in proprio che ne consentisse la qualificazione di artigiani, e la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, condividendo le valutazioni degli ispettori)” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008).
Con particolare riferimento all'efficacia probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi, si è affermato che: “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996), di recente, nello stesso senso, si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali
4 contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
In tale prospettiva è corretto affermare che se da un lato la fede privilegiata del verbale di ispezione è limitata soltanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, dall'altro le suddette dichiarazioni non sono totalmente prive di efficacia probatoria.
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n.
3527/01, Cass. n. 9384/95).
Inoltre, sempre la Suprema Corte, ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass.
16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.).
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che l'onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2018012463/DDL del 30/11/2018, riferito al periodo compreso tra il 01/06/2016 e il 31/12/2017 e relativo alla Società Agricola TA
AR s.r.l.s., dal quale sono emersi plurimi segnali di allarme relativi all'azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, l'accertamento in questione era finalizzato alla verifica della congruità delle denunce di manodopera dipendente effettuate dall'azienda agricola “Società Agricola TA AR s.r.l.s. in
Liquidazione” rispetto al fabbisogno aziendale e della corretta natura dei rapporti di lavoro instaurati dall'azienda medesima con il personale dipendente assunto dall'inizio dell'attività lavorativa e CP_ dichiarato all' con le denunce di manodopera.
5 Gli ispettori hanno effettuato una verifica ispettiva nei confronti dell'azienda “Società Agricola TA
AR s.r.l.s.”, con sede a Ginosa in CO Fiumicello Strada Provinciale 2-Marina Di Ginosa, come da Verbale di Primo Accesso del 06/09/2018.
Sebbene limitato alla Società Agricola TA AR s.r.l.s., per le evidenti affinità, connessioni e coincidenze di persone, terreni e modalità di gestione, il verbale ispettivo riporta analisi e valutazioni riferite anche alla Società Agricola San Giuseppe s.r.l.s., di fatto subentrata nei contratti e nella coltivazione dei medesimi terreni.
In particolare, è emerso che entrambe le società sono state costituite da , che i terreni Persona_1
e le coltivazioni sono stati gli stessi, che i contratti sono stati sempre a mazze secche e stipulati con i medesimi concedenti, che gli operai agricoli sono stati per lo più gli stessi, per cui, sebbene le società siano giuridicamente distinte, le stesse sono state considerate dagli ispettori un continuum; ne è conseguito che nella redazione del verbale di accertamento gli ispettori hanno fatto riferimento ad elementi e circostanze valide per entrambe le società.
Dall'esame delle visure camerali, l'azienda agricola Società Agricola TA AR s.r.l.s. in
Liquidazione, costituita con atto del 17/03/2016, è risultata iscritta dal 15/04/2016 alla CCIAA di
Taranto al no REA 190436 con la qualifica di Impresa Agricola (sezione speciale) e in data 01/04/2016
ha iniziato l'attività di coltivazione di uva.
COMPAGINE SOCIALE E RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI
Il capitale sociale dichiarato al momento della costituzione della società, pari ad € 800,00, poi interamente versato, è stato detenuto nella misura del 100% dal socio unico (nato a Persona_1
Cerignola il 01/08/1954).
Dalla data di costituzione, è stato nominato Amministratore Unico a tempo Persona_1
indeterminato e lo stesso ha assunto la carica di liquidatore con atto del 06/02/2018.
ANALISI DELLE DENUNCE AZIENDALI PRESENTATE E DEI TITOLI Dl POSSESSO
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. n. 375/1993, l'azienda Società Agricola TA
AR s.r.l.s. in Liquidazione ha inoltrato in via telematica, in data 22/07/2016, ovvero contestualmente all'avvio dell'attività con dipendenti, una Denuncia Aziendale di iscrizione, poi approvata dagli uffici , in cui ha indicato, oltre agli obbligatori dati aziendali, i terreni condotti CP_2
con contratti di fornitura di prodotti agricoli a mazze secche, le coltivazioni e il fabbisogno di manodopera necessaria per tali coltivazioni.
Nella "tabella 1" di cui a pag. 4 del verbale ispettivo gli ispettori hanno riportato, per il periodo oggetto del presente accertamento, i dati contenuti nella denuncia aziendale presentata all' in data CP_2
22/07/2016.
6 Dalla suindicata tabella è emerso che, fino al 4° trimestre 2017, l'azienda ha operato sulla base dei dati dichiarati nella denuncia aziendale presentata all' . CP_1
Invece, negli anni 2016 e 2017, sempre sulla base di quanto indicato nella Denuncia Aziendale presentata, la Società Agricola TA AR s.r.l.s. ha effettuato assunzioni di manodopera agricola con misure e retribuzioni sintetizzate dagli ispettori nella “tabella 2” di cui a pag. 4 del verbale.
In detta tabella gli ispettori hanno evidenziato come, a fronte di un presunto fabbisogno di manodopera bracciantile pari a n. 300 giornate lavorative dichiarato nella denuncia aziendale, l'azienda agricola ha in realtà denunciato un numero di braccianti agricoli e di giornate lavorative più elevato.
I dipendenti e le relative giornate lavorative mensili denunciate da parte dell'azienda in esame per lo svolgimento dell'attività agricola da giugno 2016 a dicembre 2017 sono stati riportati dagli ispettori nei prospetti di cui alle pagg. da 5 a 8 del verbale.
ACCERTAMENTO
Gli ispettori hanno esaminato la documentazione agli atti dell'Istituto, nonché quella ottenuta dalla consultazione delle banche dati della C.C.I.A.A. e dell'Agenzia delle Entrate ed hanno provveduto ad estrarre copia telematica della seguente documentazione: visure C.C.I.A.A., Modd. Reddituali, Modd.
D.A., Comunicazioni Obbligatorie di Assunzione/Licenziamento, Fascicolo Aziendale AGEA.
In data 6 settembre 2018 gli ispettori hanno consegnato al Consulente del Lavoro delegato dall'azienda il Verbale di Primo Accesso con annesso elenco della documentazione da esibire.
In date successive il Consulente ha fornito la documentazione richiesta dagli ispettori ed in particolare:
1. Libro Unico del Lavoro 2016/2017;
2. Denuncia aziendale;
3. Fatture di acquisto e vendita;
4. Registri IVA;
5. Contratti di acquisto prodotti agricoli;
6. Visure catastali dei terreni in affitto;
7. Estratto Conto Bancario.
In data 10 settembre 2018 è stata rilasciata agli ispettori libera dichiarazione da , socio Persona_1
unico e liquidatore dell'azienda Società Agricola TA AR s.r.l.s. in liquidazione sull'attività di detta impresa agricola.
Con tale dichiarazione il ha affermato: Per_1
- Che la società è stata occupata nella coltivazione e commercializzazione di uva ed è stata liquidata con atto del 6 febbraio 2018;
- che i terreni utilizzati per la coltivazione dell'uva, con contratti a mazze secche, sono stati:
7 ▪ quattro ettari coltivati a uva bianca Trebbiano in contrada Marinella, tra Ginosa Marina e
Metaponto (Bernalda), di proprietà di , terreno utilizzato solo Parte_3
nell'anno 2016;
▪ 11 ettari in contrada ST IL agro di Cerignola, di proprietà della società agricola San
Lorenzo s.r.l. coltivati come di seguito: Ha 1,50 uliveto da tavola " " e Parte_4
uliveto da olio qualità Coratina;
Ha 2,40 uva da tavola "IT 2"; Ha 3,00 uva IT da tavola;
Ha 1,5 uva da tavola Red Globe;
Ha 2,00 uva da tavola . Per_2
- 5,0 ettari in contrada Salve Regina in agro di Cerignola, di proprietà di Persona_3
concesso in affitto all'impresa agricola , coltivato per ha 2,5 a uva
[...] Controparte_3
da vino e ha 2,5 a uva da tavola Red Globe;
Parte_5
- 4 ettari in contrada Magliari in agro di Castellaneta coltivati a uva da tavola;
- 7,30 ettari in contrada Magliari in agro di Castellaneta di proprietà di coltivati Parte_6
a uva da vino;
- Che i suddetti terreni, ad esclusione di quello sito in agro di Bernalda, sono stati utilizzati dalla società negli anni 2016 e 2017 e, con particolare riferimento all'anno 2017, è stato utilizzato un altro terreno sito in agro di Laterza di proprietà di concesso in affitto a tale Parte_7
, coltivato a uva da vino;
Controparte_3
- Che tutti i terreni sono stati irrigati e che la società si è servita dei seguenti mezzi agricoli:
▪ 5 trattori
▪ 2 carrelli per l'uva
▪ 2 atomizzatori
▪ 2 frese
▪ 1 trincia sarmenti
▪ 2 motoseghe
▪ 2 decespugliatori
▪ 1 tiller
- Che per le coltivazioni la società ha utilizzato la manodopera agricola di soggetti residenti nelle immediate vicinanze dei terreni e che eccezionalmente solo nel 2016 ha spostato manodopera da Ginosa a Cerignola noleggiando due furgoni da 7-8 posti;
- Che la raccolta dell'uva e delle olive è stata effettuata manualmente senza utilizzo di mezzi meccanici e il prodotto è stato per lo più venduto a commercianti o a centri di raccolta;
- Che per la vendemmia sono stati utilizzati mediamente 20-30 lavoratori;
- Che i lavoratori sono stati retribuiti con pagamenti in contanti con paga giornaliera di circa
8 € 45/50 a giornata.
Il ha, altresì, dichiarato agli ispettori di rivestire la carica di socio unico e amministratore Per_1
unico della Società Agricola San Giuseppe s.r.l.s., costituita nel 2017, che ha svolto la medesima attività della TA AR sugli stessi terreni della società e mediante l'impiego degli stessi lavoratori e degli stessi mezzi meccanici.
È stato, poi, constatato dagli ispettori l'incompleto deposito della documentazione precedentemente esibita, mancando diversi contratti di affitto e contratti a mazze che il si è impegnato a Pt_8 Per_1
consegnare in tempi brevi.
ANALISI AGRONOMICA DELL'AZIENDA
Determinazione delle superfici colturali condotte
In realtà, il quadro completo dei terreni coltivati dall'azienda agricola in esame è stato evinto dagli
CP_ ispettori solo parzialmente dai terreni elencati nella D.A. trasmessa all' ai quali gli stessi ispettori hanno aggiunto i terreni evincibili dalle copie dei contratti di acquisto a mazze secche del prodotto esibite nel corso dell'accertamento.
Dall'esame complessivo della documentazione esibita nel corso della verifica, dai riscontri effettuati, dai sopralluoghi svolti sui fondi, gli ispettori hanno potuto accertare l'effettiva consistenza aziendale ettaro-colturale, così come indicata nelle tabelle 6 e 7 di cui alle pagg. 10 e 11 del verbale.
Gli ispettori hanno evidenziato la discordanza tra la D.A. e i contratti che la società ha esibito agli ispettori, dal momento che nella Denuncia Azienda l'azienda non ha provveduto a denunciare tutti i terreni condotti.
Previa verifica dei dati catastali inseriti nella denuncia aziendale presentata dalla società all' CP_2
nonché quelli rilevati dai contratti e dal fascicolo aziendale dei titolari dei fondi, gli ispettori hanno effettuato dei sopralluoghi sui terreni ubicati in agro di Castellaneta e Laterza ove hanno rilevato lo stato delle coltivazioni come da rilievi fotografici allegati al verbale.
I sopralluoghi sono stati effettuati dagli ispettori in autonomia il 7,11,12,13 settembre;
il 24 settembre gli ispettori hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul terreno in agro di Laterza contrada ES
Murge; il 25 settembre, accompagnati dalla proprietaria gli ispettori hanno Parte_3
verificato il terreno sito in contrada Marinella in territorio di Bernalda, dove il terreno è risultato incolto e la proprietaria ha dichiarato di aver divelto il vigneto preesistente nel mese di ottobre 2017.
In data 8 ottobre 2018, i funzionari di vigilanza sono stati accompagnati da operaio Testimone_1
di fiducia del , sui terreni siti in contrada Magliari in agro di Castellaneta dove è stata Per_1
constatata la coltivazione di vigneto di uva da vino a tendone già vendemmiata.
9 Nella giornata del 10 ottobre 2018, accompagnati da , i funzionari hanno effettuato il Persona_1
sopralluogo sui terreni siti in agro di Cerignola alle contrade ST IL e Salve Regina. Il terreno sito in contrada Salve Regina è stato coltivato dall'azienda solo nell'anno 2016. In contrada ST IL gli ispettori hanno potuto rilevare la consistenza dei terreni e le coltivazioni insistenti sugli stessi terreni. In particolare, gli ispettori hanno accertato un impianto di vigneto a tendone di uva da tavola già raccolta, ulivi di olive da tavola già raccolte e ulivi di olive da olio ancora da raccogliere.
Ed ancora, quanto alla Società TA AR per l'anno 2017 e quanto alla società San Giuseppe per l'anno 2018, il ha riferito agli ispettori la seguente ripartizione di terreni e coltivazioni: Per_1
▪ CO ST IL (Cerignola):
• ha 2.30.00 uva da tavola IT 2;
• ha 1.50.00 uva da tavola Red Globe;
• ha 2.00.00 uva da tavola;
Per_2
• ha 3.00.00 uva da tavola IT;
differenza tra gli 11 ettari totali e la superfice coltivata a uva da tavola coltivati a Olive da olio e da mensa;
▪ CO AT (Castellaneta):
• Ha 3.88.00 uva primitivo;
• Ha 2.50.00 uva malvasia;
• Ha 1.00.00 uva trebbiano;
▪ CO ES UR (Laterza):
• Ha 6.80.00 uva primitivo (alberello a spalliera).
ha, altresì, dichiarato ai funzionari dell' che circa venti giorni prima di tale sopralluogo Per_1 CP_2
dal terreno sito in agro di Laterza erano stati vendemmiati circa 1.000 quintali di uva . Per_4
Nel corso di tutti i sopralluoghi effettuati sui terreni non è stata rilevata da parte degli ispettori la presenza sui campi di alcun lavoratore, tanto da far presupporre agli stessi che in tali giornate non avesse lavorato alcuno degli operai assunti dalla società.
I funzionari hanno effettuato un ulteriore sopralluogo sul terreno sito in contrada ES UR CP_2
in agro di Laterza, affittato alla ditta che a sua volta ha ceduto il prodotto Controparte_3 all'azienda TA AR e, avendo individuato il terreno, confermato telefonicamente dallo stesso proprietario e dal custode dell'agriturismo adiacente al terreno, gli ispettori hanno Parte_9
ritenuto necessario sentire per opportuni chiarimenti. Parte_9
Alla vista degli ispettori, il terreno si è presentato in stato di abbandono, incolto e assolutamente improduttivo.
10 Su detto terreno gli ispettori hanno potuto constatare l'esistenza di un impianto caratterizzato da serie di paletti in legno conficcati nel terreno e tenuti insieme con il filo di ferro, ma non hanno rilevato la presenza di piante, barbatelle e ceppi di alcun tipo;
il terreno è risultato pietroso e duro;
su detto terreno i funzionari hanno notato solo cespuglietti di erba per lo più secca.
Ad ogni sopralluogo i funzionari dell' hanno effettuato rilievi fotografici poi allegati al verbale, al CP_2
fine di documentare lo stato del terreno che, stando a quanto dichiarato agli ispettori medesimi dal avrebbe prodotto 1.000 q.li di uva primitivo. Per_1
In data 05/10/2018 gli ispettori hanno acquisito la dichiarazione di , proprietario Parte_7
del terreno che, dopo aver presa visione della foto allegata, ha dichiarato:
- Di aver stipulato in data 10 maggio 2017 un contratto di affitto di fondo rustico con CP_3
in precedenza, a marzo 2017 era stato stipulato un contratto di affitto avente durata di
[...]
15 anni, poi annullato e di aver stipulato il nuovo contratto a maggio 2017;
- Che il terreno, parzialmente improduttivo al momento della concessione in affitto in quanto colpito da calamità dovuta all'eccezionale nevicata del gennaio 2017, era stato affittato ad un prezzo più basso di € 6.500,00;
- Che negli anni 2015 e 2016 aveva coltivato il terreno direttamente e che lo stesso aveva prodotto circa q.li 500 di uva da vino primitivo;
- Che il terreno avente una superfice pari HA 6,45 era sito in agro di Laterza foglio catastale 77 particella 109; inoltre, il ha riconosciuto in quello rappresentato nella foto esibitagli Pt_7
dai funzionari il terreno di sua proprietà; CP_2
- Che l'azienda si era impegnata con il contratto di affitto a reimpiantare le viti Controparte_3
danneggiate dalla nevicata e di non essere in grado di dire se il terreno fosse stato coltivato perché non era stato sempre presente in zona, tuttavia, ha ricordato che nel mese di agosto c'era stata un po' di uva ma non ha saputo quantificarla e non ha saputo riferire agli ispettori se ci fosse stata la vendemmia.
è stato dagli ispettori ritenuto reticente in quanto non ha voluto confermare loro Parte_7
quanto è risultato evidente dalle foto, ovvero che il terreno dopo la nevicata non era mai stato coltivato e che era stato trascurato ed abbandonato.
Dalla verifica delle fatture di vendita e dai documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli della TA AR e della San Giuseppe effettuata dai funzionari di vigilanza è risultato che la prima nel 2017 ha venduto alla società di Cerignola 550 q.li di uva primitivo Controparte_4 CP_5
provenienti dal terreno sito in contrada Magliari in agro di Castellaneta e alla società di Parte_10
11 Castellaneta q.li 360 di uva primitivo non direttamente prodotta ma acquistata dall'azienda CP_5
vitivinicola Perrone ON di Laterza.
Inoltre, è risultato che nel 2018 la Società Agricola San Giuseppe ha venduto alla società Parte_10
di Castellaneta 1.210 quintali di uva da vino primitivo sul documento di accompagnamento CP_5
era stato indicato come luogo di spedizione, impropriamente, Persona_5
coincidente con l'ubicazione del terreno confinante con l'Agriturismo Iazzo Annunziatella. Ed ancora, è risultato che l'uva è stata vendemmiata in giornate coincidenti con quelle del trasporto effettuato nelle seguenti date: 12, 13, 17 e 18 settembre 2018.
Tuttavia, durante il primo sopralluogo sul terreno effettuato dagli ispettori in data 11 settembre 2018 detto terreno si è presentato incolto, abbandonato e privo di qualsiasi piantagione, come documentato dalle foto allegate al verbale.
In data 19 ottobre 2018 gli ispettori hanno acquisito la dichiarazione di , Persona_6
amministratore unico della società il quale, con riferimento all'acquisto di uva dalle Parte_10
società TA AR s.r.l.s. e San Giuseppe s.r.l.s., ha confermato di aver acquistato uva di varia qualità dalle suddette società ma, mentre egli aveva personalmente verificato i terreni siti in
Castellaneta contrada Magliari, non aveva mai accertato l'estensione e il tipo di coltivazione insistente sul terreno ubicato in agro di Laterza.
Pertanto, il non ha potuto confermare agli ispettori che l'uva qualità primitivo acquistata dalle Per_6
società rappresentate dal potesse provenire realmente dal terreno sito in agro di Laterza. Per_1
Gli ispettori hanno ritenuto che il terreno di contrada Difese Murge sito in agro di Laterza non era stato coltivato negli anni 2017 e 2018 e non poteva aver prodotto quanto riportato nei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli ritenuti, pertanto, di infedele compilazione.
CP_ In data 18/10/2018 presso gli uffici di Castellaneta gli ispettori hanno acquisito la dichiarazione di
, la proprietaria del terreno sito in agro di Castellaneta alla contrada Magliari, identificato CP_6
catastalmente fg. 103 particella 109, condotto in affitto da , il quale, a sua volta, aveva Persona_1
ceduto nel 2016 il prodotto con contratto a mazze secche alla società agricola TA AR s.r.l.s.
In particolare, la agli ispettori ha dichiarato: CP_6
• di aver concesso in affitto il suddetto terreno al con contratto del novembre 2012 Per_1
avente durata di 4 anni;
al momento della stipula del contratto il terreno era coltivato a uva da tavola a tendone e il canone di affitto annuale concordato era di € 2.400,00; che detto canone non era mai stato pagato per intero, per cui allo scadere dei 4 anni aveva inviato diverse raccomandate al per comunicargli la risoluzione del contratto;
Per_1
12 • che al momento della stipula del contratto il terreno esteso ha 4.00.00 era coltivato a uva da tavola qualità IT a tendone e che da tale terreno potevano essere prodotti circa q.li 300 di prodotto a ettaro;
• che al momento della riconsegna a dicembre 2016 il terreno è risultato in stato di completo abbandono come evincibile dai rilievi fotografici del 29/12/2016 (che la ha consegnato ai CP_6
verbalizzanti);
• di essersi recata spesso insieme al proprio coniuge nei pressi del terreno e di averne constatato lo stato di degrado, tanto da aver sollecitato più volte, tramite il proprio marito, il ad Per_1
averne maggiore cura;
• che, quando è rientrata in possesso del terreno ha dovuto estirpare il vigneto e bonificarlo.
Dalle foto consegnate dalla datate con timbro postale, gli ispettori hanno ricavato che il terreno è CP_6
risultato effettivamente trascurato e in stato di abbandono;
infatti, i funzionari hanno potuto constatare l'assenza di lavorazioni necessarie ad un'ordinata e prosperosa conduzione del vigneto.
Acquisizione dichiarazioni presunti lavoratori
Allo scopo di accertare la genuinità dei rapporti di lavoro che l'azienda ha costituito nel corso degli anni 2016 e 2017 e per verificarne le modalità di esecuzione, i funzionari di vigilanza hanno provveduto all'ascolto dei soggetti denunciati dalla Società Agricola TA AR s.r.l.s.; i funzionari hanno convocato detti presunti lavoratori presso le Agenzie più vicine ai luoghi di residenza dei CP_2
medesimi e il cui elenco è fornito nelle tabelle di cui alle pagg. da 13 a 15 del verbale.
Tutti i soggetti che hanno risposto all'invito formulato dagli ispettori hanno liberamente rilasciato dichiarazioni, conservate nel fascicolo aziendale relativo all'accertamento in esame, inerenti la loro posizione assicurativa, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento delle proprie prestazioni lavorative, i luoghi di lavoro e i periodi delle lavorazioni agricole, i colleghi di lavoro, le modalità di raggiungimento del posto di lavoro, la frequenza della prestazione lavorativa, il coordinamento operativo nell'ambito dell'azienda agricola, le direttive e gli ordini inerenti l'attività lavorativa e la consegna della busta paga, ecc.
Denuncia Aziendale e fabbisogno ettaro colturale
Previa verifica dei dati catastali inseriti nella denuncia aziendale presentata all' , tenuto conto dei CP_2
terreni evincibili dai contratti esibiti dalla società, dei dati rilevati dai Fascicoli Aziendali poi constatati con il sopralluogo sui terreni, avendo accertato le superfici in concreto utilizzate dall'azienda in parola e le tipologie colturali lavorate come da contratti elencati nelle tabelle 6 e 7 del verbale, gli ispettori hanno proceduto al calcolo della reale consistenza aziendale, ovvero del fabbisogno annuo di giornate necessarie all'azienda espresso in G.L.A., avvalendosi dei parametri delle tabelle ettaro-culturali di cui
13 alla Determinazione Dirigente Settore Alimentazione n. 356/2007 (v. Bollettino Ufficiale CP_7
n. 132/2007).
[...]
Avendo constatato che l'azienda ha iniziato ad operare attivamente con l'assunzione di manodopera dal
20 giugno 2016, data in cui alcune fasi colturali (potatura secca-stralciatura e legatura -trincia e raccolta sarmenti-concimazioni ed aratura-fresatura-spollonatura-potatura verde ecc.) risultavano essere state già praticate probabilmente con manodopera di altre aziende, i funzionari hanno abbattuto di una CP_2
percentuale approssimativa del 40% la determinazione del fabbisogno di giornate di lavoro, come da tabelle poste a pag. 17 del verbale.
Nella determinazione del fabbisogno aziendale gli ispettori non hanno tenuto conto del terreno sito in agro di Laterza, in quanto mai coltivato.
Per quanto innanzi illustrato, gli ispettori hanno rideterminato il fabbisogno aziendale medio annuo presunto (consistenza ettaro-colturale) dell'azienda Società Agricola TA AR s.r.l.s. come indicato nella "tabella 13" di cui a pag. 18 del verbale, ove hanno riportato anche il totale delle giornate denunciate per ogni anno.
Da tale tabella è risultata evidente la notevole sproporzione tra le giornate di lavoro denunciate dalla società e quelle calcolate dagli ispettori in maniera approssimativa e in ottica di favor all'azienda, sulla base dei parametri delle tabelle ettaro-culturali di cui alla Determinazione Dirigente Settore
Alimentazione n. 356/2007 (v. Bollettino Ufficiale n. 132/2007), tenuto conto anche CP_7
delle tecniche ordinarie di coltivazione praticate in zona;
da tanto gli ispettori hanno tratto la conclusione che le giornate di lavoro denunciate dalla società nei vari anni oggetto di verifica sono risultate eccessive rispetto all'effettiva necessità aziendale.
La valutazione delle giornate di lavoro necessarie alla produzione agricola è stata determinata dagli ispettori con riferimento a valori medi di fabbisogno lavorativo necessari per eseguire manualmente tutte le operazioni colturali comprese nel ciclo biologico delle piante.
Il dato ottenuto è risultato sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze aziendali, poiché l'impresa era dotata di un consistente parco macchine che ha concorso sensibilmente alla riduzione del ricorso alla manodopera bracciantile.
L'eccesso di giornate denunciate rispetto al fabbisogno reale non è passato inosservato neppure al
Consulente del Lavoro, dott. , che aveva preavvertito , il quale, dopo averne Persona_7 Per_1
preso atto, si è limitato a consegnare al professionista due, una per ciascun anno, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con cui ha esonerato da ogni responsabilità civile e penale la "
[...]
rappresentata dal dott. . Controparte_8 Per_7
14 Tra l'altro, da espressa dichiarazione rilasciata agli ispettori dal , è emerso che l'azienda Per_1
agricola ha praticato la non coltura o non lavorazione, tecnica avente minor costo di esecuzione e risparmio di ore di lavoro.
Con particolare riferimento all'anno 2017, il numero di giornate determinato dagli ispettori è risultato ancor più sovrastimato perché le operazioni di taglio dell'uva da tavola sui terreni di contrada ST IL in agro di Cerignola erano state già effettuate dall'azienda acquirente, motivo per cui la società TA
AR non aveva utilizzato manodopera per la vendemmia in detto anno.
La sproporzione tra fabbisogno e giornate di lavoro denunciate è emersa, altresì, dal confronto tra le giornate di lavoro dichiarate dalla società nel mese di settembre degli anni 2017 e 2018.
Gli ispettori hanno potuto apprezzare che le due società agricole, TA AR s.r.l.s. e San Giuseppe
s.r.l.s. sono state gestite in continuità, in quanto ha ricoperto la carica di socio unico Persona_1
ed amministratore unico di entrambe le società, i terreni e le coltivazioni sono stati per lo più coincidenti, le colture praticate da entrambe le società sono state vigneti di uva da tavola e di uva da vino e uliveti di olive da mensa e da olio, registrando una differenza di estensione dei terreni praticamente trascurabile.
Dall'esame del Libro Unico del Lavoro di entrambe le società è risultato che nel mese di settembre
2017 la società TA AR ha registrato e denunciato n. 1096 giornate di lavoro OTD, mentre, dopo l'avvio dell'accertamento nei confronti di entrambe le società in data 06/09/2018, a settembre 2018 la
Società San Giuseppe s.r.l.s. ha registrato e denunciato n. 237 giornate di lavoro OTD, registrando una differenza di ben 859 giornate nello stesso mese di settembre, quello più importante per il taglio dell'uva.
1) SITUAZIONE ECONOMICO-CONTABILE
Documentazione fiscale
Gli ispettori, al fine di verificare l'effettiva attività lavorativa svolta dall'azienda agricola nel periodo dal 01/06/2016 al 31/12/2017, hanno effettuato un accurato esame delle fatture emesse e ricevute, dei registri IVA e degli estratti conto bancari esibiti dalla società.
I funzionari di vigilanza hanno riportato nella "tabella 14" di cui a pag. 19 del verbale gli importi CP_2
complessivi, ripartiti per anno, relativi alle fatture di vendita e alle fatture di acquisto.
Anti-economicità
Gli ispettori hanno constatato che la Società Agricola TA AR s.r.l.s., nel corso degli anni oggetto di verifica, a fronte dei limitati ricavi conseguiti, così come indicati dalle fatture emesse, ha dovuto sostenere spese per retribuzioni, oneri previdenziali e fiscali, incidenti in misura non trascurabile sull'utile aziendale.
15 Nella "tabella 15" di cui a pag. 19 del verbale gli ispettori hanno riportato gli importi relativi alle vendite effettuate e alle spese presuntivamente sostenute dall'azienda agricola, esclusi gli oneri fiscali.
Dall'analisi di tale prospetto per l'anno 2017 si è evinta un'elevata differenza tra ricavi e costi sostenuti, ai quali sono stati aggiunti gli oneri fiscali, che ha fatto emergere un utile aziendale sproporzionato con perdite ingenti. Solo nel 2016 l'azienda è sembrata moderatamente in attivo, sebbene dall'esame dell'estratto conto bancario è risultato che la società non ha incassato l'importo di tre fatture di vendita alla società Com. O.P. S.r.l. per un importo totale di € 49.400,00. Pt_11
Per l'anno 2017, l'utile aziendale è risultato esageratamente negativo, portando gli ispettori a concludere che l'azienda agricola avrebbe svolto la propria attività imprenditoriale senza profitto alcuno e con ingenti perdite.
Pertanto, gli ispettori hanno avanzato l'ipotesi secondo cui l'azienda non avrebbe mai potuto pagare le retribuzioni registrate sul Libro unico del Lavoro e denunciate sui DMAG e di essere dinanzi ad un notevole numero di giornate fittizie denunciate.
È risultato evidente, infatti, che, qualora l'azienda avesse dovuto "effettivamente" retribuire tutti i lavoratori denunciati, avrebbe dovuto sostenere un costo vivo per il personale altamente spropositato, a cui, andrebbero sommati gli altri costi relativi alla gestione dell'attività che, rapportati ai ricavi delle vendite, avrebbero portato la gestione economica ad un disavanzo eccessivo e con perdite ingiustificabili.
Inoltre, dall'esame delle fatture di vendita per il 2017 con il riscontro sull'estratto conto bancario degli effettivi pagamenti, gli ispettori hanno accertato una circostanza poco chiara.
È emerso infatti che la società nel 2017 ha venduto tutta la produzione di uva da tavola riveniente dai terreni di Cerignola contrada ST IL all'azienda CO IT O. P. Scarl, con sede legale a Tresigallo
(FE) e sede operativa a San Ferdinando di Puglia.
Tale operazione commerciale è stata realizzata tramite l'emissione di n. 49 fatture giornaliere compilate contestualmente al taglio dell'uva dal 23 luglio al 19 ottobre 2017 per un importo totale di €.
314.923,44, a titolo di corrispettivo per q.li 6.405,50 di uva da tavola.
Gli ispettori hanno, altresì, constatato che sulla gran parte delle fatture, la maggior parte d'importo inferiore a € 3.000,00, nello spazio pagamenti, vi era apposta l'annotazione contanti o rimessa diretta;
su sei fatture di importo più consistente, per un totale di circa €. 159.000,00, era, invece, apposta l'annotazione bonifico.
Tuttavia, i funzionari non hanno rilevato sull'estratto conto bancario alcuna traccia di registrazione di incasso riferibile alle predette fatture.
16 Per ottenere chiarimenti in merito, in data 15 ottobre 2017, presso la sede della CO IT o. p. Scarl a
San Ferdinando di Puglia, è stata acquisita dagli ispettori una dichiarazione dal responsabile commerciale della cooperativa, tale , nonché socio ed amministratore unico Persona_8
della Società Agricola San Lorenzo, proprietaria dei terreni siti in contrada ST IL in agro di
Cerignola condotti con contratti a mazze secche dalla Società TA AR.
Il ha dichiarato: Per_8
- Che la CO IT O.P. aveva avuto rapporti commerciali con le società rappresentate dal
, per cui lo stesso aveva effettuato dei conferimenti di uva da tavola, ma detti Persona_1
rapporti erano stati interrotti per via di contestazioni sulla qualità del prodotto;
- Che non era in grado di riferire né la quantità né i periodi dei conferimenti.
Il si è, poi, riservato di esibire agli ispettori la documentazione contabile comprovante detti Per_8
conferimenti e di verificarne le modalità e il trasporto e se fossero stati effettuati i relativi pagamenti.
CP_ In data 15/11/2018, presso la sede di Taranto il , su delega di legale Per_8 Testimone_2
rappresentante della CO IT O.P. Scarl, ha liberamente rilasciato agli ispettori la seguente dichiarazione: " ...dichiaro di aver avuto rapporti commerciali con la società Agricola TA AR srls del Sig. . In particolare la società TA AR ha consegnato prodotto da Persona_1
luglio a ottobre 2017 per un valore di C 312. 079,11 su cui vanno dedotte note di credito per circa C
62.000,00, giusta PEC di COitalia del 27/01/2018 e 20/02/2018. Il prodotto consegnato era uva da tavola. Preciso che tutta la manodopera occorrente per il taglio e l'incassettamento è stato sempre a totale carico della società di packaging con cui lavoriamo, ovvero . La società CO IT CP_9
a sua volta ha venduto alla soc. agricola TA AR parte de/ prodotto di un appezzamento in
Acquaviva delle fonti investito a uva sa tavola coperta per un valore totale di C 249.600,00 come risultante da fattura che consegno. Preciso che tra LT e TA AR era avvenuto una compensazione credito-debito tra i crediti vantati da TA AR verso OO e viceversa, Mi riservi di produrre la documentazione relativa ai contratti sottostanti. Preciso che nelle operazioni di taglio, confezionamento e tutto l'occorrente perla vendita del prodotto non è stato impiegato nessun dipendente della società TA AR in tutte le operazioni intercorse tra CO IT e TA
AR".
Dopo qualche giorno, l'azienda CO IT O.P. ha fatto pervenire ai funzionari la seguente documentazione:
1. accordo di conferimento del 05/07/2017 con il quale la Società Agricola TA AR si è
impegnata a conferire l'uva da tavola prodotta (circa q.li 5.000) negli agri di Cerignola e Ginosa;
17 la CO IT si è impegnata a sua volta a commercializzare il prodotto e a provvedere al taglio con proprie maestranze o con quelle di aziende a cui si sarebbe rivolta per la vendita;
2. contratto di vendita del 30/09/2017 con cui la CO IT O.P. scarl ha venduto al prezzo di €
240.000,00 alla società TA AR il frutto pendente consistente in q.li 3500/4000 insistente sul terreno sito in agro di Acquaviva delle Fonti;
3. scrittura Privata del 30/11/2017 con cui il , in qualità di rappresentante legale Persona_1 della società TA AR, ha convenuto di compensare il credito di € 312.079,11, meno le note di credito da emettere, vantato nei confronti della CO IT O.P. Scarl con il debito di €
249.600,00 nei confronti della stessa società.
Ad ulteriore conferma di quanto dichiarato agli ispettori e documentato con i contratti esibiti dal
[...]
, in data 27 novembre 2018 il liquidatore della società TA AR s.r.l.s., , ha Per_8 Persona_1
rilasciato nuova dichiarazione in cui ha riconosciuto l'autenticità dei contratti consegnati dalla CO
IT O.P. scarl e della propria firma ivi apposta, confermando che nel 2017 per il taglio e imballaggio dell'uva da tavola sui terreni di contrada ST IL in agro di Cerignola l'Azienda Agricola TA
AR non aveva utilizzato propria manodopera, ma vi aveva provveduto la stessa CO IT O. P.
s.c.a.r.l. con propri operai.
Da quanto accertato e documentato dagli ispettori è risultato con evidenza che per la vendemmia del
2017, e in particolare nel periodo agosto/settembre, sui terreni di Cerignola la Società TA AR non poteva aver utilizzato manodopera bracciantile per il taglio dell'uva.
CONCLUSIONI
Considerate le dichiarazioni acquisite del liquidatore , dei lavoratori assunti con la Persona_1
qualifica di OTD, le denunce trimestrali (DMAG) trasmesse all'Istituto, valutati i dati riportati nella denuncia aziendale presentata all' , nei contratti a mazze secche e nelle visure catastali prodotte ed CP_2
esaminata la documentazione fiscale esibita, gli ispettori hanno potuto accertare una struttura organizzativa ed operativa priva delle caratteristiche tipiche dell'attività agricola imprenditoriale finalizzata al raggiungimento di un profitto avente competitività sul mercato;
di tanto i funzionari hanno avuto conferma dalla presenza di diversi elementi oggettivi: l'elevata quantità di giornate lavorative denunciate rispetto all'effettivo fabbisogno dell'azienda, la limitata produzione agricola,
l'antieconomicità della presunta attività lavorativa, la totale omissione dei versamenti contributivi, la contraddittorietà ed incongruenza delle affermazioni rese dai presunti lavoratori nelle dichiarazioni rilasciate.
Per tutto quanto innanzi esposto, gli ispettori non hanno rilevato alcun elemento che potesse dimostrare, nonché giustificare, il ricorso alla elevata quantità di manodopera bracciantile, così come
18 denunciata dallo stesso titolare, pertanto, agli stessi è risultato evidente che lo svolgimento dell'attività lavorativa necessaria per la conduzione dell'azienda agricola in esame è stata garantita, come anche emerso dal volume d'affari e dalle dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, con un numero di giornate lavorative notevolmente inferiore rispetto a quelle denunciate.
Detto modus operandi ha permesso la costituzione di posizioni assicurative-previdenziali presso l' CP_2
tali da consentire ai presunti lavoratori di beneficiare di prestazioni a sostegno del reddito e/o pensionistiche.
In particolare, dall'esame delle dichiarazioni rese agli ispettori dai presunti lavoratori e dal successivo confronto con la documentazione esibita con lo stato dei terreni e delle coltivazioni, gli ispettori medesimi hanno rilevato che la maggior parte dei presunti dipendenti ha rilasciato affermazioni non coincidenti nelle modalità e nei tempi necessari con le reali colture e con l'effettiva attività lavorativa svolta sui terreni. Infatti, sono emerse palesi ed importanti contraddizioni ed incongruenze con particolare riferimento a: periodi e luoghi di lavoro, tipologia e collocazione temporale delle produzioni agricole, modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, colleghi di lavoro, modalità di raggiungimento del luogo di lavoro e quantificazione della retribuzione.
Numerosi presunti lavoratori hanno precisato che per recarsi sul luogo di lavoro hanno viaggiato in compagnia di altri colleghi di lavoro, i quali, con le loro dichiarazioni, non hanno confermato tale ipotesi;
alcuni hanno dichiarato di aver sempre lavorato insieme ad altre colleghi senza alcun riscontro da parte dei lavoratori chiamati in causa e dalle registrazioni delle presenze sul Libro Unico del Lavoro.
È risultato significativo il fatto che la maggior parte dei presunti lavoratori abbia dichiarato di aver percepito una paga giornaliera netta pari a € 50,00/55,00, quando dagli accertamenti ambientali e dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai lavoratori ritenuti genuini è emerso che nelle zone la paga non va oltre € 35,00.
Ne è conseguito che i rapporti di lavoro subordinato e le relative giornate formalmente denunciate. all' instaurati dalla società negli anni 2016-2017 con i lavoratori di cui alle tabelle 16-17-18 (cfr. CP_2
pagg. 57, 58, 59 e 60 del verbale) sono stati ritenuti dagli ispettori nulli e privi di ogni effetto previdenziale e sono stati, dunque, disconosciuti.
A fronte di tali accurate indagini ispettive, le allegazioni e le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata “Società Agricola TA AR s.r.l.s.” per il numero di giornate rivendicato.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, si ritiene che i ricorsi introduttivi del giudizio non esprimano allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore
19 di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Ed invero, i ricorrenti si sono limitati a riportare genericamente il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in ciascuno dei mesi dell'intero periodo dedotto in giudizio, indicando, per tale intero periodo, mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità ed omettendo di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate e la tipologia di prodotto asseritamente raccolto.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori e della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi.
Basti, al riguardo, considerare che per l'anno 2017 gli ispettori dell' hanno motivatamente CP_2
accertato – anche sulla base della documentazione acquisita e senza che ciò abbia costituito oggetto di critica specifica da parte dei ricorrenti - che in tale anno per il taglio e l'imballaggio dell'uva da tavola sui terreni di contrada ST IL in agro di Cerignola l'Azienda Agricola TA AR non ha utilizzato manodopera propria, avendovi invece provveduto la CO IT O. P. s.c.a.r.l. con propri operai.
A ben vedere, quindi, le allegazioni contenute in ricorso non appaiono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporti di lavoro che non consente, già in astratto, di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Si pensi al fatto, di non poco conto, che nei ricorsi introduttivi dei giudizi non vengono precisate le direttive asseritamente impartite da e/o dalla persona di fiducia (il cui nominativo Persona_1
non viene neppure indicato), né le concrete modalità di esercizio del potere di controllo della prestazione lavorativa.
Inoltre, i ricorrenti hanno omesso di indicare sia i nominativi dei compagni di lavoro insieme ai quali si sarebbero recati sui campi con la loro autovettura o con quella dei predetti compagni, che la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie sia per il rigore probatorio che caratterizza la controversia, sia a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori e della minuziosa ricostruzione dell'attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi, che peraltro non è stata specificamente contestata dai ricorrenti.
20 Quest'ultimi, invero, si sono limitati a censurare l'assenza di elementi dai quali trarre la fittizietà del proprio rapporto di lavoro, doglianza non condivisibile in base a quanto si è detto e si dirà.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Va, inoltre, rilevato che i ricorrenti hanno dedotto circostanze di tenore confliggente sia con le dichiarazioni dagli stessi rese in sede ispettiva (commentate all'interno del verbale ispettivo ed allegate in forma integrale alle memorie di costituzione), che con la ricostruzione dell'attività aziendale effettuata dagli ispettori.
Passando alle prove offerte dalle parti ricorrenti, i documenti prodotti (buste-paga, modelli D-Mag e
CU 2018), non appaiono idonei, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Quanto alla prova testimoniale, i capitoli di prova articolati dalle parti ricorrenti presentano le medesime criticità (in punto di genericità) che si sono evidenziate con riferimento alle allegazioni contenute in ricorso.
21 Inoltre, rispetto a tale prova è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che l'eventuale conferma delle generiche circostanze capitolate in ricorso da parte dei testi indicati dai ricorrenti non sarebbe comunque idonea ad eliminare le gravi incongruenze che caratterizzano le dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli stessi ricorrenti o, il che è lo stesso, a superare il dubbio circa la effettività dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
Ed invero, nel caso in esame, il e la rientrano nel gruppo dei lavoratori Pt_1 Parte_2
che hanno reso agli ispettori dichiarazioni lacunose/incongruenti/contraddittorie, dichiarazioni versate in atti dall' . CP_2
Segnatamente, gli odierni ricorrenti hanno reso agli ispettori dichiarazioni non collimanti né con le circostanze dedotte nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi, né con le ulteriori circostanze accertate dagli ispettori.
In particolare, in sede ispettiva, il ricorrente ha dichiarato: - di aver lavorato nel 2017 per Pt_1
l'azienda agricola "ST IL" di;
- di aver iniziato a lavorare a maggio/giugno 2017, Persona_9
inizialmente togliendo le foglie nei tendoni ubicati in agro di Cerignola verso Manfredonia;
- di aver zappettato sotto il tendone, di aver tolto qualche chicco marcio e poi di aver tagliato da agosto a fine settembre 2017; - di aver fatto la raccolta delle olive di qualità di spagna e coratine con le mazze,
Per_ stendendo i teli sotto gli alberi e che con lui lavoravano tali , ON e . ER
È, anzitutto, singolare che il attribuisca all'azienda agricola di , per la quale Pt_1 Persona_9 avrebbe lavorato per ben 104 giornate, il nome “ST IL”, che è invece il nome della contrada dei terreni in Cerignola.
Quanto alle anomalie delle richiamate dichiarazioni rispetto alla complessiva ricostruzione operata dagli ispettori, è sufficiente evidenziare l'inconciliabilità delle stesse rispetto alla conclusione degli ispettori secondo la quale nel 2017, per il taglio e l'imballaggio dell'uva da tavola sui terreni di contrada ST IL in agro di Cerignola, l'Azienda Agricola TA AR non ha utilizzato propria manodopera, avendovi invece provveduto la CO IT O. P. s.c.a.r.l. con propri operai e alle dichiarazioni di , secondo cui la raccolta delle olive sui suoi terreni veniva effettuata Persona_1
esclusivamente a mano per non rovinare il frutto e non "con le mazze", come riferito in sede ispettiva dal Pt_1
Per_ Vi è, poi, che il cita come braccianti con i quali avrebbe lavorato: - tale , verosimilmente Pt_1
identificabile in , il quale ha riferito agli ispettori di aver sempre viaggiato con la moglie Parte_12
e con l'amico e che tutti e tre avrebbero lavorato per le stesse CP_10 Persona_11
giornate (tanto è stato accertato dagli ispettori sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa e CP_10
22 dallo stesso , non risultando - pertanto - credibile che il abbia ricordato solo il Per_11 Pt_1 Pt_12
e non anche la moglie e l'amico); peraltro, in sede ispettiva né la , né il hanno CP_10 Per_11
nominato quale proprio compagno di lavoro;
- tale ON, verosimilmente Parte_1 identificabile in padre dell'odierno ricorrente, senza che quest'ultimo ne abbia Persona_12
specificato il rapporto di parentela e tale che dall'esame del LUL risulterebbe essere ER
, comunemente chiamato dagli altri braccianti , che ha iniziato a Persona_13 Pt_13 Pt_14
lavorare nel settembre 2017, il quale, in sede ispettiva, non ha citato il ricorrente quale proprio compagno di lavoro (v. commento della dichiarazione riportato a pag. 48 del verbale ispettivo e dichiarazione allegata nella versione integrale alla memoria di costituzione ). CP_2
Allo stesso modo, la ricorrente ha dichiarato agli ispettori: - di essere convivente di Parte_2
e di prestare attualmente lavoro per l'azienda "Fattorie del sud", come pure il Persona_14
ricorrente - di aver lavorato nel 2017 con l'azienda "ST IL" di , svolgendo Pt_1 Persona_9
le seguenti attività: da maggio a fine luglio rimozione delle foglie e dei i chicchi acerbi nel vigneto, ad agosto inizio del taglio dell'uva IT e;
di aver finito di lavorare a fine novembre per un totale Per_2
di 100 giornate circa e di aver anche raccolto le olive;
- di essersi recata sul terreno accompagnata dal padre o dal compagno e di non ricordare perfettamente la strada, ma che c'era una strada asfaltata che conduceva ad una masseria e che di fronte c'erano i terreni dove aveva lavorato.
Anche in questo caso colpisce che la attribuisca all'azienda agricola di , per Parte_2 Persona_9 la quale avrebbe lavorato per ben 104 giornate, il nome “ST IL”, che è invece il nome della contrada dei terreni in Cerignola.
Quanto alle anomalie delle dichiarazioni della ricorrente in discorso rispetto alla complessiva ricostruzione operata dagli ispettori, occorre, anche in questo caso, evidenziare l'inconciliabilità delle stesse rispetto alla conclusione degli ispettori secondo la quale nel 2017, per il taglio e l'imballaggio dell'uva da tavola sui terreni di contrada ST IL in agro di Cerignola, l'Azienda Agricola TA
AR non ha utilizzato propria manodopera, avendovi invece provveduto la CO IT O. P.
s.c.a.r.l. con propri operai.
Inoltre, in sede ispettiva la ha dichiarato di aver lavorato da maggio a novembre 2017 Parte_2
mentre sul LUL risultano annotate giornate di lavoro fino a settembre 2017.
Vi è, poi, che nessuno dei soggetti ascoltati dagli ispettori ha citato la quale propria Parte_2
compagna di lavoro, né la stessa è stata in grado di nominare alcun collega (v. commento della dichiarazione riportato a pag. 52 del verbale ispettivo e dichiarazione allegata nella versione integrale alla memoria di costituzione ). CP_2
23 Inoltre, l'importo della retribuzione che gli odierni ricorrenti hanno riferito di aver percepito in sede ispettiva (€. 55-60 al giorno) è risultata di gran lunga inferiore a quella che i lavoratori reputati autentici hanno dichiarato di aver percepito (pari ad €. 35 al giorno, ovvero a quella comunemente percepita secondo gli accertamenti ambientali effettuati dagli ispettori).
Quanto alle discrasie tra le dichiarazioni dai ricorrenti rese agli ispettori e le allegazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi, per quanto riguarda il si registra una non totale coincidenza di Pt_1
tali dichiarazioni e allegazioni in relazione alle mansioni asseritamente svolte dal ricorrente e ai prodotti agricoli: acinellatura, diradamento grappolo, raccolta e imballo uva da tavola, raccolta olive di spagna in ricorso/zappettatura sotto il tendone di Uva IT, Uva Vittoria e Uva nera, rimozione chicchi marci, taglio, incassettamento uva, raccolta delle olive di spagna e coratine in sede ispettiva.
Il ricorrente ha, altresì, dichiarato agli ispettori di essere stato pagato in contanti dal “quando Per_1 egli aveva la disponibilità economica”, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di aver percepito regolarmente la retribuzione.
Infine, mentre agli ispettori il ha riferito di aver ricevuto le disposizioni sui terreni solo da Pt_1
nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di aver eseguito le direttive e le Persona_9 istruzioni del datore di lavoro e/o della persona di fiducia di quest'ultimo (il cui nominativo non viene, peraltro, neppure indicato).
Quanto alla ricorrente , la stessa ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato da maggio Parte_2
alla fine di novembre 2017, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di aver lavorato fino al 31.10.2017.
Anche per questa ricorrente, poi, non vi è totale coincidenza tra le mansioni che ella ha riferito di aver svolto in sede ispettiva e quelle dedotte in giudizio: acinellatura, diradamento grappolo, raccolta e imballo uva da tavola, raccolta olive di spagna in ricorso/rimozione foglie e chicchi acerbi, taglio uva
IT e e raccolta delle olive da tavola in sede ispettiva. Per_2
Ed ancora, quanto alla retribuzione asseritamente percepita dalla , quest'ultima ha riferito Parte_2 agli ispettori di aver percepito una paga di € 55,00/60,00 al giorno e che le giornate lavorate non le sarebbero state retribuite del tutto, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di aver percepito regolarmente la retribuzione giornaliera di € 55,00, senza menzionare eventuali crediti retributivi nei confronti dell'asserita datrice di lavoro.
Inoltre, nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto (e chiesto di provare) di essersi recata sui campi “con la sua autovettura o con quella dei suoi compagni di lavoro” e non accompagnata dal padre o dal compagno, come invece riferito agli ispettori.
24 Trattasi di incongruenze lampanti e per nulla trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
Si segnala che sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva il ricorrente non ha inteso prendere Pt_1 posizione in questo giudizio, mentre la ricorrente si è limitata ad evidenziare che: “Il Parte_2 rilievo della controparte sull'impossibilità di raccogliere le olive nel mese di settembre da parte della ricorrente non ha alcun fondamento in quanto in ricorso è stato precisato che trattavasi di olive di
Pa
e queste ultime si raccolgono in detto periodo.” (v. note di depositate successivamente alla Pt_15 costituzione dell' ). CP_2
Trattasi di precisazione non dirimente in considerazione della mancata specificazione, nel ricorso introduttivo del giudizio e nei capitoli di prova, dei periodi nei quali sarebbero stati raccolti i prodotti caratterizzati da diversa stagionalità e del numero di giornate asseritamente dedicate a ciascuna delle attività indicate.
Ora, a giudizio di chi scrive, nel caso di specie, l'eventuale conferma delle generiche circostanze capitolate in ricorso da parte dei testi indicati dai ricorrenti non sarebbe comunque idonea ad eliminare le gravi incongruenze sopra evidenziate che caratterizzano le dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli stessi ricorrenti o, il che è lo stesso, a superare il dubbio circa la effettività dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconoscimento dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai ricorrenti, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio.
Ciò anche perché entrambi i ricorrenti hanno indicato come testi, oltre al legale rappresentante della presunta datrice (che ha già reso circostanziate dichiarazioni in sede ispettiva), soggetti i cui i rapporti di lavoro sono stati parimenti disconosciuti dall' per la stessa annualità dedotta in giudizio, senza CP_2
che gli stessi risultino riabilitati in sede giudiziaria.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che si sono svolte, essendo rimasto indimostrato che e abbiano effettivamente prestato attività lavorativa Parte_1 Parte_2 subordinata in agricoltura nell'anno 2017, la loro domanda di accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD non può essere accolta.
4. – Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositate da entrambi i ricorrenti, non possono considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché tali giudizi sono stati promossi unicamente per ottenere l'accertamento del diritto alla iscrizione
25 negli elenchi OTD e non anche la condanna dell' al pagamento delle connesse prestazioni CP_2
previdenziali (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, Cass. Civ. sez. Lav. 11.6.2021,
n. 16535/2021).
Ne consegue che, in ossequio al criterio legale della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti a rifondere all' le spese di lite. CP_2
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di e C.P.A. (Cass. CP_11
civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346), con applicazione della riduzione ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014 stante il mancato esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Sul compenso unico per la fase decisionale (già ridotto ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014) viene quindi riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede nel contraddittorio delle parti:
1. rigetta i ricorsi riuniti;
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell' , delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.280,41 per compensi, oltre rimborso spese CP_2
generali al 15%, come per legge.
Foggia, 29.5.2025
26 La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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