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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annarita Donofrio Presidente dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1339/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] né Monti (RE) il 13.09.1982 Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valter
Pompeo Azzolini del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio
Emilia alla via della Previdenza Sociale n. 8;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
di Bibbiano (RE) in via Leonardo da Vinci n. 1/2, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Galeazzi del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Casina (RE) alla piazza IV
Novembre n. 5;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
1 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 784/2024 dell'11.07.2024, pubblicata il
12.07.2024, del Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante così Parte_1
concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa rimessione in istruttoria della causa, In via principale e nel merito: riformare parzialmente la sentenza n. 784/2024 pubbl. il 12/07/2024 nell'ambito del giudizio R.G. n. 601/2024 e conseguentemente: - STABILIRE che nell'ambito dell'affidamento condiviso e nell'interesse primario del minore, i genitori dovranno rispettare il seguente calendario, già vigente tra le parti: il lunedì con la madre, il martedì dopo scuola
(giorno in cui fa il pomeriggio) dalle 16.30 fino alle 18.30 con il padre;
il mercoledì ed il giovedì pomeriggio con la madre;
il venerdì dalle 15.30 fino alle 18.30 con il padre (con possibilità di prevedere il pernottamento) quando il weekend è di pertinenza della madre, consegnando il bambino alla stessa il sabato mattina;
mentre quando il weekend è di spettanza del padre, potrà pernottare direttamente dallo stesso dal venerdì ore 15.30 per riportarlo presso la madre la domenica sera entro le 18.30; - STABILIRE che il sig. entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, verserà sul conto corrente della madre, Pt_2 la somma di € 580,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio. Detto contributo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, che devono essere concordate e documentate, così come previste dal Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, oltre al versamento degli arretrati;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”,
l'appellato concludeva domandando: “Contrariis rejectis, Voglia l'Ecc.ma Corte adita: 1) Parte_2
Preliminarmente DICHIARARE l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi sia dell'art. 342 pc che dell'art. 348 bis cpc;
2) RESPINGERE la domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nelle premesse del presente atto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 784/2024 pubbl. il 12/07/2024 del Tribunale di Reggio Emilia in esito alla causa n. R.G. n.
601/2024 e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compenso professionale di questo grado di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. Salvis juribus”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c. e 337 bis e ter c.c. depositato in data 21.02.2024 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il SI. premesso che dalla relazione con convivenza more uxorio intrattenuta Parte_2
con era nato in data [...] il figlio , che il rapporto terminava nel gennaio Parte_1 Per_1
2019, che le parti si erano accordate nel senso che il padre potesse vedere e tenere con sé il bambino a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) oltre a due pomeriggi infrasettimanali (il martedì ed il venerdì) e un pernottamento nella settimana nella quale il week-end è di spettanza della madre, che la si era opposta alla sua richiesta di tenere il figlio con sé tutti i martedì sera per poterlo Pt_1
accompagnare a scuola il giorno seguente, così escludendolo dalla quotidianità del figlio, che vi sono i presupposti per una modifica del contributo al mantenimento del minore fissato dai genitori con scrittura privata nel giugno 2019 nell'importo di euro 500,00 mensili, a fronte di un ampliamento del regime di visite paterne, tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di stabilire l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e di potere vederlo e tenerlo con sé a week-end alternati Per_1
(dal venerdì pomeriggio alle ore 15 alla domenica sera alle ore 20), il martedì con pernottamento e un pomeriggio infrasettimanale (il venerdì) nella settimana in cui il week-end è di pertinenza della madre. Si dichiarava disponibile inoltre a contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il minore. In data 03.06.2024, si costituiva la SI.ra la quale insisteva per il rigetto del ricorso, allegando che la richiesta del ricorrente di tenere Parte_1 con sé il figlio tutti i martedì, con pernottamento, non corrisponde all'interesse di , in quanto Per_1
l'abitazione del padre (sita a Ghiardo di Bibbiano) è molto distante dalla scuola e ciò comprometterebbe il suo benessere fisico e il rendimento scolastico, e che, quanto agli aspetti economici, il minore è cresciuto e sono aumentate le sue esigenze. La convenuta chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio con collocazione presso di sé, e che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore secondo il calendario già consolidato e che contribuisse al suo mantenimento con la somma di € 580, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 9 luglio 2024, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 12 luglio 2024, il Tribunale di Reggio Emilia affidava il figlio minore in via Per_1
condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponeva che il figlio minore incontrasse il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 15.00 sino alle 20.00 della domenica sera, nelle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola il mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00, mentre nella settimana in cui il week-end è di spettanza del padre, il martedì pomeriggio dalle 16.30 con pernottamento e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, il 24 e il 25 dicembre sino alle ore 10.30, le altre festività (31 dicembre
3 e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta) in via alternata di anno in anno tra i genitori, poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500 per il mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, e condannava la resistente al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate in euro 1.400 per onorario, oltre oneri accessori, compensando la restante metà. A sostegno della propria decisione in ordine al calendario delle visite paterne, osservava il
Collegio come si trattasse di bilanciare un'esigenza effettiva (vale a dire quella del ricorrente di poter partecipare alla vita infrasettimanale del figlio senza essere relegato ai fine settimana) con un disagio per il minore (la necessità di affrontare un viaggio in auto di una certa durata per raggiungere l'abitazione del padre a Ghiardo di Bibbiano), ritenendo la prima prevalente sulla seconda, tenuto conto della età del bambino e che gli spostamenti, seppur di durata non irrilevante, non possono considerarsi insostenibili. Quanto alle questioni economiche, il Tribunale, risultando le condizioni economiche delle parti perlopiù pacifiche e non avendo le medesime prospettato, e tanto meno provato, una effettiva modifica delle condizioni reddituali rispetto all'epoca degli accordi, riteneva coerente ed adeguato alla luce delle rispettive situazioni reddituali l'importo di euro 500 già fissato negli accordi di separazione, atteso che l'aumento dei tempi di permanenza di presso il padre può considerarsi bilanciato dall'aumento delle Per_1 esigenze connesse all'età.
2.- Con appello depositato in data 01.10.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la parziale riforma, in particolare nella parte relativa all'assegno mensile da versarsi da parte del padre e fissato in euro 500, nella parte relativa alla regolamentazione degli incontri padre-figlio che prevede il pernottamento nella giornata di martedì e in quella concernente le spese di lite. L'appellante si duole in primo luogo dell'erronea statuizione del giudice in ordine al mantenimento del minore, di una sua evidente omissione di corretta valutazione della richiesta svolta dalla madre in primo grado, posto che la somma domandata dalla convenuta, pari ad euro 580,00, altro non era che quanto pattuito dai genitori con la scrittura privata del 2019
e rivalutato secondo gli indici Istat, così come previsto nell'accordo stesso, con conseguente errore del giudicante che ha ritenuto la domanda avanzata dalla convenuta madre modificativa degli accordi presi dalle parti. La lamenta poi una errata valutazione dell'interesse preminente del figlio compiuta nella Pt_1
sentenza di primo grado rispetto al pernottamento infrasettimanale. L'odierna appellante sin dal primo atto difensivo depositato in primo grado ha dedotto la volontà di garantire al proprio figlio l'affidamento condiviso, la bigenitorialità ed un diritto di visita al padre pressoché paritetico, non si è mai opposta al pernottamento di
, anche infrasettimanale, presso l'abitazione del padre, purché non avvenisse durante l'anno Per_1
scolastico, dato che l'abitazione del padre dista ben 60 Km dalla scuola frequentata dal minore. Diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, se si bilancia l'esigenza del SI. i poter partecipare alla Pt_2
vita infrasettimanale del figlio con il disagio del minore - che si troverebbe a dover affrontare alle 06.00 del
4 mattino un viaggio di ben 60 km per raggiungere la scuola - è senza dubbio la seconda a doversi ritenere prevalente sulla prima. Da ultimo, circa la condanna della convenuta al parziale ristoro delle spese di lite, secondo l'appellante, considerata la legittimità nonché la fondatezza del presente gravame, anche la pronuncia sulle spese dovrà essere integralmente riformata, ponendo le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della controparte.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Reggio Emilia, di:
- stabilire che, nell'ambito dell'affidamento condiviso e nell'interesse primario del minore, i genitori dovranno rispettare il seguente calendario, già vigente tra le parti: il lunedì con la madre, il martedì dopo scuola (giorno in cui fa il pomeriggio) dalle 16.30 fino alle 18.30 con il padre;
il mercoledì ed il giovedì pomeriggio con la madre;
il venerdì dalle 15.30 fino alle 18.30 con il padre (con possibilità di prevedere il pernottamento) quando il weekend è di pertinenza della madre, consegnando il bambino alla stessa il sabato mattina;
mentre quando il weekend è di spettanza del padre, potrà pernottare direttamente dallo stesso dal venerdì ore 15.30 per riportarlo presso la madre la domenica sera entro le 18.30;
- stabilire che il SI. ntro il giorno 10 di ogni mese di riferimento versi sul conto corrente della madre, Pt_2
la somma di euro 580,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, da aggiornare annualmente Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, che devono essere concordate e documentate, così come previste dal
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, oltre al versamento degli arretrati;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 30.12.2024, si è costituito il SI. il quale ha Parte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del proposto appello, non rispettando l'atto della la Pt_1
prescrizione di cui all'art. 342 c.p.c.; l'appellante, si è limitata a contestare i capi di sentenza impugnati, riproponendo le stesse osservazioni e contestazioni già rassegnate in primo grado, omettendo di individuare i fattori di fatto e/o di diritto che, a suo parere, hanno determinato l'errore di diritto denunciato ed il rapporto di causalità con l'esito della lite. Secondo l'appellato, l'avverso gravame è inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non risultando apprezzabilmente fondato. Nel merito, il ha contestato decisamente Pt_2
l'avverso gravame, in quanto destituito di ogni fondamento e ne ha chiesto il rigetto. Più specificamente, quanto al punto n. 1 dell'avverso gravame in ordine all'assegno mensile, l'appellato fa rilevare come la controparte dimentichi due circostanze che contraddicono l'assunto: la prima circostanza è che la richiesta di rivalutazione Istat è causa petendi del tutto taciuta negli atti di primo grado ove invece, relativamente alla suddetta richiesta, si fa esclusivamente riferimento ad una futura paventata riduzione della capacità lavorativa e quindi reddituale della SI.ra ed al fatto che più il figlio cresce più sono le esigenze ed i bisogni da Pt_1
soddisfare. La seconda circostanza, che è rimasta del tutto incontestata e quindi riconosciuta in primo grado,
5 è che la scrittura privata relativa agli accordi privati di separazione abbia avuto nel tempo delle modifiche, essendo aumentata la frequentazione padre-figlio. Le modifiche della scrittura hanno comportato una maggiore permanenza del figlio presso il padre e tale ampliamento ben legittimava e legittima la congruenza dell'assegno di mantenimento nella stessa misura fissata nel 2019. Per quanto attiene al secondo motivo di gravame riguardante il pernottamento infrasettimanale, evidenzia l'appellato come le osservazioni e le censure contenute nell'atto di appello si limitino a riproporre in maniera generica le considerazioni proposte in primo grado, risultando perciò inidonee a superare le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Di fronte alle asserzioni di garanzia di bigenitorialità e di pariteticità del diritto di visita al padre rispetto alla permanenza del minore presso la madre, in realtà la SI.ra finisce con il negare l'evidenza dello Pt_1
squilibrio genitoriale sotteso alle proprie deduzioni e tacere dell'involuzione delle frequentazioni tra padre e figlio conseguente ai suoi rifiuti di pernotto settimanale del figlio presso il padre. Le pronunce richiamate da parte avversa a conforto della propria richiesta, a ben guardare, richiamano una nozione di bigenitorialità che corrisponde ad una frequentazione, tra genitore non collocatario e minore, “qualificata”, ovvero che ricomprenda momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso;
la sentenza impugnata ha ristabilito tra il
SI. ed il figlio una frequentazione più qualificata rispetto al pregresso, che Parte_2 Per_1
ricomprenda i momenti di vita in cui il minore possa contare sulle funzioni genitoriali paterne sotto ogni aspetto della vita quotidiana e non solo nel tempo dello svago “...senza essere relegato ai weekend”. domanda quindi alla Corte di: Parte_2
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.;
- respingere la domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e per i motivi esposti nella comparsa confermare in ogni sua parte la sentenza n. 784/2024 pubbl. il 12/07/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio.
4.- All'udienza del 30.01.2025, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti ed istanze e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da non Parte_1
rispettando il relativo atto, ad avviso dell'appellato, il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., posto che l'appellante si sarebbe limitata a contestare i capi di sentenza impugnata, a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado senza peraltro compiutamente individuare le parti della sentenza che si vuole siano modificate e omettendo di specificare le ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della richiesta, la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla
6 Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose,
Cass. Civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez.
II, ord. 18.01.2024, n. 1932). Va disattesa pure l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., contenuta sempre nella comparsa di costituzione, non ravvisandosi i presupposti per una statuizione di tal fatta per quanto in seguito si dirà.
Passando ora al merito, l'appello proposto da è solo in parte fondato e merita accoglimento Parte_1
nei limiti di seguito esposti.
Per quanto concerne in primo luogo il motivo di appello in ordine alla disposta frequentazione padre-figlio minore con la previsione anche di un pernottamento infrasettimanale nella giornata del martedì, non può non rilevarsi come dalle deduzioni, allegazioni e reciproche contestazioni delle parti e dalla documentazione allegata alla memoria di parte appellante del 10.01.2025 comprendente messaggio whatsapp della maestra di datato 06.11.2024 e dettaglio uscite e ritardi del minore, emerga che il pernottamento nella giornata Per_1
del martedì presso la residenza paterna, durante il periodo scolastico, può comportare in alcune occasioni disagio e/o stanchezza per il bambino, sostanzialmente costretto ad alzarsi la mattina molto presto, alle ore
06.00 circa, e ad affrontare un viaggio in auto di una certa durata, per recarsi alla scuola da lui frequentata, distante circa 60 Km dalla residenza paterna. L'appellante madre propone al riguardo di sostituire il pernottamento del martedì con un pernottamento nella giornata del venerdì quando il fine settimana non è di spettanza del padre, soluzione che appare condivisibile e rispondente all'interesse del bambino. Reputa la
Corte come tra la comprensibile e giustificata esigenza del padre di potere partecipare alla vita infrasettimanale del figlio senza essere relegato ai fine settimana e il presumibile disagio per il minore derivante dal dovere alzarsi la mattina presto e sostenere un viaggio in macchina di una discreta durata risulti senz'altro prevalente la seconda, tenuto conto che il pernottamento del martedì ben può essere sostituito con un pernottamento il venerdì.
Va invece rigettato il motivo di appello relativo alla misura dell'assegno posto a carico del padre. Sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori - l'appellante madre svolge la professione di medico veterinario presso l'Ausl di Reggio Emilia, con un reddito annuale netto di circa €
45.850 (come risulta dalle CU 2021, 2022, 2023), da ultimo nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo pari ad € 71.962,00 con un imponibile di € 68.952,00 ed imposta netta di € 22.232,00, con entrata mensile netta di € 3.590,00, su tredici mensilità, è intestataria di un conto corrente presso con un saldo, Pt_3
7 a dicembre 2023, di € 130.452,03 e di una polizza vita accesa presso Generali S.p.A. ed è proprietaria dell'immobile in cui risiede con il figlio e il nuovo compagno e di un'autovettura; l'appellato lavora come medico veterinario in libera professione e ha prodotto dichiarazioni dei redditi che attestano un reddito netto medio di circa € 40.480 (come risulta dalle CU 2021, 2022, 2023), è proprietario di immobili siti a Parma e a
Bibbiano e di un'autovettura - avuto riguardo ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e alle esigenze del figlio correlate all'età, appare congruo ed adeguato l'importo di € 500,00 dell'assegno mensile da versarsi da parte del padre stabilito nella sentenza impugnata.
In parziale riforma della sentenza n. 784/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, si stabilisce dunque che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni due in via alternata con la madre, dal venerdì pomeriggio alle ore 15.00 sino alle ore 20.00 della domenica, il martedì pomeriggio di ogni settimana, dopo la scuola, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nonché, nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, anche il venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 sino al sabato mattina, quando il bambino sarà riaccompagnato a casa della madre, fermi restando i già previsti periodi durante le vacanze estive e festività varie.
L'esito complessivo del giudizio e dunque la parziale reciproca soccombenza inducono a compensare per l'intero le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 784/2024, così dispone:
I - ACCOGLIE in parte l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
II - STABILISCE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio un fine Parte_2 Per_1 settimana ogni due, in via alternata con la madre, dal venerdì pomeriggio alle ore 15.00 sino alle ore 20.00 della domenica, il martedì pomeriggio di ogni settimana, dopo la scuola, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nonché, nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, il venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 sino al sabato mattina, quando il bambino sarà riaccompagnato a casa della madre, fermi restando i già previsti periodi durante le vacanze estive e festività varie;
III - COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
30.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Annarita Donofrio)
Il Consigliere rel. (Dott.ssa Anna Orlandi)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annarita Donofrio Presidente dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1339/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] né Monti (RE) il 13.09.1982 Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valter
Pompeo Azzolini del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio
Emilia alla via della Previdenza Sociale n. 8;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
di Bibbiano (RE) in via Leonardo da Vinci n. 1/2, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Galeazzi del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Casina (RE) alla piazza IV
Novembre n. 5;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
1 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 784/2024 dell'11.07.2024, pubblicata il
12.07.2024, del Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante così Parte_1
concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa rimessione in istruttoria della causa, In via principale e nel merito: riformare parzialmente la sentenza n. 784/2024 pubbl. il 12/07/2024 nell'ambito del giudizio R.G. n. 601/2024 e conseguentemente: - STABILIRE che nell'ambito dell'affidamento condiviso e nell'interesse primario del minore, i genitori dovranno rispettare il seguente calendario, già vigente tra le parti: il lunedì con la madre, il martedì dopo scuola
(giorno in cui fa il pomeriggio) dalle 16.30 fino alle 18.30 con il padre;
il mercoledì ed il giovedì pomeriggio con la madre;
il venerdì dalle 15.30 fino alle 18.30 con il padre (con possibilità di prevedere il pernottamento) quando il weekend è di pertinenza della madre, consegnando il bambino alla stessa il sabato mattina;
mentre quando il weekend è di spettanza del padre, potrà pernottare direttamente dallo stesso dal venerdì ore 15.30 per riportarlo presso la madre la domenica sera entro le 18.30; - STABILIRE che il sig. entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, verserà sul conto corrente della madre, Pt_2 la somma di € 580,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio. Detto contributo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, che devono essere concordate e documentate, così come previste dal Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, oltre al versamento degli arretrati;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”,
l'appellato concludeva domandando: “Contrariis rejectis, Voglia l'Ecc.ma Corte adita: 1) Parte_2
Preliminarmente DICHIARARE l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi sia dell'art. 342 pc che dell'art. 348 bis cpc;
2) RESPINGERE la domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nelle premesse del presente atto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 784/2024 pubbl. il 12/07/2024 del Tribunale di Reggio Emilia in esito alla causa n. R.G. n.
601/2024 e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compenso professionale di questo grado di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. Salvis juribus”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c. e 337 bis e ter c.c. depositato in data 21.02.2024 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il SI. premesso che dalla relazione con convivenza more uxorio intrattenuta Parte_2
con era nato in data [...] il figlio , che il rapporto terminava nel gennaio Parte_1 Per_1
2019, che le parti si erano accordate nel senso che il padre potesse vedere e tenere con sé il bambino a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) oltre a due pomeriggi infrasettimanali (il martedì ed il venerdì) e un pernottamento nella settimana nella quale il week-end è di spettanza della madre, che la si era opposta alla sua richiesta di tenere il figlio con sé tutti i martedì sera per poterlo Pt_1
accompagnare a scuola il giorno seguente, così escludendolo dalla quotidianità del figlio, che vi sono i presupposti per una modifica del contributo al mantenimento del minore fissato dai genitori con scrittura privata nel giugno 2019 nell'importo di euro 500,00 mensili, a fronte di un ampliamento del regime di visite paterne, tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di stabilire l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e di potere vederlo e tenerlo con sé a week-end alternati Per_1
(dal venerdì pomeriggio alle ore 15 alla domenica sera alle ore 20), il martedì con pernottamento e un pomeriggio infrasettimanale (il venerdì) nella settimana in cui il week-end è di pertinenza della madre. Si dichiarava disponibile inoltre a contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il minore. In data 03.06.2024, si costituiva la SI.ra la quale insisteva per il rigetto del ricorso, allegando che la richiesta del ricorrente di tenere Parte_1 con sé il figlio tutti i martedì, con pernottamento, non corrisponde all'interesse di , in quanto Per_1
l'abitazione del padre (sita a Ghiardo di Bibbiano) è molto distante dalla scuola e ciò comprometterebbe il suo benessere fisico e il rendimento scolastico, e che, quanto agli aspetti economici, il minore è cresciuto e sono aumentate le sue esigenze. La convenuta chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio con collocazione presso di sé, e che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore secondo il calendario già consolidato e che contribuisse al suo mantenimento con la somma di € 580, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 9 luglio 2024, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 12 luglio 2024, il Tribunale di Reggio Emilia affidava il figlio minore in via Per_1
condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponeva che il figlio minore incontrasse il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 15.00 sino alle 20.00 della domenica sera, nelle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento presso il padre ed accompagnamento a scuola il mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00, mentre nella settimana in cui il week-end è di spettanza del padre, il martedì pomeriggio dalle 16.30 con pernottamento e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, il 24 e il 25 dicembre sino alle ore 10.30, le altre festività (31 dicembre
3 e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta) in via alternata di anno in anno tra i genitori, poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500 per il mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, e condannava la resistente al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate in euro 1.400 per onorario, oltre oneri accessori, compensando la restante metà. A sostegno della propria decisione in ordine al calendario delle visite paterne, osservava il
Collegio come si trattasse di bilanciare un'esigenza effettiva (vale a dire quella del ricorrente di poter partecipare alla vita infrasettimanale del figlio senza essere relegato ai fine settimana) con un disagio per il minore (la necessità di affrontare un viaggio in auto di una certa durata per raggiungere l'abitazione del padre a Ghiardo di Bibbiano), ritenendo la prima prevalente sulla seconda, tenuto conto della età del bambino e che gli spostamenti, seppur di durata non irrilevante, non possono considerarsi insostenibili. Quanto alle questioni economiche, il Tribunale, risultando le condizioni economiche delle parti perlopiù pacifiche e non avendo le medesime prospettato, e tanto meno provato, una effettiva modifica delle condizioni reddituali rispetto all'epoca degli accordi, riteneva coerente ed adeguato alla luce delle rispettive situazioni reddituali l'importo di euro 500 già fissato negli accordi di separazione, atteso che l'aumento dei tempi di permanenza di presso il padre può considerarsi bilanciato dall'aumento delle Per_1 esigenze connesse all'età.
2.- Con appello depositato in data 01.10.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la parziale riforma, in particolare nella parte relativa all'assegno mensile da versarsi da parte del padre e fissato in euro 500, nella parte relativa alla regolamentazione degli incontri padre-figlio che prevede il pernottamento nella giornata di martedì e in quella concernente le spese di lite. L'appellante si duole in primo luogo dell'erronea statuizione del giudice in ordine al mantenimento del minore, di una sua evidente omissione di corretta valutazione della richiesta svolta dalla madre in primo grado, posto che la somma domandata dalla convenuta, pari ad euro 580,00, altro non era che quanto pattuito dai genitori con la scrittura privata del 2019
e rivalutato secondo gli indici Istat, così come previsto nell'accordo stesso, con conseguente errore del giudicante che ha ritenuto la domanda avanzata dalla convenuta madre modificativa degli accordi presi dalle parti. La lamenta poi una errata valutazione dell'interesse preminente del figlio compiuta nella Pt_1
sentenza di primo grado rispetto al pernottamento infrasettimanale. L'odierna appellante sin dal primo atto difensivo depositato in primo grado ha dedotto la volontà di garantire al proprio figlio l'affidamento condiviso, la bigenitorialità ed un diritto di visita al padre pressoché paritetico, non si è mai opposta al pernottamento di
, anche infrasettimanale, presso l'abitazione del padre, purché non avvenisse durante l'anno Per_1
scolastico, dato che l'abitazione del padre dista ben 60 Km dalla scuola frequentata dal minore. Diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, se si bilancia l'esigenza del SI. i poter partecipare alla Pt_2
vita infrasettimanale del figlio con il disagio del minore - che si troverebbe a dover affrontare alle 06.00 del
4 mattino un viaggio di ben 60 km per raggiungere la scuola - è senza dubbio la seconda a doversi ritenere prevalente sulla prima. Da ultimo, circa la condanna della convenuta al parziale ristoro delle spese di lite, secondo l'appellante, considerata la legittimità nonché la fondatezza del presente gravame, anche la pronuncia sulle spese dovrà essere integralmente riformata, ponendo le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della controparte.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Reggio Emilia, di:
- stabilire che, nell'ambito dell'affidamento condiviso e nell'interesse primario del minore, i genitori dovranno rispettare il seguente calendario, già vigente tra le parti: il lunedì con la madre, il martedì dopo scuola (giorno in cui fa il pomeriggio) dalle 16.30 fino alle 18.30 con il padre;
il mercoledì ed il giovedì pomeriggio con la madre;
il venerdì dalle 15.30 fino alle 18.30 con il padre (con possibilità di prevedere il pernottamento) quando il weekend è di pertinenza della madre, consegnando il bambino alla stessa il sabato mattina;
mentre quando il weekend è di spettanza del padre, potrà pernottare direttamente dallo stesso dal venerdì ore 15.30 per riportarlo presso la madre la domenica sera entro le 18.30;
- stabilire che il SI. ntro il giorno 10 di ogni mese di riferimento versi sul conto corrente della madre, Pt_2
la somma di euro 580,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, da aggiornare annualmente Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, che devono essere concordate e documentate, così come previste dal
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, oltre al versamento degli arretrati;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 30.12.2024, si è costituito il SI. il quale ha Parte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del proposto appello, non rispettando l'atto della la Pt_1
prescrizione di cui all'art. 342 c.p.c.; l'appellante, si è limitata a contestare i capi di sentenza impugnati, riproponendo le stesse osservazioni e contestazioni già rassegnate in primo grado, omettendo di individuare i fattori di fatto e/o di diritto che, a suo parere, hanno determinato l'errore di diritto denunciato ed il rapporto di causalità con l'esito della lite. Secondo l'appellato, l'avverso gravame è inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non risultando apprezzabilmente fondato. Nel merito, il ha contestato decisamente Pt_2
l'avverso gravame, in quanto destituito di ogni fondamento e ne ha chiesto il rigetto. Più specificamente, quanto al punto n. 1 dell'avverso gravame in ordine all'assegno mensile, l'appellato fa rilevare come la controparte dimentichi due circostanze che contraddicono l'assunto: la prima circostanza è che la richiesta di rivalutazione Istat è causa petendi del tutto taciuta negli atti di primo grado ove invece, relativamente alla suddetta richiesta, si fa esclusivamente riferimento ad una futura paventata riduzione della capacità lavorativa e quindi reddituale della SI.ra ed al fatto che più il figlio cresce più sono le esigenze ed i bisogni da Pt_1
soddisfare. La seconda circostanza, che è rimasta del tutto incontestata e quindi riconosciuta in primo grado,
5 è che la scrittura privata relativa agli accordi privati di separazione abbia avuto nel tempo delle modifiche, essendo aumentata la frequentazione padre-figlio. Le modifiche della scrittura hanno comportato una maggiore permanenza del figlio presso il padre e tale ampliamento ben legittimava e legittima la congruenza dell'assegno di mantenimento nella stessa misura fissata nel 2019. Per quanto attiene al secondo motivo di gravame riguardante il pernottamento infrasettimanale, evidenzia l'appellato come le osservazioni e le censure contenute nell'atto di appello si limitino a riproporre in maniera generica le considerazioni proposte in primo grado, risultando perciò inidonee a superare le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Di fronte alle asserzioni di garanzia di bigenitorialità e di pariteticità del diritto di visita al padre rispetto alla permanenza del minore presso la madre, in realtà la SI.ra finisce con il negare l'evidenza dello Pt_1
squilibrio genitoriale sotteso alle proprie deduzioni e tacere dell'involuzione delle frequentazioni tra padre e figlio conseguente ai suoi rifiuti di pernotto settimanale del figlio presso il padre. Le pronunce richiamate da parte avversa a conforto della propria richiesta, a ben guardare, richiamano una nozione di bigenitorialità che corrisponde ad una frequentazione, tra genitore non collocatario e minore, “qualificata”, ovvero che ricomprenda momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso;
la sentenza impugnata ha ristabilito tra il
SI. ed il figlio una frequentazione più qualificata rispetto al pregresso, che Parte_2 Per_1
ricomprenda i momenti di vita in cui il minore possa contare sulle funzioni genitoriali paterne sotto ogni aspetto della vita quotidiana e non solo nel tempo dello svago “...senza essere relegato ai weekend”. domanda quindi alla Corte di: Parte_2
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.;
- respingere la domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e per i motivi esposti nella comparsa confermare in ogni sua parte la sentenza n. 784/2024 pubbl. il 12/07/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio.
4.- All'udienza del 30.01.2025, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti ed istanze e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da non Parte_1
rispettando il relativo atto, ad avviso dell'appellato, il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., posto che l'appellante si sarebbe limitata a contestare i capi di sentenza impugnata, a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado senza peraltro compiutamente individuare le parti della sentenza che si vuole siano modificate e omettendo di specificare le ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della richiesta, la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla
6 Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose,
Cass. Civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez.
II, ord. 18.01.2024, n. 1932). Va disattesa pure l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., contenuta sempre nella comparsa di costituzione, non ravvisandosi i presupposti per una statuizione di tal fatta per quanto in seguito si dirà.
Passando ora al merito, l'appello proposto da è solo in parte fondato e merita accoglimento Parte_1
nei limiti di seguito esposti.
Per quanto concerne in primo luogo il motivo di appello in ordine alla disposta frequentazione padre-figlio minore con la previsione anche di un pernottamento infrasettimanale nella giornata del martedì, non può non rilevarsi come dalle deduzioni, allegazioni e reciproche contestazioni delle parti e dalla documentazione allegata alla memoria di parte appellante del 10.01.2025 comprendente messaggio whatsapp della maestra di datato 06.11.2024 e dettaglio uscite e ritardi del minore, emerga che il pernottamento nella giornata Per_1
del martedì presso la residenza paterna, durante il periodo scolastico, può comportare in alcune occasioni disagio e/o stanchezza per il bambino, sostanzialmente costretto ad alzarsi la mattina molto presto, alle ore
06.00 circa, e ad affrontare un viaggio in auto di una certa durata, per recarsi alla scuola da lui frequentata, distante circa 60 Km dalla residenza paterna. L'appellante madre propone al riguardo di sostituire il pernottamento del martedì con un pernottamento nella giornata del venerdì quando il fine settimana non è di spettanza del padre, soluzione che appare condivisibile e rispondente all'interesse del bambino. Reputa la
Corte come tra la comprensibile e giustificata esigenza del padre di potere partecipare alla vita infrasettimanale del figlio senza essere relegato ai fine settimana e il presumibile disagio per il minore derivante dal dovere alzarsi la mattina presto e sostenere un viaggio in macchina di una discreta durata risulti senz'altro prevalente la seconda, tenuto conto che il pernottamento del martedì ben può essere sostituito con un pernottamento il venerdì.
Va invece rigettato il motivo di appello relativo alla misura dell'assegno posto a carico del padre. Sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori - l'appellante madre svolge la professione di medico veterinario presso l'Ausl di Reggio Emilia, con un reddito annuale netto di circa €
45.850 (come risulta dalle CU 2021, 2022, 2023), da ultimo nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo pari ad € 71.962,00 con un imponibile di € 68.952,00 ed imposta netta di € 22.232,00, con entrata mensile netta di € 3.590,00, su tredici mensilità, è intestataria di un conto corrente presso con un saldo, Pt_3
7 a dicembre 2023, di € 130.452,03 e di una polizza vita accesa presso Generali S.p.A. ed è proprietaria dell'immobile in cui risiede con il figlio e il nuovo compagno e di un'autovettura; l'appellato lavora come medico veterinario in libera professione e ha prodotto dichiarazioni dei redditi che attestano un reddito netto medio di circa € 40.480 (come risulta dalle CU 2021, 2022, 2023), è proprietario di immobili siti a Parma e a
Bibbiano e di un'autovettura - avuto riguardo ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e alle esigenze del figlio correlate all'età, appare congruo ed adeguato l'importo di € 500,00 dell'assegno mensile da versarsi da parte del padre stabilito nella sentenza impugnata.
In parziale riforma della sentenza n. 784/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, si stabilisce dunque che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni due in via alternata con la madre, dal venerdì pomeriggio alle ore 15.00 sino alle ore 20.00 della domenica, il martedì pomeriggio di ogni settimana, dopo la scuola, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nonché, nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, anche il venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 sino al sabato mattina, quando il bambino sarà riaccompagnato a casa della madre, fermi restando i già previsti periodi durante le vacanze estive e festività varie.
L'esito complessivo del giudizio e dunque la parziale reciproca soccombenza inducono a compensare per l'intero le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 784/2024, così dispone:
I - ACCOGLIE in parte l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
II - STABILISCE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio un fine Parte_2 Per_1 settimana ogni due, in via alternata con la madre, dal venerdì pomeriggio alle ore 15.00 sino alle ore 20.00 della domenica, il martedì pomeriggio di ogni settimana, dopo la scuola, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nonché, nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, il venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 sino al sabato mattina, quando il bambino sarà riaccompagnato a casa della madre, fermi restando i già previsti periodi durante le vacanze estive e festività varie;
III - COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
30.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Annarita Donofrio)
Il Consigliere rel. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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